Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 5213/2019 R.G.A.C., promossa da :
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Orti I n. 1, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Raffaele Bruno (C.F.: , dal quale è altresì rappresentato e C.F._2 difeso, giusto mandato reso su foglio separato, unito all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: , “successore a titolo universale di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del sig. (C.F.: ) Procuratore Controparte_2 CP_3 C.F._3 giusto atto per Notaio in Roma rep. Nr. 44953 racc. nr. 25857 del 25.07.2019, elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale – Is. G8 presso lo studio dell'avv. Generoso
Romano (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla C.F._4
“Memoria difensiva con istanza di chiamata in causa del terzo….”, del 21.09.2020;
- RESISTENTE – Controparte_4
N o n c h è
(C.F.: ), “in persona del Prefetto e legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: ), presso i cui P.IVA_3 uffici siti in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore, n. 38, legalmente domicilia”;
- ENTE IMPOSITORE TERZO CHIAMATO -
Avente ad oggetto: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 20.02.2023, insistendo per il loro accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1
L'odierna materia del contendere attiene all'opposizione promossa avverso la ricevuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000372000, inoltrata al sig. dall'epigrafato Parte_1
sulla base dell'emissione di “n. 2 ruoli da parte della che avevano Controparte_4 Controparte_5 generato le cartelle di pagamento n. 03020160011382363000 dell'importo di € 5.876,77 e della cartella n.
03020160011976351000, per un ammontare complessivo di € 22.309,12”.
A sostegno dell'avanzata domanda oppositiva, parte ricorrente si doleva :
- “dell'indeterminatezza del credito” fatto valere ex adverso, per mancata indicazione, da parte dell'ente addetto alla riscossione, della “prova della sua esistenza e dell'avvenuta notifica dei consueti atti” afferenti allo stesso. In più, “per la formazione di un titolo esecutivo occorrerebbe che l'Amministrazione determinasse correttamente sia la quantità del credito che le sue condizioni di esigibilità…..”. Nel caso di specie, a dire dello stesso deducente, l'atto impugnato presupponeva “erroneamente l'esistenza di un credito derivante dal mancato pagamento di non si sa cosa…..”, visto che assumeva di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna cartella esattoriale né alcun altro provvedimento che potesse essere inteso quale fonte genetica dell'azionato richiesto pagamento”;
- dell' “inesistenza e nullità della motivazione”, per essere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria altresì nulla “per mancata notifica delle cartelle di pagamento in essa contenute”;
- della “prescrizione delle somme richieste in pagamento”, con ogni conseguenziale decadenza, in cappo all'Ente impositore, “da ogni pretesa creditoria nei confronti del ricorrente, in particolar modo per il credito relativo alle cartelle di pagamento n. 03020160011382363000 e n. 03020160011976351000, riguardanti una presunta sanzione amministrativa L. 689/81 art. 27 e legge 386/1990, riferite all'anno 2012, mai notificate al ricorrente”;
- della “nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria…e delle cartelle esattoriali in essa contenute, perché prive degli elementi essenziali”, difettando tutti tali provvedimenti di “alcuna indicazione concreta circa la base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione delle somme richieste, delle aliquote, nonché della base di calcolo usata per quantificare quest'ultime”;
- dell' “inesistenza e nullità della notificazione”, per la mancata notifica degli “atti prodromici cui le cartelle di pagamento contenute nell'impugnata comunicazione de qua fanno riferimento”;
- della “nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria…impugnata per illegittimità, infondatezza e/o inapplicabilità delle sanzioni irrogate”; ed infatti, a dire dello stesso deducente, “stante l'assoluta illegittimità e/o infondatezza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, conseguiva che nessuna pena pecuniaria potesse essere concretamente irrogata….”.
Alla luce di tali considerazioni adiva, quindi, le vie legali e, previa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, concludeva, in via “principale, per il riconoscimento e la dichiarazione dell'illegittimità e/o nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento in essa contenute…. In
2 via subordinata, per il riconoscimento della non dovutezza e/o applicabilità delle sanzioni irrogate nel loro ammontare;
In via ulteriormente subordinata, per la massima riduzione delle sanzioni irrogate e/o da irrogare”.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' , la quale, nel respingere ogni Controparte_1 deduzione proveniente dal ricorrente, riteneva la promossa opposizione inammissibile ed infondata, anche per decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c., visto che la lagnanza relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'opposta comunicazione preventiva di ipoteca, “integrando motivo di vizio del procedimento di riscossione e dell'atto opposto, avrebbe dovuto essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione per come invece ritenuto dal debitore opponente. Se, infine, veniva contestato
“il diritto di procedere alla riscossione per fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo (ad es. prescrizione) il profilo si qualificava ex art. 615, I° comma c.p.c. perché volto a contestare l'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale quale titolo esecutivo speciale”.
In ogni caso, previa affermazione che le cartelle de quibus fossero state entrambe ritualmente notificate a mezzo di messo notificatore (documentando come la prima delle suddette cartelle risultava “notificata in data
12.12.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo indicato anche dal ricorrente, con deposito alla Casa
Comunale, invio della racc.ta n. 689352674883, e firma sull'avviso di ricevimento in data 16.01.2017”, mentre la seconda risultava “notificata in data 15.04.2017 a mani della moglie con invio della racc.ta informativa ex art. 60 lett b bis) – Dpr 600/73 n. 57303788924 – 7”), e che le doglianze domandava di poter chiamare in causa l'ente impositore ( ) affinché desse la prova, invece, della notifica Controparte_5 delle ordinanze di ingiunzione sottese alle inoltrate cartelle, richiamate dall'impugnata comunicazione de qua,
e per essere anche “eventualmente manlevata dalle spese laddove la domanda avesse trovato accoglimento per fatto imputabile direttamente allo stesso ente impositore.
Autorizzata ed effettuata la chiamate del testè indicato terzo, quest'ultimo, nel costituirsi, perveniva, ad analoghe conclusioni di inammissibilità ed infondatezza dell'avanzata pretesa, adducendo quanto segue :
- “parte debitrice, nel suo libello introduttivo lamenta la mancata notifica del titolo e da ciò ne fa discendere l'assenza di un titolo idoneo a sostegno della pretesa impositiva. Tale doglianza è priva di ogni rilievo giuridico per i seguenti motivi.
- Come già asserito, con le cartelle esattoriali emesse dall' si Controparte_6 intimava il pagamento delle ordinanze – ingiunzioni, in quanto il sig. aveva Parte_1 provveduto, più di una volta, ad emettere assegni senza provvista…..
La cartella di pagamento n. 0302016 0011976351000 scaturiva dai seguenti atti amministrativi :
1. Ordinanze – ingiunzioni n.ri MIT PR CZUTG 006163620120920 e MIT PR CZUTG 0061632
20120913…..Entrambe le Ordinanze venivano emesse in data 20 settembre 2012, e ritualmente notificate in data 13 ottobre 2012; tuttavia, tali atti non venivano ritirati. A seguito di ciò le summenzionate ordinanze venivano iscritte al ruolo…..”.
3 2. Ordinanze – ingiunzioni n.ri e MIT PR CZUTG CodiceFiscale_5
sempre per aver violato quanto previsto dall'art. 2, L. n. 386/1990. Ambedue le PartitaIVA_4
Ordinanze venivano emanate in data 13 settembre 2012, e ritualmente notificate in data 13 novembre
2012, ex art. 140 c.p.c., tuttavia, anche tali atti non venivano ritirati con la conseguente iscrizione al ruolo….
L'altra cartella esattoriale n. 0302016 0011382363000, scaturiva dall'Ordinanza – ingiunzione MIT PR
CZUTG 006004220120913…., notificata in data 13 novembre 2013, secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. dal Messo comunale di Catanzaro. Nemmeno tale ingiunzione veniva onorata dal debitore;
difatti, diveniva titolo esecutivo a seguito dell'iscrizione al ruolo n. …..del 20 maggio 2016.
L'ingiunto non solo non provvedeva al pagamento delle sanzioni amministrative, ma non proponeva neanche ricorso …al fine di privare di ogni validità giuridica tali atti facendo, pertanto, conseguire la consolidazione dei relativi provvedimenti amministrativi.
Inoltre la aveva provveduto ad interrompere i termini di prescrizione…, tramite Controparte_5 iscrizione a ruolo delle partite di credito….”.
Ciò che induceva, quindi, la stessa a concludere come in epigrafe. CP_5
La causa, istruita attraverso le sole risultanze documentali prodotte dalle parti, in rituale allegazione, a seguito del rigetto della preliminare richiesta di sospensione, per difetto del requisito del periculum in mora, all'udienza del 20.02.2023, su concorde domanda degli stessi contendenti, è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può essere favorevolmente apprezzata.
Facendo applicazione del criterio della cd “ragione più liquida” che permette al giudicante di decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione (cfr. ex multis Cass. n. 30745/2019), devesi, anzitutto, premettere che “la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità dall'art. 77, comma 2 bis del D.p.r. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo istruttoria volta a migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (cfr. Cass. n. 25600/2021).
Dalla disamina del complessivo carteggio documentale presente in atti può evincersi l'assorbente inammissibilità dell'avanzata opposizione determinata dalla dimostrata dell'avvenuta rituale notifica sia delle ordinanze – ingiunzioni sopra richiamate che delle successive connesse cartelle esattoriali, essendo opportuno ribadire che, con riferimento alle eccezioni sollevate al riguardo dal debitore ricorrente, secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale del Supremo Consesso, registrato sul punto, il disconoscimento delle notificazioni, ed in particolare della conformità delle copie fornite dalle controparti rispetto agli atti originali, riguardanti le eseguite notificazioni de quibus, deve essere compiuta in modo chiaro ed inequivoco, attraverso una dichiarazione che evidenzi sia il documento che si intende contestare, che gli aspetti differenziali di quelli prodotti rispetto agli originali, non essendo invece sufficiente né il ricorso a clausole di stile né a generiche asserzioni (cfr. per tutte Cassa. Nn.17313/2021 e 16557/2019).
4 In assenza di proposizione di querela di falso, il disconoscimento sostenuto dal debitore deducente non può che apparire privo di effetti sulla documentazione prodotta dalle controparti.
Trovano, pertanto, applicazione i pacifici principi giurisprudenziali recentemente ribaditi dalla Suprema Corte con il provvedimento n. 17966 del 2020, secondo cui “…di fronte alla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque – pur nella prospettiva della inesistenza della notifica di verbali (rectius ordinanze ingiunzioni) e di cartelle – non già proponendo l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come avvenuto in concreto, bensì proponendo in via recuperatoria
(sebbene solo per fare valere l'ipotizzato vizio di notifica…e dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle : Cass. SS. UU. N. 22080 del 2017 e, di recente, Cass. n. 11789 del 2019), l'opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per
l'opposizione contro i provvedimenti di cui in oggetto….”, che decorreva dal momento della loro comunicazione, in quanto “da questo momento il ricorrente era stato posto in grado di tutelarsi…e dunque di dedurre eventuali vizi rispetto alla loro formazione”; tenendo, altresì, conto del fatto che con riferimento alla contestazione della ritualità della notificazione delle cartelle, “rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattoriale, l'azione esperibile sarebbe stata quella dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ( cfr. Cass. SS.U. n. 22080 del 2017 e 22094 del 2019), che si sarebbe dovuto introdurre nel termine di venti giorni dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministrante la conoscenza di fatto dell'atto pregiudizievole, cioè della pretesa inesistenza o nullità della notificazione……”.
Ne consegue che a fronte della stessa dichiarata circostanza, da parte del medesimo ricorrente, di aver ricevuto la notifica, da parte dell della “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n….. in data CP_7
20.09.2019, con riferimento alle cartelle esattoriali n…….”, l'odierno ricorso, iscritto solo in data
17.10.2019, non può che risultare irrimediabilmente tardivo, con conseguente inammissibilità della relativa impugnazione proposta.
Né a differenti conclusioni può, infine, pervenirsi con riferimento alla finale eccezione di prescrizione dei crediti fatti valere ex adverso (da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, essendo stato addotto un fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contrastare il diritto di procedere ad esecuzione) e dell'assunta erroneità degli importi pretesi anche a titolo di irrogate sanzioni, trattandosi, la prima, di lagnanza non solo soggetta alla prescrizione ordinaria, alla luce della specifica natura della sanzioni applicate, ma il cui decorso risulta altresì interrotto dal compimento degli atti per come descritti in premessa e compiuti dagli enti resistenti;
mentre la seconda paga la sua inammissibilità per non essere stata avanzata in concomitanza con l'impugnazione sia delle ordinanze ingiunzione sottese alla cartelle esattoriali descritte in epigrafe, che di queste ultime.
Ciò che non può non deporre, quindi, per il rigetto delle relative doglianze.
Alla soccombenza segue la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle
Amministrazioni costituite, delle spese del giudizio, che, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente (applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa e tenendo
5 conto, altresì, della concreta attività processuale svolta che ha visto difettare della fase cd. istruttoria e non comportare particolari difficoltà di indagine giuridica), trovano ristoro come da dispositivo.
P. Q . M .
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara inammissibile, in parte qua, e rigetta, per il resto, l'opposizione oggetto di lite, secondo quanto statuito in parte motiva;
- condanna, per l'effetto, il sig. al pagamento, nei confronti di ciascuna controparte, delle Parte_1 spese di lite che si determinano, per ciascun ente indicato in premessa, in € 2.500,00, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa se dovuti come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 15.04.2025.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
6