Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2478
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso relativamente a questa cartella poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito la prova della sua notifica, limitandosi a produrre la notifica di un'altra cartella e fornendo documentazione confusa e non conforme alla normativa sulla privacy. Inoltre, la notifica dell'intimazione di pagamento del 2019, pur avvenuta, non era stata seguita dalla necessaria raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Validità della notifica dell'intimazione di pagamento del 2023 e cristallizzazione del credito

    La Corte ha rigettato il ricorso per queste cartelle poiché l'intimazione di pagamento del 2023, relativa a tali cartelle, è stata regolarmente notificata e non impugnata dal ricorrente. Di conseguenza, il credito si è cristallizzato e non possono più essere sollevate contestazioni relative alle cartelle presupposte o alla prescrizione maturata in precedenza. Non essendo decorso il termine decennale per il tributo né quello quinquennale per sanzioni e interessi dalla notifica dell'intimazione del 2023 a quella impugnata, la prescrizione non è maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2478
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2478
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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