Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2026, proposto da SECURPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Testa e dall’Avv. Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli dall’Avv. Nicola Di Ronza, dall’Avv. Gianluca Tellone e dall’Avv. Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del/i provvedimento/i di data ed estremi sconosciuti con il/i quale/i è stata denegata l’ostensione integrale della documentazione di gara e delle offerte tecniche dell'aggiudicataria e della seconda in graduatoria nonché delle offerte dei concorrenti collocati nelle prime cinque posizioni in graduatoria dell’appalto specifico indetto da I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, ai sensi degli artt. 32 e 72 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii. per l’affidamento dei Servizi di vigilanza presso gli immobili INPS della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di NAPOLI (CIG: B5B862E3CF), nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza (Id 2679), pubblicato sulla GUUE n. S129 del 7/07/2023 e sulla GURI n. 78 del 10/07/2023, nella parte in cui non è stata ostesa contestualmente all’aggiudicazione la documentazione di gara dei concorrenti collocati nelle prime cinque posizioni in graduatoria;
- della comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui non sono state contestualmente rese disponibili le offerte dei primi cinque concorrenti;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all'integrale ostensione, mediante visione ed estrazione di copia semplice, di tutta la documentazione di gara e degli afferenti meglio graduati;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Security Service S.r.l. e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa IA TT NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13 marzo 2026 e depositato il successivo 16 marzo, la ricorrente – terza graduata nella procedura indetta dall’Amministrazione resistente con determina a contrarre n. RS30/764/2024 del 26 novembre 2024, per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, nell’ambito dello SDAPA Servizi di Vigilanza – deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- con istanza del 10 febbraio 2026, formulata ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e ss della L. n. 241/90 e degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023, aveva chiesto, tra l’altro, l’ostensione della documentazione relativa ai primi due operatori collocati in graduatoria, i.e. alle controinteressate Security Service S.r.l. ed Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. (così nell’istanza, nella parte qui di rilievo: “- tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, presentati dalle società risultante 1° e 2° in Graduatoria; - eventuale documentazione relativa a soccorsi istruttori attivati; - i giustificativi inerenti ai costi della manodopera presentati - ogni altro atto, documento e corrispondenza inerente alla procedura, nessuno escluso”), ma che la domanda era rimasta inevasa;
- indi, con provvedimento del 17 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente aveva aggiudicato la procedura alla controinteressata prima graduata Security Service senza esibire la documentazione richiesta;
- solo a seguito di accesso agli atti e specifico sollecito (4 marzo 2026), l’INPS aveva esibito la documentazione della prima e della seconda graduata in maniera quasi esclusivamente oscurata al punto da impedirne la consultazione.
1.1. – Tanto premesso in fatto e dedotta la volontà di procedere all’impugnazione, in sede giurisdizionale, dell’aggiudicazione della procedura, la ricorrente – a mezzo di un unico, articolato motivo di ricorso (“Premessa su interesse e legittimazione ad agire. Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 22, 24 della L. n. 241/1990 e art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Illogicità. Sviamento”), lamentava la violazione della normativa di settore, rappresentando, peraltro, la carenza motivazionale ed istruttoria alla base del disposto oscuramento; chiedeva, per l’effetto, accertarsi il proprio “diritto all’ostensione integrale delle offerte delle prime cinque graduate, avendo la S.A. a tutt’oggi rilasciato solo le offerte delle prime due classificate, peraltro, con le relative offerte tecniche quasi completamente oscurate”.
2. – Si costituivano in giudizio la controinteressata prima graduata Security Service S.r.l. (17 marzo 2026) e l’I.N.P.S. (2 aprile 2026); quest’ultimo ravvisando l’omessa corretta instaurazione del contraddittorio processuale nonché l’incompetenza territoriale, sotto vari profili, di questo T.A.R., in favore del T.A.R. del Lazio; resisteva, inoltre, al ricorso, rappresentando, da ultimo, “di avere provveduto, in data 01.04.2026, ad inviare con n. 4 PEC, ai primi cinque operatori economici, tutta la documentazione prevista dall’art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti”. Chiedeva, per l’effetto, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
3.- All’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente resisteva all’eccezione da ultimo esposta, rappresentando la permanenza del proprio interesse ostensivo, avendo l’I.N.P.S. esaudito l’accesso, ma replicando la modalità oscurata.
4. – Oggetto dell’odierno contendere è l’accertamento del diritto della ricorrente, in ossequio al disposto di cui agli artt. 35 e 36 D.lgs. 36/2023, “all’ostensione integrale delle offerte delle prime cinque graduate, avendo la S.A. a tutt’oggi rilasciato solo le offerte delle prime due classificate, peraltro, con le relative offerte tecniche quasi completamente oscurate”; oggetto da ritenersi circoscritto, in esito all’ostensione da ultimo effettuata dall’Amministrazione resistente, all’oscuramento della documentazione, che la ricorrente ritiene illegittimo ed immotivato, nonché irrimediabilmente ostativo dell’eventuale tutela in sede giurisdizionale e quindi lesivo del proprio diritto di difesa.
4.1. - In tali termini sinteticamente riepilogato il perimetro della decisione, e dato atto del fatto che a mente del combinato di disposto degli artt. 36, comma 7 D.lgs. 36 del 2023 e 74 c.p.a, la presente decisione è redatta in forma semplificata (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 6706 del 13 ottobre 2025), ritiene il Collegio che vada anzitutto rigettata l’eccezione di incompetenza di questo T.A.R. in favore del T.A.R. Lazio, per come articolata nella memoria difensiva dell’INPS del 2 aprile 2026: posta la nota inderogabilità della competenza territoriale del giudice amministrativo (art. 13, comma 4 c.p.a.), non può infatti operare la riportata clausola in deroga di cui al capitolato d’oneri (par. 33, p. 66), peraltro indicata dalla stessa Amministrazione come relativa alla “definizione delle controversie” dinnanzi all’ “Autorità Giudiziaria Ordinaria” (presso la quale, invece, la competenza territoriale è generalmente derogabile, salve eccezioni); inoltre, tenuto conto della stretta strumentalità della domanda di accesso in questa sede esaminata con la procedura di affidamento in epigrafe (già oggetto di ricorso reg. ric. 1851/2026, infine instaurato), destinata ad essere eseguita presso gli “gli immobili della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, nell’ambito dello SDAPA Servizi di Vigilanza”, non può che prevalere, ai fini della determinazione della competenza, sul criterio della sede, il criterio degli effetti (art. 13, comma 1 c.p.a.), tenuto anche conto della possibilità di digitalizzazione degli atti. Va pertanto affermata la competenza territoriale di questo T.A.R.
4.2. - Quanto al rilievo relativo all’omessa evocazione in giudizio dei “controinteressati”, identificati dall’INPS in “tutti gli operatori economici risultanti dalla graduatoria della gara”, ritiene il Collegio (in disparte ogni ulteriore considerazione, anche relativa alla ridondanza dell’indicazione “tutti”, essendo la presente controversia circoscritta alla documentazione relativa ad alcuni soltanto degli operatori ed all’evidente superamento dell’eccezione per effetto della produzione documentale della stessa resistente del 02 aprile 2026) che, una volta acquisiti alla procedura, i documenti prodotti dagli operatori escano dalla loro sfera personale, sicché gli stessi – come avviene nei pubblici concorsi - non possano considerarsi controinteressati in senso tecnico nel giudizio relativo all’accesso, tanto più nell’ambito di un procedimento speciale che, disponendo l’ostensione obbligatoria e doverosa degli atti relativi alle prime cinque imprese della graduatoria contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, colloca ogni valutazione in ordine all’eventuale oscuramento in un momento antecedente a tale fase. Peraltro, a quanto consta la prima e la seconda graduata (alla cui documentazione integrale intende accedere la ricorrente a fini di difesa) sono state comunque evocate in giudizio.
5. - Passando al merito del ricorso, va quindi respinto il rilievo di improcedibilità formulato dall’INPS in ragione dell’avvenuta ostensione, successivamente all’instaurazione del ricorso, “ai primi cinque operatori economici, [di] tutta la documentazione prevista dall’art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti”. Tenuto conto, infatti, che la ricorrente agisce, in questa sede, per ottenere l’ostensione integrale (e non oscurata) delle offerte, l’effettuata ostensione non può ritenersi satisfattiva, sì da non potersi ritenere venuto meno l’interesse in questa sede azionato.
5.1. – Tanto sin qui chiarito va quindi ritenuta l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, delle difficoltà tecniche riportate dall’INPS (malfunzionamento della piattaforma), che non possono esimere l’Amministrazione dal dovere di ostensione/messa a disposizione degli atti richiamati dagli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti, potendo l’obbligo essere assolto anche tramite il semplice invio della documentazione di gara al domicilio digitale degli operatori economici (come poi in effetti avvenuto) e senza attendere un’apposita istanza in tal senso.
5.2.- Orbene, passando al vaglio dell’oscuramento, la sezione ha già chiarito (T.A.R. Napoli, IV sez., sentenza n. 6089 dell’8 settembre 2025), che “l’art. 35, comma 4, lett. a) del d. lgs. 36/2023 consente l’oscuramento della documentazione prodotta in gara e concernente l’offerta tecnica, solo in costanza di motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore economico in ordine alla sussistenza di specifici segreti tecnici o commerciali, in linea con la Direttiva 2014/24 dell’Unione Europea, come interpretata anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“al fine di effettuare un bilanciamento tra il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 di divulgare le informazioni riservate comunicate da operatori economici con il principio generale del diritto dell’Unione a una buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso o, quanto meno, alcune di esse, siano riservate” (Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/19, §§§ 120,122 e 123)” ed in linea con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost. […] Osserva, […] al riguardo il Collegio che nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza: cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899); 6. Oltretutto, anche a prescindere dalle considerazioni appena esposte, merita di essere rimarcato come resti in ogni caso fermo il principio della prevalenza dell’accesso difensivo scolpito nell’art. 35, comma 5, che, in linea di continuità precettiva con il disposto di cui all’art. 53, co. 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma con il connesso recupero di tutela delle opposte posizioni di controinteresse all’ostensione, ancorato alla prova, incombente sull’operatore economico istante in sede di accesso, della necessarietà dell’accesso a fini difensivi e in relazione alle specifiche censure, impone di consentire l’accesso al concorrente quando la conoscenza dei dati sia indispensabile per la tutela giurisdizionale dei propri interessi (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620; Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5641; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363). Rammenta il Collegio che nel vigore del precedente codice dei contratti pubblici di cui all’abrogato d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha ben evidenziato la necessità della prova da parte del concorrente istante, della sussistenza del c.d. nesso di strumentalità necessaria tra le censure svolte avverso l’offerta tecnica ovvero il giudizio di congruità operato dalla s.a. e gli atti oggetto della domanda di ostensione, condivisibilmente precisando, per un verso, che l’autorità di gara deve “valutare se l'accesso sia essenziale per la difesa in giudizio degli interessi del concorrente non aggiudicatario, priorità stabilita per legge rispetto alle pretese di riservatezza” e che, per altro verso, “Per evitare l'uso improprio dell'interesse "difensivo" come strumento per ottenere informazioni riservate dei concorrenti, è richiesta un'accurata verifica della necessità di accedere alla documentazione richiesta per la tutela legale delle proprie posizioni” (T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 3 settembre 2024, n.249). In tale corretta prospettiva ermeneutica si è affermato che “Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, quando l'accesso interferisce con segreti tecnici e commerciali, cioè con beni dai quali dipende l'effettività della stessa libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione, l'interesse del concorrente non aggiudicatario non ottiene una tutela assoluta e indiscriminata, ma subordinata all'esistenza di un rapporto di stretta indispensabilità tra l'accesso ai documenti contenenti segreti tecnici e commerciali e le sue esigenze difensive, nel senso che la mancata conoscenza dei primi deve paralizzare completamente le seconde (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 3811; ID, sez. III , 01/06/2023, n. 9373; adde sul punto, T.A.R. Puglia - Bari, sez. II , 14/07/2023, n. 1000; T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 27/04/2023 , n. 2559).”
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, terza classificata, ha pieno titolo ad accedere agli atti [richiesti], in quanto il contenuto delle relazioni oscurate fatti oggetto della domanda di accesso, è indispensabile per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi e la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria, i.e, per difendere i propri interessi nel giudizio già incardinato avvero l’aggiudicazione. Del resto, non può sottacersi il carattere del tutto immotivato della decisione della stazione appaltante di trasmettere l’offerta dell’aggiudicataria e della seconda classificata oscurate, nulla rinvenendosi, a titolo di giustificazione, né nella nota di trasmissione né aliunde . Tanto più che le stesse argomentazioni spese dall’Amministrazione nelle proprie difese non sono non sono rinvenibili in atti, ma riprendono in chiave del tutto apodittica e speculare quanto genericamente opposto dalle controinteressate all’ostensione. Non può quindi non rimarcarsi l’assenza di una motivazione, correlata a specifici contenuti delle offerte, tali da risultare – in concreto – “segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” (art. 35, comma 4, d. lgs. 36/2023). Del resto, un più stringente obbligo motivazionale incombe sull’Amministrazione, come visto, in virtù della normativa di settore ed in considerazione della natura difensiva dell’accesso scolpito “nell’art. 35, comma 5, che, in linea di continuità precettiva con il disposto di cui all’art. 53, co. 6 del d.lgs. 18 aprile 2026, n. 50, ma con il connesso recupero di tutela delle opposte posizioni di controinteresse all’ostensione, ancorato alla prova, incombente sull’operatore economico istante in sede di accesso, della necessarietà dell’accesso a fini difensivi e in relazione alle specifiche censure, impone di consentire l’accesso al concorrente quando la conoscenza dei dati sia indispensabile per la tutela giurisdizionale dei propri interessi (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620; Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5641; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 11 agosto 2021, n. 9363).
5.3.- Da quanto sin qui esposto, deriva l’illegittimità del diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante, con conseguente accoglimento del ricorso e ordine all’Amministrazione di consentire alla parte istante l’ostensione integrale degli atti richiesti, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente decisione, salva la possibilità di oscurare dati strettamente personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata e stringente motivazione.
5.4. – Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e l’INPS, liquidandosi come da dispositivo, compensandosi invece tra la ricorrente e le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione il rilascio, alla parte ricorrente, della documentazione richiesta, priva di oscuramento, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente decisione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
IA TT NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT NI | PA RI |
IL SEGRETARIO