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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO UC Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2325/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente
TRA
, nato il [...] in [...] Parte_1 ed ivi residente in [...], C. F.
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Giuseppe De Rosa, avente il codice fiscale , e presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo, sito in Nocera Superiore (SA), alla via Nazionale n. 161, elettivamente domiciliato ATTORE E
(C.F. CP C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 notificava al sig. atto di citazione dinanzi al Giudice di CP
Pace nel quale premetteva quanto segue:
- che il sig. , nato il [...] a [...] ed CP
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 ivi residente a[...], codice fiscale
come si evince dalla documentazione che si C.F._3 allega al fascicolo di parte, conferiva all'Avv. Parte_1 mandato affinché lo stesso la patrocinasse in una controversia stragiudiziale nei confronti della società , Controparte_2 fornendo, oltretutto, consulenze in studio e fuori studio. In particolare, detta attività, consistita nello studio della pratica e nell'invio di messa in mora, ha determinato un vantaggio per il convenuto, costituito dalla circostanza che l' ha Controparte_2 accolto la proposta transattiva formulata dall'attore, ma non onorata dal nei confronti della predetta società; CP
- che in ragione dell'attività professionale prestata ed all'esito della stessa, l'Avv. maturava il diritto a percepire il Parte_1 pagamento delle somme di denaro spettanti a titolo di competenze professionali maturate;
- che l'Avv. ha provveduto a richiedere il pagamento delle PT somme al proprio assistito dapprima, e varie volte, verbalmente, e poi in via epistolare, ma senza ottenere alcun riscontro;
- che per tale motivo, l'Avv. a mezzo di procuratore, PT inviava in data 26 febbraio 2018 missiva di invito ad aderire a procedura di negoziazione assistita;
- che il sig. riceveva regolarmente la predetta missiva, CP ma faceva decorrere il termine previsto dalla normativa regolatrice della materia senza fornire alcun riscontro, contegno di cui si chiede di tener conto all'Ill.mo Giudicante;
- che lo stesso professionista attore ha interesse ad ottenere la somma spettante per i motivi sopraindicati e a veder, pertanto, soddisfatti i propri diritti, attese le verifiche interne operate ai fini della valutazione del valore dello studio del professionista;
- che all'uopo viene allegata nota riepilogativa delle attività svolte e relativa parcella pro forma ammontante all'importo di € 1.000,00;
- che sussiste la competenza dell'Intestata Autorità dal momento che il mandato è stato conferito dal convenuto presso lo studio dell'attore in Cava de' Tirreni e che il convenuto ha residenza in Cava de' Tirreni (SA), luogo, pertanto, in cui è sorta l'obbligazione;
- che si ritiene che si applichino alla fattispecie i precedenti dettami della S.C. (competenza ordinaria per le attività extragiudiziali, competenza esclusiva del Tribunale ex. art. 702 bis c.p.c. per quelle giudiziali)
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Tanto premesso, l'avv. come sopra Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del sottoscritto procuratore, avendo interesse ad ottenere un titolo esecutivo, concludeva come segue: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e domanda disattese, e nell'ambito della propria competenza per valore e territorio, nei limiti dello scaglione di valore dichiarato, e con riserva d'azione per l'eventuale esubero: a) ritenere ammissibile la domanda attorea e, pertanto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€ 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del maturare del credito e sino all'effettivo soddisfo, come giustificata in premessa, o, in via gradata, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella somma che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo sig. Giudice, il tutto nell'ambito dello scaglione dichiarato;
b) condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge. c) Salvo ogni altro diritto.
- che pertanto l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- che alla prima udienza del 18/03/2019 il giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo che la fosse di competenza del Tribunale ordinario, e assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice competente;
Tutto ciò premesso e precisato, l'avv. , citava in Parte_1 riassunzione, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, CP chiedendo: a) di ritenere ammissibile la domanda attorea e, pertanto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€ 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del maturare del credito e sino all'effettivo soddisfo, come giustificata in premessa, o, in via gradata, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella somma che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo sig.
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Giudice, il tutto nell'ambito dello scaglione dichiarato;
b) di condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge;
c) salvo ogni altro diritto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP regolarmente citato e non costituito.
2. Sul merito. Va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente provare il proprio titolo ed allegare l'altrui inadempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). L'avvocato, onde ottenere il compenso per l'attività stragiudiziale eseguita, deve provare - sic et simpliciter - il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 23 ottobre 2018, ud. 09 maggio 2018, dep. 23 ottobre 2018, n.26753; Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23893). Va preliminarmente precisato che l'esercizio delle prestazioni intellettuali - nel cui ambito sono da annoverare le prestazioni eseguite dall'avvocato in virtù del mandato a lui conferito - è disciplinato più specificamente dagli artt. 2229 ss. c.c. Il principio della libertà delle forme del contratto, valevole in via generale salvo eccezioni di legge (come quelle enucleate all'art. 1350 c.c.), abbraccia anche il contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale effettuata dall'avvocato in ambito stragiudiziale, nonché il mandato professionale a lui conferito per l'espletamento di attività stragiudiziale. In ogni caso giacché "il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, potendo essere conferito in
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, il giudice - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza - può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto (Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2017, ud. 12 luglio 2017, dep. 27 settembre 2017, n.22606; Cassazione Civile, Sez. VI, 03 ottobre 2017, ud. 07 luglio 2017, dep.03 ottobre 2017, n. 23104 Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2319). Più di recente la Cassazione (Cass.sentenza 10.11.2022 n. 33193) ha confermato che il diritto al compenso dell'avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Pertanto, la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. Nel caso di specie l'attore, attraverso la documentazione prodotta e la pluralità di missive inviate al cliente, ritualmente ricevute ed in alcun modo contestate, ha provato lo svolgimento dell'attività stragiudiziale espletata in favore del convenuto nei confronti di
, per ottenere la sospensione del finanziamento. Controparte_2
Il convenuto, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Con riguardo al compenso spettante, lo stesso, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dall'Avvocato, può quantificarsi in € 500,00 oltre accessori ed interessi dal 26/2/2018 al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2325/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente tra , , ogni contraria Parte_1 CP istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di CP PT
, della complessiva somma di € 500,00 oltre
[...] accessori ed interessi dal 26/2/2018 al soddisfo.
3. condanna al pagamento, in favore di CP PT
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 73,00
[...] per spese ed € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC Esposito
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO UC Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2325/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente
TRA
, nato il [...] in [...] Parte_1 ed ivi residente in [...], C. F.
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Giuseppe De Rosa, avente il codice fiscale , e presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo, sito in Nocera Superiore (SA), alla via Nazionale n. 161, elettivamente domiciliato ATTORE E
(C.F. CP C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Parte_1 notificava al sig. atto di citazione dinanzi al Giudice di CP
Pace nel quale premetteva quanto segue:
- che il sig. , nato il [...] a [...] ed CP
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 ivi residente a[...], codice fiscale
come si evince dalla documentazione che si C.F._3 allega al fascicolo di parte, conferiva all'Avv. Parte_1 mandato affinché lo stesso la patrocinasse in una controversia stragiudiziale nei confronti della società , Controparte_2 fornendo, oltretutto, consulenze in studio e fuori studio. In particolare, detta attività, consistita nello studio della pratica e nell'invio di messa in mora, ha determinato un vantaggio per il convenuto, costituito dalla circostanza che l' ha Controparte_2 accolto la proposta transattiva formulata dall'attore, ma non onorata dal nei confronti della predetta società; CP
- che in ragione dell'attività professionale prestata ed all'esito della stessa, l'Avv. maturava il diritto a percepire il Parte_1 pagamento delle somme di denaro spettanti a titolo di competenze professionali maturate;
- che l'Avv. ha provveduto a richiedere il pagamento delle PT somme al proprio assistito dapprima, e varie volte, verbalmente, e poi in via epistolare, ma senza ottenere alcun riscontro;
- che per tale motivo, l'Avv. a mezzo di procuratore, PT inviava in data 26 febbraio 2018 missiva di invito ad aderire a procedura di negoziazione assistita;
- che il sig. riceveva regolarmente la predetta missiva, CP ma faceva decorrere il termine previsto dalla normativa regolatrice della materia senza fornire alcun riscontro, contegno di cui si chiede di tener conto all'Ill.mo Giudicante;
- che lo stesso professionista attore ha interesse ad ottenere la somma spettante per i motivi sopraindicati e a veder, pertanto, soddisfatti i propri diritti, attese le verifiche interne operate ai fini della valutazione del valore dello studio del professionista;
- che all'uopo viene allegata nota riepilogativa delle attività svolte e relativa parcella pro forma ammontante all'importo di € 1.000,00;
- che sussiste la competenza dell'Intestata Autorità dal momento che il mandato è stato conferito dal convenuto presso lo studio dell'attore in Cava de' Tirreni e che il convenuto ha residenza in Cava de' Tirreni (SA), luogo, pertanto, in cui è sorta l'obbligazione;
- che si ritiene che si applichino alla fattispecie i precedenti dettami della S.C. (competenza ordinaria per le attività extragiudiziali, competenza esclusiva del Tribunale ex. art. 702 bis c.p.c. per quelle giudiziali)
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Tanto premesso, l'avv. come sopra Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del sottoscritto procuratore, avendo interesse ad ottenere un titolo esecutivo, concludeva come segue: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e domanda disattese, e nell'ambito della propria competenza per valore e territorio, nei limiti dello scaglione di valore dichiarato, e con riserva d'azione per l'eventuale esubero: a) ritenere ammissibile la domanda attorea e, pertanto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€ 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del maturare del credito e sino all'effettivo soddisfo, come giustificata in premessa, o, in via gradata, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella somma che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo sig. Giudice, il tutto nell'ambito dello scaglione dichiarato;
b) condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge. c) Salvo ogni altro diritto.
- che pertanto l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- che alla prima udienza del 18/03/2019 il giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo che la fosse di competenza del Tribunale ordinario, e assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice competente;
Tutto ciò premesso e precisato, l'avv. , citava in Parte_1 riassunzione, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, CP chiedendo: a) di ritenere ammissibile la domanda attorea e, pertanto, condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€ 1.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del maturare del credito e sino all'effettivo soddisfo, come giustificata in premessa, o, in via gradata, al pagamento di quelle somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o, in via ulteriormente gradata, a quella somma che sarà ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo sig.
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Giudice, il tutto nell'ambito dello scaglione dichiarato;
b) di condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge;
c) salvo ogni altro diritto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP regolarmente citato e non costituito.
2. Sul merito. Va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente provare il proprio titolo ed allegare l'altrui inadempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). L'avvocato, onde ottenere il compenso per l'attività stragiudiziale eseguita, deve provare - sic et simpliciter - il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 23 ottobre 2018, ud. 09 maggio 2018, dep. 23 ottobre 2018, n.26753; Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23893). Va preliminarmente precisato che l'esercizio delle prestazioni intellettuali - nel cui ambito sono da annoverare le prestazioni eseguite dall'avvocato in virtù del mandato a lui conferito - è disciplinato più specificamente dagli artt. 2229 ss. c.c. Il principio della libertà delle forme del contratto, valevole in via generale salvo eccezioni di legge (come quelle enucleate all'art. 1350 c.c.), abbraccia anche il contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale effettuata dall'avvocato in ambito stragiudiziale, nonché il mandato professionale a lui conferito per l'espletamento di attività stragiudiziale. In ogni caso giacché "il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, potendo essere conferito in
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, il giudice - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza - può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto (Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2017, ud. 12 luglio 2017, dep. 27 settembre 2017, n.22606; Cassazione Civile, Sez. VI, 03 ottobre 2017, ud. 07 luglio 2017, dep.03 ottobre 2017, n. 23104 Cass. Civ., Sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2319). Più di recente la Cassazione (Cass.sentenza 10.11.2022 n. 33193) ha confermato che il diritto al compenso dell'avvocato “deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Pertanto, la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. Nel caso di specie l'attore, attraverso la documentazione prodotta e la pluralità di missive inviate al cliente, ritualmente ricevute ed in alcun modo contestate, ha provato lo svolgimento dell'attività stragiudiziale espletata in favore del convenuto nei confronti di
, per ottenere la sospensione del finanziamento. Controparte_2
Il convenuto, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Con riguardo al compenso spettante, lo stesso, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dall'Avvocato, può quantificarsi in € 500,00 oltre accessori ed interessi dal 26/2/2018 al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2325/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente tra , , ogni contraria Parte_1 CP istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di CP PT
, della complessiva somma di € 500,00 oltre
[...] accessori ed interessi dal 26/2/2018 al soddisfo.
3. condanna al pagamento, in favore di CP PT
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 73,00
[...] per spese ed € 350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC Esposito
N.R.G. 2325/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6