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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17798 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 56730/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56730 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO IE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
Merulana n° 76
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. David Giovannini ed elettivamente C.F._3 domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Andrea Vesalio n ° 22
- Convenute -
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frattocchie di Marino (RM), Via Falconella n° 8
- Terzo intervenuto -
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_2
“Piaccia al Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, accertate di fatti di causa come descritti in narrativa. Valutando anche la mancata partecipazione senza alcun motivo delle convenute al procedimento di mediazione e, per l'effetto; ordinare lo scioglimento della comunione e la divisione dei bene immobili (compresi i terreni) di cui in premessa siti in Roma, RA QU (RM), TA, (RM) e RO Controparte_3
AN (RM) qui da intendersi per trascritti integralmente anche i dati censuari, mediante l'assegnazione esclusiva all'attrice dell'immobile ad uso abitativo sito in località Fonte e Rio
OS (meglio descritti nelle lettere c), d), e) e bb) del punto 1 delle premesse ed alle 2 sorelle di uno un immobile ad uso abitativo ciascuna (ad una quello di Roma, avente maggior calore ed all'altra quello di RA QU, P.za della Puntica e Via Rapella) dividendo fra tutte loro i restanti terreni e disponendo i relativi conguagli in denaro;
- in via subordinata, ove non fosse ritenuto possibile la suddetta divisone in natura, con conguagli, ordinare la vendita di tutti o di parte degli immobili in oggetto al miglior offerente ai sensi di legge e la liquidazione dell'importo ricavato tra le comproprietarie, anche mediante compensazione totale o parziale delle somme che risultassero reciprocamente dovute all'esito del giudizio, anche per oneri condominiali ed accessori;
- in ogni caso: porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare le convenute e tutte le spese della procedura;
- comunque condannare la parte convenuta alle spese del giudizio, oltre accessori di legge, stante anche la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo”.
Si costituivano in giudizio e rassegnando le seguenti Parte_2 CP_1 conclusioni:
“Allo stato sembra essere stato raggiunto un accordo tra le parti che verrà meglio perfezionato con una scrittura privata sottoscritta dalle stesse e depositata in atti.
Allo stato, dunque, si conclude per il rigetto della domanda attrice con compensazione delle spese di lite”
Interveniva, infine, ex art. 1113 c.c. il come creditore, Controparte_4 munito di decreto ingiuntivo n. 7207/2023, di senza formulare alcuna domanda. CP_1 In corso di causa, veniva disposta dal precedente giudicante una consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, eseguito ogni più utile accertamento, quali siano i beni costituenti l'asse ereditario oggetto della domanda di divisione;
indichi il valore dei singoli cespiti alla data di apertura della successione e all'attualità, dica se gli immobili siano o meno divisibili ed elabori un progetto di divisione con previsione di conguagli ove necessari”.
Al termine della fase istruttoria, all'udienza del 23/10/2024 parte attrice precisava le proprie conclusioni, riportandosi all'atto di citazione, parte convenuta alla propria comparsa di costituzione
“chiedendo, altresì, l'assegnazione in favore di dell'immobile sito in Roma CP_1 viale del QUATTRO VENTI numero 31 scala G/4 e dell'immobile sito in RA QU, Piazza della Puntica numero 2, limitatamente al piano terra;
in favore di Parte_2
l'immobile in RA QU, via Garibaldi 67; il tutto con i conguagli indicati nella perizia del
CTU, integrati dalle spese sopravvenute”, mentre la parte terza intervenuta non compariva alla predetta udienza.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nei giudizi di scioglimento della comunione è prevista, così come per i giudizi di espropriazione immobiliare, l'acquisizione dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. a cui, in questo caso, provvede il
Magistrato tramite ordine alle parti o a un professionista all'uopo delegato alla vendita (cfr. Cass.
6228/2023 e Cass. 10067/2020).
Tale prima soluzione che è stata adottata dall'odierno giudicante che con provvedimento del
14/04/2021 ha dato termine alle parti, segnalando l'eventuale improcedibilità, fino al 30/11/2021 per il deposito delle visure della Conservatoria o della relazione sostitutiva notarile rispetto a tutti gli immobili, quindi anche i terreni, oggetto della domanda.
Tuttavia, poiché le stesse non hanno provveduto in merito, nel termine assegnato, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda, dovendosi applicare analogicamente le regole dell'espropriazione immobiliare evidenziate.
“Infatti, la mancata ottemperanza ad un ordine del giudice della esecuzione di produrre ulteriore documentazione, reputata necessaria per l'utile prosecuzione della procedura esecutiva, ma al di fuori di quella (come nella specie, in cui si è ordinata la prova di circostanze diverse rispetto a quanto risultava dalle certificazioni infraventennali) riguardo alla quale la norma espressamente prevede la sanzione specifica dell'inefficacia del pignoramento (tradizionalmente assimilata all'estinzione “tipica”), integra una causa di improseguibilità della procedura stessa e, pertanto, di estinzione c.d. atipica (cfr. Cass. 5784/2025 e Cass. 15597/2019). Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la costante giurisprudenza di merito secondo cui
“l'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113
c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile "in radice" la domanda di divisione ereditaria” (cfr. C.A. Roma 2480/2011 e Trib.
Torre Annunziata del 28/09/2015).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti (e tenuto conto che l'intervenuto Controparte_5
[...
non ha formulato domande in questa sede), per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di divisione come proposte dalle parti, per le ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.
Roma, 17/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56730 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO IE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
Merulana n° 76
- Attrice -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. David Giovannini ed elettivamente C.F._3 domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Andrea Vesalio n ° 22
- Convenute -
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frattocchie di Marino (RM), Via Falconella n° 8
- Terzo intervenuto -
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_2
“Piaccia al Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, accertate di fatti di causa come descritti in narrativa. Valutando anche la mancata partecipazione senza alcun motivo delle convenute al procedimento di mediazione e, per l'effetto; ordinare lo scioglimento della comunione e la divisione dei bene immobili (compresi i terreni) di cui in premessa siti in Roma, RA QU (RM), TA, (RM) e RO Controparte_3
AN (RM) qui da intendersi per trascritti integralmente anche i dati censuari, mediante l'assegnazione esclusiva all'attrice dell'immobile ad uso abitativo sito in località Fonte e Rio
OS (meglio descritti nelle lettere c), d), e) e bb) del punto 1 delle premesse ed alle 2 sorelle di uno un immobile ad uso abitativo ciascuna (ad una quello di Roma, avente maggior calore ed all'altra quello di RA QU, P.za della Puntica e Via Rapella) dividendo fra tutte loro i restanti terreni e disponendo i relativi conguagli in denaro;
- in via subordinata, ove non fosse ritenuto possibile la suddetta divisone in natura, con conguagli, ordinare la vendita di tutti o di parte degli immobili in oggetto al miglior offerente ai sensi di legge e la liquidazione dell'importo ricavato tra le comproprietarie, anche mediante compensazione totale o parziale delle somme che risultassero reciprocamente dovute all'esito del giudizio, anche per oneri condominiali ed accessori;
- in ogni caso: porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare le convenute e tutte le spese della procedura;
- comunque condannare la parte convenuta alle spese del giudizio, oltre accessori di legge, stante anche la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo”.
Si costituivano in giudizio e rassegnando le seguenti Parte_2 CP_1 conclusioni:
“Allo stato sembra essere stato raggiunto un accordo tra le parti che verrà meglio perfezionato con una scrittura privata sottoscritta dalle stesse e depositata in atti.
Allo stato, dunque, si conclude per il rigetto della domanda attrice con compensazione delle spese di lite”
Interveniva, infine, ex art. 1113 c.c. il come creditore, Controparte_4 munito di decreto ingiuntivo n. 7207/2023, di senza formulare alcuna domanda. CP_1 In corso di causa, veniva disposta dal precedente giudicante una consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, eseguito ogni più utile accertamento, quali siano i beni costituenti l'asse ereditario oggetto della domanda di divisione;
indichi il valore dei singoli cespiti alla data di apertura della successione e all'attualità, dica se gli immobili siano o meno divisibili ed elabori un progetto di divisione con previsione di conguagli ove necessari”.
Al termine della fase istruttoria, all'udienza del 23/10/2024 parte attrice precisava le proprie conclusioni, riportandosi all'atto di citazione, parte convenuta alla propria comparsa di costituzione
“chiedendo, altresì, l'assegnazione in favore di dell'immobile sito in Roma CP_1 viale del QUATTRO VENTI numero 31 scala G/4 e dell'immobile sito in RA QU, Piazza della Puntica numero 2, limitatamente al piano terra;
in favore di Parte_2
l'immobile in RA QU, via Garibaldi 67; il tutto con i conguagli indicati nella perizia del
CTU, integrati dalle spese sopravvenute”, mentre la parte terza intervenuta non compariva alla predetta udienza.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nei giudizi di scioglimento della comunione è prevista, così come per i giudizi di espropriazione immobiliare, l'acquisizione dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. a cui, in questo caso, provvede il
Magistrato tramite ordine alle parti o a un professionista all'uopo delegato alla vendita (cfr. Cass.
6228/2023 e Cass. 10067/2020).
Tale prima soluzione che è stata adottata dall'odierno giudicante che con provvedimento del
14/04/2021 ha dato termine alle parti, segnalando l'eventuale improcedibilità, fino al 30/11/2021 per il deposito delle visure della Conservatoria o della relazione sostitutiva notarile rispetto a tutti gli immobili, quindi anche i terreni, oggetto della domanda.
Tuttavia, poiché le stesse non hanno provveduto in merito, nel termine assegnato, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda, dovendosi applicare analogicamente le regole dell'espropriazione immobiliare evidenziate.
“Infatti, la mancata ottemperanza ad un ordine del giudice della esecuzione di produrre ulteriore documentazione, reputata necessaria per l'utile prosecuzione della procedura esecutiva, ma al di fuori di quella (come nella specie, in cui si è ordinata la prova di circostanze diverse rispetto a quanto risultava dalle certificazioni infraventennali) riguardo alla quale la norma espressamente prevede la sanzione specifica dell'inefficacia del pignoramento (tradizionalmente assimilata all'estinzione “tipica”), integra una causa di improseguibilità della procedura stessa e, pertanto, di estinzione c.d. atipica (cfr. Cass. 5784/2025 e Cass. 15597/2019). Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la costante giurisprudenza di merito secondo cui
“l'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113
c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile "in radice" la domanda di divisione ereditaria” (cfr. C.A. Roma 2480/2011 e Trib.
Torre Annunziata del 28/09/2015).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti (e tenuto conto che l'intervenuto Controparte_5
[...
non ha formulato domande in questa sede), per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande di divisione come proposte dalle parti, per le ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.
Roma, 17/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.