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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9670 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6992/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozi-
ni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6992.25;
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 715 rap- C.F._1
presentata e difesa, in forza di procura posta in calce all'originale dell'atto di ci-
tazione del primo grado, dall'Avv. Giuseppe Parente (c.f.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.F._2
viale Maria Bakunin (P.co. S. Paolo) n.13; come in atti
- Appellante-
E
(c.f. ) residente a[...] C.F._3
1
cenzo Gemito n. 1 – 80021 Afragola
Appellato contumace
E
(c.f. in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1
tante pro tempore, con sede alla via Machiavelli n.4 – 34132 Trieste
- Appellato contumace–
CONCLUSIONI come da verbale del 24.10.25
È presente il procuratore della parte appellante il quale, avendo provvedu-
to al deposito dei verbali di causa relativi al primo grado, si riporta all'atto intro-
duttivo ed alle conclusioni rassegnate delle quali si chiede l'accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata. Si chiede, pertanto, la condanna del-
le convenute al risarcimento dei danni subiti al veicolo della parte appellante con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, parte appellante, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n° 19326/2024 resa nell'ambito
[...]
del procedimento civile r.g. n° 45639/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, in data 25 settembre 2024 ed in pari data depositata.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ac-
2
certare e dichiarare, la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Renault tg. DT131SF, alla data dei fatti di proprietà del sig. Controparte_1
ed assicurato per r.c. auto con la nella determinazione del Controparte_2
sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare le odierne parti convenute in solido, nelle rispetti-
ve qualità, al risarcimento dei danni subiti al veicolo di proprietà della parte attri-
ce quantificati in € 6.687,00 oltre iva, ovvero nella maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia. Il tutto, comunque, da intendersi nei li-
miti della competenza mista per valore e materia dell'adita;
riconoscere gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro sino alla data di effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario delle spese re-
lative al doppio giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Premetteva che con atto di citazione per l'udienza del 27 settembre 2022
la sig.ra promuoveva domanda giudiziale tesa ad ottenere il risarci- Parte_1
mento dei danni subiti al veicolo Fiat mod Panda tg. GA612XH di sua proprietà
in occasione del sinistro occorso in Napoli al Viale Umberto Maddalena, in data
30 settembre 2021.
La domanda di risarcimento, atteso che l'accadimento vedeva coinvolto
3
un terzo veicolo, era formulata ai sensi dell'art. 144 c.d.a. pertanto nei confronti del sig. proprietario del veicolo Renault tg. DT131SF ritenuto Controparte_1
responsabile dell'accadimento, nonché della compagnia questa Controparte_3
che garantiva tale ultimo veicolo al momento del sinistro.
Incardinato il giudizio con rg. 45639/2022 e nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo restavano contumaci entrambe le parti convenute. Ammessa
ed espletata la prova testimoniale il giudizio era trattenuto in decisione all'udienza del 16 aprile 2024 con la concessione del termine di giorni 90 per il deposito della comparsa di discussione.
Il giudizio era definito con la pronuncia oggetto di gravame mediante la quale la domanda era rigettata ritenuto impregiudicato in merito.
I motivi d'impugnazione attengono alla decisione sulla legittimazione at-
tiva e passiva delle parti che il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente.
Nelle contumacia delle parti appellate, si osserva quanto segue.
Le argomentazioni tratte dal Giudice di Pace non sono condivisibili.
In atti emerge la presenza delle ispezioni Pra dei due veicoli coinvolti nel sinistro.
Il Pubblico Registro Automobilistico funge funzione di pubblicità del tra-
sferimento dei veicolo, beni mobili registrati, a ciò si aggiunga che, in caso di vendita verbale di autoveicolo, la relativa prova può essere fornita con ogni mez-
zo” (Cass. 12.06.1997 n. 5270).
Ne consegue che le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice che può esser vinta con ogni mezzo di prova”
(Cass. 01.06.2000 n. 7267 e Cass. 28.03.2002 n. 4489).
4
Ne consegue che la dimostrazione della proprietà del veicolo danneggiato in capo a colui che agisce per il ristoro, appare sufficientemente dimostrata con i certificati cronologici del PRA, in mancanza di una specifica contestazione della controparte costituita che ne provi l'inattendibilità.
Provata la legittimazione, atteso che i veicoli coinvolti nel sinistro, risulta-
no intestati rispettivamente a che ne è divenuto proprietario Controparte_1
alcuni mesi prima del sinistro ed all'appellante , risulta an- Parte_1
che provata la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione in primo grado, nelle circostanze di fatto e diritto. Risulta anche la prova della legittima-
zione della compagnia assicurativa citata in giudizio.
Infatti, si allegava con l'atto introduttivo che il 30.09.21, alle ore 22.10
circa, la vettura Fiat Panda in proprietà TG GA612XH, mentre per- Parte_1
correva viale Umberto Maddalena in Napoli, direzione via Don Bosco, una volta incolonnatasi ed arrestata la marcia nel rispetto della luce rossa semaforica, ad un incrocio, veniva tamponata da auto Renault TG DT131SF, che non riusciva ad arrestare la sua marcia. La collisione avveniva tra la parte anteriore della Renault
e posteriore della Panda.
Tale dinamica, alla luce delle dichiarazioni del teste escusso, delle foto-
grafie in atti, risulta provata.
Risulta anche integrata la violazione in capo al conducente della vettura
Renault della norma del codice della strada in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del CDS.
Il quantum.
5
Alla luce dell'età del veicolo, delle foto in atti, del principio secondo cui il risarcimento deve ripristinare il veicolo nello stesso in cui si trova al momento del sinistro, dei preventivi in atti, ritiene il tribunale di liquidare euro 6300,00
comprensivo di iva, interessi e rivalutazione.
Dalla data della sentenza decorreranno gli interessi legali su tale somma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per
il secondo grado, attesa la non complessità dell'istruttoria, le spese saranno li-
quidate al di sotto dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie l'appello;
2) In riforma della sentenza n° 19326/2024 resa nell'ambito del procedi-
mento civile r.g. n° 45639/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, in data 25 settembre 2024, condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
6300,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
3) Condanna e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite in favore del legale di parte appellante, che liquida per il primo grado in euro 2000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 280,00 per spese, e per il secondo grado in euro 4000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro
370,00 per spese.
Napoli, 24.10.25
Il Giudice
6
Dott. Diego Ragozini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozi-
ni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6992.25;
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 715 rap- C.F._1
presentata e difesa, in forza di procura posta in calce all'originale dell'atto di ci-
tazione del primo grado, dall'Avv. Giuseppe Parente (c.f.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.F._2
viale Maria Bakunin (P.co. S. Paolo) n.13; come in atti
- Appellante-
E
(c.f. ) residente a[...] C.F._3
1
cenzo Gemito n. 1 – 80021 Afragola
Appellato contumace
E
(c.f. in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_1
tante pro tempore, con sede alla via Machiavelli n.4 – 34132 Trieste
- Appellato contumace–
CONCLUSIONI come da verbale del 24.10.25
È presente il procuratore della parte appellante il quale, avendo provvedu-
to al deposito dei verbali di causa relativi al primo grado, si riporta all'atto intro-
duttivo ed alle conclusioni rassegnate delle quali si chiede l'accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata. Si chiede, pertanto, la condanna del-
le convenute al risarcimento dei danni subiti al veicolo della parte appellante con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato, parte appellante, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n° 19326/2024 resa nell'ambito
[...]
del procedimento civile r.g. n° 45639/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, in data 25 settembre 2024 ed in pari data depositata.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ac-
2
certare e dichiarare, la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Renault tg. DT131SF, alla data dei fatti di proprietà del sig. Controparte_1
ed assicurato per r.c. auto con la nella determinazione del Controparte_2
sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare le odierne parti convenute in solido, nelle rispetti-
ve qualità, al risarcimento dei danni subiti al veicolo di proprietà della parte attri-
ce quantificati in € 6.687,00 oltre iva, ovvero nella maggior o minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia. Il tutto, comunque, da intendersi nei li-
miti della competenza mista per valore e materia dell'adita;
riconoscere gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro sino alla data di effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario delle spese re-
lative al doppio giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
Premetteva che con atto di citazione per l'udienza del 27 settembre 2022
la sig.ra promuoveva domanda giudiziale tesa ad ottenere il risarci- Parte_1
mento dei danni subiti al veicolo Fiat mod Panda tg. GA612XH di sua proprietà
in occasione del sinistro occorso in Napoli al Viale Umberto Maddalena, in data
30 settembre 2021.
La domanda di risarcimento, atteso che l'accadimento vedeva coinvolto
3
un terzo veicolo, era formulata ai sensi dell'art. 144 c.d.a. pertanto nei confronti del sig. proprietario del veicolo Renault tg. DT131SF ritenuto Controparte_1
responsabile dell'accadimento, nonché della compagnia questa Controparte_3
che garantiva tale ultimo veicolo al momento del sinistro.
Incardinato il giudizio con rg. 45639/2022 e nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo restavano contumaci entrambe le parti convenute. Ammessa
ed espletata la prova testimoniale il giudizio era trattenuto in decisione all'udienza del 16 aprile 2024 con la concessione del termine di giorni 90 per il deposito della comparsa di discussione.
Il giudizio era definito con la pronuncia oggetto di gravame mediante la quale la domanda era rigettata ritenuto impregiudicato in merito.
I motivi d'impugnazione attengono alla decisione sulla legittimazione at-
tiva e passiva delle parti che il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente.
Nelle contumacia delle parti appellate, si osserva quanto segue.
Le argomentazioni tratte dal Giudice di Pace non sono condivisibili.
In atti emerge la presenza delle ispezioni Pra dei due veicoli coinvolti nel sinistro.
Il Pubblico Registro Automobilistico funge funzione di pubblicità del tra-
sferimento dei veicolo, beni mobili registrati, a ciò si aggiunga che, in caso di vendita verbale di autoveicolo, la relativa prova può essere fornita con ogni mez-
zo” (Cass. 12.06.1997 n. 5270).
Ne consegue che le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice che può esser vinta con ogni mezzo di prova”
(Cass. 01.06.2000 n. 7267 e Cass. 28.03.2002 n. 4489).
4
Ne consegue che la dimostrazione della proprietà del veicolo danneggiato in capo a colui che agisce per il ristoro, appare sufficientemente dimostrata con i certificati cronologici del PRA, in mancanza di una specifica contestazione della controparte costituita che ne provi l'inattendibilità.
Provata la legittimazione, atteso che i veicoli coinvolti nel sinistro, risulta-
no intestati rispettivamente a che ne è divenuto proprietario Controparte_1
alcuni mesi prima del sinistro ed all'appellante , risulta an- Parte_1
che provata la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione in primo grado, nelle circostanze di fatto e diritto. Risulta anche la prova della legittima-
zione della compagnia assicurativa citata in giudizio.
Infatti, si allegava con l'atto introduttivo che il 30.09.21, alle ore 22.10
circa, la vettura Fiat Panda in proprietà TG GA612XH, mentre per- Parte_1
correva viale Umberto Maddalena in Napoli, direzione via Don Bosco, una volta incolonnatasi ed arrestata la marcia nel rispetto della luce rossa semaforica, ad un incrocio, veniva tamponata da auto Renault TG DT131SF, che non riusciva ad arrestare la sua marcia. La collisione avveniva tra la parte anteriore della Renault
e posteriore della Panda.
Tale dinamica, alla luce delle dichiarazioni del teste escusso, delle foto-
grafie in atti, risulta provata.
Risulta anche integrata la violazione in capo al conducente della vettura
Renault della norma del codice della strada in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del CDS.
Il quantum.
5
Alla luce dell'età del veicolo, delle foto in atti, del principio secondo cui il risarcimento deve ripristinare il veicolo nello stesso in cui si trova al momento del sinistro, dei preventivi in atti, ritiene il tribunale di liquidare euro 6300,00
comprensivo di iva, interessi e rivalutazione.
Dalla data della sentenza decorreranno gli interessi legali su tale somma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per
il secondo grado, attesa la non complessità dell'istruttoria, le spese saranno li-
quidate al di sotto dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie l'appello;
2) In riforma della sentenza n° 19326/2024 resa nell'ambito del procedi-
mento civile r.g. n° 45639/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, in data 25 settembre 2024, condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
6300,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
3) Condanna e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite in favore del legale di parte appellante, che liquida per il primo grado in euro 2000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 280,00 per spese, e per il secondo grado in euro 4000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro
370,00 per spese.
Napoli, 24.10.25
Il Giudice
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Dott. Diego Ragozini
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