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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2478/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18572/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087032038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110096065215001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120066105244001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130339339934001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1009/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso
Resistenti: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 15 novembre 2024 e depositato il successivo 14 dicembre il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe indicato, in tesi notificatogli in data 16 settembre 2024, relativamente alle cartelle di pagamento presupposte 09720110096065215001, asseritamente notificata il
28.11.2012, 09720120066105244001 asseritamente notificata il 22.12.2012 e 09720130339339934001 asseritamente notificato il 11.3.2015, riferite ai diritti annuali CIA, anni 2008, 2009, 2011.
2. A sostegno del ricorso deduce in primis l'omessa notifica di dette cartelle di pagamento, assumendo inoltre che in mancanza di detta notifica non vi sarebbe la prova della legittimazione passiva, ovvero a quale impresa sia riferibile il tributo de quo.
3. Assume in ogni caso l'intervenuta prescrizione, anche ad assumere la notifica come intervenuta nelle date indicate nella medesima intimazione, prescrivendosi, in tesi, in cinque anni sia la somma dovuta a titolo di tributo che le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, deducendo peraltro come la prescrizione debba intendersi intervenuta anche a volere applicare il termine di prescrizione decennale.
4. Si è costituta la Camera di commercio di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di attività dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, ed assumendo come sia del tutto sussistente la legittimazione passiva del ricorrente posto che lo stesso era stato iscritto nel registro imprese al numero rea Rea_1, dal 04/02/2003 al 28/09/2023, come socio accomandatario della società denominata aladin-societa' in accomandita semplice di Ricorrente_1 & c e che le cartelle di pagamento per omesso versamento dei diritti annuali erano state emesse sia nei confronti della società che del sig, Ricorrente_1, quale soggetto coobligato.
Quanto all'intervenuta prescrizione ha dedotto come il termine di prescrizione per la riscossione del Diritto annuale - tributo appartenente alla categoria generalizzata dei "tributi di ogni genere e specie", non “erariali” in mancanza di una norma specifica che ne stabilisca un diverso termine, sia quella ordinario, cioè decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., come ritenuto dalla giurisprudenza.
5. Si è del pari costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo come le cartelle presupposte siano state notificate e comunque ogni eccezione al riguardo debba considerarsi inammissibile, essendo stati notificati precedenti intimazioni di pagamento nel 2019 e nel 2023 non impugnate dal ricorrente.
Per le medesime ragioni ha dedotto come non possa intendersi intervenuta alcuna prescrizione.
6. In vista dell'udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria difensiva per replicare alle avverse deduzioni e ai documenti depositati.
6.1. In particolare la difesa di parte ricorrente ha eccepito la mancata produzione delle cartelle di pagamento e quindi la mancanza di prova dei titoli esecutivi, per cui in tesi non si sarebbe alcuna prova della mancata formazione dei titoli esecutivi e della sua trasmissione al concessionario, la mancanza di prova della notifica di due delle tre cartelle di pagamento, essendo stata fornita la prova della notifica di una sola cartella nonché la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento del 2019 e del 2023 per mancanza della CAD postale.
Pertanto parte ricorrente ha concluso per il pieno accoglimento del ricorso affermando che in relazione alla prima cartella, la n. 09720110096065215001, a prescindere dalla validità della notificazione eseguita con il rito degli irreperibili, tramite affissione nella casa comunale di Tarquinia, il tempo trascorso tra la data di notifica stessa, il 28.11.2012, e la notifica dell'avviso di intimazione in questione, supererebbe abbondantemente il termine di prescrizione decennale stabilito in via generale dall'art. 2946 c.c.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato, ovvero solo relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alla cartella 09720130339339934001 di cui non è stata data la prova della relativa notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si è limitata a fornire, tra l'altro confusamente e senza provvedere all'oscuramento dei dati relativi alla spedizione delle CAD riferite ad altri contribuenti, rendendo più difficoltosa l'attività di risconto e in violazione della normativa in materia di privacy, della sola cartella n.
09720110096065215001.
8.1. Infatti l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90631256 69/000 spedita con raccomandata
64914114079-9 avente, tra le altre, ad oggetto la cartella 09720130339339934001, risulta notificata in data
15 ottobre 2019 a mani della moglie del ricorrente e non vi è in atti la prova della spedizione della successiva raccomandata informativa, necessaria ai fini della validità della notifica, come di recente precisato dalla
Corte di Cassazione, sezione civile con ordinanza del 27 maggio 2025, n, 14089.
8.2. Pertanto, in mancanza della prova della notifica sia del necessario atto presupposto – cartella di pagamento - che di altro atto della riscossione, idoneo a cristallizzare il credito, il ricorso va accolto in parte qua.
9.Per contro il ricorso è da rigettare quanto alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alle cartelle
09720110096065215001 e 09720120066105244001, in quanto interessate dall'intimazione di pagamento
097 2023 90645437 46/000 che risulta notificata con raccomandata 69539615032-2 ritirata da un delegato al ritiro in data 27 luglio 2023 presso l'ufficio postale;
pertanto la notifica deve intendersi regolarmente avvenuta in presenza delle delega al ritiro.
9.1. Pertanto, non avendo parte ricorrente impugnato detta intimazione di pagamento, deve ritenersi cristallizzato il relativo credito, posto che il ricorrente avrebbe dovuto far valere con la correlativa impugnativa, nei termini di rito, la mancata notifica delle indicate cartelle – e quindi l'asserito difetto del titolo esecutivo - nonché la prescrizione eventualmente medio tempore maturata.
9.2. Non essendo decorso il termine del decennio per il tributo, né il termine quinquennale per le sanzioni e gli interessi, dalla data della notifica di detta intimazione di pagamento alla data della notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, relativamente a dette cartelle non possono neanche intendersi maturati i correlativi termini di prescrizione.
9.3. Ed invero., Cass. Sez. Trib., con sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 ha precisato che l'intimazione di pagamento è un atto tipico e impugnabile sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo
46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione forzata).
Questa equiparazione è fondamentale perché l'avviso di mora è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 546 del 1992. Questo significa che non si tratta di un "atto atipico" per il quale il contribuente avrebbe solo la facoltà di impugnare se lo ritiene opportuno.
Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo. Pertanto, se il contribuente, come nella fattispecie de qua, non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine impiegato dalla Corte, "cristallizzata", per cui, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni attinenti alle cartelle di pagamento sottese, nè dedurre la prescrizione eventualmente maturata in precedenza.
10. In considerazione dell'accoglimento parziale le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso solo relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alla cartella di pagamento n. 09720130339339934001, e per l'effetto annulla in parte qua l'intimazione di pagamento.
Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18572/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087032038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110096065215001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120066105244001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130339339934001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1009/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso
Resistenti: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso notificato in data 15 novembre 2024 e depositato il successivo 14 dicembre il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe indicato, in tesi notificatogli in data 16 settembre 2024, relativamente alle cartelle di pagamento presupposte 09720110096065215001, asseritamente notificata il
28.11.2012, 09720120066105244001 asseritamente notificata il 22.12.2012 e 09720130339339934001 asseritamente notificato il 11.3.2015, riferite ai diritti annuali CIA, anni 2008, 2009, 2011.
2. A sostegno del ricorso deduce in primis l'omessa notifica di dette cartelle di pagamento, assumendo inoltre che in mancanza di detta notifica non vi sarebbe la prova della legittimazione passiva, ovvero a quale impresa sia riferibile il tributo de quo.
3. Assume in ogni caso l'intervenuta prescrizione, anche ad assumere la notifica come intervenuta nelle date indicate nella medesima intimazione, prescrivendosi, in tesi, in cinque anni sia la somma dovuta a titolo di tributo che le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, deducendo peraltro come la prescrizione debba intendersi intervenuta anche a volere applicare il termine di prescrizione decennale.
4. Si è costituta la Camera di commercio di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di attività dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, ed assumendo come sia del tutto sussistente la legittimazione passiva del ricorrente posto che lo stesso era stato iscritto nel registro imprese al numero rea Rea_1, dal 04/02/2003 al 28/09/2023, come socio accomandatario della società denominata aladin-societa' in accomandita semplice di Ricorrente_1 & c e che le cartelle di pagamento per omesso versamento dei diritti annuali erano state emesse sia nei confronti della società che del sig, Ricorrente_1, quale soggetto coobligato.
Quanto all'intervenuta prescrizione ha dedotto come il termine di prescrizione per la riscossione del Diritto annuale - tributo appartenente alla categoria generalizzata dei "tributi di ogni genere e specie", non “erariali” in mancanza di una norma specifica che ne stabilisca un diverso termine, sia quella ordinario, cioè decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., come ritenuto dalla giurisprudenza.
5. Si è del pari costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo come le cartelle presupposte siano state notificate e comunque ogni eccezione al riguardo debba considerarsi inammissibile, essendo stati notificati precedenti intimazioni di pagamento nel 2019 e nel 2023 non impugnate dal ricorrente.
Per le medesime ragioni ha dedotto come non possa intendersi intervenuta alcuna prescrizione.
6. In vista dell'udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria difensiva per replicare alle avverse deduzioni e ai documenti depositati.
6.1. In particolare la difesa di parte ricorrente ha eccepito la mancata produzione delle cartelle di pagamento e quindi la mancanza di prova dei titoli esecutivi, per cui in tesi non si sarebbe alcuna prova della mancata formazione dei titoli esecutivi e della sua trasmissione al concessionario, la mancanza di prova della notifica di due delle tre cartelle di pagamento, essendo stata fornita la prova della notifica di una sola cartella nonché la nullità delle notifiche delle intimazioni di pagamento del 2019 e del 2023 per mancanza della CAD postale.
Pertanto parte ricorrente ha concluso per il pieno accoglimento del ricorso affermando che in relazione alla prima cartella, la n. 09720110096065215001, a prescindere dalla validità della notificazione eseguita con il rito degli irreperibili, tramite affissione nella casa comunale di Tarquinia, il tempo trascorso tra la data di notifica stessa, il 28.11.2012, e la notifica dell'avviso di intimazione in questione, supererebbe abbondantemente il termine di prescrizione decennale stabilito in via generale dall'art. 2946 c.c.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato, ovvero solo relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alla cartella 09720130339339934001 di cui non è stata data la prova della relativa notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si è limitata a fornire, tra l'altro confusamente e senza provvedere all'oscuramento dei dati relativi alla spedizione delle CAD riferite ad altri contribuenti, rendendo più difficoltosa l'attività di risconto e in violazione della normativa in materia di privacy, della sola cartella n.
09720110096065215001.
8.1. Infatti l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90631256 69/000 spedita con raccomandata
64914114079-9 avente, tra le altre, ad oggetto la cartella 09720130339339934001, risulta notificata in data
15 ottobre 2019 a mani della moglie del ricorrente e non vi è in atti la prova della spedizione della successiva raccomandata informativa, necessaria ai fini della validità della notifica, come di recente precisato dalla
Corte di Cassazione, sezione civile con ordinanza del 27 maggio 2025, n, 14089.
8.2. Pertanto, in mancanza della prova della notifica sia del necessario atto presupposto – cartella di pagamento - che di altro atto della riscossione, idoneo a cristallizzare il credito, il ricorso va accolto in parte qua.
9.Per contro il ricorso è da rigettare quanto alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alle cartelle
09720110096065215001 e 09720120066105244001, in quanto interessate dall'intimazione di pagamento
097 2023 90645437 46/000 che risulta notificata con raccomandata 69539615032-2 ritirata da un delegato al ritiro in data 27 luglio 2023 presso l'ufficio postale;
pertanto la notifica deve intendersi regolarmente avvenuta in presenza delle delega al ritiro.
9.1. Pertanto, non avendo parte ricorrente impugnato detta intimazione di pagamento, deve ritenersi cristallizzato il relativo credito, posto che il ricorrente avrebbe dovuto far valere con la correlativa impugnativa, nei termini di rito, la mancata notifica delle indicate cartelle – e quindi l'asserito difetto del titolo esecutivo - nonché la prescrizione eventualmente medio tempore maturata.
9.2. Non essendo decorso il termine del decennio per il tributo, né il termine quinquennale per le sanzioni e gli interessi, dalla data della notifica di detta intimazione di pagamento alla data della notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, relativamente a dette cartelle non possono neanche intendersi maturati i correlativi termini di prescrizione.
9.3. Ed invero., Cass. Sez. Trib., con sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025 ha precisato che l'intimazione di pagamento è un atto tipico e impugnabile sostanzialmente assimilabile all'"avviso di mora" di cui all'articolo
46 del vecchio D.P.R. n. 602 del 1973 (e ora, più genericamente, agli atti che precedono l'esecuzione forzata).
Questa equiparazione è fondamentale perché l'avviso di mora è espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'articolo 19, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 546 del 1992. Questo significa che non si tratta di un "atto atipico" per il quale il contribuente avrebbe solo la facoltà di impugnare se lo ritiene opportuno.
Al contrario, essendo un atto "tipico" e previsto dalla legge come autonomamente impugnabile, il contribuente ha un vero e proprio onere di farlo. Pertanto, se il contribuente, come nella fattispecie de qua, non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine impiegato dalla Corte, "cristallizzata", per cui, una volta che l'intimazione di pagamento diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni attinenti alle cartelle di pagamento sottese, nè dedurre la prescrizione eventualmente maturata in precedenza.
10. In considerazione dell'accoglimento parziale le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso solo relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento riferita alla cartella di pagamento n. 09720130339339934001, e per l'effetto annulla in parte qua l'intimazione di pagamento.
Compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico Diana Caminiti