Articolo 12 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1985
Art. 12.
Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985