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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/12/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. 74/2025 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente delegato
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI- nel procedimento n. 74/2025 promosso nei confronti di:
Controparte_1
( ), avente come oggetto sociale
[...] P.IVA_1
“autotrasporto in proprio e per conto terzi di qualsivoglia tipologia di merci…”
All'udienza del 4 dicembre 2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
, in relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti del predetto
[...] creditore pari ad € 21.295,08, derivante da fatture non pagate, assegni e riconoscimento di debito del 20.10.2023. 2
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società non si è costituita.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Rionero in Vulture (Pz).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze da fatture non pagate e riconoscimento di debito del 20.10.2023.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che va verificata sulla base della mera allegazione di chi agisce affermandosi titolare attivo della situazione giuridica dedotta in giudizio ed affermandone la titolarità passiva in capo al convenuto. Ne deriva che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è da escludersi che sia necessario un compiuto o definitivo accertamento del credito vantato dal ricorrente nei confronti del debitore, poiché tale giudizio è riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo fallimentare.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito del ricorrente è di € 21.295,08, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria verso Agenzia delle Entrate di € 56.230,47 e una debitoria verso Inps di € 32.085,82.
La debitoria complessiva è pari a circa € 112.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale 3
principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCI).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Sul punto osserva il Collegio che dagli ultimi l'ultimo bilancio depositato risale al 2021; né sono state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, mancando quella del 2025.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che, nel caso di società in liquidazione, il superiore requisito va accertato attraverso un confronto fra le sole risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, al fine di accertare l'idoneità delle prime a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga, come quando è in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167; Cass. 30 maggio 2013, 13644). “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non assolto” (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167). 4
Il superiore accertamento deve avere ad oggetto concreti elementi probatori e basarsi sul valore di mercato delle attività iscritte nello stato patrimoniale della società resistente, purché effettivamente esistenti e realizzabili in sede di liquidazione volontaria.
Spettava alla società resistente dimostrare l'effettiva esistenza e valore di tali componenti dello stato patrimoniale.
Nel caso in esame occorre considerare che la società è stata messa in liquidazione nel
2023 e la debitoria risale al 2023.
Da quanto sopra evidenziato si evince che il passivo non è certamente ripianabile, escludendosi in radice ogni prospettiva di utile recupero gestionale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza 5
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16 aprile 2026 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCI almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 6
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio l'11 dicembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Annachiara Di Paolo
N. 74/2025 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente delegato
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI- nel procedimento n. 74/2025 promosso nei confronti di:
Controparte_1
( ), avente come oggetto sociale
[...] P.IVA_1
“autotrasporto in proprio e per conto terzi di qualsivoglia tipologia di merci…”
All'udienza del 4 dicembre 2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
, in relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti del predetto
[...] creditore pari ad € 21.295,08, derivante da fatture non pagate, assegni e riconoscimento di debito del 20.10.2023. 2
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società non si è costituita.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Rionero in Vulture (Pz).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze da fatture non pagate e riconoscimento di debito del 20.10.2023.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che va verificata sulla base della mera allegazione di chi agisce affermandosi titolare attivo della situazione giuridica dedotta in giudizio ed affermandone la titolarità passiva in capo al convenuto. Ne deriva che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è da escludersi che sia necessario un compiuto o definitivo accertamento del credito vantato dal ricorrente nei confronti del debitore, poiché tale giudizio è riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo fallimentare.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito del ricorrente è di € 21.295,08, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria verso Agenzia delle Entrate di € 56.230,47 e una debitoria verso Inps di € 32.085,82.
La debitoria complessiva è pari a circa € 112.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale 3
principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCI).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Sul punto osserva il Collegio che dagli ultimi l'ultimo bilancio depositato risale al 2021; né sono state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, mancando quella del 2025.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che, nel caso di società in liquidazione, il superiore requisito va accertato attraverso un confronto fra le sole risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, al fine di accertare l'idoneità delle prime a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga, come quando è in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167; Cass. 30 maggio 2013, 13644). “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, onere nella specie non assolto” (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25167). 4
Il superiore accertamento deve avere ad oggetto concreti elementi probatori e basarsi sul valore di mercato delle attività iscritte nello stato patrimoniale della società resistente, purché effettivamente esistenti e realizzabili in sede di liquidazione volontaria.
Spettava alla società resistente dimostrare l'effettiva esistenza e valore di tali componenti dello stato patrimoniale.
Nel caso in esame occorre considerare che la società è stata messa in liquidazione nel
2023 e la debitoria risale al 2023.
Da quanto sopra evidenziato si evince che il passivo non è certamente ripianabile, escludendosi in radice ogni prospettiva di utile recupero gestionale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza 5
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16 aprile 2026 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCI almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 6
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio l'11 dicembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Annachiara Di Paolo