Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2026, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Russo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
l’Istituto Autonomo Case Popolari di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 14.01.2026, notificata in pari data, con cui il Sindaco di-OMISSIS-, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 54 del TUEL ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero di un alloggio popolare abusivamente occupato;
- nonché, ove possa occorrere di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ON NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. -OMISSIS- e -OMISSIS- agiscono per l’annullamento dell’ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2026, notificata in pari data, con cui il Sindaco di-OMISSIS- ha ordinato lo sgombero di un alloggio popolare di proprietà dello IACP di-OMISSIS-, sito in via -OMISSIS-e da loro abusivamente occupato.
2. Espongono i ricorrenti di avere in effetti occupato l’alloggio in questione non disponendo di una casa di abitazione, in ragione della condizione di indigenza in cui versano e degli alti costi degli affitti a-OMISSIS-. Precisano, inoltre, di aver occupato l’alloggio in data 9 settembre 2025 e che l’abitazione era libera da persone e cose ed in stato di abbandono e fatiscenza.
In data 14.01.2026, il Sindaco del Comune di-OMISSIS- ha però adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, l’ordinanza di sgombero impugnata motivandola con riferimento all'occupazione senza titolo dei ricorrenti ed alla necessità di garantire la fruizione dell’alloggio agli aventi diritto.
3. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in parola sono dunque insorti i ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio successivo, lamentando l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per giustificare il ricorso ai poteri di ordinanza di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e, in ogni caso, che il potere dell’Amministrazione di procedere allo sgombero di un alloggio popolare ex artt. 6 e 7 della legge regionale n. 1/1992 avrebbe dovuto essere esercitato dai dirigenti e non dal Sindaco.
4. L’istituto Autonomo Case Popolari di-OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Con memoria versata in atti il 9 marzo 2026, si è invece costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS-, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo e, nel merito, ha chiesto che il Collegio provvedesse a dichiarare improcedibile il ricorso atteso che, con ordinanza n. 17 del 9 marzo 2026, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento in questa sede gravato.
In data 10 marzo 2026 parte ricorrente, nell’evidenziare la tardiva costituzione della resistente Amministrazione, preso atto dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, ha chiesto che il Collegio provvedesse a dichiarare cessata la materia del contendere insistendo per le spese di lite e per l’ammissione dei ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Nel corso della camera di consiglio del 12 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente ha ribadito il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso in ragione dell'annullamento dell'atto impugnato; il Collegio ha segnalato la possibilità di definire la vicenda contenziosa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’eccezione di tardività della costituzione del Comune di-OMISSIS- sollevata dalla difesa dei ricorrenti è manifestamente infondata, stante che a mente dell’art. 55, comma 7, del codice del processo amministrativo, ai fini del giudizio cautelare le parti possono costituirsi anche in camera di consiglio.
Sono invece tardivi la memoria e la documentazione depositate nel fascicolo di causa dal Comune di-OMISSIS- alle ore 23.24 del 9 marzo 2026, dunque ben oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito (cfr. art. 55, comma 5, c.p.a. e art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al codice del processo amministrativo, recante le norme di attuazione).
5.1. In ogni caso, anche a non considerarne la tardività, la questione di giurisdizione sollevata dalla resistente Amministrazione è manifestamente infondata.
In disparte ogni rilievo sulla circostanza che i ricorrenti non hanno allegato alcun diritto soggettivo al godimento dell’alloggio limitandosi a contestare l’atto amministrativo di sgombero, il Collegio osserva che, a mente dell’art. 133, comma 1, lett. q), del codice del processo amministrativo appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie che, come nella fattispecie, hanno ad oggetto “ i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato ”.
6. Tanto premesso, sulla scorta di quanto dichiarato dalle parti, ad ogni modo non resta al Collegio che prendere atto dell’integrale soddisfacimento della pretesa vantata dai ricorrenti derivante dall’intervenuto annullamento del provvedimento in questa sede impugnato e così dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
7. Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del tempestivo annullamento del provvedimento impugnato e della natura pacificamente abusiva dell’occupazione dei ricorrenti e dichiararne la non ripetibilità nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari di-OMISSIS-, che non si è costituito in giudizio.
8. Da ultimo i ricorrenti vanno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato sussistendo i presupposti di legge. Il compenso verrà liquidato con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore che dovrà comprovare la sua iscrizione all’elenco di cui all’art. 81 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari di-OMISSIS-.
Ammette i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, con le precisazioni di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza all’Amministrazione finanziaria per le verifiche di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
ON NN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NN | CA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.