Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di RE BR - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/3/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n 275/2023 RG proposto avverso la sentenza n.
2237/2022 pubbl. il 15/12/2022 dal Tribunale di RE BR, vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), il 20 marzo 1958, rappresentata e difesa dagli avv.ti Samantha FARCOMENI
(C.F.: e (C.F.: CodiceFiscale_2 Controparte_1 C.F._3
), con domicilio digitale ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
[...]
e dai quali è Email_1 Email_2
giusta procura in calce al presente atto
APPELLANTE
e
, già Controparte_2 [...]
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
APPELLATI contumaci
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso la chiedeva, previa eventuale disapplicazione Pt_1
dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 nonché di ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro allegato alla Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE, di :
1) annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera n. 169 del 18
novembre 2011 nonché il successivo Decreto n. 437/2021 del 7 maggio 2021;
2) ordinare all'amministrazione resistente, in ipotesi di accertato trattamento discriminatorio, il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'anzianità di servizio complessiva non di ruolo ai fini giuridici ed economici secondo i principi sopra esposti, ad ogni effetto di legge, economico e di carriera, adottando tutti i provvedimenti necessari, sia presupposti che consequenziali e con attribuzione, in ogni caso, del corretto punteggio ai fini delle operazioni di mobilità e delle graduatorie di istituto;
3) riconoscere, in ogni caso, il diritto della ricorrente:
- alla medesima progressione economica e di carriera che le sarebbe spettata ove fosse stata immessa in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni eventuale conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- al conseguente inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate, anche a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- al versamento integrativo dei contributi previdenziali, anche a titolo di risarcimento danni;
- ad ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera secondo i principi sopra illustrati.
- condannare, il al pagamento, anche a titolo risarcitorio Controparte_2
e/o di mero debito retributivo, delle differenze retributive tra quanto fin qui percepite e quanto la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione dei principi sopra esposti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. 5) condannare il al versamento dei relativi contributi Controparte_2
previdenziali dovuti direttamente presso la competente sede (ex Gestione CP_4
; Pt_2
6) condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, al Controparte_2
pagamento di spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti, oltre accessori come per legge”.
Resistendo l'Amministrazione, il Tribunale così decideva.
“dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati, come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato dedotti in ricorso resi nella qualità di collaboratore scolastico, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati, come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato, i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta;
condanna parte resistente all' inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 11.10.2016 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Dichiara inammissibile la domanda di versamento dei contributi.
-Rigetta nel resto.
Spese compensate per intero”.
Avverso la sentenza, la ricorrente propone appello parziale sul capo relativo alle spese, contestandone la compensazione per intero.
Non si sono costituiti il e l' Controparte_2 [...]
, che sono stati pertanto dichiarati contumaci. Controparte_3
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e l'appellante ha depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio telematica del 28/3/2025.
*** Con l'appello si censura la compensazione delle spese di lite pronunciata dal primo giudice, deducendo che non poteva configurarsi soccombenza reciproca, come ritenuto in sentenza, stante il prevalente accoglimento della domanda articolata in un unico capo e pertanto il mero ridimensionamento di quanto preteso;
in via subordinata, si deduce che si sarebbe tutt'al più potuto giustificare una compensazione solo parziale, peraltro in misura minima, e giammai integrale.
Il gravame è parzialmente fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la domanda attorea era articolata in più capi, sicchè potrebbe ricorrere in ipotesi soccombenza reciproca, in forza del principio pacifico (a partire dalla sentenza n. 32061 del
31/10/2022 delle Sezioni Unite;
conf. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023) secondo cui in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa ( ma mai condannarla neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte,
nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte).
Sennonchè è indubbio che la domanda principale della ricorrente è stata accolta, con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio prestata durante il periodo c.d. pre – ruolo, ai fini della corretta ricostruzione della propria carriera, per l'effetto dichiarando il diritto :
ad aver interamente computati, come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato dedotti in ricorso resi nella qualità di collaboratore scolastico, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
ad aver computati, come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato, i periodi di servizio a tempo determinato, intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta;
all' inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità. Il riconoscimento è stato invece parziale per le differenze retributive, avendo il primo giudice ritenuto dovute solo quelle maturate dall' 11.10.2016 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
accogliendo per il periodo pregresso l'eccezione di prescrizione avanzata dall'amministrazione; è stata inoltre rigettata ogni altra domanda (risarcimento del danno , pretesa al versamento dei contributi , altri effetti richiesti, quali il punteggio ai fini della mobilità e delle graduatorie di istituto e ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera).
L'incidenza della maturata prescrizione è significativa ai fini del regolamento delle spese di lite, ove si consideri che nell'impugnata sentenza si è dato atto che la ricorrente aveva dedotto rapporti dal 27/09/1993 al 31.8.2006 e sono state dichiarate prescritte sia le differenze maturate prima dell'assunzione a tempo indeterminato , che quelle maturate nel rapporto di ruolo dal 1.9.2006 come effetto del pre-ruolo integralmente riconosciuto , fatta eccezione (stante la diffida dell'
11.10.2021) solo per quelle maturate dopo il 10.10.2016.
E' perciò corretto che in sentenza sia stata valorizzato il fatto che “sul trattamento economico le differenze di trattamento economico di gran lunga prescritte “; tanto non giustifica però una integrale compensazione delle spese di lite, poiché vi è stato solo un ridimensionamento della complessiva pretesa attorea -, risultando invece coerente con il descritto esito complessivo della lite, comparando i capi di domanda accolti con quelli rigettati, una parziale compensazione nella misura della metà,
Come si legge nella motivazione della citata pronuncia a SSUU n. 32061/2022, la regola generale esige che “a sopportare le spese del processo sia colui che ... risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur
avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente
fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte”.
Ciò posto, nella liquidazione delle spese per il primo grado appare congruo l'importo richiesto con il gravame (€ 7.616,00) , applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile;
va pertanto condannata parte appellata al rimborso della giusta metà di tale somma, oltre accessori di legge . in considerazione del valore della lite € 7.262,08, (rientrante nello scaglione da € 5.000,00 a € 26.001) in forza del DM 147/2022.
Quanto al presente grado, va precisato che si applica il II scaglione del DM n.
147/2022 nel quale rientra il rimborso riconosciuto per il primo grado (pari alla metà di € 7.616,00) , con liquidazione delle spese del grado in euro 1.475,5
(corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva istruttoria-
trattazione e decisionale, attesa la semplicità delle questioni trattate).
Le spese di lite dei due gradi vanno distratte ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE di BR sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro il Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 2237/2022 pubbl. il Controparte_2
15/12/2022 dal Tribunale di RE BR , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese di difesa sostenute dalla in primo Pt_1
grado in € 7.616,00 e condanna il appellato a rimborsarne la metà , oltre CP_2
rimborso forfettario al 15,00 % Iva e Cpa come per legge , compensando il residuo;
2)liquida le spese di lite dell'appello in € 1.475,5, oltre rimborso forfettario al 15
%, IVA e contributi di legge;
3) distrae le spese come sopra liquidate in favore degli Avv. Samantha
FARCOMENI e Controparte_1
RE BR, 28/3/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)