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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE ZURZOLO, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del ricorrente e
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ); C.F._2
resistente contumace nonché
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) e nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(RC) il 07.5.2003 (c.f. ); C.F._4
terzi chiamati contumaci CONCLUSIONI: alla udienza dell'11.09.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni del procuratore presente nell'interesse di
Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 23.5.2025 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.12.1997 in Caulonia con dal quale erano nati tre figli: Controparte_1
(il 26.6.1999), (il 07.5.2003) e , ha Controparte_2 CP_3 Per_1
domandato all'adito di Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Locri in data
20.5.2022 nel senso di limitare il suo contributo al solo importo di euro
300,00 in favore del figlio , con esclusione dell'assegno di Per_1
mantenimento in favore del coniuge e dei figli maggiorenni. A fondamento del ricorso ha esposto che la , dopo l'omologa della CP_1
separazione, aveva intrapreso una convivenza more uxorio abbandonando la casa familiare mentre i figli e , già Controparte_2 CP_3
maggiorenni all'epoca, avevano stilato entrambi una scrittura privata – allegata in atti e priva di data - di rinuncia all'assegno di mantenimento disposto in loro favore nella misura di euro 100,00 ciascuno;
che i predetti non convivevano più con la madre ma il primo si era trasferito in Cosenza mentre il secondo aveva continuato a risiedere nell'abitazione familiare anche quando la madre si era trasferita. Ha dedotto che l'inizio di una relazione more uxorio è circostanza idonea a giustificare il venir meno dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.
pag. 2/11 I.
2- Concesso il termine alla udienza del 12.09.2024 e del 09.1.2025 per procedere alla notifica del ricorso alla per l'udienza del CP_1
10.4.2025.
I.
3- Con ordinanza del 02.5.2025 è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni della coppia, CP_2
e , in quanto legittimati passivi rispetto alla domanda di
[...] CP_3
revoca dell'assegno di mantenimento nei loro confronti essendo cessato il rapporto di convivenza con la madre.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno è comparso per la resistente alla udienza del 10.4.2025 (nei cui confronti la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza) e per i figli maggiorenni della coppia
(il cui atto è stato notificato nelle mani della resistente) di cui va dichiarata la contumacia.
I.
5- Alla udienza dell'11.09.2025 il procuratore presente nell'interesse del ricorrente, su invito del Tribunale, ha precisato le conclusioni reiterando le richieste (anche istruttorie) contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
II.- Prima di passare alla disamina del merito giova anteporre alcune considerazioni in diritto.
II.1.1- Giova premettere che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato
"modificabilità dei provvedimenti", stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti
a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
E' un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le pag. 3/11 parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati "rebus sic stantibus", e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto "ilio tempore" raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio "rebus sic stantibus". In effetti si tratta generalmente di provvedimenti di durata, di cui si deve garantire la rispondenza alle evoluzioni della realtà di riferimento.
La norma in commento - che costituisce l'equivalente dell'art. 710 c.p.c. nella misura in cui conferma la possibilità di modificare i provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento unitario di famiglia – tuttavia codifica il presupposto sostanziale della modifica dei provvedimenti esistenti ovvero il sopravvenire di giustificati motivi. Non si tratta, a ben vedere, di pag. 4/11 una novità; si è dunque codificata la regola per cui una modifica può essere chiesta solo al sopravvenire di nuove circostanze di fatto o di diritto che rendano opportuno un adeguamento della disciplina esistente alla nuova situazione.
II.1.2- Sempre sotto il profilo procedurale in secondo luogo va precisato che la contumacia non costituisce non contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; infatti, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, - 5 Cass. civ. 461/2015; vedi anche
Cass. sez. 2 ord. n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia della resistente, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del
Giudice.
Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010) e non può essere considerata alla stregua di una mancata contestazione della domanda.
pag. 5/11 II.2.1- Rebus sic stantibus si osserva che, ad avviso del Collegio, appaiono superflue le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente atteso che trattasi di circostanze documentali e/o documentabili per quanto concerne la data di trasferimento della residenza presso il convivente e non rilevanti e/o dirimenti ai fini di causa non essendo sufficiente la prova della circostanza che la resistente entra ed esca dalla abitazione di quest'ultimo ai fini della prova della continuità e stabilità della relazione.
II.2.2- Invero la domanda va respinta perché in via preliminare non vi è prova che trattasi di fatti sopravvenuti: non è documentato il momento in cui è avvenuto il trasferimento della residenza della resistente presso il compagno e, di conseguenza, il momento in cui il figlio sia CP_3
rimasto a vivere da solo nella ex casa familiare, e nei limiti in cui può risultare rilevante non è dato conoscere se il figlio si sia Controparte_2
trasferito a Cosenza prima o dopo la separazione;
né la dichiarazione di rinuncia resa dai figli alla corresponsione dell'assegno di mantenimento è datata.
Tanto sarebbe di fatto sufficiente per dichiarare inammissibile la domanda.
II.2.3- Ad ogni buon conto, anche a voler superare tale questione dando per accertate le allegazioni di parte ricorrente, deve rilevarsi che in punto di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni che la rinuncia effettuata dal figlio maggiorenne non può esonerare il genitore, odierno ricorrente, dal pagamento. Si tratta di un diritto indisponibile e, pertanto, spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno anche tenuto conto della circostanza, peraltro, che in sede di separazione non era stata disposto il versamento diretto nei confronti dei figli ma sulla poste-pay intestata alla madre. Con maggiore impegno esplicativo, non vi sono ragioni per pag. 6/11 discostarsi dalla ricostruzione della Suprema Corte che – con sentenza n.
32529/2018 – ha statuito che “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che,
a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno”.
Occorre poi ricordare che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. civ., n.
9700/2021) sicché, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché dell'altro genitore istante.
pag. 7/11 E' principio consolidato, quindi, quello secondo il quale in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi esiste la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), ma non anche la legittimazione passiva dei figli atteso che il genitore obbligato non ha autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere (Trib. Lamezia Terme, sentenza 08.1.2025, n. 1). Sicché sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass. 25300/13; cfr. Cass. 24316/13).
Ne consegue che la dichiarazione di rinuncia fatta dal figlio non spiega effetti nel rapporto tra il ricorrente e la essendo quest'ultima CP_1
destinataria dall'assegno di mantenimento anche per la quota parte di spettanza dei figli maggiorenni.
In altri termini, solo il conseguimento dell'autosufficienza economica si configura, quindi, come fatto estintivo di una obbligazione ex lege il che, peraltro, avviene allorquando il figlio percepisca redditi, siano essi da lavoro o da capitale, integralmente sufficienti ad assicurare il suo mantenimento (v. Cass. 4 marzo 1998. n. 2392) mentre qualora tali redditi siano solo parzialmente bastevoli, l'obbligo in capo ai genitori si riduce proporzionalmente. Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore da d'obbligo di pag. 8/11 mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità.
Nel caso di specie non vi sono elementi da cui desumere la prova della piena autosufficienza economica dei figli e Controparte_2 CP_3
atteso che nulla è stato allegato, né tanto meno documentato sul punto (non
è dato conoscere se siano studenti ovvero se e quando siano entrati nel mondo del lavoro ovvero hanno raggiunto una stabile occupazione e/o se si sono resi autonomi con la creazione di un nuovo nucleo familiare).
Per tali ragioni in parte qua la domanda va respinta.
II.2.3- Altrettanto dicasi per quanto concerne la richiesta di cessazione del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge atteso che nulla è stato allegato né tanto meno documentato in relazione alla stabilità della relazione more uxorio non essendo sufficiente il solo legame sentimentale a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge. E' appena il caso di precisare che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato (ed anche separato, per i motivi di seguito evidenziati) di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, con la precisazione che il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è infatti espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si pag. 9/11 caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. 03.04.2015, n. 6855; 08.02.2016 n. 2466)
La nozione di famiglia di fatto richiede tuttavia che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio). Si richiede pertanto un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli, per altro ormai quasi del tutto assimilati a quelli legittimi. Non è dunque sufficiente a dimostrare l'insorgenza di una nuova famiglia l'avere concepito un figlio con un'altra persona e neppure l'instaurazione di un rapporto di mera convivenza con un'altra persona, essendo necessario, per il fine che qui interessa, che la coppia abbia intrapreso una convivenza more uxorio, avente le caratteristiche sopra evidenziate (Cass. 12.03.12 n. 3923;
11.08.11 n.17195). Com'è noto, le pronunce del giudice di legittimità che hanno statuito sul punto hanno avuto oggetto le richieste di attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge convivente more uxorio, ma identica valutazione deve compiersi in caso di richiesta di contributo al mantenimento in favore del coniuge separato, posto che anche in questo caso la previsione di tale contributo presuppone la stessa valutazione di adeguatezza dei redditi, prevista per la verifica della spettanza nell'an dell'assegno divorzile (cfr. art. 156 c.c. e art. 5 l 898/70), valutazione che, come sopra evidenziato, viene esclusa dall'esistenza di una convivenza more uxorio di chi chiede l'assegno, stante la sopra argomentata cesura tra la vecchia vita familiare e la nuova vita nella famiglia di fatto.
pag. 10/11 Nel caso di specie tuttavia, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in grado di dimostrare la sussistenza di una convivenza more uxorio della moglie, avente le caratteristiche sopra menzionate, sicché la domanda di revoca dell'assegno deve senza dubbio essere rigettata. Né, ripetasi la prova testimoniale articolata (ossia la circostanza che la venga CP_1
vista entrare ed uscire dalla abitazione del compagno) avrebbe potuto consentire di ritenere raggiunta la prova.
Per tali ragioni la domanda va respinta.
III.- Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta nel giudizio n.
538/2024 r.g. così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile, in data
15.09.2025 svoltasi mediante Microsoft Teams.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE ZURZOLO, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del ricorrente e
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ); C.F._2
resistente contumace nonché
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_2
) e nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(RC) il 07.5.2003 (c.f. ); C.F._4
terzi chiamati contumaci CONCLUSIONI: alla udienza dell'11.09.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni del procuratore presente nell'interesse di
Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 23.5.2025 , Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.12.1997 in Caulonia con dal quale erano nati tre figli: Controparte_1
(il 26.6.1999), (il 07.5.2003) e , ha Controparte_2 CP_3 Per_1
domandato all'adito di Tribunale di modificare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Locri in data
20.5.2022 nel senso di limitare il suo contributo al solo importo di euro
300,00 in favore del figlio , con esclusione dell'assegno di Per_1
mantenimento in favore del coniuge e dei figli maggiorenni. A fondamento del ricorso ha esposto che la , dopo l'omologa della CP_1
separazione, aveva intrapreso una convivenza more uxorio abbandonando la casa familiare mentre i figli e , già Controparte_2 CP_3
maggiorenni all'epoca, avevano stilato entrambi una scrittura privata – allegata in atti e priva di data - di rinuncia all'assegno di mantenimento disposto in loro favore nella misura di euro 100,00 ciascuno;
che i predetti non convivevano più con la madre ma il primo si era trasferito in Cosenza mentre il secondo aveva continuato a risiedere nell'abitazione familiare anche quando la madre si era trasferita. Ha dedotto che l'inizio di una relazione more uxorio è circostanza idonea a giustificare il venir meno dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.
pag. 2/11 I.
2- Concesso il termine alla udienza del 12.09.2024 e del 09.1.2025 per procedere alla notifica del ricorso alla per l'udienza del CP_1
10.4.2025.
I.
3- Con ordinanza del 02.5.2025 è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni della coppia, CP_2
e , in quanto legittimati passivi rispetto alla domanda di
[...] CP_3
revoca dell'assegno di mantenimento nei loro confronti essendo cessato il rapporto di convivenza con la madre.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno è comparso per la resistente alla udienza del 10.4.2025 (nei cui confronti la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza) e per i figli maggiorenni della coppia
(il cui atto è stato notificato nelle mani della resistente) di cui va dichiarata la contumacia.
I.
5- Alla udienza dell'11.09.2025 il procuratore presente nell'interesse del ricorrente, su invito del Tribunale, ha precisato le conclusioni reiterando le richieste (anche istruttorie) contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
II.- Prima di passare alla disamina del merito giova anteporre alcune considerazioni in diritto.
II.1.1- Giova premettere che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato
"modificabilità dei provvedimenti", stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti
a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
E' un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le pag. 3/11 parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati "rebus sic stantibus", e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto "ilio tempore" raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio "rebus sic stantibus". In effetti si tratta generalmente di provvedimenti di durata, di cui si deve garantire la rispondenza alle evoluzioni della realtà di riferimento.
La norma in commento - che costituisce l'equivalente dell'art. 710 c.p.c. nella misura in cui conferma la possibilità di modificare i provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento unitario di famiglia – tuttavia codifica il presupposto sostanziale della modifica dei provvedimenti esistenti ovvero il sopravvenire di giustificati motivi. Non si tratta, a ben vedere, di pag. 4/11 una novità; si è dunque codificata la regola per cui una modifica può essere chiesta solo al sopravvenire di nuove circostanze di fatto o di diritto che rendano opportuno un adeguamento della disciplina esistente alla nuova situazione.
II.1.2- Sempre sotto il profilo procedurale in secondo luogo va precisato che la contumacia non costituisce non contestazione dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; infatti, “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(vedi Cass. civ. sez 3 ord. 14372/2023, - 5 Cass. civ. 461/2015; vedi anche
Cass. sez. 2 ord. n.15288/2023 “nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a 'fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Pertanto, la contumacia della resistente, di per sé sola, non assume alcun significato probatorio favorevole alla domanda dell'attore, ma può solo concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del
Giudice.
Infatti, la contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (vedi Cass. civ. sez. I 2151/2010) e non può essere considerata alla stregua di una mancata contestazione della domanda.
pag. 5/11 II.2.1- Rebus sic stantibus si osserva che, ad avviso del Collegio, appaiono superflue le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente atteso che trattasi di circostanze documentali e/o documentabili per quanto concerne la data di trasferimento della residenza presso il convivente e non rilevanti e/o dirimenti ai fini di causa non essendo sufficiente la prova della circostanza che la resistente entra ed esca dalla abitazione di quest'ultimo ai fini della prova della continuità e stabilità della relazione.
II.2.2- Invero la domanda va respinta perché in via preliminare non vi è prova che trattasi di fatti sopravvenuti: non è documentato il momento in cui è avvenuto il trasferimento della residenza della resistente presso il compagno e, di conseguenza, il momento in cui il figlio sia CP_3
rimasto a vivere da solo nella ex casa familiare, e nei limiti in cui può risultare rilevante non è dato conoscere se il figlio si sia Controparte_2
trasferito a Cosenza prima o dopo la separazione;
né la dichiarazione di rinuncia resa dai figli alla corresponsione dell'assegno di mantenimento è datata.
Tanto sarebbe di fatto sufficiente per dichiarare inammissibile la domanda.
II.2.3- Ad ogni buon conto, anche a voler superare tale questione dando per accertate le allegazioni di parte ricorrente, deve rilevarsi che in punto di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni che la rinuncia effettuata dal figlio maggiorenne non può esonerare il genitore, odierno ricorrente, dal pagamento. Si tratta di un diritto indisponibile e, pertanto, spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno anche tenuto conto della circostanza, peraltro, che in sede di separazione non era stata disposto il versamento diretto nei confronti dei figli ma sulla poste-pay intestata alla madre. Con maggiore impegno esplicativo, non vi sono ragioni per pag. 6/11 discostarsi dalla ricostruzione della Suprema Corte che – con sentenza n.
32529/2018 – ha statuito che “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che,
a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno”.
Occorre poi ricordare che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. civ., n.
9700/2021) sicché, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché dell'altro genitore istante.
pag. 7/11 E' principio consolidato, quindi, quello secondo il quale in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi esiste la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), ma non anche la legittimazione passiva dei figli atteso che il genitore obbligato non ha autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere (Trib. Lamezia Terme, sentenza 08.1.2025, n. 1). Sicché sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass. 25300/13; cfr. Cass. 24316/13).
Ne consegue che la dichiarazione di rinuncia fatta dal figlio non spiega effetti nel rapporto tra il ricorrente e la essendo quest'ultima CP_1
destinataria dall'assegno di mantenimento anche per la quota parte di spettanza dei figli maggiorenni.
In altri termini, solo il conseguimento dell'autosufficienza economica si configura, quindi, come fatto estintivo di una obbligazione ex lege il che, peraltro, avviene allorquando il figlio percepisca redditi, siano essi da lavoro o da capitale, integralmente sufficienti ad assicurare il suo mantenimento (v. Cass. 4 marzo 1998. n. 2392) mentre qualora tali redditi siano solo parzialmente bastevoli, l'obbligo in capo ai genitori si riduce proporzionalmente. Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore da d'obbligo di pag. 8/11 mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità.
Nel caso di specie non vi sono elementi da cui desumere la prova della piena autosufficienza economica dei figli e Controparte_2 CP_3
atteso che nulla è stato allegato, né tanto meno documentato sul punto (non
è dato conoscere se siano studenti ovvero se e quando siano entrati nel mondo del lavoro ovvero hanno raggiunto una stabile occupazione e/o se si sono resi autonomi con la creazione di un nuovo nucleo familiare).
Per tali ragioni in parte qua la domanda va respinta.
II.2.3- Altrettanto dicasi per quanto concerne la richiesta di cessazione del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge atteso che nulla è stato allegato né tanto meno documentato in relazione alla stabilità della relazione more uxorio non essendo sufficiente il solo legame sentimentale a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge. E' appena il caso di precisare che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato (ed anche separato, per i motivi di seguito evidenziati) di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, con la precisazione che il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è infatti espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si pag. 9/11 caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. 03.04.2015, n. 6855; 08.02.2016 n. 2466)
La nozione di famiglia di fatto richiede tuttavia che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio). Si richiede pertanto un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli, per altro ormai quasi del tutto assimilati a quelli legittimi. Non è dunque sufficiente a dimostrare l'insorgenza di una nuova famiglia l'avere concepito un figlio con un'altra persona e neppure l'instaurazione di un rapporto di mera convivenza con un'altra persona, essendo necessario, per il fine che qui interessa, che la coppia abbia intrapreso una convivenza more uxorio, avente le caratteristiche sopra evidenziate (Cass. 12.03.12 n. 3923;
11.08.11 n.17195). Com'è noto, le pronunce del giudice di legittimità che hanno statuito sul punto hanno avuto oggetto le richieste di attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge convivente more uxorio, ma identica valutazione deve compiersi in caso di richiesta di contributo al mantenimento in favore del coniuge separato, posto che anche in questo caso la previsione di tale contributo presuppone la stessa valutazione di adeguatezza dei redditi, prevista per la verifica della spettanza nell'an dell'assegno divorzile (cfr. art. 156 c.c. e art. 5 l 898/70), valutazione che, come sopra evidenziato, viene esclusa dall'esistenza di una convivenza more uxorio di chi chiede l'assegno, stante la sopra argomentata cesura tra la vecchia vita familiare e la nuova vita nella famiglia di fatto.
pag. 10/11 Nel caso di specie tuttavia, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in grado di dimostrare la sussistenza di una convivenza more uxorio della moglie, avente le caratteristiche sopra menzionate, sicché la domanda di revoca dell'assegno deve senza dubbio essere rigettata. Né, ripetasi la prova testimoniale articolata (ossia la circostanza che la venga CP_1
vista entrare ed uscire dalla abitazione del compagno) avrebbe potuto consentire di ritenere raggiunta la prova.
Per tali ragioni la domanda va respinta.
III.- Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta nel giudizio n.
538/2024 r.g. così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile, in data
15.09.2025 svoltasi mediante Microsoft Teams.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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