Versione
27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 84.
Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.
Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.