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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonietta Forte, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
IT TI
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1709 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
FO NT (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., con studio in Pescara, Via Stradonetto n°136/3, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo pec Email_1 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
( c.f. ) CP_3 C.F._3
convenuti contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 25/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Antonietta Forte conveniva in giudizio il , Controparte_1
e (questi ultimi assistiti nel procedimento penale n° 5462/20 Controparte_2 CP_3
RGNR), per sentire annullare il decreto di liquidazione emesso in data 19/01/2024 dal
Tribunale di Pescara, sezione Penale, nella parte in cui non le ha riconosciuto l'importo degli esborsi sostenuti per il recupero del proprio credito professionale e documentati, pari ad euro 45,43, con conseguente richiesta di liquidazione del corrispondente importo, con vittoria delle spese del giudizio, con conferma nel resto delle statuizioni assunte dal giudice penale.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza di liquidazione depositata dalla professionista, in cui il Tribunale di Pescara, ricorrendone i presupposti di legge, trattandosi di valori compatibili con il vigente protocollo, ha liquidato la somma di euro 2.038,65, oltre spese di legge.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto di non essersi vista riconosciuta nel provvedimento di liquidazione gli esborsi sostenuti pari ad euro 45,53, nonostante la espressa e documentata richiesta contenuta nella relativa istanza.
5) Ciò posto, il motivo di impugnazione è fondato.
6) Dalla disamina della documentazione versata in atti resta accertato che l'importo richiesto deriva dalle spese vive sostenute per il recupero del proprio credito professionale ed attinenti la fase prodromica la richiesta di liquidazione, le quali, essendo state in quella sede allegate, andavano liquidate (sul punto, cfr. ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 26.02.2024, n°5041). Nello specifico: euro 5,88 per estrazione copie (allegato n°6), euro 6,55 per spese postali inerenti la preventiva richiesta di pagamento inviata agli assistiti d'ufficio con racc. a.r.(allegato 7), euro 6,55 per spese postali connesse alla compiuta giacenza della racc. a.r. inviata alla
(allegato 8), euro 9,00 ed euro 11,00 corrispondenti rispettivamente alla CP_3
raccomandata di spedizione all'U.G. incaricato ed il plico di ritorno (allegati 9/13), euro
6,55 relativa al fatto che la raccomandata inviata al è tornata al mittente (allegato CP_2
14) perché sconosciuto, nonostante da relativo controllo documentato, sia emersa conferma della di lui residente all'indirizzo ove avvenuta la spedizione su richiesta della ricorrente.
7) In considerazione del modesto importo e del fatto che la questione appare potersi ascrivere a mero errore materiale, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, ad integrazione del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 19/01/2024 nel proc. n° 5462/20 RGNR, liquida alla ricorrente l'importo ulteriore di euro 45,53, a titolo di spese vive di recupero del proprio credito professionale;
- compensa integralmente le spese del giudizio
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 10 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonietta Forte, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
IT TI
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1709 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
FO NT (c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., con studio in Pescara, Via Stradonetto n°136/3, elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo pec Email_1 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
( c.f. ) CP_3 C.F._3
convenuti contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 25/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Antonietta Forte conveniva in giudizio il , Controparte_1
e (questi ultimi assistiti nel procedimento penale n° 5462/20 Controparte_2 CP_3
RGNR), per sentire annullare il decreto di liquidazione emesso in data 19/01/2024 dal
Tribunale di Pescara, sezione Penale, nella parte in cui non le ha riconosciuto l'importo degli esborsi sostenuti per il recupero del proprio credito professionale e documentati, pari ad euro 45,43, con conseguente richiesta di liquidazione del corrispondente importo, con vittoria delle spese del giudizio, con conferma nel resto delle statuizioni assunte dal giudice penale.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza di liquidazione depositata dalla professionista, in cui il Tribunale di Pescara, ricorrendone i presupposti di legge, trattandosi di valori compatibili con il vigente protocollo, ha liquidato la somma di euro 2.038,65, oltre spese di legge.
4) Motivo di doglianza dell'attrice risiede nel fatto di non essersi vista riconosciuta nel provvedimento di liquidazione gli esborsi sostenuti pari ad euro 45,53, nonostante la espressa e documentata richiesta contenuta nella relativa istanza.
5) Ciò posto, il motivo di impugnazione è fondato.
6) Dalla disamina della documentazione versata in atti resta accertato che l'importo richiesto deriva dalle spese vive sostenute per il recupero del proprio credito professionale ed attinenti la fase prodromica la richiesta di liquidazione, le quali, essendo state in quella sede allegate, andavano liquidate (sul punto, cfr. ordinanza Cass. Civ., Sez. II, 26.02.2024, n°5041). Nello specifico: euro 5,88 per estrazione copie (allegato n°6), euro 6,55 per spese postali inerenti la preventiva richiesta di pagamento inviata agli assistiti d'ufficio con racc. a.r.(allegato 7), euro 6,55 per spese postali connesse alla compiuta giacenza della racc. a.r. inviata alla
(allegato 8), euro 9,00 ed euro 11,00 corrispondenti rispettivamente alla CP_3
raccomandata di spedizione all'U.G. incaricato ed il plico di ritorno (allegati 9/13), euro
6,55 relativa al fatto che la raccomandata inviata al è tornata al mittente (allegato CP_2
14) perché sconosciuto, nonostante da relativo controllo documentato, sia emersa conferma della di lui residente all'indirizzo ove avvenuta la spedizione su richiesta della ricorrente.
7) In considerazione del modesto importo e del fatto che la questione appare potersi ascrivere a mero errore materiale, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, ad integrazione del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Penale di
Pescara in data 19/01/2024 nel proc. n° 5462/20 RGNR, liquida alla ricorrente l'importo ulteriore di euro 45,53, a titolo di spese vive di recupero del proprio credito professionale;
- compensa integralmente le spese del giudizio
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 10 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi