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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano EL LI, in Piazza Unità n. 6 presso lo studio ELl'avv. STEFANUTTO
SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Udine in Controparte_1 C.F._2 via Liruti, 12/3 presso lo studio ELl'avv. STELLA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni ELle parti: “1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ai sensi ELl'art. 151 c.c., Parte_2 matrimonio contratto a MA EL LI (GO) il 16.07.2016, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio EL Comune di MA EL LI sub. n. 1, parte 2, Serie A, anno 2016.
2. La casa familiare sita a MA EL LI (GO), alla via A. Manzoni n. 144, è assegnata alla sig.ra
in quanto genitore convivente con i figli minori;
darsi atto che il sig. ha già Parte_1 CP_1 rilasciato la casa familiare. L'assegnazione ELla casa alla sig.ra verrà revocata Parte_1 automaticamente al raggiungimento di autonomia da parte dei figli e Per_1 Per_2
3. Gli oneri straordinari relativi alla casa familiare sa-ranno a carico ELle parti sulla base ELla quota di proprietà, gli oneri ordinari relativi al medesimo immobile a carico ELla sig.ra . Le Parte_1 utenze ELl'immobile saranno intestate alla ricorrente la quale si impegna a volturare le stesse entro
15 giorni dal deposito ELle conclusioni congiunte.
4. Il padre terrà i figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena. Si precisa che, nel periodo estivo o in giornate festive, il prelievo avverrà alle ore 10.00-. Durante la settimana in cui il padre non ha lui i figli il fine settimana li terrà altresì dal mercoledì al giovedì, con prelievo dal dopo scuola, al giovedì a scuola se vi è periodo scolastico;
diversamente, dalle 10.00 EL mercoledì al dopo pranzo EL giovedì.
I genitori si impegnano ad occuparsi ELle attività extra-scolastiche dei figli. Durante l'estate il padre già accorda che la madre potrà trascorrere fino a 30 giorni in Abbruzzo, e lui potrà tenere i figli in via esclusiva 2 settimane anche consecutive, accordandole entro il 30.05, ferma la possibilità di telefonata quotidiana ai figli da parte ELl'altro genitore.
I periodi di Natale verranno ripartiti dal 22.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, precisando che chi ha il primo periodo lascerà all'altro genitore il 24/12 sera di modo da poter dare i regali, sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
A Pasqua i genitori si accorderanno di volta in volta, e in ipotesi di disaccordo si alterneranno di anno in anno l'intero periodo. Per il corrente anno il giorno di Natale verrà trascorso dai figli con la madre ed il 24 dicembre con il padre. Per il futuro, in caso di disaccordo tanto per quanto concerne il periodo estivo che le vacanze di Natale e Pasqua, deciderà il padre per gli anni dispari e la madre per gli anni pari.
5. Disporre che il sig. versi a titolo di con-tributo per il mantenimento ordinario dei figli CP_1
e l'importo mensile pari a complessivi euro 550,00 (di cui euro 275,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio). L'importo, rivaluta-bile secondo gli indici Istat con decorrenza annuale, sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente ELla sig.ra [...]. Parte_1
L'importo è stato così determinato anche in ragione ELl'attuale inattività lavorativa ELla madre che si impegna a reperire.
6. Riconoscere alla sig.ra l'intero importo ELl'Assegno Unico per i figli in qualità di Parte_1 genitore con-vivente con i minori, nonché gli ulteriori contributi in favore dei figli, quali Dote Scuola
e Dote Famiglia.
7. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione dei figli, giusta Regolamento ELl'Osservatorio se-zione di Gorizia, saranno ripartite come segue: 70% a carico EL padre e 30% a carico ELla madre.
8. le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato [...] acceso presso Banca-Ter. In difetto eventuali interessi passivi rimarranno a carico ELla parte che non ha provveduto alla chiusura EL conto.
9. Dichiararsi i coniugi economicamente indipendenti ditalchè nulla è dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento. Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca posta dare-avere ditalchè nulla è dovuto l'una dall'altra ad alcun titolo o ragione.
10. La sig.ra si obbliga ad abbandonare, ed il sig. ad accettare, il procedimento Parte_1 CP_1 di appello n.142/2025
11. Spese e competenze di entrambi i giudizi compensati.”
Conclusioni EL P.M.:
(Si dà atto ELla trasmissione EL fascicolo al P.M. in data 22/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 16/07/2016 a MA EL LI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte II, serie A, atto n. 1) con e che dall'unione matrimoniale Controparte_1 sono nati i figli il 7/02/2014 a Gorizia e l'11/09/2018 a Persona_3 Parte_3
Monfalcone, ha chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso di lei, nonché la regolamentazione Per_1 Per_2
ELl'esercizio EL diritto di visita paterno cadenzato secondo week-end alternati, e uno o due pomeriggi a settimana in base alle esigenze dei minori, nonché durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive, feste natalizie a metà, secondo la regola ELl'alternanza, così come per le altre festività calendariali, l'assegnazione ELla casa familiare alla madre, la percezione ELl'assegno di mantenimento a carico EL padre ed in favore dei figli pari a
€700,00 mensili (350,00 caduno) oltre al pagamento EL 70% ELle spese straordinarie, la percezione integrale ELl'assegno unico per i figli e nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il Presidente EL Tribunale, previa assegnazione EL fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione ELle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1
all' assegnazione ELla casa familiare a controparte e di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, di percezione integrale in favore ELla madre ELl'Assegno Unico per i figli e di regolamentazione EL mantenimento tra i coniugi, ad esclusione ELl'assegno di mantenimento a suo carico ed in favore dei figli che veniva quantificato in €300,00 mensili (€150,00 mensili caduno), oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie, nonché la precisazione che le spese straordinarie ELl'immobile assegnato come casa familiare siano ripartite tra i coniugi, mentre quelle di carattere ordinario siano ascritte unicamente alla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione d.d. 12/02/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha sortito esito negativo e successivamente il Giudice ELegato ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti mediante cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre, assegnando la casa famigliare alla ricorrente. Ha altresì regolamentato l'esercizio EL diritto di visita paterno, prevendendo nello specifico week-end alternati dal venerdì dopo scuola e sino alla domenica sera e il mercoledì pomeriggio nella medesima settimana, mentre nella settimana in cui il week-end non è di competenza EL padre quest'ultimo potrà tenere i figli con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina comprensivo di pernotto, per le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis ed, infine, per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine EL mese di maggio, quantificando l'assegno di mantenimento a carico EL resistente ed in favore dei figli minori pari a €450,00 mensili (€225,00 mensili ciascuno), oltre al pagamento nella misura EL 50% ELle spese straordinarie a carico dei genitori. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità ELl'espletamento di attività istruttoria il giudizio è stato rinviato per la precisazione ELle conclusioni e per la discussione orale ai sensi ELl'art. 473 bis 22, comma 4 c.p.c..
Ciò detto, le parti con note sostitutive ELl'udienza EL 17/09/2025 hanno rappresentato di rinunciare alle rispettive istanze già proposte e di aver raggiunto un accordo, da loro personalmente sottoscritto, riportato in epigrafe e qui integralmente richiamato, rassegnando conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei figli minori e , il Tribunale ritiene di poterli porre a base ELla pronuncia. Per_1 Per_2
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito EL giudizio, nonché l'accordo ELle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia ai sensi ELl'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di MA EL LI perché provveda alle annotazioni (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 2, serie A, atto numero
1) e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio EL 10/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837/2024 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano EL LI, in Piazza Unità n. 6 presso lo studio ELl'avv. STEFANUTTO
SIMONA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Udine in Controparte_1 C.F._2 via Liruti, 12/3 presso lo studio ELl'avv. STELLA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni ELle parti: “1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ai sensi ELl'art. 151 c.c., Parte_2 matrimonio contratto a MA EL LI (GO) il 16.07.2016, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio EL Comune di MA EL LI sub. n. 1, parte 2, Serie A, anno 2016.
2. La casa familiare sita a MA EL LI (GO), alla via A. Manzoni n. 144, è assegnata alla sig.ra
in quanto genitore convivente con i figli minori;
darsi atto che il sig. ha già Parte_1 CP_1 rilasciato la casa familiare. L'assegnazione ELla casa alla sig.ra verrà revocata Parte_1 automaticamente al raggiungimento di autonomia da parte dei figli e Per_1 Per_2
3. Gli oneri straordinari relativi alla casa familiare sa-ranno a carico ELle parti sulla base ELla quota di proprietà, gli oneri ordinari relativi al medesimo immobile a carico ELla sig.ra . Le Parte_1 utenze ELl'immobile saranno intestate alla ricorrente la quale si impegna a volturare le stesse entro
15 giorni dal deposito ELle conclusioni congiunte.
4. Il padre terrà i figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena. Si precisa che, nel periodo estivo o in giornate festive, il prelievo avverrà alle ore 10.00-. Durante la settimana in cui il padre non ha lui i figli il fine settimana li terrà altresì dal mercoledì al giovedì, con prelievo dal dopo scuola, al giovedì a scuola se vi è periodo scolastico;
diversamente, dalle 10.00 EL mercoledì al dopo pranzo EL giovedì.
I genitori si impegnano ad occuparsi ELle attività extra-scolastiche dei figli. Durante l'estate il padre già accorda che la madre potrà trascorrere fino a 30 giorni in Abbruzzo, e lui potrà tenere i figli in via esclusiva 2 settimane anche consecutive, accordandole entro il 30.05, ferma la possibilità di telefonata quotidiana ai figli da parte ELl'altro genitore.
I periodi di Natale verranno ripartiti dal 22.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 ad anni alterni, precisando che chi ha il primo periodo lascerà all'altro genitore il 24/12 sera di modo da poter dare i regali, sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
A Pasqua i genitori si accorderanno di volta in volta, e in ipotesi di disaccordo si alterneranno di anno in anno l'intero periodo. Per il corrente anno il giorno di Natale verrà trascorso dai figli con la madre ed il 24 dicembre con il padre. Per il futuro, in caso di disaccordo tanto per quanto concerne il periodo estivo che le vacanze di Natale e Pasqua, deciderà il padre per gli anni dispari e la madre per gli anni pari.
5. Disporre che il sig. versi a titolo di con-tributo per il mantenimento ordinario dei figli CP_1
e l'importo mensile pari a complessivi euro 550,00 (di cui euro 275,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio). L'importo, rivaluta-bile secondo gli indici Istat con decorrenza annuale, sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente ELla sig.ra [...]. Parte_1
L'importo è stato così determinato anche in ragione ELl'attuale inattività lavorativa ELla madre che si impegna a reperire.
6. Riconoscere alla sig.ra l'intero importo ELl'Assegno Unico per i figli in qualità di Parte_1 genitore con-vivente con i minori, nonché gli ulteriori contributi in favore dei figli, quali Dote Scuola
e Dote Famiglia.
7. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione dei figli, giusta Regolamento ELl'Osservatorio se-zione di Gorizia, saranno ripartite come segue: 70% a carico EL padre e 30% a carico ELla madre.
8. le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato [...] acceso presso Banca-Ter. In difetto eventuali interessi passivi rimarranno a carico ELla parte che non ha provveduto alla chiusura EL conto.
9. Dichiararsi i coniugi economicamente indipendenti ditalchè nulla è dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento. Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca posta dare-avere ditalchè nulla è dovuto l'una dall'altra ad alcun titolo o ragione.
10. La sig.ra si obbliga ad abbandonare, ed il sig. ad accettare, il procedimento Parte_1 CP_1 di appello n.142/2025
11. Spese e competenze di entrambi i giudizi compensati.”
Conclusioni EL P.M.:
(Si dà atto ELla trasmissione EL fascicolo al P.M. in data 22/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 16/07/2016 a MA EL LI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte II, serie A, atto n. 1) con e che dall'unione matrimoniale Controparte_1 sono nati i figli il 7/02/2014 a Gorizia e l'11/09/2018 a Persona_3 Parte_3
Monfalcone, ha chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso di lei, nonché la regolamentazione Per_1 Per_2
ELl'esercizio EL diritto di visita paterno cadenzato secondo week-end alternati, e uno o due pomeriggi a settimana in base alle esigenze dei minori, nonché durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive, feste natalizie a metà, secondo la regola ELl'alternanza, così come per le altre festività calendariali, l'assegnazione ELla casa familiare alla madre, la percezione ELl'assegno di mantenimento a carico EL padre ed in favore dei figli pari a
€700,00 mensili (350,00 caduno) oltre al pagamento EL 70% ELle spese straordinarie, la percezione integrale ELl'assegno unico per i figli e nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il Presidente EL Tribunale, previa assegnazione EL fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione ELle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1
all' assegnazione ELla casa familiare a controparte e di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, di percezione integrale in favore ELla madre ELl'Assegno Unico per i figli e di regolamentazione EL mantenimento tra i coniugi, ad esclusione ELl'assegno di mantenimento a suo carico ed in favore dei figli che veniva quantificato in €300,00 mensili (€150,00 mensili caduno), oltre al pagamento EL 50% ELle spese straordinarie, nonché la precisazione che le spese straordinarie ELl'immobile assegnato come casa familiare siano ripartite tra i coniugi, mentre quelle di carattere ordinario siano ascritte unicamente alla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione d.d. 12/02/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione che ha sortito esito negativo e successivamente il Giudice ELegato ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti mediante cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori e ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente presso la madre, assegnando la casa famigliare alla ricorrente. Ha altresì regolamentato l'esercizio EL diritto di visita paterno, prevendendo nello specifico week-end alternati dal venerdì dopo scuola e sino alla domenica sera e il mercoledì pomeriggio nella medesima settimana, mentre nella settimana in cui il week-end non è di competenza EL padre quest'ultimo potrà tenere i figli con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina comprensivo di pernotto, per le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis ed, infine, per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro la fine EL mese di maggio, quantificando l'assegno di mantenimento a carico EL resistente ed in favore dei figli minori pari a €450,00 mensili (€225,00 mensili ciascuno), oltre al pagamento nella misura EL 50% ELle spese straordinarie a carico dei genitori. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità ELl'espletamento di attività istruttoria il giudizio è stato rinviato per la precisazione ELle conclusioni e per la discussione orale ai sensi ELl'art. 473 bis 22, comma 4 c.p.c..
Ciò detto, le parti con note sostitutive ELl'udienza EL 17/09/2025 hanno rappresentato di rinunciare alle rispettive istanze già proposte e di aver raggiunto un accordo, da loro personalmente sottoscritto, riportato in epigrafe e qui integralmente richiamato, rassegnando conclusioni congiunte.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Ciò detto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi dei figli minori e , il Tribunale ritiene di poterli porre a base ELla pronuncia. Per_1 Per_2
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito EL giudizio, nonché l'accordo ELle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia ai sensi ELl'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di MA EL LI perché provveda alle annotazioni (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 2, serie A, atto numero
1) e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio EL 10/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi