Art. 12.
Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.
Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.