Articolo 84 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 83Articolo 85
Versione
27 marzo 1963
Art. 84.
Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963