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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nata il 9.9.1977, a Callao (Perù) cod. fisc. C.F._1 residente a [...] cittadina peruviana con l'Avv. Valeria Panetta, pec: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Controparte_1 nato a [...]ù), il 23.03.1975 c.f. C.F._2 cittadino peruviano residente in [...] con l'Avv. Paolo Gesualdo Maria Procopio, pec: Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza:
, nata a [...], il [...], c.f. , cittadina peruviana Parte_2 C.F._3
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.05.2024, la Sig.ra Parte_1 premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. , Persona_1 dalla cui unione è nata il [...] , ha chiesto a questo Tribunale: l'affido Parte_2 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €
850,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto Tribunale.
In data 06.12.2024, si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla Controparte_1 domanda di affido e collocamento, ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
Le parti, all'udienza del 10.12.2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione che verrà reperita a breve dalla medesima madre;
2) Regolamentazione della frequentazione paterna: a fine settimana alternati dal sabato mattina ore
10.00 alla domenica sera ore 21.00; i periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori di volta in volta, tenendo conto che il giorno di Natale e quello di Capodanno verranno trascorsi dalla figlia, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le festività natalizie, la figlia potrà trascorrere con il padre anche una settimana e durante le festività Pasquali tre giorni, che ricomprenderanno alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta le vacanze estive verranno trascorse per 15 giorni con il padre, anche non continuativamente, con un preavviso da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Contributo paterno al mantenimento della figlia minore;
Euro 700,00 al mese con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre;
4) Impegno della ricorrente a lasciare la casa familiare entro il 31 maggio 2025;
5) Impegno del resistente a corrispondere alla ricorrente la metà delle spese di trasloco oltre ad euro
1000,00 a titolo di contributo per la cauzione, che la ricorrente dovrà versare al momento della sottoscrizione del contratto di locazione;
la somma verrà restituita secondo i principi di diritto della cauzione;
6) Spese di lite compensate
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nata il 9.9.1977, a Callao (Perù) cod. fisc. C.F._1 residente a [...] cittadina peruviana con l'Avv. Valeria Panetta, pec: Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Controparte_1 nato a [...]ù), il 23.03.1975 c.f. C.F._2 cittadino peruviano residente in [...] con l'Avv. Paolo Gesualdo Maria Procopio, pec: Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza:
, nata a [...], il [...], c.f. , cittadina peruviana Parte_2 C.F._3
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.05.2024, la Sig.ra Parte_1 premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. , Persona_1 dalla cui unione è nata il [...] , ha chiesto a questo Tribunale: l'affido Parte_2 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €
850,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto Tribunale.
In data 06.12.2024, si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla Controparte_1 domanda di affido e collocamento, ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
Le parti, all'udienza del 10.12.2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione che verrà reperita a breve dalla medesima madre;
2) Regolamentazione della frequentazione paterna: a fine settimana alternati dal sabato mattina ore
10.00 alla domenica sera ore 21.00; i periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori di volta in volta, tenendo conto che il giorno di Natale e quello di Capodanno verranno trascorsi dalla figlia, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le festività natalizie, la figlia potrà trascorrere con il padre anche una settimana e durante le festività Pasquali tre giorni, che ricomprenderanno alternativamente il giorno di Pasqua o di Pasquetta le vacanze estive verranno trascorse per 15 giorni con il padre, anche non continuativamente, con un preavviso da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Contributo paterno al mantenimento della figlia minore;
Euro 700,00 al mese con decorrenza dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre;
4) Impegno della ricorrente a lasciare la casa familiare entro il 31 maggio 2025;
5) Impegno del resistente a corrispondere alla ricorrente la metà delle spese di trasloco oltre ad euro
1000,00 a titolo di contributo per la cauzione, che la ricorrente dovrà versare al momento della sottoscrizione del contratto di locazione;
la somma verrà restituita secondo i principi di diritto della cauzione;
6) Spese di lite compensate
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni