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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed. est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 3439 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Scarpelli;
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco CP_1 C.F._2
Curcio;
- resistente-
OGGETTO: azione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art.250 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 562/2023 l'intestato Tribunale ha autorizzato il sig. a procedere Parte_2
con il riconoscimento della minore , rimettendo la causa sul ruolo istruttorio Persona_1
per le pronunce accessorie.
Deve rilevarsi, sul punto, che il ricorrente non ha proceduto a riconoscere la minore, in quanto le dedotte oggettive difficoltà economiche gli hanno impedito di eseguire tale adempimento tramite procura notarie, soluzione questa indicata dal Magistrato di Sorveglianza (trovandosi in regime detentivo) che negava l'autorizzazione chiesta dal di recarsi personalmente presso Pt_1
l'Ufficiale di Stato Civile.
pagina 1 di 2 In ragione di ciò non può statuirsi in ordine ai profili accessori in punto di affido e mantenimento della minore, poiché conseguenziali all'intervenuto riconoscimento, adempimento prodromico rispetto anche a quello relativo all'aggiunta del cognome paterno a quello materno, autorizzato sì dal Tribunale, ma pur sempre condizionato al suddetto adempimento.
Il procedimento ex art. 250 c.c, infatti, si caratterizza per essere costruito in termini “bifasici”, rinviando l'adozione dei provvedimenti ex artt. 315 bis solo dopo la prova dell'avvenuto riconoscimento a seguito della pronuncia della sentenza parziale, interpretazione questa sostenuta anche da altri Tribunali (Trib. Rimini sez. I, 01/07/2021; Trib. Vicenza sez. II, 08/11/2019; Trib.
Genova sez. IV, 13/07/2017; Trib. Forlì, 26.10.2015; Trib. di Milano, Sez. IX, 16 aprile 2014).
Il procedimento di cui all'art. 250 c.c. non rientra, infatti, tra le azioni tipicamente di stato e in assenza del consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il minore il Tribunale non dichiara giudizialmente la paternità o maternità come nel procedimento ex art. 269 e ss. c.c., ma si limita, a mente del suddetto articolo, a pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante, ovvero a rimuovere l'ostacolo, costituito dalla mancanza di consenso dell'altro genitore, al riconoscimento, che deve poi essere materialmente effettuato dal ricorrente davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Tutti i provvedimenti relativi all'affido, alla regolamentazione delle visite e tempi di permanenza del minore presso il padre - dunque volti all'instaurazione della relazione tra il minore e il genitore
- sono subordinati al previo riconoscimento, presupponendo l'assunzione dello status di figlio del genitore che esegue il riconoscimento.
In ragione di quanto sopra, pertanto, deve disporsi il non logo a provvedere sulle questioni accessorie in difetto di riconoscimento.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione sulle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il non luogo a provvedere sulle questioni accessorie;
compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
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