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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di reclamo ex art. dall'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 iscritto al n. 3305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente,
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telema- Parte_1 ticamente unitamente al ricorso per reclamo, dagli avvocati Enzo Morrico e Camilla
Nannetti, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-RECLAMANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente nel precedente grado di giudizio, dall'avvocata Margherita Accardo, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-RECLAMANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza pronunciata in data 4.11.2024 dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro, contraddistinta dal n. 11025/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di reclamo e come da verbale di udienza del 29.5.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, giudicando sull'op- posizione proposta da avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49 l. Controparte_1
92/2012 pronunciata dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022, ha così statuito: «Ac- coglie il ricorso e per l'effetto revoca l'Ordinanza emessa dal Tribunale sez. Lavoro tra le parti, il 27 ottobre 2022 nel giudizio iscritto al N. RG 14487/2022; 2 Annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 9 settembre 2021 e per l'effetto condanna la società opposta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nelle mansioni prece- dentemente svolte o in mansioni ad esse equivalenti nonché al pagamento in suo favore , dell' indennità risarcitoria pari ad euro 2.098,98 al mese dal giorno del licen- ziamento del 9 settembre 2021 a quello di effettiva reintegra, oltre accessori e co- munque in misura non superiore a 12 mensilità. Condanna parte convenuta opposta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore della parte ricor- rente ».
Il giudice dell'opposizione perveniva a siffatta statuizione osservando, in via as- sorbente ed in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, che la datrice di lavoro non aveva offerto prova «dell'impossibilità di ricollocare l'opponente presso i cantieri in essere alla data del licenziamento». propone reclamo contro questa statuizione, che censura nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto non provato il c.d. repêchage e nella parte in cui ha applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria dell'art. 18, comma 4 Stat. lav. (nel testo novellato dalla l 92/2012) e non quella del successivo quinto comma. Chiede la riforma della decisione gravata, nel senso dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare
e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al sig. con lettera del CP_1
9.9.2021 per le argomentazioni sopra svolte;
- nella denegata ipotesi di mancato ac- coglimento del primo motivo di appello, voglia comunque accogliere il secondo motivo di appello applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, quinto comma, Legge n.
300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, con determinazione dell'indennità risarcitoria nella misura minima ivi prevista (dodici mensilità) o nella diversa misura che risulterà di giustizia».
resite al reclamo, argomentando sull'infondatezza di en- Controparte_1 trambi i motivi e propone a sua volta impugnazione incidentale, con la quale lamenta il mancato esame ed il mancato accoglimento della domanda volta a sostenere la nullità dell'intimato licenziamento, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1 Stat. lav., perché fondato sulle stesse ragioni di quello precedentemente adottato il 30.6.2020 (e successivamente dichiarato, con decisione passata in giudi- cato, nullo ai sensi dell'art. 46 d.l. 18/2020) e quindi sostanzialmente in frode alla legge o comunque determinato da motivo illecito. Conclude per la reiezione del re- clamo principale e per l'accoglimento di quello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso del riconoscimento della più forte tutela di cui all'art. 18, comma 1 Stat. lav., nel testo novellato dalla l. 92/2012.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di reclamo, acquisito telematicamente
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il fascicolo d'ufficio di primo grado e concesso termine per replicare al reclamo inci- dentale, all'udienza del 5.6.2025, dopo che le parti avevano discusso come da verbale, la Corte riservava la causa in decisione.
2. Il primo motivo del reclamo principale deduce l'erroneità della decisione im- pugnata nella parte in cui ha annullato l'intimato licenziamento, ritenendo, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, che la datrice di lavoro avesse violato l'ob- bligo di repêchage, sussistendo altre posizioni lavorative nelle quali Persona_1
avrebbe potuto essere utilmente collocato.
[...]
Il reclamo incidentale, per contro, lamenta che il Tribunale abbia omesso di va- lutare l'eccezione con la quale il lavoratore sosteneva la nullità del licenziamento, in quanto fondato sugli stessi motivi posti a base del precedente licenziamento (ossia quello del 30.6.2020) e quindi in assenza di ragioni nuove o sopravvenute e perché in frode alla legge o comunque sorretto da motivo illecito determinante.
Le due censure debbono essere congiuntamente esaminate siccome intercon- nesse, in quanto il motivo illecito rilevante ex art. 1345 c.c., quand'anche non neces- sariamente unico, deve pur sempre essere determinante e siffatto carattere può re- stare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito (ex multis Cass. 23.11.2018 n. 30429; Cass.
4.4.2019 n. 9468 in parte motiva).
Risulta, dunque, evidente l'errore metodologico in cui è incorsa la sentenza re- clamata, che si è limitata ad accertare l'assenza del dedotto giustificato motivo og- gettivo, senza esaminare l'ulteriore deduzione difensiva del lavoratore in punto di illi- ceità (e quindi di nullità) dell'intimato licenziamento, con il corollario, da un lato, che detta indagine deve ora essere compiuta dal giudice dell'impugnazione e, dall'altro, che ad essa potrà procedersi solo successivamente all'esame del primo motivo di re- clamo principale, atteso che la legittimità del recesso datoriale renderebbe irrilevante l'ipotetico motivo illecito concorrente e atteso che dalla verifica delle giustificatezza del recesso datoriale non può prescindersi neppure ai fini della valutazione della sus- sistenza o meno del prospettato intento fraudolento.
2.1 Tanto premesso, dunque, deve ora essere vagliato il motivo di reclamo con il quale lamenta che il Tribunale le abbia addebitato di non aver ottem- Parte_1 perato al repêchage.
La sentenza gravata, infatti, ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse assolto all'onere di dimostrare l'impossibilità di collocare utilmente il lavoratore licenziato,
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asserendo sia che successivamente al licenziamento erano stati assunti Parte_2
con mansioni di elettricista frigorista e con mansioni di elettri-
[...] Parte_3 cista e sia che tutte dette mansioni erano utilmente assegnabili all' . CP_1
L'accertamento della posteriorità delle due citate assunzioni rispetto al licenzia- mento del quale oggi si discute costituisce dato di fatto definitivamente acquisto al giudizio, posto che la datrice di lavoro si limita a dedurre sul punto che i lavoratori e furono assunti in momenti diversi dal licenziamento di , CP_2 Pt_3 CP_1 senza però né specificare né dedurre l'esatto momento delle loro assunzioni o l'ante- riorità di queste ultime rispetto all'intimato recesso e senza neppure tacciare di erro- neità il diverso accertamento del Tribunale.
Tanto precisato, le doglianze della reclamante principale possono così sintetiz- zarsi: (a) presso il cantiere di Rende, al quale era addetto il reclamante, non fu effet- tuata alcuna assunzione successivamente al licenziamento;
(b) i lavoratori e CP_2
furono assunti in momenti diversi rispetto al licenziamento di;
(c) Pt_3 CP_1 la posizione di non era interscambiabile con quelle dell , perché il Pt_3 CP_1 primo faceva parte della pianta organica fissa della Garanzia Totale di Funzionamento
– G.T.F. della centrale termoelettrica di Rizziconi, per la quale, in forza di convenzione stipulata da essa reclamante con la proprietaria della centrale stessa e l'Amministra- zione locale, avevano la precedenza nell'assunzione i lavoratori colà residenti;
(d)
aveva sempre svolto soltanto mansioni di elettricista e strumen- Controparte_1 tista, come confermato dai testi indicati da essa reclamante, ingiustamente non valu- tati dalla sentenza gravata, sicché egli non avrebbe mai potuto svolgere le mansioni del , peraltro addetto ad una commessa (quella di Genova) non più esistente CP_2 all'epoca del licenziamento;
(e) l'onere probatorio in punto di repêchage doveva es- sere contenuto entro limiti di ragionevolezza, così rimanendo circoscritto «alla gamma delle mansioni proprie della qualifica spettante al lavoratore o che siano equivalenti
(oggi analoghe) a queste e, al tempo stesso, confacenti alle esperienze ed attitudini professionali del dipendente e compatibili con il tipo di organizzazione adottato nell'im- presa», gravando sul lavoratore un onere, nella specie non adempiuto, di collabora- zione in tal senso.
Tali censure, all'evidenza da valutare congiuntamente siccome interconnesse, non sono fondate.
La sentenza gravata, infatti, è giuridicamente corretta sotto il profilo della ripar- tizione dell'onere probatorio, sia perché l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato grava sul datore di lavoro, senza che sul lavora- tore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 30.1.2024 n. 2739;
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Cass. 22.3.2016 n. 5592), sia perché, anche a voler diversamente opinare in punto di diritto, aveva indicato, sin dal ricorso introduttivo della fase som- Controparte_1 maria, ed come i dipendenti successivamente assunti Parte_4 Parte_3 per svolgere mansioni in astratto a lui assegnabili e sia perché il Tribunale ha ritenuto che i compiti assegnati a questi ultimi, palesemente esistenti all'interno dell'organiz- zazione imprenditoriale, fossero congruenti con l'inquadramento del lavoratore licen- ziato e con la sua esperienza professionale.
Il reclamo, poi, censura tale giudizio di equivalenza unicamente sotto il profilo della sua erroneità in fatto, vale a dire per aver ritenuto che Controparte_1 avesse svolto i compiti di frigorista, ma non nega, anzi espressamente ammette, l'at- tribuzione a quest'ultimo delle mansioni di elettricista, ossia degli stessi compiti per i quali, come si legge nella sentenza gravata e come si ammette nello stesso atto di impugnazione datoriale, fu assunto . Parte_3
Le circostanze, poi, che detto lavoratore sia stato assunto successivamente al licenziamento del reclamante incidentale e presso un cantiere diverso da quello al quale quest'ultimo era addetto, sono irrilevanti sotto il profilo della dimostrazione dell'impossibilità di repêchage.
L'onere datoriale di provare l'inutilizzabilità aliunde, infatti, pacificamente si estende anche alla dimostrazione che dopo il licenziamento e per un congruo periodo di tempo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore li- cenziato (Cass. 26.3.2010 n. 7381) e, in tali termini, siffatto onere non è stato assolto dalla società reclamante, che non ha in alcun modo indicato la data di assunzione di
, così non offrendo alla Corte quell'elemento fattuale necessario per Parte_3 contrastare il valore presuntivo (di possibile collocazione aliunde dell' ) attri- CP_1 buito dalla sentenza gravata a tale successiva assunzione, poiché solo la collocazione di tale evento ad una notevole distanza temporale dall'intimato licenziamento rende- rebbe la nuova assunzione priva di rilievo sotto il profilo che qui interessa.
La mancata adibizione del al cantiere di Rende, al pari delle mancate Pt_3 successive assunzioni in quel luogo, poi, è circostanza del tutto irrilevante, per l'as- sorbente considerazione per cui l'onere di dimostrare l'impossibilità di collocare aliunde il licenziato deve essere assolto con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività (ex multis Cass.
22.10.2009 n. 22417).
La reclamante principale, poi, addebita alla sentenza gravata di non aver consi- derato che «il sig. faceva parte della pianta organica fissa della Garanzia Pt_3
Totale di Funzionamento – G.T.F. della centrale termoelettrica di Rizziconi» e che «in
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virtù della convenzione stipulata tra la proprietaria della centrale Controparte_3 termoelettrica- nonché committente della società ed il Comune di Rizziconi, per Pt_1 le assunzioni del personale assunto del GTF di Rizziconi, avevano la precedenza le persone locali, aventi residenza nei comuni di Rizziconi e limitrofi».
Il rilievo non è idoneo a contraddire la decisione impugnata, perché esso si ri- solve in una mera allegazione di parte del tutto generica e indimostrata.
La reclamante, infatti, da un lato, non offre alcun elemento idoneo ad individuare quale sia la dedotta convenzione e quale sia il decreto ministeriale del quale essa dovrebbe essere attuazione e, dall'altro, non produce in giudizio né l'una né l'altra.
Allo stesso tempo, le pattuizioni dell'allegata convenzione, per come descritte dalla non sarebbero comunque in grado, ove effettivamente esistenti, a Parte_1 costituire impedimento all'assegnazione di a quel cantiere. Controparte_1
La precedenza, infatti, riguarda le (ovviamente) nuove assunzioni di personale da adibire al lavoro nella centrale termoelettrica, ma detta precedenza di certo non impediva alla datrice di lavoro di adibirvi un lavoratore già in forza, soprattutto in una fattispecie in cui detta adibizione conseguiva ad un obbligo di fonte legale (quello appunto di ricollocare altrove il dipendente al fine di evitarne il licenziamento per giu- stificato motivo oggettivo).
Tali considerazioni, dunque, sono sufficienti a far ritenere, in conformità di quanto statuito dalla sentenza gravata, non assolto l'onere probatorio in punto di re- pêchage, con conseguente reiezione del primo motivo di reclamo.
In ogni caso, in aggiunta a tali considerazioni ed indipendentemente da esse, deve osservarsi che la sentenza impugnata è condivisibile anche nella parte in cui afferma che avrebbe potuto essere adibito ai compiti assegnati a Controparte_1
. Parte_4
La chiusura del cantiere di Genova, al quale era adibito il , infatti, è cir- CP_2 costanza meramente dedotta, non provata e peraltro contraddetta dalla deposizione di che descrive il cantiere come esistente alla data del settembre Testimone_1
2021 («nel settembre del 2021 il cantiere Ansaldo di Genova era ancora gestito dalla
) CP_4
Tale testimone, che ha riferito anche sul pregresso svolgimento di mansioni di frigorista da parte dell , deve ritenersi attendibile, poiché dal suo esame te- CP_1 stimoniale non emerge in alcun modo «quel forte spirito di parte al fine di orientare
l'esito della decisione verso gli interessi dell' », di cui si duole il reclamo prin- CP_1 cipale – che peraltro non indica alcun elemento fattuale dimostrativo di tale assunto - né le sue parole possono ritenersi generiche.
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La sentenza reclamata, poi, del tutto correttamente ha dato prevalenza a tali dichiarazioni rispetto a quelle degli altri testi escussi, poiché questi ultimi hanno lavo- rato con per limitati periodi di tempo, sicché le loro deposizioni Controparte_1 non sono in grado di rendere conto della complessiva professionalità del prestatore d'opera.
La sentenza reclamata, dunque, ha correttamente ritenuto che il licenziamento intimato il 9.9.2021 non fosse assistito da giustificato motivo oggettivo.
2.2. La superiore conclusione impone ora l'esame del motivo di reclamo con il quale prospetta la nullità dell'intimato licenziamento, vuoi sotto il Controparte_1 profilo della frode alla legge vuoi sotto il profilo del motivo illecito.
In particolare, l'impugnante incidentale ricorda che: (a) è stato in precedenza licenziato in data 30.6.2020 per giustificato motivo oggettivo, che la lettera di recesso identificava nella perdita dell'appalto presso l'impianto di depurazione consortile Valle di Crati, sito in Contrada Coda di Volpe in Rende, nell'impossibilità di adibirlo a man- sioni equivalenti o inferiori presso altri siti o cantieri aziendali e nel suo rifiuto di ac- cettare la proposta di assunzione formulata dalla subentrante nell'ap- CP_5 palto;
(b) il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 57658/2021 pronunciata il 1.6.2021,
a definizione della fase sommaria del c.d. rito , dichiarava la nullità di detto CP_6 licenziamento per violazione dell'art. 46, comma 1 d.l. 18/2020 (conv. con l.
27/2020), così ordinando la sua reintegra sul posto di lavoro a e condannando la datrice di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
(c) il
9.9.2021 egli era stato di nuovo licenziato per giustificato motivo oggettivo;
(d) il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato il 30.6.2020 era stato definito dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 19185/2024 pubbli- cata il 12.7.2024, che aveva respinto il ricorso datoriale diretto a contestarne la rite- nuta nullità ex art. 46 comma 1 d.l. 18/2020 e che aveva al contempo valutato come non più censurabile in sede di legittimità l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di Appello territoriale circa il fatto che «la nuova assunzione presso la società suben- trata nell'appalto avrebbe modificato, in senso sfavorevole, le condizioni di lavoro per una molteplicità di aspetti».
Dopo aver così succintamente compendiato la pregressa vicenda, Parte_5
afferma che il (nuovo) licenziamento del 9.9.2021 sarebbe in frode alla legge,
[...] perché fondato sui medesimi motivi posti a base del recesso datoriale del 30.6.2020
o comunque sorretto da motivo illecito, da identificarsi con l'intento datoriale di estro-
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metterlo dall'organizzazione produttiva «in totale spregio ed inosservanza delle pre- cedenti sentenze di reintegra» (così testualmente pag. 25 del reclamo incidentale).
La sequenza temporale che ha portato al qui contestato recesso datoriale costi- tuisce significativo elemento indiziario idoneo a corroborare la tesi del lavoratore.
Il 1.6.2021, infatti, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'opposizione, in ri- forma dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, dichiarava la nullità del licen- ziamento datato 30.6.2020 e ordinava la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro (doc. 14 fasc. opposizione ). CP_1
Il successivo 8.6.2021, appena sette giorni dopo quindi, comuni- Parte_1
al lavoratore (doc. 16 fasc. opposizione ) di volerlo reintegrare solo Pt_6 CP_1 amministrativamente sino alla definizione del giudizio, affermando di non avere posi- zioni lavorative cui adibirlo e inviandogli ex novo la stessa proposta assuntiva formu- lata dalla nella sua veste di subentrante nell'appalto, nel lontano giugno CP_5
– luglio 2020 e già a suo tempo non accettata da . Controparte_1
La reintegra meramente “amministrativa” è peraltro intervenuta solo a far data da agosto 2021, ossia dopo che il prestatore d'opera aveva contestato, con PEC del
13.7.2021 (doc. 17 fasc. opposizione ), la mancata ottemperanza all'ordine CP_1 di reintegra, sollecitandone l'adempimento, atteso che: (I) la prima scritturazione del
Modello LUL (doc. 9 fasc. opposizione reca la data del 1.8.2021 (e non Parte_1 quella del 1.6.2021 o al più del 1.7.2021, come avrebbe dovuto essere in caso di effettiva e spontanea reintegrazione anche solo amministrativa); (II) le buste paga prodotte in primo grado dalla datrice di lavoro a dimostrazione del proprio assunto si riferiscono al solo lasso temporale agosto-settembre 2021; (III) i modelli F24 prodotti da si fermano al maggio 2021; (IV) la comunicazione (doc. 7 Parte_1 Pt_7 fasc. opposizione ) di annullamento del licenziamento (scilicet, del giugno 2020) Pt_1 reca la data del 10.8.2021.
Tali elementi fattuali, globalmente valutati, non consento altra interpretazione se non quella di una volontà datoriale di sottrarsi non solo reintegra effettiva del la- voratore, ma anche a quella, pur preannunciata, solo amministrativa, poiché la
[...] ha posto in essere gli adempimenti necessari per attuarla solo due mesi dopo Pt_1 la pronuncia del comando giudiziale e solo dopo che il lavoratore ne aveva reclamato l'adempimento, per poi immediatamente dopo porla nel nulla con il nuovo licenzia- mento, disposto appena un mese dopo la reintegra amministrativa del dipendente e la comunicazione di annullamento del precedente licenziamento.
Detta reintegra amministrativa poi appare unicamente finalizzata a fornire una parvenza di legittimità al futuro recesso datoriale del 9.9.2021, atteso che non si
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comprende per quali ragioni realizzare tutta questa serie di adempimenti, per poi farli seguire a distanza di un mese da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se già al 8.6.2021 la datrice di lavoro aveva comunicato di non avere posizioni lavo- rative cui adibire il prestatore d'opera e se già era noto che costui, come ben si legge nella sentenza del 1.6.20201 (cfr. pag. 3), già dal 2.7.2020 aveva declinato la propo- sta di assunzione della (come detto riproposta negli stessi termini in data CP_5
8.6.2021), in quanto prevedente condizioni diverse (e, come accertato all'esito del precedente giudizio, peggiorative) rispetto a quelle in essere.
Deve, infatti, puntualizzarsi che le ragioni inerenti all'attività produttiva poste a base del secondo recesso datoriale sono sostanzialmente le medesime sulle quasi si fondava quello intimato il 30.6.2020 e che tra tale data e il 9.9.2021 non si verifica nessun mutamento della situazione di fatto potenzialmente idonea a giustificare la scelta datoriale di procedere ad un nuovo licenziamento per giustificato motivo ogget- tivo.
Non vi è dubbio, infatti, che l'uno e l'altro licenziamento siano stati giustificati sia con la perdita dell'appalto presso l'impianto di depurazione consortile Valle Crati, sito in contrada Coda di Volpe del Comune di Rende, sia con il rifiuto del lavoratore di essere assunto dalla società subentrante nell'appalto (nella specie, la CP_5 appunto), giacché a tali circostanze espressamente si riferisce il primo recesso dato- riale (cfr. doc. 8 fasc. opposizione ) ed a ben vedere anche quello qui conte- CP_1 stato, poiché la relativa comunicazione esordisce testualmente affermando che «la decisione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3, comma 2 l. 604/1966) è la diretta derivazione della circostanza che lei sin dalla data del 28.11.2018 svolge la sua prestazione lavorativa in favore della scrivente presso il cantiere di Rende, depuratore di Coda di Volpe», per poi specificare le ragioni del licenziamento nella soppressione della posizione lavorativa dell' CP_1 presso il sito di Rende, perché colà « non svolge più attività lavorative» Parte_1
e della indisponibilità del prestatore d'opera a prendere servizio presso la subentrante
(doc. 18 fasc. opposizione ). CP_5 CP_1
Non vi è dubbio, dunque, della sostanziale identità (o, per usare le parole del giudice della fase sommaria, della sostanziale sovrapponibilità in fatto) delle motiva- zioni poste a base di entrambi i recessi datoriali, perché il giustificato motivo oggettivo continua ad essere identificato nella perdita dell'appalto nel sito di Rende e nella vo- lontà del lavoratore di non essere assunto dalla subentrante CP_5
Il licenziamento del 9.9.2021, però, non può in nessun modo essere qualificato
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quale mera rinnovazione del precedente recesso del 30.6.2020 (dichiarato nullo per- ché intimato in violazione dell'art. 46, comma 1 d.l. 18/2020), fermo restando che anche la qualificazione del licenziamento del settembre 2021 come rinnovazione del precedente invalido recesso datoriale non esimerebbe dal valutare l'eventuale nullità di tale negozio rinnovatorio siccome determinato da motivo illecito o posto in essere in frode alla legge, potendo la fattispecie dell'art. 1344 c.c. sussistere anche in pre- senza di una sequenza di atti o negozi formalmente leciti, che nel loro concorrere consentono di perseguire un risultato vietato dall'ordinamento.
Tanto precisato, deve osservarsi che una volontà di rinnovare il licenziamento nullo è radicalmente esclusa dalla stessa datrice di lavoro, che anche nel presente grado continua a sostenere che «non ha effettuato alcun rinnovo del primo licenzia- mento, né alcuna reiterazione dello stesso, ma ha attuato un nuovo ed autonomo provvedimento, in data 9/9/2021, oggetto dell'attuale giudizio» (cfr. pag. 25 del re- clamo) e d'altra parte la stessa lettera con la quale il licenziamento datoriale è stato comunicato al lavoratore - redatta ed inviata allorché la nullità del recesso del
30.6.2020 era già stata dichiarata giudizialmente, seppur solo in primo grado - non contiene alcun riferimento al pregresso atto espulsivo e a suoi eventuali vizi, né tanto meno ad una volontà rinnovatoria dello stesso.
La stessa datrice di lavoro, d'altra parte, espressamente sostiene di aver posto in essere «un differente ed autonomo licenziamento», (cfr. pag. 3 della memoria di replica al reclamo incidentale), fondato su circostanze diverse da quelle che determi- narono il precedente recesso;
infatti, allega che «la società a settembre CP_4
2021 ha verificato in quel preciso momento la sussistenza di posizioni idonee in cui adibire il sig. » (così testualmente nella comparsa di costituzione nel giudizio CP_1 di opposizione).
L'argomentazione, però, è inconferente ai fini che qui interessano, perché la ra- gione inerente all'attività produttiva, la cui sussistenza fa sorgere l'obbligo di repê- chage, resta pur sempre identificata, anche nel recesso del settembre 2021, nella perdita dell'appalto nel sito di Rende e nella mancata accettazione della proposta di assunzione formulata dalla subentrante.
L'uno e l'altro evento, però, erano circostanze già esistenti alla data del primo recesso, che non hanno subito mutamento alcuno nel lasso temporale intercorrente tra l'intimazione del primo e del secondo licenziamento.
Resta, infatti, irrilevante che la nella già citata missiva del 8.6.2021, CP_4 abbia inviato di nuovo al lavoratore la proposta di assunzione a suo tempo formulata dalla subentrante l'appalto, trattandosi della stessa proposta che il dipendente aveva
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a suo tempo (legittimamente, secondo quanto statuito dal giudice di legittimità) rifiu- tato, perché «la nuova assunzione presso la società subentrata nell'appalto avrebbe modificato, in senso sfavorevole, le condizioni di lavoro per una molteplicità di aspetti»
(così nelle motivazioni del giudice di legittimità definitiva del pregresso giudizio avente ad oggetto il licenziamento intimato il 30.6.2020).
In ogni caso, non può non sottolinearsi che la complessiva vicenda che ha portato al licenziamento del 9.9.2021 si connota per le seguenti circostanze di fatto: (I) la datrice di lavoro, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza che dichiarava la nullità del licenziamento del 30.6.2020 e la condannava a reintegrare In- CP_1 termite sul luogo di lavoro, manifestò al lavoratore la volontà di non ottemperarvi, se non formalmente;
(II) tale manifestazione di volontà fu motivata sulla base di un'af- fermazione, quella dell'inesistenza di altre posizioni lavorative cui adibire il prestatore d'opera, tale da ingenerare nel destinatario della missiva il timore di poter essere di nuovo licenziato per giustificato motivo oggettivo;
(III) l'affermazione datoriale, tut- tavia, non era veritiera, essendo soltanto finalizzata a ingenerare nel dipendente una falsa rappresentazione della realtà, sol che si rifletta, da un lato, che, come visto in precedenza, di lì a poco saranno assunti e per Testimone_2 Persona_2 adempiere a mansioni che ben avrebbero potuto essere affidate a Controparte_1
e, dall'altro, che il cantiere di Genova (al quale fu adibito il ) era esistente sin CP_2 dal 2017 (teste ; (IV) la proposta di assunzione presso la alle- Tes_1 CP_5 gata alla missiva in esame, veniva dunque prospettata come unica possibile alterna- tiva ad un concreto rischio di licenziamento e pur tuttavia continuava ad essere for- mulata negli stessi termini di quella già non accettata un anno prima dal lavoratore, siccome fortemente peggiorativa delle sue condizioni di lavoro;
(V) inol- CP_4 tre, ha tentato di differire e posporre la stessa reintegrazione amministrativa, ponendo in essere i necessari adempimenti solo da agosto 2021, ossia due mesi dopo la pro- nuncia dell'ordinanza di reintegra e soltanto dopo che il lavoratore aveva chiesto a mezzo PEC di ottemperare al comando giudiziale;
(VI) detta reintegra amministrativa a ben vedere è durata un mese circa, poiché il lavoratore è stato di nuovo licenziato il 9.9.2021; (VII) detto licenziamento si fonda sulle medesime ragioni del precedente recesso datoriale dichiarato nullo, senza che risulti la sopravvenienza di nuove circo- stanze in fatto astrattamente apprezzabili quale giustificato motivo oggettivo ed è poi esso stesso privo di giustificato motivo oggettivo.
Tale plurimi elementi, una volta valutati non isolatamente in maniera atomistica, ma nel loro complessivo concorrere, portano ad accogliere il reclamo incidentale, at-
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che essi sono fortemente significativi quanto meno del fatto che il recesso dato- Pt_8 riale è stato determinato unicamente da un motivo illecito, se non addirittura nella realizzazione di un negozio in frode alla legge.
In questa ultima prospettiva, infatti, la contiguità temporale tra ordine di reinte- gra e successivo licenziamento, il rifiuto di reintegrare effettivamente il prestatore d'opera sul posto di lavoro, la tardiva reintegrazione amministartiva, il suo essere avvenuta sostanzialmente a ridosso del secondo licenziamento e l'essere quest'ultimo privo di ragioni idonee a sorreggerlo ex art. 3 l. 604/1966 - ed anzi intimato nella presenza di una situazione di fatto (possibile utile collocazione presso il cantiere di
Rizziconi o quello di Genova) che al contrario avrebbe permesso il reimpiego del di- pendente - rappresentano tutti segmenti di una più complessa operazione negoziale sostanzialmente volta a conseguire il risultato vietato dall'art. 1423 c.c., ossia il con- solidarsi degli effetti e quindi la convalida del licenziamento nullo intimato il
30.6.2020, così sottraendosi all'esecuzione del già pronunciato ordine di reintegra.
Erra, poi, la datrice di lavoro allorché deduce che la domanda diretta a postulare l'esistenza di un negozio in frode alla legge sarebbe inammissibile, siccome non for- mulata in primo grado, sol che si rifletta che la relativa questione risulta affrontata (e risolta in senso sfavorevole al lavoratore) dall'ordinanza definitiva della fase sommaria
(cfr. pag. 7 della stessa) ed è stata riproposta nel ricorso in opposizione (cfr. pag. 21
e pagg. 36 e ss.).
In altra prospettiva e guardando al solo atto terminale della sopra riportata se- quenza procedimentale, ossia al recesso datoriale, non vi è dubbio che esso, una volta ritenutone insussitente il giustificato motivo oggettivo, sia sorretto unicamente da un motivo illecito determinante, rappresentato nella specie dall'intento di realizzare un risultato vietato dall'ordinamento (la convalida del negozio nullo) e di sottrarsi all'ese- cuzione dell'ordine di reintegrazione.
Nell'uno e nell'altro caso, dunque, il licenziamento deve reputarsi nullo, con ap- plicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1 Stat. Lav. (come novellato dalla l.92/2012), restando così assorbito sia il secondo motivo di reclamo principale e sia le domande proposte in via subordinata dal lavoratore.
4. La sentenza gravata, dunque, deve essere riformata in accoglimento del re- clamo incidentale, dichiarando nullo il licenziamento intimato il 9.9.2021 da
[...]
a e per l'effetto ordinando alla datrice di lavoro di reinte- CP_4 Controparte_1 grarlo sul posto di lavoro e condannandola a pagare a un'indennità Controparte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dalla quale deve essere
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detratto quanto percepito dal lavoratore nel periodo in cui è stato assunto dall'agenzia di somministrazione During S.p.A.
Risulta, infatti, documentalmente (cfr. modello Unilav C2 storico, riprodotto in appello alla pag. 7) che è stato assunto dalla società di sommini- Controparte_1 strazione During S.p.A. con contratto a tempo determinato dal 18.10.2021 al 22-
10.2021 ed inviato in missione, per lo stesso periodo temporale, presso l'utilizzatrice
C.F.A. S.r.l. a socio unico, con rapporto a tempo pieno, inquadramento al 7° livello
CCNL Commercio e retribuzione lorda annua di € 19.683,00.
Nel resto l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla datrice di lavoro risulta generica, non essendo neppure dedotto in che cosa consisterebbe l'attività libero pro- fessionale che si assume svolta dal lavoratore, così rendendo impossibile appurare se essa abbia implicato o meno l'impiego della medesima capacità lavorativa resa libera dal licenziamento e quindi in definitiva la detraibilità o meno dei relativi compensi dal complessivo risarcimento.
L'indennità risarcitoria, così determinata, deve essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento.
La datrice di lavoro deve essere condannata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, confermando, siccome congrua, la liquidazione operata dalla sentenza reclamata quanto alle spese dei gradi precedenti.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per la reclamante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulle contrapposte impugnazioni, così provvede:
A) respinge il reclamo principale ed in accoglimento di quello incidentale ed in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla a e, per l'effetto, ordina alla datrice di lavoro di rein- CP_4 Controparte_1 tegrare il lavoratore nel posto di lavoro e di corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenzia- mento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito per l'atti- vità lavorativa svolta dal 18.10.2021 al 22.10.2021, oltre interessi legali e rivaluta- zione monetaria dalla data del licenziamento;
B) condanna altresì la datrice di lavoro al versamento, in relazione al medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
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C) condanna a rifondere a le spese del presente CP_4 Controparte_1 grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, confermando la liquidazione delle spese dei gradi precedenti operata dalla sentenza reclamata;
D) dà atto che sussistono per la reclamante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del con- tributo unificato se dovuto.
Roma, il 5.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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