Articolo 9 della Legge 26 gennaio 1980, n. 11
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 febbraio 1980
Art. 9.
L' articolo 202 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini degli adempimenti previsti dall' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1979 per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 " Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario".
Entrata in vigore il 4 febbraio 1980
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