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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa NG Lo PI, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6909 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
nata in [...] in data [...] (difesa dall'Avv. GALLO Parte_1
GIORGIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 06/06/2025, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo CAT. A.12/2025 Cont. Cit. del 01/04/2025, notificato all'interessata in data 07/05/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per Motivi Familiari, in qualità di sorella convivente della cittadina italiana nata in Marocco in [...] Persona_1
28/10/1979.
Con il provvedimento impugnato, invero, il Questore di Palermo ha rigettato la predetta istanza in considerazione della rilevata “mancanza del requisito dell'effettiva convivenza con la sorella italiana, imprescindibilmente previsto dal citato combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett c) del D.Lgs. 286/98 ss.mm.ii. e 28 del
D.P.R. 349/99 ss. mm. ii.”.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo che la sua temporanea assenza dalle abitazioni site in ER, Via Dante
Alighieri n. 70 e , Via della Ferrovia a San Lorenzo n.70, in cui venivano CP_1 condotti gli accertamenti di Polizia volti a verificare l'effettività della convivenza con la sorella, era dovuta, da una parte, alla decisione di trasferirsi a a CP_1
causa delle asserite pessime condizioni in cui versava l'abitazione di ER
(l'accertamento – invero – veniva effettuato dopo oltre sette mesi dalla comunicazione del primo indirizzo di residenza), e, dall'altra, alla circostanza che l'accertamento fosse stato effettuato alle ore 15:45, orario in cui la ricorrente non si trovava all'interno dell'abitazione per motivi di lavoro/studio. La stessa ha, pertanto, contestato la valutazione di non effettività della convivenza dedotta nel provvedimento impugnato, rilevando l'irrilevanza a tal fine degli accertamenti sul punto effettuati dall'Amministrazione.
Ha, quindi, domandato l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, per l'effetto, il rilascio del predetto permesso di soggiorno.
L'Amministrazione resistente, seppur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell'ultima udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha chiesto di ammettere le prove testimoniali articolate in ricorso e di rinviare la causa per l'espletamento delle stesse.
2. Va preliminarmente rilevato che, alla luce della copiosa documentazione prodotta in ricorso, si ritiene di rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta. La causa appare, invero, matura per la decisione.
Venendo al merito, il ricorso va accolto nei limiti e sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte. Preme, anzitutto, osservare che l'art. 19, comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/98 prevede, in linea generale, l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 comma 1 che, a sua volta, richiama i motivi di “ordine pubblico o di sicurezza dello stato”.
Si osserva, al riguardo, che il motivo posto a fondamento del diniego impugnato
è costituito dall'asserita mancata effettività della convivenza tra l'odierna ricorrente e la di lei sorella risultante dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione resistente. Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, mentre l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti ostativi, spetta allo straniero che richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari dimostrare l'esistenza dei requisiti che ne fondano il rilascio, in particolare la stabilità e l'effettività della convivenza. Ebbene, pur ritenendo complessivamente adeguati gli accertamenti svolti dall'Amministrazione resistente, si ritiene tuttavia di dover condividere le obiezioni sollevate dalla ricorrente, nonché le giustificazioni da questa addotte in merito alla propria assenza nei momenti in cui tali accertamenti sono stati effettuati. In particolare, le circostanze rappresentate appaiono plausibili e coerenti con la situazione familiare descritta e non sembrano idonee a escludere l'effettività della convivenza.
A sostegno di tale valutazione, si evidenzia come la ricorrente abbia prodotto una documentazione ampia e articolata, che appare idonea a comprovare la stabilità e la continuità della convivenza con la sorella, elemento centrale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, la stessa ha allegato in ricorso la seguente documentazione: contratto di locazione stipulato tra la sorella e la sign.ra per la locazione di un immobile sito in ER Parte_2
(PA), via Dante Alighieri;
contratto di locazione stipulato tra la sorella, il sig. Pt_3
e la sign.ra per la locazione di una unità immobiliare sita
[...] Parte_4 in , Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30; dichiarazione di ospitalità a CP_1
tempo indeterminato nei confronti della ricorrente da parte della di lei sorella;
certificato di residenza della sorella;
dichiarazione della sorella con cui la stessa attesta la convivenza con la ricorrente;
dichiarazione spontanea della sign.ra
[...]
[...] in qualità di locatrice dell'immobile, con cui la stessa dichiara che la Parte_4
ricorrente convive con la di lei sorella e con il sig. nell'appartamento Parte_3
sito in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30, nonché documenti CP_1
d'identità della dichiarante;
dichiarazione del sign. , con cui lo Parte_3
stesso dichiara di convivere con la ricorrente e la di lei sorella presso l'appartamento sito in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30, nonché CP_1
documenti d'identità del dichiarante;
dichiarazione del sign. , in CP_3
qualità di residente in [...], nella quale lo stesso attesta la convivenza tra la ricorrente, la di lei sorella e il sign. , Parte_3
nonché documenti d'identità del dichiarante;
domanda di immatricolazione della ricorrente per il corso di laurea magistrale in relazioni internazionali presso l'Università degli studi di . CP_1
Orbene, la documentazione sopra richiamata consente di affermare che, nel caso di specie, non emergono elementi idonei a escludere la convivenza tra le due sorelle, né a mettere in dubbio la sua stabilità ed effettività.
Al contrario, la domanda di iscrizione al corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali presso l'Università degli Studi di Palermo – presentata anteriormente al trasferimento delle sorelle in via della Ferrovia a San Lorenzo n.
30 – appare indicativa della volontà della ricorrente di permanere a al CP_1 fine di continuare la convivenza con la sorella. Inoltre, le dichiarazioni rese dal conduttore dell'appartamento in cui risiede anche la sorella, nonché quelle della locatrice e del vicino di casa appaiono univoche e coerenti. Non si ritiene, infatti, verosimile che tre soggetti, estranei tra loro, abbiano concordato nel rendere dichiarazioni mendaci, soprattutto in assenza di elementi che ne possano mettere in dubbio la genuinità.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, va allo stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. La implementazione della documentazione nelle more della celebrazione del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente inducono a lasciare le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1
generalizzata, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
• spese a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 27\10\25.
Il Giudice
NG Lo PI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa NG Lo PI, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6909 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
nata in [...] in data [...] (difesa dall'Avv. GALLO Parte_1
GIORGIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 06/06/2025, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo CAT. A.12/2025 Cont. Cit. del 01/04/2025, notificato all'interessata in data 07/05/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per Motivi Familiari, in qualità di sorella convivente della cittadina italiana nata in Marocco in [...] Persona_1
28/10/1979.
Con il provvedimento impugnato, invero, il Questore di Palermo ha rigettato la predetta istanza in considerazione della rilevata “mancanza del requisito dell'effettiva convivenza con la sorella italiana, imprescindibilmente previsto dal citato combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett c) del D.Lgs. 286/98 ss.mm.ii. e 28 del
D.P.R. 349/99 ss. mm. ii.”.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo che la sua temporanea assenza dalle abitazioni site in ER, Via Dante
Alighieri n. 70 e , Via della Ferrovia a San Lorenzo n.70, in cui venivano CP_1 condotti gli accertamenti di Polizia volti a verificare l'effettività della convivenza con la sorella, era dovuta, da una parte, alla decisione di trasferirsi a a CP_1
causa delle asserite pessime condizioni in cui versava l'abitazione di ER
(l'accertamento – invero – veniva effettuato dopo oltre sette mesi dalla comunicazione del primo indirizzo di residenza), e, dall'altra, alla circostanza che l'accertamento fosse stato effettuato alle ore 15:45, orario in cui la ricorrente non si trovava all'interno dell'abitazione per motivi di lavoro/studio. La stessa ha, pertanto, contestato la valutazione di non effettività della convivenza dedotta nel provvedimento impugnato, rilevando l'irrilevanza a tal fine degli accertamenti sul punto effettuati dall'Amministrazione.
Ha, quindi, domandato l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e, per l'effetto, il rilascio del predetto permesso di soggiorno.
L'Amministrazione resistente, seppur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell'ultima udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha chiesto di ammettere le prove testimoniali articolate in ricorso e di rinviare la causa per l'espletamento delle stesse.
2. Va preliminarmente rilevato che, alla luce della copiosa documentazione prodotta in ricorso, si ritiene di rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta. La causa appare, invero, matura per la decisione.
Venendo al merito, il ricorso va accolto nei limiti e sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte. Preme, anzitutto, osservare che l'art. 19, comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/98 prevede, in linea generale, l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 comma 1 che, a sua volta, richiama i motivi di “ordine pubblico o di sicurezza dello stato”.
Si osserva, al riguardo, che il motivo posto a fondamento del diniego impugnato
è costituito dall'asserita mancata effettività della convivenza tra l'odierna ricorrente e la di lei sorella risultante dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione resistente. Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, mentre l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti ostativi, spetta allo straniero che richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari dimostrare l'esistenza dei requisiti che ne fondano il rilascio, in particolare la stabilità e l'effettività della convivenza. Ebbene, pur ritenendo complessivamente adeguati gli accertamenti svolti dall'Amministrazione resistente, si ritiene tuttavia di dover condividere le obiezioni sollevate dalla ricorrente, nonché le giustificazioni da questa addotte in merito alla propria assenza nei momenti in cui tali accertamenti sono stati effettuati. In particolare, le circostanze rappresentate appaiono plausibili e coerenti con la situazione familiare descritta e non sembrano idonee a escludere l'effettività della convivenza.
A sostegno di tale valutazione, si evidenzia come la ricorrente abbia prodotto una documentazione ampia e articolata, che appare idonea a comprovare la stabilità e la continuità della convivenza con la sorella, elemento centrale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, la stessa ha allegato in ricorso la seguente documentazione: contratto di locazione stipulato tra la sorella e la sign.ra per la locazione di un immobile sito in ER Parte_2
(PA), via Dante Alighieri;
contratto di locazione stipulato tra la sorella, il sig. Pt_3
e la sign.ra per la locazione di una unità immobiliare sita
[...] Parte_4 in , Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30; dichiarazione di ospitalità a CP_1
tempo indeterminato nei confronti della ricorrente da parte della di lei sorella;
certificato di residenza della sorella;
dichiarazione della sorella con cui la stessa attesta la convivenza con la ricorrente;
dichiarazione spontanea della sign.ra
[...]
[...] in qualità di locatrice dell'immobile, con cui la stessa dichiara che la Parte_4
ricorrente convive con la di lei sorella e con il sig. nell'appartamento Parte_3
sito in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30, nonché documenti CP_1
d'identità della dichiarante;
dichiarazione del sign. , con cui lo Parte_3
stesso dichiara di convivere con la ricorrente e la di lei sorella presso l'appartamento sito in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. 30, nonché CP_1
documenti d'identità del dichiarante;
dichiarazione del sign. , in CP_3
qualità di residente in [...], nella quale lo stesso attesta la convivenza tra la ricorrente, la di lei sorella e il sign. , Parte_3
nonché documenti d'identità del dichiarante;
domanda di immatricolazione della ricorrente per il corso di laurea magistrale in relazioni internazionali presso l'Università degli studi di . CP_1
Orbene, la documentazione sopra richiamata consente di affermare che, nel caso di specie, non emergono elementi idonei a escludere la convivenza tra le due sorelle, né a mettere in dubbio la sua stabilità ed effettività.
Al contrario, la domanda di iscrizione al corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali presso l'Università degli Studi di Palermo – presentata anteriormente al trasferimento delle sorelle in via della Ferrovia a San Lorenzo n.
30 – appare indicativa della volontà della ricorrente di permanere a al CP_1 fine di continuare la convivenza con la sorella. Inoltre, le dichiarazioni rese dal conduttore dell'appartamento in cui risiede anche la sorella, nonché quelle della locatrice e del vicino di casa appaiono univoche e coerenti. Non si ritiene, infatti, verosimile che tre soggetti, estranei tra loro, abbiano concordato nel rendere dichiarazioni mendaci, soprattutto in assenza di elementi che ne possano mettere in dubbio la genuinità.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, va allo stato riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. La implementazione della documentazione nelle more della celebrazione del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente inducono a lasciare le spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1
generalizzata, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
• spese a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 27\10\25.
Il Giudice
NG Lo PI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.