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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 635/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 10.3.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Anna Fabbro
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Barbara Menguzzato
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 20.12.2003 Parte_1 Controparte_1 in Comune di Codroipo (UD); dall'unione non sono nati figli;
con sentenza n. 565/2022 pubblicata in data 4.6.2022 il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare negando un assegno divorzile alla moglie.
Ritualmente costituitasi in giudizio la resistente nulla ha opposto alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse, soprattutto chiedendo un assegno divorzile per sé di euro 600,00 mensili.
Alla prima udienza di data 3.6.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, soprassedendo -medio tempore- all'adozione di provvedimenti provvisori nella speranza di addivenire a conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. Il giudice ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis
22 c.p.c.
La richiesta pronuncia può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare la chiara volontà dei coniugi di voler ottenere lo scioglimento del matrimonio, essendo la prosecuzione della convivenza diventata intollerabile ed in assenza di riconciliazione.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata allo scioglimento del matrimonio, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 in Comune di Codroipo (UD) in data 20.12.2003;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 31, parte prima, volume unico, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003;
-provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza di pari data e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 23.6.2025
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)