Articolo 6 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 agosto 1962
Art. 6.
Ferme restando le disposizioni contenute nell' articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosita', nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprieta' delle dette Casse nonche' nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nei primo comma del citato articolo 40.
Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute puo' provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639 .
Entrata in vigore il 7 agosto 1962
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