CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 22557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22557 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato DOMENICO CHINDAMO, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Bergamo, in data 27.06.2019, aveva dichiarato NA AL colpevole del reato di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1, 223 e 219 comma 1 e comma 2, n. 2 I. fall. - perché, in qualità di legale rappresentante ed anche co- amministratore effettivo della società BM TE e Costruzioni meccaniche s.r.I., distraeva, in concorso con altri, l'intera azienda gestita dalla TE DE s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 1.02.2013, mediante cessione di fatto di tutte le sue Penale Sent. Sez. 5 Num. 22557 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 17/04/2024 componenti (avviamento, beni strumentali del valore non inferiore ad euro 117.102,00, beni in leasing del valore non inferiore ad euro 46.843,00 e commesse in essere (in particolare, con le società Castellini Officine Meccaniche s.p.a e Tuhe Tech Mac:hinery s.r.I.), in assenza di corrispettivo, alla società BM TE e Costruzioni Meccaniche s.r.1, all'uopo appositamente costituita - condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e ritenuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Domenico Chindamo, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall e vizio di motivazione con riferimento alla distrazione patrimoniale. Dal punto di vista oggettivo, la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente, non ha tenuto conto della circostanza per cui la fallita TE DE s.r.I era, all'epoca della costituzione della BM TE e Costruzioni Meccaniche s.r.I., già in stato di decozione, con rilevanti debiti nonché incapace di portare a termine la commessa con la società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. In tale contesto, il NA, su proposta dell'amministratore di fatto della fallita - IG. CH - interveniva economicamente per dare continuità alla suindicata commessa ed evitare alla fallita ulteriori posizioni debitorie. Orbene, la Corte territoriale avrebbe dovuto dapprima verificare se le ragioni dei creditori della fallita siano state effettivamente frustrate dalle condotte del ricorrente, per poi verificare ulteriormente se poteva essergli addebitata una responsabilità, in quanto figura estranea alla compagine sociale e non responsabile dinanzi alla massa dei creditori. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la cessionaria BM si sia appropriata di tutte le commesse della fallita e del valore dell'avviamento aziendale - peraltro, si ribadisce, di una società già in totale stato di decozione - posto che la BM è subentrata unicamente nelle commesse con due società e in nessun altro contratto della fallita. Inoltre, la sentenza impugnata non fornisce alcuna quantificazione del valore economico della supposta distrazione per la quale non sarebbe stato pagato alcun corrispettivo. Da ultimo, si ritiene vi sia stato un travisamento delle prove anche con riferimento alle dichiarazioni di tutti i dipendenti escussi, specie di quelle rese dalla teste SA AN, la quale pur non essendo assunta dalla BM, ha ottenuto quanto le spettava a fronte dell'attività lavorativa prestata per la fallita, recandosi presso la sede della BM stessa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell'imputato quale "extraneus" con cui l'amministratore di diritto avrebbe concorso nella realizzazione dell'elemento materiale del reato. 2 Si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non si è espressa concretamente sugli elementi che ineriscono all'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di bancarotta patrimoniale in qualità di soggetto estraneo. In particolare, la Corte territoriale si è limitata ad affermare in maniera apodittica la responsabilità dell'imputato, soffermandosi sulla ritenuta natura distrattiva delle condotte e limitandosi a descrivere una condotta oggettiva coincidente con il ruolo formale esercitato dal ricorrente, senza condurre alcuna riflessione sul dolo del fatto e sul dolo di concorso e senza provare né l'accordo criminoso con il soggetto qualificato, né il dolo del reato inteso come volontà dell'extraneus di concorrere con l'intraneus, nella consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Ciò si afferma anche con il conforto della stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene doveroso comunque provare il dolo del socio consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. In sostanza, a fronte di una condotta poco chiara del CH, il ricorrente viene considerato apoditticamente complice del medesimo, senza alcuna specifica indicazione in tal senso nella sentenza censurata, mentre gli amministratori della "VR Macchine " - che hanno rivenduto il macchinario alla TE HI e dunque hanno praticato la medesima condotta del NA - non sono considerati quali coimputati. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile, nel caso di specie, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva piuttosto che il delitto di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 n. 3 I. fall. In particolare, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi il dolo specifico richiesto dalla norma laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle circostanze per cui il fallimento della TE moderna è intervenuto per il comportamento dei coimputati, essendosi invece l'imputato adoperato in tutti i modi possibili per evitarlo. A tal riguardo, la prova è costituita dall'avvenuto pagamento delle numerose mensilità arretrate vantate dai dipendenti della società fallita. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall., per avere la Corte di appello errato nel non riqualificare la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 232, comma 3, n. 2 I. fall. In particolare, evidenzia il ricorrente che la sentenza impugnata, non facendo buon governo dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ha omesso di 3 analizzare le differenze intercorrenti tra la condotta di ricettazione prefallimentare ex art. 232, comma 3, n. 2 I. fall. e quella di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. 2.5. Con il quinto motivo, si denunciano violazione di legge in relazione alla riconosciuta aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché relativo vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia della circostanza aggravante contestata e, conseguentemente, di aver valutato la diminuzione della massa attiva in termini percentuali, anziché condurre una valutazione globale e concreta della somma distratta. Inoltre, la motivazione offerta dalla Corte territoriale si rileva carente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad affermare l'esistenza di precedenti in capo dell'imputato e non tenendo conto della già indicata mancanza dell'elemento soggettivo, tale da giustificare l'applicazione o comunque la prevalenza delle medesime circostanze attenuanti. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo, che tende a screditare la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, assumendo, in buona sostanza, che il ruolo dell'impul:ato si sarebbe piuttosto risolto in un supporto economico che avrebbe consentito di portare avanti le commesse che la società TE DE non era più in grado di sostenere, essendo all'epoca della cessione dell'azienda già fortemente indebitata, non considera tutti gli altri aspetti che hanno caratterizzato la vicenda della cessione oggetto di contestazione. Ed invero, la sentenza impugnata, sulla base delle plurime convergenti dichiarazioni rese dai testimoni - in particolare dagli ex lavoratori della società fallita - ha innanzitutto evidenziato che l'attività distrattiva era stata realizzata in favore della BM TE (co- amministrata dal ricorrente, anche socio unico, e di fatto anche da CH MA), appositamente costituita per continuare la medesima attività in precedenza svolta dalla fallita, e che, come d'altronde anche nel ricorso si mira a porre in evidenza, l'imputato aveva assunto lo specifico onere di far fronte alle spese funzionali alla realizzazione del trasferimento dei beni dalla società prossima al fallimento alla BM TE;
spese consistite, da un lato, negli esborsi necessari per il trasferimento dei beni presso la nuova sede operativa della cessionaria e, dall'altro, nel soddisfacimento delle pretese creditorie di 4 alcuni lavoratori, segnatamente di quelli specializzati, il cui passaggio alle dipendenze della nuova società era evidentemente essenziale per la prosecuzione dell'attività. In particolare, si sottolinea nella pronuncia impugnata come si tratti di spese in realtà necessarie per la realizzazione del progetto criminoso a cui aveva evidentemente preso parte l'imputato con un ruolo di rilievo, avendo egli assunto la legale rappresentanza della società ad hoc costituita per il subentro a quella in procinto di fallire, oltre che l'onere delle spese necessarie affinché tale prosecuzione potesse realizzarsi in concreto (ai danni della società TE DE, di fatto spogliata di tutte le sue componenti attive, che veniva dopo alcuni mesi dichiarata fallita su ricorso anche dei lavoratori rimasti insoddisfatti). Tale partecipazione è d'altronde attestata, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito, dalle deposizioni dei lavoratori che hanno affermato come lo stesso NA si fosse presentato come colui che sarebbe subentrato nell'amministrazione dell'attività che avrebbe fatto capo alla nuova società, che andava, in buona sostanza, a prendere il posto della TE DE, ed avesse in tale veste preso parte ad una riunione in cui si rappresentava ai lavoratori tale circostanza, unitamente al fatto che la società TE DE si sarebbe invece avviata al fallimento. Ed il fatto che l'imputato avrebbe provveduto a sostenere le spese per il trasferimento e il pagamento delle spettanze arretrate dei dipendenti non potrebbe assumere, secondo la logica e congrua impostazione recepita nelle conformi pronunce di merito, il rilievo che ha inteso conferire a tale circostanza la difesa - anche ai fini della perizia di cui si lamenta il mancato espletamento - dal momento che tale circostanza già posta in maniera del tutto generica in appello, senza neppure un benché minimo riferimento all'ammontare di quanto sborsato, è riproposta genericamente anche col ricorso in scrutinio ed è stata, comunque, ritenuta indicativa della effettiva valenza della condotta dell'imputato nella vicenda in esame (tutta a vantaggio del nuovo ente societario e ai danni della fallita). Il punto ritenuto decisivo dai giudici di merito è la mancanza di un corrispettivo sia per la cessione dei beni in leasing, subito alienati ad altra società dal ric:orrente per 46.000 euro, che per il subentro nelle altre poste attive, laddove gli esborsi effettuati non potevano in alcun modo qualificarsi come corrispettivo della cessione, essendo loiuttosto essi strumentali alla realizzazione del passaggio di consegne alla nuova società. Tale passaggio andava tutto e solo a vantaggio della cessionaria, lasciando di fatto la società cedente priva dei suoi beni e con debiti, e ciò di là dell'asserita impossibilità della stessa di proseguire l'attività per la situazione di insolvenza in cui versava, che avrebbe, all'evidenza, imposto ben altre soluzioni e che in ogni caso non giustificava una cessione di elementi, evidentemente suscettibili di valutazione economica, senza una effettiva contropartita. Coerente, quindi, con tale impostazione deve ritenersi anche la decisione della Corte di appello di considerare non affatto necessaria la perizia invocata dalla difesa, volta ad accertare il valore patrimoniale della società TE DE e delle sue quote sociali, 5 dando le risultanze probatorie già conto dell'esistenza di attività„ e segnatamente di beni strumentali in capo alla fallita (indicati nel libro cespiti), di attrezzature ricevute in leasing, di crediti e di lavorazioni in corso. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto configurata la distrazione dei beni della società fallita intervenuta mediante la cessione di fatto, senza corrispettivo (non potendosi ritenere una contropartita gli esborsi effettuati dal ricorrente, di cui non si è neppure indicato l'esatto ammontare, andati piuttosto ad agevolare il totale depauperamento della fallita), dei beni, crediti e contratti della TE DE, ovvero delle sole attività a questa facenti capo, essendo rimasti nella sfera della cedente i debiti, ivi compresi quelli degli altri dipendenti, non soddisfatti, c:he procedevano quindi a proporre ricorso di fallimento. Quanto, infine, ai beni concessi in leasing è il caso di evidenziare che i canoni, secondo quanto ricostruito dal curatore e non oggetto di contestazione neppure nel ricorso in scrutinio, risultano onorati fino al maggio 2012, ossia fino a quando interveniva la cessione di fatto dei beni della TE DE alla BM TE, e che alla sparizione di tali beni - poi ceduti dalla BM ad altra società e da questa ad un'altra ancora per la cifra di 96.000 euro - conseguiva l'ammissione al passivo della società di leasing per il valore equivalente. Il motivo in scrutinio, dunque, pur presentando tratti di evidente aspecificità, è nel suo complesso infondato, dovendosi ritenere insussistenti i vizi denunciati alla luce degli argomenti sviluppati nelle pronunce di merito, e qui ulteriormente esaminati. 1.2. Alla stregua di tutto quanto sopra evidenziato, i giudici di merito hanno, quindi, correttamente ritenuto la sussistenza, in capo al ricorrente, anche dell'elemento soggettivo proprio della bancarotta fraudolenta patrimoniale che, come pacificamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, consiste nel dolo generico, escludendo, di fatto, in tal modo la configurabilità di altre ipotesi di reato meno gravi. Si afferma, in particolare, nella sentenza impugnata, coerentemente alle risultanze probatorie, che risulta pienamente provato non solo il pieno coinvolgimento dell'imputato nella vicenda della cessione di fatto dei beni e contratti della società fallita alla neocostituita BM, ma anche la sua piena consapevolezza delle condizioni in cui versava la società cedente, tant'è che era egli a farsi carico delle spese necessarie a tale trasferimento, oltre che della mancanza di un corrispettivo per tale cessione che lasciava di fatto la società cedente priva di asset aziendale e solo con debiti da onorare (non potendosi ritenere, a fronte di tale circostanza, compensativi gli esborsi sostenuti per il trasferimento dei beni presso la nuova sede della cessionaria, né quelli per saldare le competenze solo di alcuni lavoratori, effettuati, secondo i giudici di merito, al fine di consentire la prosecuzione delle attività da parte della nuova società e non nell'ottica di evitare il fallimento, come pure si assume in ricorso col terzo motivo). 1.3. La ricostruzione sposata dai giudici di merito esclude, dunque, in radice la possibilità di ravvisare le diverse ipotesi criminose indicate coi terzo e col quarto motivo di ricorso. 6 Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall.) si configura, invero, solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, I. fall., e non a norma del predetto art. 232 I. fall. (Sez. 5, Sentenza n. 16062 del 22/02/2012, Rv. 252485 01; da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 40023 del 19/09/2022, Rv. 283757 - 01). 1.5. Quanto, poi, al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva;
ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili. Nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, alla mancata emersione di elementi positivi di valutazione, si è aggiunta la sussistenza di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato. Il motivo sul punto è dunque manifestamente infondato. 1.6. Quanto, infine, all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, va rilevato che la Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado anche sul punto, si è attenuta alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 - 01; cfr. altresì Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 - dep. 19/10/2017, Meluzio e altri, Rv. 27127401, che ha ribadito il principio affermando che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante 7 gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave); e alla luce di essa ha congruamente concluso la sentenza impugnata - con motivazione qui non censurabile neppure sotto il profilo, attinente al merito, del valore distratto - che l'entità dei beni sottratti coincidenti con l'intero attivo della società integri certamente il danno di rilevante gravità, tenuto conto che nessun bene era stato acquisito all'attivo fallimentare a fronte del passivo accertato (con la conseguenza che la diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento dell'agente ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, è stata totale). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/4/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato DOMENICO CHINDAMO, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Bergamo, in data 27.06.2019, aveva dichiarato NA AL colpevole del reato di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1, 223 e 219 comma 1 e comma 2, n. 2 I. fall. - perché, in qualità di legale rappresentante ed anche co- amministratore effettivo della società BM TE e Costruzioni meccaniche s.r.I., distraeva, in concorso con altri, l'intera azienda gestita dalla TE DE s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 1.02.2013, mediante cessione di fatto di tutte le sue Penale Sent. Sez. 5 Num. 22557 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA EN Data Udienza: 17/04/2024 componenti (avviamento, beni strumentali del valore non inferiore ad euro 117.102,00, beni in leasing del valore non inferiore ad euro 46.843,00 e commesse in essere (in particolare, con le società Castellini Officine Meccaniche s.p.a e Tuhe Tech Mac:hinery s.r.I.), in assenza di corrispettivo, alla società BM TE e Costruzioni Meccaniche s.r.1, all'uopo appositamente costituita - condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e ritenuta l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Domenico Chindamo, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall e vizio di motivazione con riferimento alla distrazione patrimoniale. Dal punto di vista oggettivo, la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente, non ha tenuto conto della circostanza per cui la fallita TE DE s.r.I era, all'epoca della costituzione della BM TE e Costruzioni Meccaniche s.r.I., già in stato di decozione, con rilevanti debiti nonché incapace di portare a termine la commessa con la società Castellini Officine Meccaniche s.p.a. In tale contesto, il NA, su proposta dell'amministratore di fatto della fallita - IG. CH - interveniva economicamente per dare continuità alla suindicata commessa ed evitare alla fallita ulteriori posizioni debitorie. Orbene, la Corte territoriale avrebbe dovuto dapprima verificare se le ragioni dei creditori della fallita siano state effettivamente frustrate dalle condotte del ricorrente, per poi verificare ulteriormente se poteva essergli addebitata una responsabilità, in quanto figura estranea alla compagine sociale e non responsabile dinanzi alla massa dei creditori. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la cessionaria BM si sia appropriata di tutte le commesse della fallita e del valore dell'avviamento aziendale - peraltro, si ribadisce, di una società già in totale stato di decozione - posto che la BM è subentrata unicamente nelle commesse con due società e in nessun altro contratto della fallita. Inoltre, la sentenza impugnata non fornisce alcuna quantificazione del valore economico della supposta distrazione per la quale non sarebbe stato pagato alcun corrispettivo. Da ultimo, si ritiene vi sia stato un travisamento delle prove anche con riferimento alle dichiarazioni di tutti i dipendenti escussi, specie di quelle rese dalla teste SA AN, la quale pur non essendo assunta dalla BM, ha ottenuto quanto le spettava a fronte dell'attività lavorativa prestata per la fallita, recandosi presso la sede della BM stessa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell'imputato quale "extraneus" con cui l'amministratore di diritto avrebbe concorso nella realizzazione dell'elemento materiale del reato. 2 Si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non si è espressa concretamente sugli elementi che ineriscono all'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di bancarotta patrimoniale in qualità di soggetto estraneo. In particolare, la Corte territoriale si è limitata ad affermare in maniera apodittica la responsabilità dell'imputato, soffermandosi sulla ritenuta natura distrattiva delle condotte e limitandosi a descrivere una condotta oggettiva coincidente con il ruolo formale esercitato dal ricorrente, senza condurre alcuna riflessione sul dolo del fatto e sul dolo di concorso e senza provare né l'accordo criminoso con il soggetto qualificato, né il dolo del reato inteso come volontà dell'extraneus di concorrere con l'intraneus, nella consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Ciò si afferma anche con il conforto della stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene doveroso comunque provare il dolo del socio consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. In sostanza, a fronte di una condotta poco chiara del CH, il ricorrente viene considerato apoditticamente complice del medesimo, senza alcuna specifica indicazione in tal senso nella sentenza censurata, mentre gli amministratori della "VR Macchine " - che hanno rivenduto il macchinario alla TE HI e dunque hanno praticato la medesima condotta del NA - non sono considerati quali coimputati. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt. 216 e 223 I. fall., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile, nel caso di specie, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva piuttosto che il delitto di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 n. 3 I. fall. In particolare, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi il dolo specifico richiesto dalla norma laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle circostanze per cui il fallimento della TE moderna è intervenuto per il comportamento dei coimputati, essendosi invece l'imputato adoperato in tutti i modi possibili per evitarlo. A tal riguardo, la prova è costituita dall'avvenuto pagamento delle numerose mensilità arretrate vantate dai dipendenti della società fallita. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall., per avere la Corte di appello errato nel non riqualificare la fattispecie contestata in quella di cui all'art. 232, comma 3, n. 2 I. fall. In particolare, evidenzia il ricorrente che la sentenza impugnata, non facendo buon governo dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, ha omesso di 3 analizzare le differenze intercorrenti tra la condotta di ricettazione prefallimentare ex art. 232, comma 3, n. 2 I. fall. e quella di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. 2.5. Con il quinto motivo, si denunciano violazione di legge in relazione alla riconosciuta aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché relativo vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia della circostanza aggravante contestata e, conseguentemente, di aver valutato la diminuzione della massa attiva in termini percentuali, anziché condurre una valutazione globale e concreta della somma distratta. Inoltre, la motivazione offerta dalla Corte territoriale si rileva carente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad affermare l'esistenza di precedenti in capo dell'imputato e non tenendo conto della già indicata mancanza dell'elemento soggettivo, tale da giustificare l'applicazione o comunque la prevalenza delle medesime circostanze attenuanti. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo, che tende a screditare la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, assumendo, in buona sostanza, che il ruolo dell'impul:ato si sarebbe piuttosto risolto in un supporto economico che avrebbe consentito di portare avanti le commesse che la società TE DE non era più in grado di sostenere, essendo all'epoca della cessione dell'azienda già fortemente indebitata, non considera tutti gli altri aspetti che hanno caratterizzato la vicenda della cessione oggetto di contestazione. Ed invero, la sentenza impugnata, sulla base delle plurime convergenti dichiarazioni rese dai testimoni - in particolare dagli ex lavoratori della società fallita - ha innanzitutto evidenziato che l'attività distrattiva era stata realizzata in favore della BM TE (co- amministrata dal ricorrente, anche socio unico, e di fatto anche da CH MA), appositamente costituita per continuare la medesima attività in precedenza svolta dalla fallita, e che, come d'altronde anche nel ricorso si mira a porre in evidenza, l'imputato aveva assunto lo specifico onere di far fronte alle spese funzionali alla realizzazione del trasferimento dei beni dalla società prossima al fallimento alla BM TE;
spese consistite, da un lato, negli esborsi necessari per il trasferimento dei beni presso la nuova sede operativa della cessionaria e, dall'altro, nel soddisfacimento delle pretese creditorie di 4 alcuni lavoratori, segnatamente di quelli specializzati, il cui passaggio alle dipendenze della nuova società era evidentemente essenziale per la prosecuzione dell'attività. In particolare, si sottolinea nella pronuncia impugnata come si tratti di spese in realtà necessarie per la realizzazione del progetto criminoso a cui aveva evidentemente preso parte l'imputato con un ruolo di rilievo, avendo egli assunto la legale rappresentanza della società ad hoc costituita per il subentro a quella in procinto di fallire, oltre che l'onere delle spese necessarie affinché tale prosecuzione potesse realizzarsi in concreto (ai danni della società TE DE, di fatto spogliata di tutte le sue componenti attive, che veniva dopo alcuni mesi dichiarata fallita su ricorso anche dei lavoratori rimasti insoddisfatti). Tale partecipazione è d'altronde attestata, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito, dalle deposizioni dei lavoratori che hanno affermato come lo stesso NA si fosse presentato come colui che sarebbe subentrato nell'amministrazione dell'attività che avrebbe fatto capo alla nuova società, che andava, in buona sostanza, a prendere il posto della TE DE, ed avesse in tale veste preso parte ad una riunione in cui si rappresentava ai lavoratori tale circostanza, unitamente al fatto che la società TE DE si sarebbe invece avviata al fallimento. Ed il fatto che l'imputato avrebbe provveduto a sostenere le spese per il trasferimento e il pagamento delle spettanze arretrate dei dipendenti non potrebbe assumere, secondo la logica e congrua impostazione recepita nelle conformi pronunce di merito, il rilievo che ha inteso conferire a tale circostanza la difesa - anche ai fini della perizia di cui si lamenta il mancato espletamento - dal momento che tale circostanza già posta in maniera del tutto generica in appello, senza neppure un benché minimo riferimento all'ammontare di quanto sborsato, è riproposta genericamente anche col ricorso in scrutinio ed è stata, comunque, ritenuta indicativa della effettiva valenza della condotta dell'imputato nella vicenda in esame (tutta a vantaggio del nuovo ente societario e ai danni della fallita). Il punto ritenuto decisivo dai giudici di merito è la mancanza di un corrispettivo sia per la cessione dei beni in leasing, subito alienati ad altra società dal ric:orrente per 46.000 euro, che per il subentro nelle altre poste attive, laddove gli esborsi effettuati non potevano in alcun modo qualificarsi come corrispettivo della cessione, essendo loiuttosto essi strumentali alla realizzazione del passaggio di consegne alla nuova società. Tale passaggio andava tutto e solo a vantaggio della cessionaria, lasciando di fatto la società cedente priva dei suoi beni e con debiti, e ciò di là dell'asserita impossibilità della stessa di proseguire l'attività per la situazione di insolvenza in cui versava, che avrebbe, all'evidenza, imposto ben altre soluzioni e che in ogni caso non giustificava una cessione di elementi, evidentemente suscettibili di valutazione economica, senza una effettiva contropartita. Coerente, quindi, con tale impostazione deve ritenersi anche la decisione della Corte di appello di considerare non affatto necessaria la perizia invocata dalla difesa, volta ad accertare il valore patrimoniale della società TE DE e delle sue quote sociali, 5 dando le risultanze probatorie già conto dell'esistenza di attività„ e segnatamente di beni strumentali in capo alla fallita (indicati nel libro cespiti), di attrezzature ricevute in leasing, di crediti e di lavorazioni in corso. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto configurata la distrazione dei beni della società fallita intervenuta mediante la cessione di fatto, senza corrispettivo (non potendosi ritenere una contropartita gli esborsi effettuati dal ricorrente, di cui non si è neppure indicato l'esatto ammontare, andati piuttosto ad agevolare il totale depauperamento della fallita), dei beni, crediti e contratti della TE DE, ovvero delle sole attività a questa facenti capo, essendo rimasti nella sfera della cedente i debiti, ivi compresi quelli degli altri dipendenti, non soddisfatti, c:he procedevano quindi a proporre ricorso di fallimento. Quanto, infine, ai beni concessi in leasing è il caso di evidenziare che i canoni, secondo quanto ricostruito dal curatore e non oggetto di contestazione neppure nel ricorso in scrutinio, risultano onorati fino al maggio 2012, ossia fino a quando interveniva la cessione di fatto dei beni della TE DE alla BM TE, e che alla sparizione di tali beni - poi ceduti dalla BM ad altra società e da questa ad un'altra ancora per la cifra di 96.000 euro - conseguiva l'ammissione al passivo della società di leasing per il valore equivalente. Il motivo in scrutinio, dunque, pur presentando tratti di evidente aspecificità, è nel suo complesso infondato, dovendosi ritenere insussistenti i vizi denunciati alla luce degli argomenti sviluppati nelle pronunce di merito, e qui ulteriormente esaminati. 1.2. Alla stregua di tutto quanto sopra evidenziato, i giudici di merito hanno, quindi, correttamente ritenuto la sussistenza, in capo al ricorrente, anche dell'elemento soggettivo proprio della bancarotta fraudolenta patrimoniale che, come pacificamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, consiste nel dolo generico, escludendo, di fatto, in tal modo la configurabilità di altre ipotesi di reato meno gravi. Si afferma, in particolare, nella sentenza impugnata, coerentemente alle risultanze probatorie, che risulta pienamente provato non solo il pieno coinvolgimento dell'imputato nella vicenda della cessione di fatto dei beni e contratti della società fallita alla neocostituita BM, ma anche la sua piena consapevolezza delle condizioni in cui versava la società cedente, tant'è che era egli a farsi carico delle spese necessarie a tale trasferimento, oltre che della mancanza di un corrispettivo per tale cessione che lasciava di fatto la società cedente priva di asset aziendale e solo con debiti da onorare (non potendosi ritenere, a fronte di tale circostanza, compensativi gli esborsi sostenuti per il trasferimento dei beni presso la nuova sede della cessionaria, né quelli per saldare le competenze solo di alcuni lavoratori, effettuati, secondo i giudici di merito, al fine di consentire la prosecuzione delle attività da parte della nuova società e non nell'ottica di evitare il fallimento, come pure si assume in ricorso col terzo motivo). 1.3. La ricostruzione sposata dai giudici di merito esclude, dunque, in radice la possibilità di ravvisare le diverse ipotesi criminose indicate coi terzo e col quarto motivo di ricorso. 6 Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall.) si configura, invero, solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, I. fall., e non a norma del predetto art. 232 I. fall. (Sez. 5, Sentenza n. 16062 del 22/02/2012, Rv. 252485 01; da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 40023 del 19/09/2022, Rv. 283757 - 01). 1.5. Quanto, poi, al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva;
ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili. Nel caso di specie, secondo la congrua valutazione della Corte di appello, alla mancata emersione di elementi positivi di valutazione, si è aggiunta la sussistenza di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato. Il motivo sul punto è dunque manifestamente infondato. 1.6. Quanto, infine, all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, va rilevato che la Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado anche sul punto, si è attenuta alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 - 01; cfr. altresì Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017 - dep. 19/10/2017, Meluzio e altri, Rv. 27127401, che ha ribadito il principio affermando che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante 7 gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave); e alla luce di essa ha congruamente concluso la sentenza impugnata - con motivazione qui non censurabile neppure sotto il profilo, attinente al merito, del valore distratto - che l'entità dei beni sottratti coincidenti con l'intero attivo della società integri certamente il danno di rilevante gravità, tenuto conto che nessun bene era stato acquisito all'attivo fallimentare a fronte del passivo accertato (con la conseguenza che la diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento dell'agente ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, è stata totale). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/4/2024.