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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Riccardo De Vito Giudice rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procediemento unitario iscritto al n. 2-1/2025 RG PU sul ricorso proposto da
(codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. Parte_1
, P. IVA , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Giustino Di Cecco
Contro
(P.IV ) , con sede Nuoro, Via Aspromonte Controparte_1 P.IVA_3
55, in persona del legale rappresentante Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, la in persona del procuratore Parte_1 speciale., ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(P.IV ) , con sede Nuoro, Via Aspromonte 55. Controparte_1 P.IVA_3
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto di essere creditrice della Controparte_1 della somma di € 20.470,70, in virtù di fatture scadute e non pagate. Alcune di quelle fatture,
[...] inoltre, erano state azionate con ricorso monitorio culminato nell'emissione di decreto ingiuntivo n.
191/2016, emesso dal Tribunale di Nuoro in data 24 maggio 2016, dichiarato esecutivo il 10 gennaio
2017. Nel complesso, pertanto, ha dichiarato di vantare un credito di € 34.458,34, di cui € Parte_1
20.470,70 per sorte capitale, € 13.302,14 per interessi di mora ed € 685,50 per spese liquidate nel
1 procedimento monitorio. Ciò premesso, la ricorrente ha addotto i seguenti elementi sintomatici dell'insolvenza: inadempimento perdurante da gennaio 2013; inutilità di ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito;
irreperibilità della sede comprovata dalla mancata notifica del primo precetto.
Deve essere in primo luogo osservato che la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII: “quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del Controparte_3 destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accedere all'area riservata”. Nel caso di specie, la notifica è stata ritualmente all'indirizzo PEC risultante dalla visura, che indirizzo che la resistente ha cura di tenere attivo e verificare a prescindere dall'attività della società. Quandi, sin dal 25 febbraio 2025, ricorso e decreto sono stati inseriti nella relativa area Web del Ministero del giustizia;
decorso il termine di tre giorni, la notifica deve considerarsi perfetta e tempestiva rispetto all'udienza del 25 marzo 2025.
In tale udienza, il giudice, ascolta la discussione del procuratore della ricorrente, si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impersa, ossia il Comune di Nuoro – osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità va rimarcato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di 2 giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Civ. 625 del 2016).
Nel caso di specie, benchè ritualmente intimata, la società convenuta non ha depositato i bilanci relativi all'ultimo triennio antecedente il ricorso per liquidazione giudiziale. Non avendo assolto il debitore all'onere della prova, i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale devono ritenersi sussistenti.
Con riferimento agli presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale, si deve mettere in precipuo rilievo che il credito vantato dalla ricorrente – certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dal titolo esecutivo costituito dalle fatture e dal decreto ingiuntivo n. 191/2016 del Tribunale di Nuoro.
Con riferimento alle fatture, va osservato che le stesse, a livello stragiudiziale, non risultano contestate e che sono state annotate dall'emittente nelle scritture contabili, come dimostrato dall'estratto autentico depositato (Cass. Civ. 3581 del 2024). Non sono revocabili in dubbio, pertanto, la legittimazione ad agire e l'interesse della ricorrente.
Va osservato che questo Tribunale, d'ufficio, ha acquisito la certificazione relativa ai debiti contributivi e fiscali. Nei confronti di risulta un debito contributivo pari a € 2.606,06, mentre nei confronti di CP_4
Agenzia delle Entrate Riscossione risulta un debito scaduto pari a € 23.212,88.
Sommando i crediti della ricorrente per solo capitale – a prescindere dalla correttezza del conteggio degli interessi – con quelli nei confronti dell'erario, pertanto, risulta integrato il requisito di cui all'art. 49, u.c.,
CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a
€ 30.000,00.
Risulta comprovato, inoltre, lo stato di insolvenza, evidenziato dalla seguente cogente serie di indizi: 1) inadempimento perdurante, da oltre dieci anni, nei confronti della ricorrente;
2) inattività della società, risultante dalla visura;
3) irreperibilità presso la sede legale (nel doc. 8 di parte ricorrente l'ufficiale giudiziario dà atto che la società non è più domiciliata nella sede indicata in visura). Pare evidente, che la società non sia più in grado di stare utilmente sul mercato per soddisfare con regolarità le obbligazioni.
. Deve osservarsi che ai fini della verifica dell'incapacità di soddisfare con regolarità le obbligazioni è una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento essere rivelatore (Cass. Civ. 9297 del 2019). Nel caso di specie, la società ricorrente non
è stata in grado di effettuare pagamenti, neppure parziali, per quanto meno ridurre il credito nei confronti della ricorrente. Neppure la notifica del precetto ha avuto alcun esito.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società resisente. Non risultanto attivate, peraltro, procedure di composizione della crisi.
3 Stante la mancata costituzione e contestazione del ricorso, nulla occorre pronunciare in punto di spese.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (P.IV Controparte_1
) , con sede Nuoro, Via Aspromonte 55, in persona del legale rappresentante P.IVA_3
Controparte_2
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore IL DOTT. Agostino Galizia;
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 26 giugno 2025 ore 9.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
4 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 2 aprile 2025
Il Giudice estensore
Riccardo De Vito
Il Presidente
Tiziana Longu
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