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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028/22 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti M. Santarelli e B. Angiello
CP_1
rappresentato dall'avv. M. Ciccola
Controparte_2
rappresentata dall'avv F. Iacopini
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale 003 2022 00070083 09 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi in giudizio l ha formulato rituale domanda convenzionale CP_1
chiedendo di «confermare la pretesa creditoria …come da ruolo e cartella di pagamento e … per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1
favore dell ente impositore, nella misura complessiva di euro 38.366,29 pari al CP_1
totale dei crediti portati nella cartella»
2. Occorre quindi senz'altro procedere ad un accertamento nel merito della pretesa dell'
Istituto: accertamento il cui esito assorbe ogni e questione relativa alla efficacia della pagina 1 di 7 iscrizione a ruolo (titolo esecutivo) e\o della cartella (precetto), sia che si risolva in senso negativo, sia (in tutta sostanza) che si risolva in senso (anche in parte) positivo, essendo stata espressamente chiesta la condanna al pagamento di quanto dovuto, ovvero un titolo esecutivo del tutto autonomo rispetto al precedente.
3. Ciò premesso, risulta dagli atti - (ed in particolare dalla memoria di costituzione dell' , in assenza di indicazioni contenute nella cartella opposta: con CP_3
conseguente tempestività di quanto e dedotto e allegato dalla ricorrente nelle successive note del 28/2/23) - che la somma intimata trova fondamento nel verbale di «accertamento ispettivo n. 201800135 – protocollo n. CP_4 CP_1
23100-2018-00135)» (doc.1 ) e che (quindi) i presupposti della pretesa CP_1
riguardano:
3.1. l'addebito all'opponente delle contribuzioni relative al «personale assunto dalla
» e utilizzato dalla Controparte_5 Pt_1
nel contesto di un appalto ritenuto non genuino, ovvero che si è
[...]
«sostanziato nella mera fornitura di manodopera»;
3.2. l'inquadramento della attività «nel settore industria e non terziario»: questione da cui derivano, in termini in tutta apparenza puramente consequenziali, quella della applicabilità del «CCNL Panifici Industria» e quindi delle differenze retributive e contributive spettanti a titolo di «inquadramento dei lavoratori .. sulla base del
CCNL Panifici Industria» e di calcolo della «13a e 14a come da CCNL Panifici
Industria»;
3.3. la trasformazione di «tutti i contratti di lavoro denunciati come part-time in full- time ….. ad eccezione del lavoratore;
Persona_1
3.4. l'erogazione ai lavoratori di «importi corrisposti e indicati su da
[...]
esposti sotto la voce “somme aggiunte al netto”». Controparte_7
4. Nulla contesta l'opponente circa l'assoggettabilità al contribuzione di queste ultime somme;
in effetti l'accertato inserimento nelle buste paga di una voce retributiva dichiaratamente limitata “al netto”, senza quindi essere debitamente inserita pagina 2 di 7 nell'imponibile assicurativo, appare senz'altro arbitrario
5. Per il resto le contestazioni attoree (v note 28/2/23, cit) si devono ritenere:
5.1. infondate per quanto riguarda la negazione di dover rispondere del pagamento dei contributi, relativi al periodo di utilizzazione dei dipendenti della ditta formalmente appaltatrice;
in merito può essere senz'altro richiamata ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, la motivazione della sentenza
195\22 di questo Tribunale (invocata e prodotta dall . doc.11, e CP_1
sostanzialmente confermata, sul punto, dalla sentenza della Corte di Appello di
Ancona n°36 dell'1/2/24, RG 47/23), essendo appena il caso:
5.1.1. di evidenziare che, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, ciò che rileva (ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 276/03) è proprio l'esercizio di attività organizzativa e\o l'impiego di «strumenti correlati alla realizzazione dei servizi oggetto del … contratto» specifico di cui si tratta, e non invece la «complessiva organizzazione di Controparte_7
con la quale veniva asseritamente svolta «una molteplicità di attività», anche ulteriori rispetto a «quella resa in favore di;
Parte_1
5.1.2. di rimarcare la differenza tra il “rischio di impresa” proprio dell'appaltatore e quello del “somministratore di manodopera”, e di come in fattispecie analoghe (in cui il compenso pattuito risulta in tutta sostanza direttamente proporzionato alle ore lavorate) si configuri l'esistenza (solo) del secondo;
5.1.3. di osservare sul punto che la correlazione tra retribuzione maturata dai lavoratori e costo del “servizio” (maggiorato rispetto alla prima di un
“ricarico” fisso mensile di € 250,00 pro capite) emerge chiaramente dal doc.91 prodotto ed invocato sul punto dalla stessa difesa attorea, negli stessi termini di cui alla altresì invocata « fattura n. 9232 del 21.12.2016… pag. 8 del verbale unico»; mentre dagli ulteriormente invocati doc. attorei n° 106,
108 e 109 non emerge nulla in contrario;
5.1.4. di precisare che «per retribuzione maturata» dai lavoratori si intende, ai fini pagina 3 di 7 di cui si tratta, quella proporzionale alle ore lavorate mese per mese, e non quella indicata nelle rispettive buste paga, laddove comprensiva di emolumenti ulteriori (inconferente è pertanto l'argomento secondo gli stipendi indicati nella citata fattura 9232 non corrispondevano alle maggiori somme totali indicate nelle buste paga di dicembre 2016: comprensive, queste ultime, anche della tredicesima (onere evidentemente assorbito nel citato
“ricarico”»; v. a campione, doc.24 attoreo).
5.2. fondate, invece, con riferimento alla «l'erroneità dell'inquadramento operato Cont dagli Enti , e di Ancona) nel settore Industria, con riferimento CP_8 CP_1
in particolare ai Panificatori Industria», sostenendo la correttezza dell'inquadramento «nella sezione Commercio all'ingrosso e al dettaglio (sezione
G)» (e conseguentemente del CCNL preso a riferimento); l non assolve CP_1
infatti il proprio onere di giustificare e provare la fondatezza della pretesa, laddove si limita a riportare (e a proporre inammissibilmente ai testimoni) il generico giudizio dei verbalizzanti secondo cui «la ditta ha svolto in maniera prevalente l'attività di panetteria e pasticceria»;
5.3. ancora (prevalentemente) infondate, a ben vedere, quanto alla assenza di ragioni per la trasformazione di «tutti i contratti di lavoro denunciati come part-time in full-time» (eccetto quello di , ritenuto genuino già dai verbalizzanti Parte_2
e quindi escluso dalla questione); in merito si osserva che:
5.3.1. né dalle difese dell' (né da quelle dell ) si CP_1 Controparte_2
evince per quali lavoratori sarebbe stato denunciato un orario part-time;
5.3.2. essi pertanto si devono individuare (in mancanza di specifiche contestazioni) in base alle allegazioni di parte opponente, secondo cui (v note del 28/2/23) si tratterebbe di « Persona_2 Persona_3 Per_4
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 [...]
e Persona_12 Persona_13
pagina 4 di 7 5.3.3. la deduzione di parte ricorrente secondo cui nessun rapporto di lavoro è stato instaurato con il quale avrebbe abbandonato il lavoro Persona_7
già dal primo giorno di presenza, è stata confermata dal medesimo lavoratore in sede testimoniale, senza trovare alcuna smentita in atti;
5.3.4. quanto agli altri lavoratori, invece, sembra in effetti doversi considerare valido anche nella attuale disciplina il principio per cui, laddove sia pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro, la possibilità di versare contributi in misura inferiore a quelli commisurati all'orario pieno sia concettualmente parificabile a quella di fruire di una «esenzione contributiva», derivandone l'onere del datore di lavoro di provarne i presupposti, tra i quali l'esistenza di un regolare contratto di lavoro a tempo parziale: e quindi che la «mancanza nel contratto scritto della durata.. della prestazione part time» integri una
«violazione del requisito formale (sia pure richiesto per il contratto di causa soltanto ad probationem e con le conseguenze sul rapporto di lavoro previste dall'articolo 8 D.Lvo 61/2000)» (ora dall'art.10 D. L.vo 81\15, ndr) «sia di per sé preclusiva nel rapporto previdenziale del riconoscimento del regime contributivo agevolato» (Cass. 1189/17);
5.3.5. non può pertanto esimersi dal pagamento dei contributi per tutto l'orario pieno di lavoro previsto dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro che non produca idonei contratti individuali di assunzione «a part-time» in cui è specificata la riduzione oraria pattuita;
5.3.6. deve quindi ritenersi determinante (a prescindere dall'esito della espletata prova testimoniale) che nel presente giudizio (come verosimilmente in quello di appello, citato, sulla sentenza 195/22 di questo Giudice, che pertanto è stata riformata sul punto) l'onere in questione non sia stato assolto, laddove i prodotti contratti individuali riferibili ai lavoratori interessati (doc.25 e ss allegati alle note 28/2/23):
5.3.7. quanto ad e si definiscono senz'altro «full- Persona_14 Persona_3
pagina 5 di 7 time»;
5.3.8. quanto agli altri si definiscono «part-time» ma non quantificano in alcun modo l'orario di lavoro.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in sintesi che:
6.1. non risulta che i premi considerati nella cartella siano stati (in tutto o in parte) già versati dalla;
l'onere della prova in merito gravava Controparte_7
sulla Società opponente;
6.2. non risulta che i verbalizzanti non si siano attenuti al contenuto delle buste paga, relativamente al lavoro festivo o domenicale o ai periodi di malattia;
né
l'esistenza di prestazioni non registrate, in tali giornate, è stata rivendicata dall' ; CP_1
6.3. la contestazione attorea relativa alla retribuzione di maggio 2017 per la dipendente deve ritenersi infondata in quanto riconducibile a quella Parte_3
di cui al paragrafo 5.3: la pretesa di retribuire la lavoratrice in quella mensilità per sole 30 ore, senza giustificazione, coincide in tutta con quella di considerarla per quel mese a tempo parziale (mentre all'epoca il contratto individuale prevedeva il tempo pieno: v. doc. 35 e 36 di parte ricorrente);
6.4. il senso dalla «trasformazione dei contratti … in … full-time» è infatti quello di ovviare al fatto per cui il datore di lavoro (ricorrendo in termini grossolanamente indeguati all'istituto del part-time) ha usufruito delle prestazioni dei dipendenti
“al bisogno”, senza debitamente garantire loro l'orario pieno di lavoro;
pertanto, nella medesima prospettiva, è ben vedere infondata anche la pretesa di esimersi dalla retribuzione e contribuzione nei confronti di Persona_15
per gli ultimi 2 mesi di vigenza del suo contratto, per il solo fatto
[...]
(peraltro negato dalla interessata) secondo cui ella avrebbe “smesso” di lavorare, senza offrire la prova che tale assenza sia imputabile alla lavoratrice (osservando che dal doc. attoreo n. 27 [comunicazione del 16/11/15] l'interessata risulta pagina 6 di 7 assunta “a part-time” sin dal 29/10/15 senza alcuna quantificazione dell'orario);
6.5. la prescrizione non è maturata in quanto decennale ai sensi dell'art.12 DL
536/87;
6.6. le sanzioni si devono ritenere legittimamente elevate «per evasione», ovvero ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'art.116 L.388/00, laddove (a differenza delle fattispecie di cui alle invocate sentenze 21740/22 della Corte di Cassazione
e 195/22 di questo Giudice) l'omissione contributiva qui accertata non risulta
(totalmente) evincibile dalle scritture contabili: essendo queste ultime redatte sulla base di rapporti a tempo determinato i quali, come sopra esposto, non potevano considerarsi tali a causa del contenuto inidoneo dei contratti di lavoro.
7. La compensazione delle spese considera la parziale e reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
CONDANNA la Società opponente, in favore dell , al pagamento delle CP_1
somme indicate nella opposta cartella, oltre interessi come per legge, da limitarsi, per quanto relativo alle retribuzioni non denunciate dalla
[...]
: CP_7
• alla contribuzione riferibile alla voce “somme aggiunte al netto” indicata nelle buste paga;
• all'assoggettamento a contribuzione della retribuzione rapportata all'orario pieno, per tutti i lavoratori considerati dal datore di lavoro a tempo determinato, eccetto Persona_7
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Ancona, 25/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1028/22 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dagli avv.ti M. Santarelli e B. Angiello
CP_1
rappresentato dall'avv. M. Ciccola
Controparte_2
rappresentata dall'avv F. Iacopini
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale 003 2022 00070083 09 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel costituirsi in giudizio l ha formulato rituale domanda convenzionale CP_1
chiedendo di «confermare la pretesa creditoria …come da ruolo e cartella di pagamento e … per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1
favore dell ente impositore, nella misura complessiva di euro 38.366,29 pari al CP_1
totale dei crediti portati nella cartella»
2. Occorre quindi senz'altro procedere ad un accertamento nel merito della pretesa dell'
Istituto: accertamento il cui esito assorbe ogni e questione relativa alla efficacia della pagina 1 di 7 iscrizione a ruolo (titolo esecutivo) e\o della cartella (precetto), sia che si risolva in senso negativo, sia (in tutta sostanza) che si risolva in senso (anche in parte) positivo, essendo stata espressamente chiesta la condanna al pagamento di quanto dovuto, ovvero un titolo esecutivo del tutto autonomo rispetto al precedente.
3. Ciò premesso, risulta dagli atti - (ed in particolare dalla memoria di costituzione dell' , in assenza di indicazioni contenute nella cartella opposta: con CP_3
conseguente tempestività di quanto e dedotto e allegato dalla ricorrente nelle successive note del 28/2/23) - che la somma intimata trova fondamento nel verbale di «accertamento ispettivo n. 201800135 – protocollo n. CP_4 CP_1
23100-2018-00135)» (doc.1 ) e che (quindi) i presupposti della pretesa CP_1
riguardano:
3.1. l'addebito all'opponente delle contribuzioni relative al «personale assunto dalla
» e utilizzato dalla Controparte_5 Pt_1
nel contesto di un appalto ritenuto non genuino, ovvero che si è
[...]
«sostanziato nella mera fornitura di manodopera»;
3.2. l'inquadramento della attività «nel settore industria e non terziario»: questione da cui derivano, in termini in tutta apparenza puramente consequenziali, quella della applicabilità del «CCNL Panifici Industria» e quindi delle differenze retributive e contributive spettanti a titolo di «inquadramento dei lavoratori .. sulla base del
CCNL Panifici Industria» e di calcolo della «13a e 14a come da CCNL Panifici
Industria»;
3.3. la trasformazione di «tutti i contratti di lavoro denunciati come part-time in full- time ….. ad eccezione del lavoratore;
Persona_1
3.4. l'erogazione ai lavoratori di «importi corrisposti e indicati su da
[...]
esposti sotto la voce “somme aggiunte al netto”». Controparte_7
4. Nulla contesta l'opponente circa l'assoggettabilità al contribuzione di queste ultime somme;
in effetti l'accertato inserimento nelle buste paga di una voce retributiva dichiaratamente limitata “al netto”, senza quindi essere debitamente inserita pagina 2 di 7 nell'imponibile assicurativo, appare senz'altro arbitrario
5. Per il resto le contestazioni attoree (v note 28/2/23, cit) si devono ritenere:
5.1. infondate per quanto riguarda la negazione di dover rispondere del pagamento dei contributi, relativi al periodo di utilizzazione dei dipendenti della ditta formalmente appaltatrice;
in merito può essere senz'altro richiamata ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, la motivazione della sentenza
195\22 di questo Tribunale (invocata e prodotta dall . doc.11, e CP_1
sostanzialmente confermata, sul punto, dalla sentenza della Corte di Appello di
Ancona n°36 dell'1/2/24, RG 47/23), essendo appena il caso:
5.1.1. di evidenziare che, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, ciò che rileva (ai sensi dell'art. 29 D. L.vo 276/03) è proprio l'esercizio di attività organizzativa e\o l'impiego di «strumenti correlati alla realizzazione dei servizi oggetto del … contratto» specifico di cui si tratta, e non invece la «complessiva organizzazione di Controparte_7
con la quale veniva asseritamente svolta «una molteplicità di attività», anche ulteriori rispetto a «quella resa in favore di;
Parte_1
5.1.2. di rimarcare la differenza tra il “rischio di impresa” proprio dell'appaltatore e quello del “somministratore di manodopera”, e di come in fattispecie analoghe (in cui il compenso pattuito risulta in tutta sostanza direttamente proporzionato alle ore lavorate) si configuri l'esistenza (solo) del secondo;
5.1.3. di osservare sul punto che la correlazione tra retribuzione maturata dai lavoratori e costo del “servizio” (maggiorato rispetto alla prima di un
“ricarico” fisso mensile di € 250,00 pro capite) emerge chiaramente dal doc.91 prodotto ed invocato sul punto dalla stessa difesa attorea, negli stessi termini di cui alla altresì invocata « fattura n. 9232 del 21.12.2016… pag. 8 del verbale unico»; mentre dagli ulteriormente invocati doc. attorei n° 106,
108 e 109 non emerge nulla in contrario;
5.1.4. di precisare che «per retribuzione maturata» dai lavoratori si intende, ai fini pagina 3 di 7 di cui si tratta, quella proporzionale alle ore lavorate mese per mese, e non quella indicata nelle rispettive buste paga, laddove comprensiva di emolumenti ulteriori (inconferente è pertanto l'argomento secondo gli stipendi indicati nella citata fattura 9232 non corrispondevano alle maggiori somme totali indicate nelle buste paga di dicembre 2016: comprensive, queste ultime, anche della tredicesima (onere evidentemente assorbito nel citato
“ricarico”»; v. a campione, doc.24 attoreo).
5.2. fondate, invece, con riferimento alla «l'erroneità dell'inquadramento operato Cont dagli Enti , e di Ancona) nel settore Industria, con riferimento CP_8 CP_1
in particolare ai Panificatori Industria», sostenendo la correttezza dell'inquadramento «nella sezione Commercio all'ingrosso e al dettaglio (sezione
G)» (e conseguentemente del CCNL preso a riferimento); l non assolve CP_1
infatti il proprio onere di giustificare e provare la fondatezza della pretesa, laddove si limita a riportare (e a proporre inammissibilmente ai testimoni) il generico giudizio dei verbalizzanti secondo cui «la ditta ha svolto in maniera prevalente l'attività di panetteria e pasticceria»;
5.3. ancora (prevalentemente) infondate, a ben vedere, quanto alla assenza di ragioni per la trasformazione di «tutti i contratti di lavoro denunciati come part-time in full-time» (eccetto quello di , ritenuto genuino già dai verbalizzanti Parte_2
e quindi escluso dalla questione); in merito si osserva che:
5.3.1. né dalle difese dell' (né da quelle dell ) si CP_1 Controparte_2
evince per quali lavoratori sarebbe stato denunciato un orario part-time;
5.3.2. essi pertanto si devono individuare (in mancanza di specifiche contestazioni) in base alle allegazioni di parte opponente, secondo cui (v note del 28/2/23) si tratterebbe di « Persona_2 Persona_3 Per_4
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 [...]
e Persona_12 Persona_13
pagina 4 di 7 5.3.3. la deduzione di parte ricorrente secondo cui nessun rapporto di lavoro è stato instaurato con il quale avrebbe abbandonato il lavoro Persona_7
già dal primo giorno di presenza, è stata confermata dal medesimo lavoratore in sede testimoniale, senza trovare alcuna smentita in atti;
5.3.4. quanto agli altri lavoratori, invece, sembra in effetti doversi considerare valido anche nella attuale disciplina il principio per cui, laddove sia pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro, la possibilità di versare contributi in misura inferiore a quelli commisurati all'orario pieno sia concettualmente parificabile a quella di fruire di una «esenzione contributiva», derivandone l'onere del datore di lavoro di provarne i presupposti, tra i quali l'esistenza di un regolare contratto di lavoro a tempo parziale: e quindi che la «mancanza nel contratto scritto della durata.. della prestazione part time» integri una
«violazione del requisito formale (sia pure richiesto per il contratto di causa soltanto ad probationem e con le conseguenze sul rapporto di lavoro previste dall'articolo 8 D.Lvo 61/2000)» (ora dall'art.10 D. L.vo 81\15, ndr) «sia di per sé preclusiva nel rapporto previdenziale del riconoscimento del regime contributivo agevolato» (Cass. 1189/17);
5.3.5. non può pertanto esimersi dal pagamento dei contributi per tutto l'orario pieno di lavoro previsto dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro che non produca idonei contratti individuali di assunzione «a part-time» in cui è specificata la riduzione oraria pattuita;
5.3.6. deve quindi ritenersi determinante (a prescindere dall'esito della espletata prova testimoniale) che nel presente giudizio (come verosimilmente in quello di appello, citato, sulla sentenza 195/22 di questo Giudice, che pertanto è stata riformata sul punto) l'onere in questione non sia stato assolto, laddove i prodotti contratti individuali riferibili ai lavoratori interessati (doc.25 e ss allegati alle note 28/2/23):
5.3.7. quanto ad e si definiscono senz'altro «full- Persona_14 Persona_3
pagina 5 di 7 time»;
5.3.8. quanto agli altri si definiscono «part-time» ma non quantificano in alcun modo l'orario di lavoro.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in sintesi che:
6.1. non risulta che i premi considerati nella cartella siano stati (in tutto o in parte) già versati dalla;
l'onere della prova in merito gravava Controparte_7
sulla Società opponente;
6.2. non risulta che i verbalizzanti non si siano attenuti al contenuto delle buste paga, relativamente al lavoro festivo o domenicale o ai periodi di malattia;
né
l'esistenza di prestazioni non registrate, in tali giornate, è stata rivendicata dall' ; CP_1
6.3. la contestazione attorea relativa alla retribuzione di maggio 2017 per la dipendente deve ritenersi infondata in quanto riconducibile a quella Parte_3
di cui al paragrafo 5.3: la pretesa di retribuire la lavoratrice in quella mensilità per sole 30 ore, senza giustificazione, coincide in tutta con quella di considerarla per quel mese a tempo parziale (mentre all'epoca il contratto individuale prevedeva il tempo pieno: v. doc. 35 e 36 di parte ricorrente);
6.4. il senso dalla «trasformazione dei contratti … in … full-time» è infatti quello di ovviare al fatto per cui il datore di lavoro (ricorrendo in termini grossolanamente indeguati all'istituto del part-time) ha usufruito delle prestazioni dei dipendenti
“al bisogno”, senza debitamente garantire loro l'orario pieno di lavoro;
pertanto, nella medesima prospettiva, è ben vedere infondata anche la pretesa di esimersi dalla retribuzione e contribuzione nei confronti di Persona_15
per gli ultimi 2 mesi di vigenza del suo contratto, per il solo fatto
[...]
(peraltro negato dalla interessata) secondo cui ella avrebbe “smesso” di lavorare, senza offrire la prova che tale assenza sia imputabile alla lavoratrice (osservando che dal doc. attoreo n. 27 [comunicazione del 16/11/15] l'interessata risulta pagina 6 di 7 assunta “a part-time” sin dal 29/10/15 senza alcuna quantificazione dell'orario);
6.5. la prescrizione non è maturata in quanto decennale ai sensi dell'art.12 DL
536/87;
6.6. le sanzioni si devono ritenere legittimamente elevate «per evasione», ovvero ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'art.116 L.388/00, laddove (a differenza delle fattispecie di cui alle invocate sentenze 21740/22 della Corte di Cassazione
e 195/22 di questo Giudice) l'omissione contributiva qui accertata non risulta
(totalmente) evincibile dalle scritture contabili: essendo queste ultime redatte sulla base di rapporti a tempo determinato i quali, come sopra esposto, non potevano considerarsi tali a causa del contenuto inidoneo dei contratti di lavoro.
7. La compensazione delle spese considera la parziale e reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
CONDANNA la Società opponente, in favore dell , al pagamento delle CP_1
somme indicate nella opposta cartella, oltre interessi come per legge, da limitarsi, per quanto relativo alle retribuzioni non denunciate dalla
[...]
: CP_7
• alla contribuzione riferibile alla voce “somme aggiunte al netto” indicata nelle buste paga;
• all'assoggettamento a contribuzione della retribuzione rapportata all'orario pieno, per tutti i lavoratori considerati dal datore di lavoro a tempo determinato, eccetto Persona_7
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Ancona, 25/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 7 di 7