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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6096/2024, introdotta da
ROMA, 28/06/1960) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
05/05/1962), entrambi con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BRESSAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1- la ex casa coniugale resterà in uso esclusivo al Signor che, a Pt_1
fronte della rinuncia al contributo di mantenimento, si impegna a cedere a sua volta alla Signora il proprio 50% del diritto di proprietà Pt_2
dell'immobile sito in Vicolo Barilotto 16, Rieti;
3- la suddetta cessione costituisce condizione ed elemento funzionale e
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
4- ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio
sostentamento;
5- i figli maggiorenni sono ormai del tutto indipendenti ed autosufficienti”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6096/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/05/1985 tra (ROMA, 28/06/1960) e Parte_1
ROMA, 05/05/1962) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00417, Parte 2, Serie A02, Anno
1985, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c. Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6096/2024, introdotta da
ROMA, 28/06/1960) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
05/05/1962), entrambi con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BRESSAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1- la ex casa coniugale resterà in uso esclusivo al Signor che, a Pt_1
fronte della rinuncia al contributo di mantenimento, si impegna a cedere a sua volta alla Signora il proprio 50% del diritto di proprietà Pt_2
dell'immobile sito in Vicolo Barilotto 16, Rieti;
3- la suddetta cessione costituisce condizione ed elemento funzionale e
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
4- ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio
sostentamento;
5- i figli maggiorenni sono ormai del tutto indipendenti ed autosufficienti”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/1985, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6096/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/05/1985 tra (ROMA, 28/06/1960) e Parte_1
ROMA, 05/05/1962) trascritto nel Registro degli Atti Parte_2
di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00417, Parte 2, Serie A02, Anno
1985, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c. Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi