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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 969/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CASTIGLIONE DR
appellante contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in LARGO SANT'IALRIO 12 29121 presso il Difensore CP_1
LI DR
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Come risulta infatti dalla lettura degli atti, ed in particolare del verbale di contestazione originario (doc. 9
prodotto in I grado) risulta che all'appellante sia stata, in data 13.06.2023 ore 09:32,
contestata dettagliatamente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, codice della strada, con la seguente motivazione: “Circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza
essere munito della patente di guida prescritta poiché mai conseguita. Si precisa che da
accertamenti eseguiti tramite terminale il conducente risulta residente in Italia dal
05.10.2021”.
Come già accertato in altra sede processuale (RG 1701/2024) assume carattere dirimente l'assenza di valido titolo abilitativo alla guida. Come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, la denuncia di smarrimento della patente di guida non può in alcun modo costituire un titolo abilitativo alla conduzione di veicoli. Il
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 stabilisce infatti all'articolo 2, comma 1, che: “In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla
constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito
modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta
giorni.” Al comma 4 poi la norma aggiunge che: “Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli
organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il
duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato
provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita
domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla
medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali
pagina 2 di 3 rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta
giorni.” Per stessa ammissione dell'appellante, ciò non è stato fatto. Ne consegue che il sig. non disponeva, al momento del controllo, della patente;
e che la Parte_1
sentenza di primo grado è nel decisum sostanzialmente corretta e meritevole di conferma, restando travolta ed assorbita ogni ulteriore e diversa questione
La particolarità della fattispecie e l'assenza di specifica giurisprudenza edita giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Il rigetto dell'appello integra invece il presupposto, di cui va dato atto, per il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; spese compensate.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 969/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CASTIGLIONE DR
appellante contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in LARGO SANT'IALRIO 12 29121 presso il Difensore CP_1
LI DR
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento. Come risulta infatti dalla lettura degli atti, ed in particolare del verbale di contestazione originario (doc. 9
prodotto in I grado) risulta che all'appellante sia stata, in data 13.06.2023 ore 09:32,
contestata dettagliatamente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, codice della strada, con la seguente motivazione: “Circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza
essere munito della patente di guida prescritta poiché mai conseguita. Si precisa che da
accertamenti eseguiti tramite terminale il conducente risulta residente in Italia dal
05.10.2021”.
Come già accertato in altra sede processuale (RG 1701/2024) assume carattere dirimente l'assenza di valido titolo abilitativo alla guida. Come correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, la denuncia di smarrimento della patente di guida non può in alcun modo costituire un titolo abilitativo alla conduzione di veicoli. Il
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 stabilisce infatti all'articolo 2, comma 1, che: “In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla
constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito
modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta
giorni.” Al comma 4 poi la norma aggiunge che: “Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli
organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il
duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato
provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita
domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla
medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali
pagina 2 di 3 rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta
giorni.” Per stessa ammissione dell'appellante, ciò non è stato fatto. Ne consegue che il sig. non disponeva, al momento del controllo, della patente;
e che la Parte_1
sentenza di primo grado è nel decisum sostanzialmente corretta e meritevole di conferma, restando travolta ed assorbita ogni ulteriore e diversa questione
La particolarità della fattispecie e l'assenza di specifica giurisprudenza edita giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Il rigetto dell'appello integra invece il presupposto, di cui va dato atto, per il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; spese compensate.
Piacenza, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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