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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/10/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024 tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE
Oggi 2 ottobre 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. LOGLI ANDREA, anche in sostituzione dell'avv. TERLIZZI LUCIA Parte_1
PAOLA; Per l'avv. GARGINI IL Controparte_1
L'av. Logli discute la causa riportandosi integralmente a quanto dedotto in atti e all'ultima udienza. Chiede dunque l'accoglimento del ricorso, insistendo altresì nelle proprie istanze istruttorie. L'avv. Gargini discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ed in particolare contestando quanto argomentato a pag 8 delle note del ricorrente, evidenziando che in memoria difensiva parte resistente aveva dedotto quali fossero le mansioni svolte senza che tempestivamente il ricorrente abbia contestato tale circostanza, tanto che la circostanza era stata ritenuta pacifica e non bisognosa della prova per testi che era stata richiesta dalla resistente. Conclude come in atti chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo altresì nelle richieste istruttorie
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 17.00 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LOGLI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TERLIZZI LUCIA PAOLA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LOGLI ANDREA Parte ricorrente contro
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GARGINI Controparte_1 P.IVA_1 IL, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. GARGINI IL Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 società formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In Tesi Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del licenziamento intimato al signor in data 07.03.2024 per ragioni discriminatorie ovvero in quanto ritorsivo;
per Parte_1 l'effetto, stante l'applicabilità dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 23/15, condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno corrispondendogli una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1730,53) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione sul posto di lavoro, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento ed a quelli moratori successivi alla sentenza. In ipotesi Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 07.03.2024 per mancato esperimento del periodo di prova e, per Parte_1 l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento del danno, corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di prova non effettivamente prestato, pari alla somma di € 2923,07, o comunque alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento ed a quelli moratori successivi alla sentenza. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, con aumento ex art.4, comma 1 bis, D.M.55/2014 per l'inserimento di collegamenti ipertestuali”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver stipulato con la società un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di impiegato inquadrato al III livello CCNL Vigilanza Privata e servizi fiduciari, che prevedeva, tra l'altro, un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, a decorrere dalla presa di servizio in data 15.2.2024; di aver effettivamente preso servizio il 15.2.2024; di aver riscontrato problemi di salute e di aver pertanto comunicato con apposito certificato medico la malattia il 1.3.2024, con prognosi inizialmente sino al 3.3.2024, poi prorogata al 6.3.2024. Ha riferito che il 7.3.2024, pur avendo tentato di recarsi a lavoro, non sentendosi ancora bene, aveva avvisato tramite whatsapp il proprio responsabile che non sarebbe riuscito a riprendere servizio per quel giorno
(inoltrando poi, nel corso della stessa giornata, certificato del medico di base); che due ore dopo tale comunicazione aveva ricevuto tramite whatsapp la lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
che aveva impugnato stragiudizialmente il recesso datoriale in data 30.4.2024. Ha dunque chiesto che il licenziamento sia dichiarato nullo, in quanto discriminatorio o ritorsivo, perché determinato unicamente dalla malattia del ricorrente, evidenziando come il licenziamento fosse stato intimato in costanza di malattia;
in subordine, ha eccepito la violazione del patto di prova, ai sensi dell'art. 2096 c.c., poiché il datore di lavoro aveva impedito l'effettivo svolgimento del periodo di prova, durato solo 15 giorni (di cui 5 di malattia) in luogo dei 60 pattuiti.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sulla lamentata ritorsività del licenziamento ha impugnato il recesso ad nutum intimato nei suoi riguardi dalla società resistente Parte_1 in data 7 marzo 2024 per asserito mancato superamento del periodo di prova, lamentandone, tra l'altro, la ritorsività. Ebbene, sotto questo profilo, il ricorso risulta fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Vale la pena premettere che, a tenore dell'art. 2096 c.c., in caso di assunzione in prova, il datore di lavoro ed il lavoratore “sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” (comma 2); “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità”, salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario (comma 3); “compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva”
(comma 4). La disciplina è integrata dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, ove si dispone l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione sia divenuta definitiva e, comunque, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
Ne discende che il datore di lavoro che intenda recedere unilateralmente dal rapporto, in pendenza del periodo di prova, non sia tenuto a motivare il licenziamento del lavoratore in prova, senza che tale discrezionalità configuri il rischio di assoggettare il dipendente a condotte vessatorie, abusive e lesive della dignità del lavoratore, come affermato dalla Consulta con la sentenza n. 189 del 22 dicembre
1980. La Corte costituzionale ha fatto leva sul reciproco obbligo delle parti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova di cui al già menzionato art. 2096, comma 2, c.c., per ricavarne “un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”.
Dunque, secondo il Giudice delle leggi, “la 'discrezionalità' dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso, il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché
l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito, ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale”. Ancora, con la sentenza n. 541 del 2000, la Corte costituzionale ha ribadito che “il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento” allegando e provando “l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all'esito dell'esperimento”, e ha sottolineato che “la maggiore o minore difficoltà di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24 Cost.”.
Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha individuato i seguenti princìpi in punto di recesso datoriale in pendenza di periodo di prova e riparto dell'onere della prova quanto all'illegittimità dello stesso.
Il recesso del datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova ha natura discrezionale, non deve essere motivato, nemmeno in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e della condotta professionale del lavoratore, e, di conseguenza, dispensa il datore di lavoro dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nell'ambito dell'ordinario regime dei licenziamenti assoggettati alla legge n. 604 del 1966. Quantunque non necessitante di motivazione, l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, da individuarsi nella tutela dell'interesse, comune alle due parti del rapporto di lavoro, di attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
Se ne desume la non configurabilità di un esito negativo della prova ed un valido recesso ogniqualvolta le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (come, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova).
Parimenti invalido, secondo la pacifica ricostruzione giurisprudenziale, è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite. Al motivo illecito si affianca quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso. Infine, ancora in conformità all'opinione della Corte costituzionale, può essere dimostrato il positivo superamento della prova.
L'onere della prova in ordine alla contraddizione tra recesso datoriale e funzione dell'esperimento della prova incombe interamente sul lavoratore, che può assolverlo anche mediante presunzioni, purché risultino gravi, precise e concordanti, e dunque conformi al paradigma di cui all'art. 2729 c.c. (sul punto, ex plurimis, si vedano Cass. civ., sez. L, 3 dicembre 2018, n. 31159, nonché riferimenti giurisprudenziali ivi citati;
Cass. civ., sez. L, 22 ottobre 2018, n. 26679; Cass. civ., sez. L, 18 gennaio
2017, n. 1180; Cass. civ., sez. L, 13 agosto 2008, n. 21586).
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. L, 3 dicembre 2018, n. 31159), per quanto qui d'interesse, aggiunge che il lavoratore può tacciare di nullità il licenziamento datoriale intimato in costanza del periodo di prova, asserendone l'illiceità per ritorsività, anche adducendo quale elemento sintomatico del vizio lamentato proprio la circostanza fattuale dell'inidoneità del periodo di prova espletato rispetto alla funzione sua propria. Dunque, a condizione che il lavoratore specificamente avanzi domanda di accertamento dell'illiceità dei motivi del licenziamento per ragioni estranee all'esperimento della prova, i vizi funzionali di quest'ultimo (ad esempio, l'adibizione a mansioni estranee a quelle pattuite,
l'esiguità del periodo di sottoposizione alla prova, etc) possono fungere, in uno con altri elementi, da elementi presuntivi da cui inferire l'illiceità del motivo a base della risoluzione unilaterale del vincolo.
Nel caso di specie il ricorrente ha preliminarmente dedotto l'insufficienza del tempo intercorso tra l'inizio dell'esperimento della prova ed il recesso, per poi allegare altresì la circostanza della ritorsività del licenziamento intimato nei suoi confronti deducendo a fondamento di tale doglianza tanto l'esiguità del periodo di prova espletato, quanto il fatto della concomitanza temporale tra la propria assenza per malattia e la ricezione della comunicazione del recesso unilaterale della società datrice di lavoro. Parte convenuta ha contestato la prospettazione del ricorrente sostenendo che quest'ultimo non avesse ottemperato al proprio onere probatorio.
Ora, se è pur vero che, al lume della menzionata giurisprudenza, non incombe sul datore di lavoro offrire dimostrazione del mancato superamento della prova da parte del lavoratore, è altresì vero che è la società resistente stessa, nel caso che ci occupa, ad aver sostenuto che la ragione per la quale l'esperimento della prova fosse stato ritenuto insoddisfacente da parte della datrice di lavoro fosse la lentezza del nello svolgere le mansioni assegnate (“Il avrebbe dovuto occuparsi Pt_1 Pt_1 dell'inserimento dei dati nel programma gestionale della società e delle attività di registrazione connesse nonché quella di riscontrare la corrispondenza tra le fatture emesse dai tecnici (esterni alla società) rispetto ai buoni di lavoro”, cfr. pag. 2 memoria difensiva) e un'asserita, generica “incapacità di calarsi nel contesto aziendale”.
Ebbene, le asserzioni difensive della resistente, in uno con gli altri elementi di cui si darà conto, valgono a confermare quanto affermato dal ricorrente a sostegno della ritenuta insufficienza del periodo di prova espletata a dimostrare le capacità lavorative del dipendente. È evidente, difatti, che soli 11 giorni di effettivo lavoro (dal 15 al 29 febbraio 2024, come emerge dalla documentazione versata in atti: cfr. doc. 5 memoria) non possano ritenersi idonei a soddisfare l'interesse sotteso alla pattuizione dell'esperimento della prova, e, più in concreto, a consentire al lavoratore di familiarizzare con le mansioni assegnategli, acquisire padronanza nella gestione degli applicativi di cui gli è richiesto l'utilizzo, dimostrare compiutamente le proprie doti lavorative, competenze professionali etc. La stessa ragione per la quale la società convenuta asserisce di aver valutato conclusa, negativamente, la prova – ovverosia il fatto che il fosse stato giudicato “lento” nell'espletare le mansioni assegnategli – Pt_1 vale a comprovare l'insufficienza del periodo concesso in concreto al ricorrente per l'esperimento della prova, essendo ragionevole sostenere che per acquisire dimestichezza, e dunque rapidità, nello svolgimento di una qualunque nuova attività lavorativa sia necessario un periodo di pratica consistente.
Peraltro, che per un efficace esperimento della prova per tali mansioni fosse necessario un periodo di tempo più consistente di quello dopo il quale la società si è determinata al recesso è il fatto che contrattualmente fosse stato pattuito un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, quasi 6 volte rispetto al numero di giornate lavorative svolte dal E ciò a prescindere dalla circostanza, Pt_1 asserita dalla resistente in memoria e ribadita anche all'odierna udienza, che le mansioni in concreto assegnate al ricorrente fossero o meno di particolare complessità, posto che, per quanto già osservato, non si reputa comunque sufficiente un lasso temporale di 11 giorni di effettivo lavoro per acquisire le necessarie competenze per svolgere con rapidità, come pretenderebbe la società convenuta, mansioni impiegatizie che – anche qualora le si reputasse di ridotta complessità – richiedano, tra l'altro, l'utilizzo di specifici applicativi gestionali utilizzati dal datore di lavoro con cui il lavoratore mai abbia avuto pregressa esperienza.
Come richiesto dalla giurisprudenza cui si è fatto rinvio, dimostrato l'insufficiente esperimento della prova, il lavoratore che deduca l'illiceità del motivo a fondamento dell'intimato recesso datoriale ha poi l'onere di dimostrare che ricorra la dedotta ipotesi di ritorsività del licenziamento. Ritiene questo giudice che tale prova sia stata fornita, in via presuntiva, dal ricorrente.
In punto di diritto, vale la pena richiamare quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie e di riparto di onere probatorio sul punto. In specie, la Suprema Corte è pacifica nel sostenere che “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del
2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011); dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019); è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del
1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 7 marzo 2023, n. 6838, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ulteriori precedenti conformi aderenti all'indirizzo consolidato, tra cui: Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022). Ed invero nel caso di specie:
- è stato provato che il recesso non è giustificato dal mancato superamento del periodo di prova, e che anzi la società datrice di lavoro non ha consentito al dipendente di fare l'esperimento della prova per un tempo congruo, sufficiente a realizzare gli interessi di entrambe le parti sottesi al patto di prova stesso (cfr. quanto argomentato supra);
- è pacifico tra le parti (e comunque documentalmente dimostrato: cfr. doc.
3-4 ricorso) che, dopo i primi undici giorni di lavoro in prova, in data 1.3.2024 il ricorrente si sia legittimamente assentato per malattia, come certificato dal medico di base e come tempestivamente comunicato dal alla società convenuta, con prognosi inizialmente di 3 giorni, prorogati poi di altri 3 Pt_1 giorni, sino al 6 marzo 2024;
- è altresì incontroverso che, in data 7 marzo 2024, il ricorrente, prima dell'inizio del turno lavorativo, tramite messaggio Whatsapp abbia avvisato il proprio responsabile del fatto che anche per quella giornata non si sarebbe potuto presentare a lavoro per il medesimo malessere per cui si era assentato i giorni precedenti e che avrebbe fatto pervenire il certificato medico, come in effetti è stato (cfr. doc. 5 e 7 ricorso);
- non è contestato – e comunque risulta in atti (cfr. doc. 5 ricorso) – che in risposta alla predetta comunicazione informale il responsabile sig. poco più di due ore dopo la comunicazione Pt_2 dell'indisposizione del abbia inoltrato a quest'ultimo la lettera di licenziamento per Pt_1 mancato superamento del periodo di prova.
Tutto ciò considerato, ed in particolare letta la circostanza della non congrua durata del periodo di prova unitamente alla successione cronologica degli eventi come dedotta in ricorso e provata dalla documentazione in atti, ritiene questo giudice che vi siano elementi gravi, precisi e concordanti dai quali inferire che la decisione di recedere dal rapporto da parte della datrice di lavoro sia stata unicamente determinata dalla circostanza che il lavoratore si fosse assentato per malattia, esercitando un proprio diritto di rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.).
A sconfessare questa conclusione non può valere quanto asserito dalla società resistente, allorché afferma che la decisione di procedere al licenziamento del sarebbe stata presa già prima degli Pt_1 eventi di cui si è dato conto, perché – come osservato anche da parte ricorrente nelle note conclusive e nel corso della discussione – la lettera di licenziamento risulta redatta e sottoscritta proprio il 7 marzo
2024, giorno in cui la stessa è stata inoltrata via Whatsapp al lavoratore che aveva appena comunicato di doversi assentare per malattia dal lavoro per un'altra giornata. Se la decisione di procedere al recesso per mancato superamento del periodo di prova fosse stata presa prima di quel momento, è ragionevole ritenere che la lettera di licenziamento sarebbe stata redatta e sottoscritta in altra, precedente data;
ad ogni buon conto, la circostanza asserita dalla resistente non è provata, né la società ha articolato alcuna richiesta istruttoria in questo senso.
Ne consegue la dichiarazione di nullità del recesso intimato dalla società resistente nei confronti del ricorrente con lettera del 7 marzo 2024, in quanto intimato per motivo illecito determinante.
Non può trovare accoglimento, per contro, la censura inerente alla natura discriminatoria del recesso datoriale, non essendo stato allegato alcuno dei fattori di rischio di cui alla normativa antidiscriminatoria, né – ad ogni modo – è stato prospettato, nemmeno in termini ipotetici, un trattamento che si assuma meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri soggetti in condizioni analoghe.
Sulle conseguenze sanzionatorie della riscontrata nullità del licenziamento
È noto che, nella giurisprudenza di legittimità, si distingue tra vizio genetico e vizio funzionale del patto di prova al fine di determinare la conseguenza sanzionatoria da applicarsi in caso di riscontrata illegittimità del recesso datoriale. Allorché il patto di prova risulti geneticamente nullo (ad es., nell'ipotesi di mancata stipula del patto accessorio per iscritto prima o contestualmente alla conclusione del contratto di lavoro, o senza specificazione delle mansioni da espletarsi), le forme di tutela assicurate al lavoratore discendono direttamente dalla normativa che regola i licenziamenti illegittimi, poiché “la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti”: in quest'ipotesi “c'è la "conversione" (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c'è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale” (così, in motivazione, Cass. civ, sez. L, 3 dicembre 2018, n.
31159). Per contro, qualora si faccia questione di un vizio funzionale del patto (ad es., l'adibizione a mansioni diverse da quelle per cui il patto di prova era stato stipulato), il “recesso [è] intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova” e dunque varrà “lo speciale regime del recesso in periodo di prova, frutto soprattutto di elaborazione giurisprudenziale, che per più versi si discosta dalla disciplina ordinaria del licenziamento individuale”, in “applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n.
300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno” (così, ancora, Cass. civ., sez. L, n.
31159/2018, cit.). Nel caso che qui importa, tuttavia, non si fa questione né di vizio genetico né di vizio funzionale del patto di prova in sé e per sé considerato, poiché la riscontrata invalidità investe, più direttamente, il recesso esercitato dal datore di lavoro. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ancora una volta, Cass. civ., sez. L, n. 31159/2018, cit.), nell'ipotesi che qui viene in rilievo del licenziamento nullo perché ritorsivo (e lo stesso è a dirsi per il caso del licenziamento discriminatorio) la tutela invocabile ed applicabile sarà quella ordinaria di cui all'art. 18, comma 1, St. lav. ovvero all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, ancorché si abbia a che fare con un licenziamento intimato in pendenza di periodo di prova e non ricorra l'ipotesi del vizio genetico della pattuizione che preveda tale prova.
Tanto premesso, essendo il ricorrente stato assunto a far data dal 15.2.2024, la tutela applicabile al caso di specie è quella sancita dall'art. 2 d.lgs. 23/2015.
Dunque la società deve essere condannata alla reintegrazione di Controparte_1 [...] nel posto di lavoro, oltre al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 1.730,53, come dedotto in ricorso e non contestato dalla società resistente) dal giorno del licenziamento (7 marzo 2024) sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, dedotto quanto percepito in tale periodo per lo svolgimento di altre attività lavorative. In particolare, come documentato da parte ricorrente all'esito dell'udienza del 17.7.2025, a seguito dell'eccezione formulata dalla resistente, risulta che nel periodo intercorso tra il licenziamento ed oggi il Pt_1 abbia svolto attività di lavoro autonomo (prima, nel 2024, a favore della società Bofrost Italia S.p.a., poi, nel 2025, a favore della società Verisure Italy S.r.l.), percependo compensi per la complessiva somma di € 19.891,12 (cfr. doc. 10 e 11 ricorrente, allegati alla nota di deposito del 22.9.2025).
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 23/2015, la resistente deve essere altresì condannata al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con riferimento al periodo dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione del lavoratore.
In virtù di tutto quanto sin qui osservato e disposto, devono dichiararsi assorbite le ulteriori domande formulate in via gradata dal ricorrente.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile), senza la fase istruttoria, non tenutasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, della concreta ridotta attività processuale delle parti, della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, ed aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato il 7 marzo 2024 da Controparte_1 nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto ordina a Parte_1 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di di una indennità Controparte_1 Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (€ 1.730,53), dal giorno del licenziamento (7 marzo 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotta la somma di €
19.891,12 percepita aliunde dal lavoratore, oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il Controparte_1 medesimo periodo di cui al punto 2);
4) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024 tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE
Oggi 2 ottobre 2025 alle ore 12.35 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. LOGLI ANDREA, anche in sostituzione dell'avv. TERLIZZI LUCIA Parte_1
PAOLA; Per l'avv. GARGINI IL Controparte_1
L'av. Logli discute la causa riportandosi integralmente a quanto dedotto in atti e all'ultima udienza. Chiede dunque l'accoglimento del ricorso, insistendo altresì nelle proprie istanze istruttorie. L'avv. Gargini discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ed in particolare contestando quanto argomentato a pag 8 delle note del ricorrente, evidenziando che in memoria difensiva parte resistente aveva dedotto quali fossero le mansioni svolte senza che tempestivamente il ricorrente abbia contestato tale circostanza, tanto che la circostanza era stata ritenuta pacifica e non bisognosa della prova per testi che era stata richiesta dalla resistente. Conclude come in atti chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo altresì nelle richieste istruttorie
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 17.00 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LOGLI ANDREA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TERLIZZI LUCIA PAOLA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. LOGLI ANDREA Parte ricorrente contro
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GARGINI Controparte_1 P.IVA_1 IL, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. GARGINI IL Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 società formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In Tesi Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del licenziamento intimato al signor in data 07.03.2024 per ragioni discriminatorie ovvero in quanto ritorsivo;
per Parte_1 l'effetto, stante l'applicabilità dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 23/15, condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno corrispondendogli una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1730,53) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione sul posto di lavoro, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento ed a quelli moratori successivi alla sentenza. In ipotesi Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 07.03.2024 per mancato esperimento del periodo di prova e, per Parte_1 l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento del danno, corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di prova non effettivamente prestato, pari alla somma di € 2923,07, o comunque alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento ed a quelli moratori successivi alla sentenza. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali, con aumento ex art.4, comma 1 bis, D.M.55/2014 per l'inserimento di collegamenti ipertestuali”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver stipulato con la società un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di impiegato inquadrato al III livello CCNL Vigilanza Privata e servizi fiduciari, che prevedeva, tra l'altro, un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, a decorrere dalla presa di servizio in data 15.2.2024; di aver effettivamente preso servizio il 15.2.2024; di aver riscontrato problemi di salute e di aver pertanto comunicato con apposito certificato medico la malattia il 1.3.2024, con prognosi inizialmente sino al 3.3.2024, poi prorogata al 6.3.2024. Ha riferito che il 7.3.2024, pur avendo tentato di recarsi a lavoro, non sentendosi ancora bene, aveva avvisato tramite whatsapp il proprio responsabile che non sarebbe riuscito a riprendere servizio per quel giorno
(inoltrando poi, nel corso della stessa giornata, certificato del medico di base); che due ore dopo tale comunicazione aveva ricevuto tramite whatsapp la lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
che aveva impugnato stragiudizialmente il recesso datoriale in data 30.4.2024. Ha dunque chiesto che il licenziamento sia dichiarato nullo, in quanto discriminatorio o ritorsivo, perché determinato unicamente dalla malattia del ricorrente, evidenziando come il licenziamento fosse stato intimato in costanza di malattia;
in subordine, ha eccepito la violazione del patto di prova, ai sensi dell'art. 2096 c.c., poiché il datore di lavoro aveva impedito l'effettivo svolgimento del periodo di prova, durato solo 15 giorni (di cui 5 di malattia) in luogo dei 60 pattuiti.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sulla lamentata ritorsività del licenziamento ha impugnato il recesso ad nutum intimato nei suoi riguardi dalla società resistente Parte_1 in data 7 marzo 2024 per asserito mancato superamento del periodo di prova, lamentandone, tra l'altro, la ritorsività. Ebbene, sotto questo profilo, il ricorso risulta fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Vale la pena premettere che, a tenore dell'art. 2096 c.c., in caso di assunzione in prova, il datore di lavoro ed il lavoratore “sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” (comma 2); “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità”, salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario (comma 3); “compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva”
(comma 4). La disciplina è integrata dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, ove si dispone l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione sia divenuta definitiva e, comunque, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
Ne discende che il datore di lavoro che intenda recedere unilateralmente dal rapporto, in pendenza del periodo di prova, non sia tenuto a motivare il licenziamento del lavoratore in prova, senza che tale discrezionalità configuri il rischio di assoggettare il dipendente a condotte vessatorie, abusive e lesive della dignità del lavoratore, come affermato dalla Consulta con la sentenza n. 189 del 22 dicembre
1980. La Corte costituzionale ha fatto leva sul reciproco obbligo delle parti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova di cui al già menzionato art. 2096, comma 2, c.c., per ricavarne “un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”.
Dunque, secondo il Giudice delle leggi, “la 'discrezionalità' dell'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso, il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché
l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito, ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale”. Ancora, con la sentenza n. 541 del 2000, la Corte costituzionale ha ribadito che “il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento” allegando e provando “l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all'esito dell'esperimento”, e ha sottolineato che “la maggiore o minore difficoltà di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24 Cost.”.
Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha individuato i seguenti princìpi in punto di recesso datoriale in pendenza di periodo di prova e riparto dell'onere della prova quanto all'illegittimità dello stesso.
Il recesso del datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova ha natura discrezionale, non deve essere motivato, nemmeno in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e della condotta professionale del lavoratore, e, di conseguenza, dispensa il datore di lavoro dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nell'ambito dell'ordinario regime dei licenziamenti assoggettati alla legge n. 604 del 1966. Quantunque non necessitante di motivazione, l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, da individuarsi nella tutela dell'interesse, comune alle due parti del rapporto di lavoro, di attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
Se ne desume la non configurabilità di un esito negativo della prova ed un valido recesso ogniqualvolta le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (come, ad esempio, nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova).
Parimenti invalido, secondo la pacifica ricostruzione giurisprudenziale, è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite. Al motivo illecito si affianca quello estraneo all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso. Infine, ancora in conformità all'opinione della Corte costituzionale, può essere dimostrato il positivo superamento della prova.
L'onere della prova in ordine alla contraddizione tra recesso datoriale e funzione dell'esperimento della prova incombe interamente sul lavoratore, che può assolverlo anche mediante presunzioni, purché risultino gravi, precise e concordanti, e dunque conformi al paradigma di cui all'art. 2729 c.c. (sul punto, ex plurimis, si vedano Cass. civ., sez. L, 3 dicembre 2018, n. 31159, nonché riferimenti giurisprudenziali ivi citati;
Cass. civ., sez. L, 22 ottobre 2018, n. 26679; Cass. civ., sez. L, 18 gennaio
2017, n. 1180; Cass. civ., sez. L, 13 agosto 2008, n. 21586).
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. L, 3 dicembre 2018, n. 31159), per quanto qui d'interesse, aggiunge che il lavoratore può tacciare di nullità il licenziamento datoriale intimato in costanza del periodo di prova, asserendone l'illiceità per ritorsività, anche adducendo quale elemento sintomatico del vizio lamentato proprio la circostanza fattuale dell'inidoneità del periodo di prova espletato rispetto alla funzione sua propria. Dunque, a condizione che il lavoratore specificamente avanzi domanda di accertamento dell'illiceità dei motivi del licenziamento per ragioni estranee all'esperimento della prova, i vizi funzionali di quest'ultimo (ad esempio, l'adibizione a mansioni estranee a quelle pattuite,
l'esiguità del periodo di sottoposizione alla prova, etc) possono fungere, in uno con altri elementi, da elementi presuntivi da cui inferire l'illiceità del motivo a base della risoluzione unilaterale del vincolo.
Nel caso di specie il ricorrente ha preliminarmente dedotto l'insufficienza del tempo intercorso tra l'inizio dell'esperimento della prova ed il recesso, per poi allegare altresì la circostanza della ritorsività del licenziamento intimato nei suoi confronti deducendo a fondamento di tale doglianza tanto l'esiguità del periodo di prova espletato, quanto il fatto della concomitanza temporale tra la propria assenza per malattia e la ricezione della comunicazione del recesso unilaterale della società datrice di lavoro. Parte convenuta ha contestato la prospettazione del ricorrente sostenendo che quest'ultimo non avesse ottemperato al proprio onere probatorio.
Ora, se è pur vero che, al lume della menzionata giurisprudenza, non incombe sul datore di lavoro offrire dimostrazione del mancato superamento della prova da parte del lavoratore, è altresì vero che è la società resistente stessa, nel caso che ci occupa, ad aver sostenuto che la ragione per la quale l'esperimento della prova fosse stato ritenuto insoddisfacente da parte della datrice di lavoro fosse la lentezza del nello svolgere le mansioni assegnate (“Il avrebbe dovuto occuparsi Pt_1 Pt_1 dell'inserimento dei dati nel programma gestionale della società e delle attività di registrazione connesse nonché quella di riscontrare la corrispondenza tra le fatture emesse dai tecnici (esterni alla società) rispetto ai buoni di lavoro”, cfr. pag. 2 memoria difensiva) e un'asserita, generica “incapacità di calarsi nel contesto aziendale”.
Ebbene, le asserzioni difensive della resistente, in uno con gli altri elementi di cui si darà conto, valgono a confermare quanto affermato dal ricorrente a sostegno della ritenuta insufficienza del periodo di prova espletata a dimostrare le capacità lavorative del dipendente. È evidente, difatti, che soli 11 giorni di effettivo lavoro (dal 15 al 29 febbraio 2024, come emerge dalla documentazione versata in atti: cfr. doc. 5 memoria) non possano ritenersi idonei a soddisfare l'interesse sotteso alla pattuizione dell'esperimento della prova, e, più in concreto, a consentire al lavoratore di familiarizzare con le mansioni assegnategli, acquisire padronanza nella gestione degli applicativi di cui gli è richiesto l'utilizzo, dimostrare compiutamente le proprie doti lavorative, competenze professionali etc. La stessa ragione per la quale la società convenuta asserisce di aver valutato conclusa, negativamente, la prova – ovverosia il fatto che il fosse stato giudicato “lento” nell'espletare le mansioni assegnategli – Pt_1 vale a comprovare l'insufficienza del periodo concesso in concreto al ricorrente per l'esperimento della prova, essendo ragionevole sostenere che per acquisire dimestichezza, e dunque rapidità, nello svolgimento di una qualunque nuova attività lavorativa sia necessario un periodo di pratica consistente.
Peraltro, che per un efficace esperimento della prova per tali mansioni fosse necessario un periodo di tempo più consistente di quello dopo il quale la società si è determinata al recesso è il fatto che contrattualmente fosse stato pattuito un periodo di prova di 60 giorni di effettivo lavoro, quasi 6 volte rispetto al numero di giornate lavorative svolte dal E ciò a prescindere dalla circostanza, Pt_1 asserita dalla resistente in memoria e ribadita anche all'odierna udienza, che le mansioni in concreto assegnate al ricorrente fossero o meno di particolare complessità, posto che, per quanto già osservato, non si reputa comunque sufficiente un lasso temporale di 11 giorni di effettivo lavoro per acquisire le necessarie competenze per svolgere con rapidità, come pretenderebbe la società convenuta, mansioni impiegatizie che – anche qualora le si reputasse di ridotta complessità – richiedano, tra l'altro, l'utilizzo di specifici applicativi gestionali utilizzati dal datore di lavoro con cui il lavoratore mai abbia avuto pregressa esperienza.
Come richiesto dalla giurisprudenza cui si è fatto rinvio, dimostrato l'insufficiente esperimento della prova, il lavoratore che deduca l'illiceità del motivo a fondamento dell'intimato recesso datoriale ha poi l'onere di dimostrare che ricorra la dedotta ipotesi di ritorsività del licenziamento. Ritiene questo giudice che tale prova sia stata fornita, in via presuntiva, dal ricorrente.
In punto di diritto, vale la pena richiamare quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie e di riparto di onere probatorio sul punto. In specie, la Suprema Corte è pacifica nel sostenere che “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del
2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011); dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019); è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del
1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. L, 7 marzo 2023, n. 6838, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ulteriori precedenti conformi aderenti all'indirizzo consolidato, tra cui: Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022). Ed invero nel caso di specie:
- è stato provato che il recesso non è giustificato dal mancato superamento del periodo di prova, e che anzi la società datrice di lavoro non ha consentito al dipendente di fare l'esperimento della prova per un tempo congruo, sufficiente a realizzare gli interessi di entrambe le parti sottesi al patto di prova stesso (cfr. quanto argomentato supra);
- è pacifico tra le parti (e comunque documentalmente dimostrato: cfr. doc.
3-4 ricorso) che, dopo i primi undici giorni di lavoro in prova, in data 1.3.2024 il ricorrente si sia legittimamente assentato per malattia, come certificato dal medico di base e come tempestivamente comunicato dal alla società convenuta, con prognosi inizialmente di 3 giorni, prorogati poi di altri 3 Pt_1 giorni, sino al 6 marzo 2024;
- è altresì incontroverso che, in data 7 marzo 2024, il ricorrente, prima dell'inizio del turno lavorativo, tramite messaggio Whatsapp abbia avvisato il proprio responsabile del fatto che anche per quella giornata non si sarebbe potuto presentare a lavoro per il medesimo malessere per cui si era assentato i giorni precedenti e che avrebbe fatto pervenire il certificato medico, come in effetti è stato (cfr. doc. 5 e 7 ricorso);
- non è contestato – e comunque risulta in atti (cfr. doc. 5 ricorso) – che in risposta alla predetta comunicazione informale il responsabile sig. poco più di due ore dopo la comunicazione Pt_2 dell'indisposizione del abbia inoltrato a quest'ultimo la lettera di licenziamento per Pt_1 mancato superamento del periodo di prova.
Tutto ciò considerato, ed in particolare letta la circostanza della non congrua durata del periodo di prova unitamente alla successione cronologica degli eventi come dedotta in ricorso e provata dalla documentazione in atti, ritiene questo giudice che vi siano elementi gravi, precisi e concordanti dai quali inferire che la decisione di recedere dal rapporto da parte della datrice di lavoro sia stata unicamente determinata dalla circostanza che il lavoratore si fosse assentato per malattia, esercitando un proprio diritto di rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.).
A sconfessare questa conclusione non può valere quanto asserito dalla società resistente, allorché afferma che la decisione di procedere al licenziamento del sarebbe stata presa già prima degli Pt_1 eventi di cui si è dato conto, perché – come osservato anche da parte ricorrente nelle note conclusive e nel corso della discussione – la lettera di licenziamento risulta redatta e sottoscritta proprio il 7 marzo
2024, giorno in cui la stessa è stata inoltrata via Whatsapp al lavoratore che aveva appena comunicato di doversi assentare per malattia dal lavoro per un'altra giornata. Se la decisione di procedere al recesso per mancato superamento del periodo di prova fosse stata presa prima di quel momento, è ragionevole ritenere che la lettera di licenziamento sarebbe stata redatta e sottoscritta in altra, precedente data;
ad ogni buon conto, la circostanza asserita dalla resistente non è provata, né la società ha articolato alcuna richiesta istruttoria in questo senso.
Ne consegue la dichiarazione di nullità del recesso intimato dalla società resistente nei confronti del ricorrente con lettera del 7 marzo 2024, in quanto intimato per motivo illecito determinante.
Non può trovare accoglimento, per contro, la censura inerente alla natura discriminatoria del recesso datoriale, non essendo stato allegato alcuno dei fattori di rischio di cui alla normativa antidiscriminatoria, né – ad ogni modo – è stato prospettato, nemmeno in termini ipotetici, un trattamento che si assuma meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri soggetti in condizioni analoghe.
Sulle conseguenze sanzionatorie della riscontrata nullità del licenziamento
È noto che, nella giurisprudenza di legittimità, si distingue tra vizio genetico e vizio funzionale del patto di prova al fine di determinare la conseguenza sanzionatoria da applicarsi in caso di riscontrata illegittimità del recesso datoriale. Allorché il patto di prova risulti geneticamente nullo (ad es., nell'ipotesi di mancata stipula del patto accessorio per iscritto prima o contestualmente alla conclusione del contratto di lavoro, o senza specificazione delle mansioni da espletarsi), le forme di tutela assicurate al lavoratore discendono direttamente dalla normativa che regola i licenziamenti illegittimi, poiché “la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti”: in quest'ipotesi “c'è la "conversione" (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c'è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale” (così, in motivazione, Cass. civ, sez. L, 3 dicembre 2018, n.
31159). Per contro, qualora si faccia questione di un vizio funzionale del patto (ad es., l'adibizione a mansioni diverse da quelle per cui il patto di prova era stato stipulato), il “recesso [è] intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova” e dunque varrà “lo speciale regime del recesso in periodo di prova, frutto soprattutto di elaborazione giurisprudenziale, che per più versi si discosta dalla disciplina ordinaria del licenziamento individuale”, in “applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n.
300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno” (così, ancora, Cass. civ., sez. L, n.
31159/2018, cit.). Nel caso che qui importa, tuttavia, non si fa questione né di vizio genetico né di vizio funzionale del patto di prova in sé e per sé considerato, poiché la riscontrata invalidità investe, più direttamente, il recesso esercitato dal datore di lavoro. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ancora una volta, Cass. civ., sez. L, n. 31159/2018, cit.), nell'ipotesi che qui viene in rilievo del licenziamento nullo perché ritorsivo (e lo stesso è a dirsi per il caso del licenziamento discriminatorio) la tutela invocabile ed applicabile sarà quella ordinaria di cui all'art. 18, comma 1, St. lav. ovvero all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, ancorché si abbia a che fare con un licenziamento intimato in pendenza di periodo di prova e non ricorra l'ipotesi del vizio genetico della pattuizione che preveda tale prova.
Tanto premesso, essendo il ricorrente stato assunto a far data dal 15.2.2024, la tutela applicabile al caso di specie è quella sancita dall'art. 2 d.lgs. 23/2015.
Dunque la società deve essere condannata alla reintegrazione di Controparte_1 [...] nel posto di lavoro, oltre al pagamento in favore di quest'ultimo di una indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 1.730,53, come dedotto in ricorso e non contestato dalla società resistente) dal giorno del licenziamento (7 marzo 2024) sino a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, dedotto quanto percepito in tale periodo per lo svolgimento di altre attività lavorative. In particolare, come documentato da parte ricorrente all'esito dell'udienza del 17.7.2025, a seguito dell'eccezione formulata dalla resistente, risulta che nel periodo intercorso tra il licenziamento ed oggi il Pt_1 abbia svolto attività di lavoro autonomo (prima, nel 2024, a favore della società Bofrost Italia S.p.a., poi, nel 2025, a favore della società Verisure Italy S.r.l.), percependo compensi per la complessiva somma di € 19.891,12 (cfr. doc. 10 e 11 ricorrente, allegati alla nota di deposito del 22.9.2025).
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 23/2015, la resistente deve essere altresì condannata al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con riferimento al periodo dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione del lavoratore.
In virtù di tutto quanto sin qui osservato e disposto, devono dichiararsi assorbite le ulteriori domande formulate in via gradata dal ricorrente.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile), senza la fase istruttoria, non tenutasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, della concreta ridotta attività processuale delle parti, della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, ed aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato il 7 marzo 2024 da Controparte_1 nei confronti di per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto ordina a Parte_1 [...] la reintegrazione di nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di di una indennità Controparte_1 Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (€ 1.730,53), dal giorno del licenziamento (7 marzo 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotta la somma di €
19.891,12 percepita aliunde dal lavoratore, oltre interessi e rivalutazione come da domanda;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il Controparte_1 medesimo periodo di cui al punto 2);
4) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.