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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3030/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Bruni
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. M. Castellani e T. Devercelli
in punto a: prestazione d'opera, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9/9/2020 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il tiolo azionato con decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale ed inammissibile/improcedibile il susseguente presente procedimento, per i motivi indicati nel contenuto dell'atto di opposizione e seguenti (inesistenza del tiolo);
- dichiarare inammissibile improcedibile e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo RG n. 1413/24 in quanto illegittimo, infondato e non provato;
- accertare e costituire la carenza di legittimazione ad agire e/o la titolarità dei diritti fatti valere dal Dott. nel presente giudizio. In subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta Controparte_1 esistenza del titolo azionato, rideterminarne la quantificazione e, compensare il relativo credito vantato dal ricorrente con il maggiore, sino alla concorrenza del primo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria subordinata: Si chiede l'ammissione di prova orale per interrogatorio e testi sul capitolo di prova di seguito indicato, con riserva di articolarne utleriori nei termini di legge: 1) “Vero che nell'incontro per la procedura di arbitrato presso lo studio dell'avv. Sovieni di Modena, il giorno 30.11.2021 il EG veniva informato del fatto che la sig.ra rifiutava Parte_1 l'addossamento di alcuna spesa a titolo di onorari ed altre voci di competenza del EG stesso costituito dagli avvocati Paolo Meli, Mirca Magnoni ed Anselmo Sovieni (presidente). Si indica a teste l'avv. Mirca Magnoni, con studio in Modena, via Giardini n. 25, con riserva di integrare la lista testimoniale nei termini di legge”;
per parte convenuta:
“
1. Respingere tutte le avversarie domande giacché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
[...
2. confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a versare al Dott. Parte_1 l'importo di € 65.353,30, oltre rivalutazione e interessi dovuti al saldo. CP_1 In subordine
3. accertare e dichiarare la corretta applicazione, da parte degli arbitri, dei criteri previsti dalla legge per la determinazione dei compensi arbitrali in complessivi € 120.000,00 oltre I.V.A e C.P.A. (compensati integralmente tra le parti), ovvero determinare, in via meramente incidentale tra le parti, il maggiore o minore importo ritenuto congruo, e per l'effetto
4. condannare a versare al Dott. l'importo di € 65.345,30, dal medesimo Parte_1 CP_1 anticipato per suo nome e conto a titolo di pagamento dei compensi arbitrali, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto congruo, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre, all'occorrenza, CTU al fine di determinare, in via incidentale tra le parti, gli onorari ritenuti congrui, sulla base dell'esame della documentazione depositata in atti;
2. respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari della fase monitoria e della fase di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Parte attrice oppone il decreto ingiuntivo n. 600, emesso dal Tribunale di Modena, in data 20.3.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare a parte convenuta opposta a titolo di rivalsa la somma di € 63.345,30, o spese ed accessori, liquidata a favore del
EG TR (presieduto dall'avv. Sovieni) in una procedura di arbitrato azionata dalla stessa parte convenuta per una vertenza insorta tra le parti;
parte attrice contesta l'esistenza di un titolo valido e l'insussistenza del credito di parte convenuta allegando di essersi opposta alla liquidazione.
Parte convenuta opposta chiede la conferma del decreto e comunque la condanna al pagamento a carico dell'opponente, previa eventuale liquidazione e quantificazione della somma effettivamente dovuta agli arbitri da parte dell'adito
Tribunale.
A fronte di tali deduzioni parte attrice contesta il mutamento della domanda e anche il difetto di legittimazione ad agire in via monitoria. In ogni caso oppone in
2 compensazione una serie di ragioni di credito vantate nei confronti di parte convenuta.
3. Parte attrice opponente non nega di avere partecipato alla procedura arbitrale;
ciò su cui le versioni delle parti divergono in quanto secondo parte attrice nel caso in esame il compenso del EG TR è stato determinato direttamente dagli arbitri sulla base delle tariffe correnti applicabili (doc. n. 7 att.), ma non è stato oggetto di successiva liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, 2°
c., C.p.c., che prevede che in questo caso la liquidazione del compenso “non è vincolante per la parti se esse non l'accettano”.
L'eccezione è infondata sulla base delle risultanze istruttorie. Dalle produzioni documentali risulta quanto segue. Dal doc. n. 21 fasc. monitorio risulta la nomina da parte dell'attrice del proprio arbitro (Mirca Magnoni). Dal doc. n. 23 conv. Pt_1 risulta il ricorso ai sensi dell'art. 810 C.p.c. dell'attrice per l'arbitrato e la Pt_1 nomina del presidente del collegio, come terzo arbitro. Dai doc. n. 3 e n. 5 fasc. monitorio risulta la nomina del collegio, con regolare sottoscrizione di tutti i verbali.
Sempre dal doc. n. 3, risulta che nel verbale gli arbitri stabiliscono il loro compenso;
qui l'attrice dichiara di non essere in grado di sostenere la spesa. Dopo di che,
, per conto di chiedeva termine di dieci giorni per esaminare la Per_1 CP_1 situazione. Successivamente, dal doc. n. 4 risulta l'accettazione espressa da parte di fatta salva la solidarietà. Dal doc. n. 5 fasc. monitorio risultano a verbale CP_1 le regole sul pagamento del compenso stabilite dal collegio, in misura, cioè, del 50% per ciascuna parte. Dai doc. n. 9, 9 bis e 9 ter fasc. monitorio risulta il pagamento integrale da parte di anche per la quota dovuta da parte attrice. Così pure CP_1 per il secondo acconto -doc. nn. 10, 10 bis, 10 ter- stabilito dagli arbitri e pagato per intero dal convenuto Dal doc. n. 16 si ricava che a conclusione della CP_1 procedura viene emanato il lodo. Dal doc. n. 10 att. risulta che dopo oltre un anno, parte attrice chiedeva l'exequatur del lodo (con ricorso del 1.6.11) per poi azionarlo con atto di precetto, notificato a mani al debitore. Dal doc. n. 11 att. risulta che parte attrice procedeva poi a pignorare beni mobili presso la residenza del debitore, che intanto aveva provveduto ad impugnare il lodo.
3 4. A fronte delle esposte risultanze documentali, è evidente che parte attrice, se pure allega di non avere accettato la liquidazione del compenso, in realtà lo ho fatto con comportamento concludente, avvalendosi poi del lodo che era stato emesso.
In base, infatti, alla medesima norma dell'art. 814 C.p.c. richiamata da parte attrice, se al momento della presentazione del preventivo, della richiesta degli acconti o del saldo da parte degli arbitri, una parte non accetta la quantificazione e, dunque, non concorda sugli importi, gli arbitri danno corso alla procedura di liquidazione come previsto per legge;
nel caso di specie ciò non è avvenuto, e ciò non ostante il lodo è stato emesso, per cui significa che la richiesta di compenso è stata ritenuto accettata da tutte le parti.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi: <Le spese per il compenso agli arbitri, la cui liquidazione, effettuata dagli stessi costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non
l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del Presidente del tribunale, ex art. 814 comma 2 c.p.c….>> (Cass. I, 20/02/2004, n. 3383);
<In tema di arbitrato ed in ipotesi di mancata accettazione ad opera delle parti, delle spese e dell'onorario liquidati dagli arbitri, il relativo ammontare è determinato con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810, comma 2, c.p.c.>> (Cass. I, 7/7/2004, n. 12414).
Se nulla di quanto previsto dall'art. 814, 2° c., C.p.c., è avvenuto, significa che l'accettazione è intervenuta.
Non è, quindi, comprensibile come parte attrice possa sostenere di non avere accettato la liquidazione del compenso di un lodo che poi ha utilizzato, promuovendo anche esecuzione sulla base del provvedimento emesso.
5. D'altronde, l'ipotesi di accettazione tacita è espressamente riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità ricordata:
<La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i
4 debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”, la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti;
il frazionamento dell'obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell'obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria>> (Cass. I, 27/3/2017, n. 7772);
l'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di merito:
<Il secondo comma dell'art. 814 c.p.c, nel prevedere che l'autoliquidazione delle spese e dell'onorario da parte degli arbìtri non è vincolante per le parti se queste ultime non lo accettano, attribuisce alla predetta autoliquidazione il valore di una proposta contrattuale, la quale è improduttiva di effetti ove non si traduca in contratto con la formazione del consenso, il quale può essere manifestato anche per
"facta concludentia">> (Trib. Chieti, 18/2/2008, n. 135, in:
PQM
2009, 1, 99);
<La determinazione del compenso degli arbitri operata dal collegio arbitrale vincola le parti se viene da loro accettata. L'accettazione può intervenire per fatti concludenti. Tale è il silenzio serbato da una delle parti nel caso in cui il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti che si sono instaurati tra loro, impongano l'onere o il dovere di parlare. Se ricorrono queste circostanze, il tacere di una delle parti deve intendersi come assentimento alla proposta di compenso formulata dagli arbitri>> (Trib. Frosinone, 13/4/2010, in: Riv. arbitrato 2012, 2,
365);
<La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per 'facta concludentia', la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti>> (Trib. Milano V, 21/10/2021, n. 8542, in: Redazione
Giuffrè 2022).
6. Dalle esposte risultanze documentali emerge l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale dedotta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte
5 attrice, che risultano in radicale contrasto con gli elementi di prova documentale stessi, e inadeguate a modificarne la valenza probatoria e il significato.
Dalle medesime risultanze documentali emerge anche l'esistenza del titolo del convenuto opposto e la fondatezza della pretesa di pagamento svolta nel procedimento monitorio, essendo documentalmente provato che il convenuto ha a suo tempo versato non solo quanto da lui dovuto a titolo di compensi spettanti agli arbitri, ma ha anche anticipato la quota spettante all'attrice opponente atteso che Pt_1 quest'ultima nulla ha versato di quanto dovuto a titolo di quota a lei spettante dei compensi professionali (doc. nn. 9, 9bis, 9ter, 10, 10bis, 10 ter, 14, 14bis, 14ter fasc. monitorio). Su tali circostanze di fatto non vi è contestazione di parte attrice che, come si è visto, allega eccezioni di diritto sull'esistenza dei presupposti per la rivalsa, ma non sui versamenti effettuati da parte convenuta e l'entità della somma.
7. Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, circa l'esistenza di ragioni di credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta opposta, per importo anche maggiore di quello azionato da quest'ultima in via monitoria, si tratta di ragioni di credito che sono state tutte oggetto della vertenza compromessa in arbitri e decisa con il lodo stesso, per cui non sono in questa sede opponibili da parte attrice.
Le poste di credito indicate da parte attrice per la compensazione hanno ad oggetto somme che non sono dovute dall'odierno opponente, essendo tutte state sottoposte al giudizio degli arbitri nel menzionato procedimento arbitrale, all'esito del quale il convenuto è stato riconosciuto creditore dell'importo di gran CP_1 lunga superiore (pari a € 907.600,00 oltre interessi); d'altronde, come eccepito da parte convenuta, del resto, parte attrice pare esserne consapevole non avendo mai azionato in via esecutiva i relativi titoli.
Infine, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in giudizio è, prima ancora che infondata, impropriamente formulata, perché si fonda sull'inesistenza del diritto di credito azionato, che parte attrice allega spettare agli arbitri e non al convenuto, questione di merito che comunque è già stata chiarita con il riconoscimento del diritto di rivalsa, che sorge a seguito dell'avvenuto pagamento.
6 8. Posto, dunque, che alla luce di quanto sopra, il creditore ha fornito prova del credito per il quale ha agito, e della propria legittimazione, mentre l'opponente ha avanzato contestazioni risultate infondate e non provate, l'opposizione risulta, pertanto, infondata e come tale va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 600 del Parte_1 20/3/2024 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 8.109,80, di
[...] cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 25/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3030/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Bruni
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. M. Castellani e T. Devercelli
in punto a: prestazione d'opera, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9/9/2020 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il tiolo azionato con decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale ed inammissibile/improcedibile il susseguente presente procedimento, per i motivi indicati nel contenuto dell'atto di opposizione e seguenti (inesistenza del tiolo);
- dichiarare inammissibile improcedibile e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo RG n. 1413/24 in quanto illegittimo, infondato e non provato;
- accertare e costituire la carenza di legittimazione ad agire e/o la titolarità dei diritti fatti valere dal Dott. nel presente giudizio. In subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta Controparte_1 esistenza del titolo azionato, rideterminarne la quantificazione e, compensare il relativo credito vantato dal ricorrente con il maggiore, sino alla concorrenza del primo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria subordinata: Si chiede l'ammissione di prova orale per interrogatorio e testi sul capitolo di prova di seguito indicato, con riserva di articolarne utleriori nei termini di legge: 1) “Vero che nell'incontro per la procedura di arbitrato presso lo studio dell'avv. Sovieni di Modena, il giorno 30.11.2021 il EG veniva informato del fatto che la sig.ra rifiutava Parte_1 l'addossamento di alcuna spesa a titolo di onorari ed altre voci di competenza del EG stesso costituito dagli avvocati Paolo Meli, Mirca Magnoni ed Anselmo Sovieni (presidente). Si indica a teste l'avv. Mirca Magnoni, con studio in Modena, via Giardini n. 25, con riserva di integrare la lista testimoniale nei termini di legge”;
per parte convenuta:
“
1. Respingere tutte le avversarie domande giacché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
[...
2. confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a versare al Dott. Parte_1 l'importo di € 65.353,30, oltre rivalutazione e interessi dovuti al saldo. CP_1 In subordine
3. accertare e dichiarare la corretta applicazione, da parte degli arbitri, dei criteri previsti dalla legge per la determinazione dei compensi arbitrali in complessivi € 120.000,00 oltre I.V.A e C.P.A. (compensati integralmente tra le parti), ovvero determinare, in via meramente incidentale tra le parti, il maggiore o minore importo ritenuto congruo, e per l'effetto
4. condannare a versare al Dott. l'importo di € 65.345,30, dal medesimo Parte_1 CP_1 anticipato per suo nome e conto a titolo di pagamento dei compensi arbitrali, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto congruo, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre, all'occorrenza, CTU al fine di determinare, in via incidentale tra le parti, gli onorari ritenuti congrui, sulla base dell'esame della documentazione depositata in atti;
2. respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte. Con vittoria di spese, diritti e onorari della fase monitoria e della fase di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Parte attrice oppone il decreto ingiuntivo n. 600, emesso dal Tribunale di Modena, in data 20.3.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare a parte convenuta opposta a titolo di rivalsa la somma di € 63.345,30, o spese ed accessori, liquidata a favore del
EG TR (presieduto dall'avv. Sovieni) in una procedura di arbitrato azionata dalla stessa parte convenuta per una vertenza insorta tra le parti;
parte attrice contesta l'esistenza di un titolo valido e l'insussistenza del credito di parte convenuta allegando di essersi opposta alla liquidazione.
Parte convenuta opposta chiede la conferma del decreto e comunque la condanna al pagamento a carico dell'opponente, previa eventuale liquidazione e quantificazione della somma effettivamente dovuta agli arbitri da parte dell'adito
Tribunale.
A fronte di tali deduzioni parte attrice contesta il mutamento della domanda e anche il difetto di legittimazione ad agire in via monitoria. In ogni caso oppone in
2 compensazione una serie di ragioni di credito vantate nei confronti di parte convenuta.
3. Parte attrice opponente non nega di avere partecipato alla procedura arbitrale;
ciò su cui le versioni delle parti divergono in quanto secondo parte attrice nel caso in esame il compenso del EG TR è stato determinato direttamente dagli arbitri sulla base delle tariffe correnti applicabili (doc. n. 7 att.), ma non è stato oggetto di successiva liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, 2°
c., C.p.c., che prevede che in questo caso la liquidazione del compenso “non è vincolante per la parti se esse non l'accettano”.
L'eccezione è infondata sulla base delle risultanze istruttorie. Dalle produzioni documentali risulta quanto segue. Dal doc. n. 21 fasc. monitorio risulta la nomina da parte dell'attrice del proprio arbitro (Mirca Magnoni). Dal doc. n. 23 conv. Pt_1 risulta il ricorso ai sensi dell'art. 810 C.p.c. dell'attrice per l'arbitrato e la Pt_1 nomina del presidente del collegio, come terzo arbitro. Dai doc. n. 3 e n. 5 fasc. monitorio risulta la nomina del collegio, con regolare sottoscrizione di tutti i verbali.
Sempre dal doc. n. 3, risulta che nel verbale gli arbitri stabiliscono il loro compenso;
qui l'attrice dichiara di non essere in grado di sostenere la spesa. Dopo di che,
, per conto di chiedeva termine di dieci giorni per esaminare la Per_1 CP_1 situazione. Successivamente, dal doc. n. 4 risulta l'accettazione espressa da parte di fatta salva la solidarietà. Dal doc. n. 5 fasc. monitorio risultano a verbale CP_1 le regole sul pagamento del compenso stabilite dal collegio, in misura, cioè, del 50% per ciascuna parte. Dai doc. n. 9, 9 bis e 9 ter fasc. monitorio risulta il pagamento integrale da parte di anche per la quota dovuta da parte attrice. Così pure CP_1 per il secondo acconto -doc. nn. 10, 10 bis, 10 ter- stabilito dagli arbitri e pagato per intero dal convenuto Dal doc. n. 16 si ricava che a conclusione della CP_1 procedura viene emanato il lodo. Dal doc. n. 10 att. risulta che dopo oltre un anno, parte attrice chiedeva l'exequatur del lodo (con ricorso del 1.6.11) per poi azionarlo con atto di precetto, notificato a mani al debitore. Dal doc. n. 11 att. risulta che parte attrice procedeva poi a pignorare beni mobili presso la residenza del debitore, che intanto aveva provveduto ad impugnare il lodo.
3 4. A fronte delle esposte risultanze documentali, è evidente che parte attrice, se pure allega di non avere accettato la liquidazione del compenso, in realtà lo ho fatto con comportamento concludente, avvalendosi poi del lodo che era stato emesso.
In base, infatti, alla medesima norma dell'art. 814 C.p.c. richiamata da parte attrice, se al momento della presentazione del preventivo, della richiesta degli acconti o del saldo da parte degli arbitri, una parte non accetta la quantificazione e, dunque, non concorda sugli importi, gli arbitri danno corso alla procedura di liquidazione come previsto per legge;
nel caso di specie ciò non è avvenuto, e ciò non ostante il lodo è stato emesso, per cui significa che la richiesta di compenso è stata ritenuto accettata da tutte le parti.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità non ha dubbi: <Le spese per il compenso agli arbitri, la cui liquidazione, effettuata dagli stessi costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non
l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del Presidente del tribunale, ex art. 814 comma 2 c.p.c….>> (Cass. I, 20/02/2004, n. 3383);
<In tema di arbitrato ed in ipotesi di mancata accettazione ad opera delle parti, delle spese e dell'onorario liquidati dagli arbitri, il relativo ammontare è determinato con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810, comma 2, c.p.c.>> (Cass. I, 7/7/2004, n. 12414).
Se nulla di quanto previsto dall'art. 814, 2° c., C.p.c., è avvenuto, significa che l'accettazione è intervenuta.
Non è, quindi, comprensibile come parte attrice possa sostenere di non avere accettato la liquidazione del compenso di un lodo che poi ha utilizzato, promuovendo anche esecuzione sulla base del provvedimento emesso.
5. D'altronde, l'ipotesi di accettazione tacita è espressamente riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità ricordata:
<La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i
4 debitori abbiano accettato, anche per “facta concludentia”, la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti;
il frazionamento dell'obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell'obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria>> (Cass. I, 27/3/2017, n. 7772);
l'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di merito:
<Il secondo comma dell'art. 814 c.p.c, nel prevedere che l'autoliquidazione delle spese e dell'onorario da parte degli arbìtri non è vincolante per le parti se queste ultime non lo accettano, attribuisce alla predetta autoliquidazione il valore di una proposta contrattuale, la quale è improduttiva di effetti ove non si traduca in contratto con la formazione del consenso, il quale può essere manifestato anche per
"facta concludentia">> (Trib. Chieti, 18/2/2008, n. 135, in:
PQM
2009, 1, 99);
<La determinazione del compenso degli arbitri operata dal collegio arbitrale vincola le parti se viene da loro accettata. L'accettazione può intervenire per fatti concludenti. Tale è il silenzio serbato da una delle parti nel caso in cui il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti che si sono instaurati tra loro, impongano l'onere o il dovere di parlare. Se ricorrono queste circostanze, il tacere di una delle parti deve intendersi come assentimento alla proposta di compenso formulata dagli arbitri>> (Trib. Frosinone, 13/4/2010, in: Riv. arbitrato 2012, 2,
365);
<La liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per 'facta concludentia', la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti>> (Trib. Milano V, 21/10/2021, n. 8542, in: Redazione
Giuffrè 2022).
6. Dalle esposte risultanze documentali emerge l'inammissibilità delle richieste di prova testimoniale dedotta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte
5 attrice, che risultano in radicale contrasto con gli elementi di prova documentale stessi, e inadeguate a modificarne la valenza probatoria e il significato.
Dalle medesime risultanze documentali emerge anche l'esistenza del titolo del convenuto opposto e la fondatezza della pretesa di pagamento svolta nel procedimento monitorio, essendo documentalmente provato che il convenuto ha a suo tempo versato non solo quanto da lui dovuto a titolo di compensi spettanti agli arbitri, ma ha anche anticipato la quota spettante all'attrice opponente atteso che Pt_1 quest'ultima nulla ha versato di quanto dovuto a titolo di quota a lei spettante dei compensi professionali (doc. nn. 9, 9bis, 9ter, 10, 10bis, 10 ter, 14, 14bis, 14ter fasc. monitorio). Su tali circostanze di fatto non vi è contestazione di parte attrice che, come si è visto, allega eccezioni di diritto sull'esistenza dei presupposti per la rivalsa, ma non sui versamenti effettuati da parte convenuta e l'entità della somma.
7. Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, circa l'esistenza di ragioni di credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta opposta, per importo anche maggiore di quello azionato da quest'ultima in via monitoria, si tratta di ragioni di credito che sono state tutte oggetto della vertenza compromessa in arbitri e decisa con il lodo stesso, per cui non sono in questa sede opponibili da parte attrice.
Le poste di credito indicate da parte attrice per la compensazione hanno ad oggetto somme che non sono dovute dall'odierno opponente, essendo tutte state sottoposte al giudizio degli arbitri nel menzionato procedimento arbitrale, all'esito del quale il convenuto è stato riconosciuto creditore dell'importo di gran CP_1 lunga superiore (pari a € 907.600,00 oltre interessi); d'altronde, come eccepito da parte convenuta, del resto, parte attrice pare esserne consapevole non avendo mai azionato in via esecutiva i relativi titoli.
Infine, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in giudizio è, prima ancora che infondata, impropriamente formulata, perché si fonda sull'inesistenza del diritto di credito azionato, che parte attrice allega spettare agli arbitri e non al convenuto, questione di merito che comunque è già stata chiarita con il riconoscimento del diritto di rivalsa, che sorge a seguito dell'avvenuto pagamento.
6 8. Posto, dunque, che alla luce di quanto sopra, il creditore ha fornito prova del credito per il quale ha agito, e della propria legittimazione, mentre l'opponente ha avanzato contestazioni risultate infondate e non provate, l'opposizione risulta, pertanto, infondata e come tale va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 600 del Parte_1 20/3/2024 del Tribunale di Modena e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 8.109,80, di
[...] cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 25/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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