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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1409/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Alessandro Senatore)
e
, nata a [...] il Parte_2
24/10/1972 (C.F. ), residente in [...] (avv. Iris C.F._2
Lo Bello)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
01/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 22.10.1999 in Giugliano in Campania
(NA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.91, Parte I, anno 1999; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Giugliano in Campania (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la loro personale residenza ed il loro domicilio;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in condizione di provvedere a se stesse, per cui alcun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro coniuge;
3) la casa coniugale, sita in Ravenna alla via Olindo Guerrini 74, continuerà ad essere adibita a casa familiare del padre e dei figli e con lui conviventi;
Per_1 Per_2
4) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 privilegiata presso il padre;
5) Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti fra i genitori e il figlio minore Per_2 preliminarmente, si dà atto che GENITORI si impegnano a: Pt_3
➢ Mantenere una comunicazione funzionale con il figlio, prevedendo telefonate e/o videochiamate quotidiane della madre con il minore tramite un numero di cellulare sempre attivo, in fasce orarie prestabilite dai genitori;
➢ Mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
➢ Non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra gli stessi e il figlio;
➢ Condividere le principali decisioni nel miglior interesse del figlio minore;
➢ Assicurarsi che l'altro genitore abbia l'indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili dell'altro in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto tra di loro;
➢ Risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore;
➢ Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
➢ Seguire rigorosamente la regolamentazione del diritto di visita così come concordato;
➢ Rispettare rigorosamente le prescrizioni mediche;
➢ Informare preventivamente l'altro genitore, affinché vi possa partecipare, di tutte le visite e gli incontri con medici relativi al minore;
➢ Prevedere giorni di recupero infrasettimanali per la madre quando è impossibilitata ad esercitare il suo diritto/dovere di visita nei suoi giorni stabiliti;
➢ Acconsentire acchè la madre possa tenere con sè il minore anche oltre i giorni e gli orari stabiliti;
Le parti convengono, altresì, che
➢ Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio minore si trova presso di lui.
➢ Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
➢ Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio minore e si impegna a concedere la propria autorizzazione per consentire all'altro di ottenere qualsiasi documentazione si renda necessaria per il minore nonché a consentire che entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
➢ Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
➢ Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore;
6) Per quanto attiene al diritto di visita della genitrice (non collocataria) con il figlio minorenne, le parti convengono che la sig.ra potrà vedere e tenere con sé previo coordinamento Pt_2 Per_2 con l'altro genitore, quando vorrà e, comunque, secondo il seguente calendario orientativo, che resta fissato quale contenuto minimo del diritto di visita per consentire ad entrambi i genitori e al figlio stesso una migliore organizzazione della vita:
- nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21.00 nonché, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
- Per quanto attiene alle vacanze di Natale e quelle Pasquali, il minore resterà ad anni alterni con la madre i giorni dal 24 al 30 dicembre e il giorno di Pasqua degli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché il Lunedì in Albis degli anni dispari;
- Per quanto attiene alle vacanze estive, il figlio, inoltre, trascorrerà nei mesi di luglio o agosto con ciascuno dei genitori un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori, privilegiando il supremo interesse e benessere psico-fisico del minore, concorderanno, entro il 31 maggio di ciascun anno, con obbligo per gli stessi di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con il figliolo e di non ostacolare i contatti di quest'ultimo con l'altro genitore;
- le festività del figlio (compleanno e onomastico), saranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, ad anni alterni, con ciascun genitore;
- in occasione della festa della mamma e del compleanno ed onomastico della stessa, il figlio starà con la madre e così, reciprocamente, con il padre, in occasione della festa del papà o delle feste paterne;
7) Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali, si conviene sin d'ora che il problema sarà sottoposto previamente ai propri difensori di fiducia e, nel caso di persistente disaccordo, alla Mediazione Familiare;
8) In ordine all'assegno di mantenimento mensile dei due figlioli ancora non economicamente autosufficienti – e segnatamente dei figli e – nonché alle spese straordinarie Per_1 Per_2 sostenute nel loro interesse, le parti concordano che la sig.ra corrisponderà al sig. Pt_2 Pt_1
un assegno mensile complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli (€ 200,00
[...] per il mantenimento di ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, purché previamente concordate per iscritto e facendo espresso e vincolante riferimento al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ravenna in data 16.07.2015;
9) Spese legali compensate.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1409/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Alessandro Senatore)
e
, nata a [...] il Parte_2
24/10/1972 (C.F. ), residente in [...] (avv. Iris C.F._2
Lo Bello)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
01/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 22.10.1999 in Giugliano in Campania
(NA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.91, Parte I, anno 1999; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Giugliano in Campania (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la loro personale residenza ed il loro domicilio;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in condizione di provvedere a se stesse, per cui alcun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro coniuge;
3) la casa coniugale, sita in Ravenna alla via Olindo Guerrini 74, continuerà ad essere adibita a casa familiare del padre e dei figli e con lui conviventi;
Per_1 Per_2
4) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 privilegiata presso il padre;
5) Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti fra i genitori e il figlio minore Per_2 preliminarmente, si dà atto che GENITORI si impegnano a: Pt_3
➢ Mantenere una comunicazione funzionale con il figlio, prevedendo telefonate e/o videochiamate quotidiane della madre con il minore tramite un numero di cellulare sempre attivo, in fasce orarie prestabilite dai genitori;
➢ Mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
➢ Non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra gli stessi e il figlio;
➢ Condividere le principali decisioni nel miglior interesse del figlio minore;
➢ Assicurarsi che l'altro genitore abbia l'indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili dell'altro in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto tra di loro;
➢ Risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore;
➢ Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
➢ Seguire rigorosamente la regolamentazione del diritto di visita così come concordato;
➢ Rispettare rigorosamente le prescrizioni mediche;
➢ Informare preventivamente l'altro genitore, affinché vi possa partecipare, di tutte le visite e gli incontri con medici relativi al minore;
➢ Prevedere giorni di recupero infrasettimanali per la madre quando è impossibilitata ad esercitare il suo diritto/dovere di visita nei suoi giorni stabiliti;
➢ Acconsentire acchè la madre possa tenere con sè il minore anche oltre i giorni e gli orari stabiliti;
Le parti convengono, altresì, che
➢ Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio minore si trova presso di lui.
➢ Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
➢ Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio minore e si impegna a concedere la propria autorizzazione per consentire all'altro di ottenere qualsiasi documentazione si renda necessaria per il minore nonché a consentire che entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
➢ Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
➢ Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore;
6) Per quanto attiene al diritto di visita della genitrice (non collocataria) con il figlio minorenne, le parti convengono che la sig.ra potrà vedere e tenere con sé previo coordinamento Pt_2 Per_2 con l'altro genitore, quando vorrà e, comunque, secondo il seguente calendario orientativo, che resta fissato quale contenuto minimo del diritto di visita per consentire ad entrambi i genitori e al figlio stesso una migliore organizzazione della vita:
- nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21.00 nonché, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
- Per quanto attiene alle vacanze di Natale e quelle Pasquali, il minore resterà ad anni alterni con la madre i giorni dal 24 al 30 dicembre e il giorno di Pasqua degli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché il Lunedì in Albis degli anni dispari;
- Per quanto attiene alle vacanze estive, il figlio, inoltre, trascorrerà nei mesi di luglio o agosto con ciascuno dei genitori un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, che i genitori, privilegiando il supremo interesse e benessere psico-fisico del minore, concorderanno, entro il 31 maggio di ciascun anno, con obbligo per gli stessi di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con il figliolo e di non ostacolare i contatti di quest'ultimo con l'altro genitore;
- le festività del figlio (compleanno e onomastico), saranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, ad anni alterni, con ciascun genitore;
- in occasione della festa della mamma e del compleanno ed onomastico della stessa, il figlio starà con la madre e così, reciprocamente, con il padre, in occasione della festa del papà o delle feste paterne;
7) Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali, si conviene sin d'ora che il problema sarà sottoposto previamente ai propri difensori di fiducia e, nel caso di persistente disaccordo, alla Mediazione Familiare;
8) In ordine all'assegno di mantenimento mensile dei due figlioli ancora non economicamente autosufficienti – e segnatamente dei figli e – nonché alle spese straordinarie Per_1 Per_2 sostenute nel loro interesse, le parti concordano che la sig.ra corrisponderà al sig. Pt_2 Pt_1
un assegno mensile complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli (€ 200,00
[...] per il mantenimento di ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, purché previamente concordate per iscritto e facendo espresso e vincolante riferimento al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ravenna in data 16.07.2015;
9) Spese legali compensate.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè