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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 316 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 26.04.2024 da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , nata ad [...] il Controparte_2 C.F._1
06.06.2012, in persona della madre (c.f. Controparte_3
), nata ad [...], il [...], quale persona esercente la C.F._2 responsabilità genitoriale della figlia minore, entrambe residenti in [...];
PARTE CONVENUTA-contumace e contro
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_4 C.F._3
(BS) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano
RS e OD AT ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in RC (TN), via
Sant'Andrea, n. 53;
PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), residente in [...]del Garda Controparte_5 C.F._4
(TN), via G. Pascoli, n. 20; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano RS e OD
AT ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio sito in RC (TN), via
Sant'Andrea, n. 53;
PARTE TERZA IA
In punto di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
“Contrariis reiectis, rendere pronuncia costitutiva di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019 registrato in data 29/05/2019 trasmesso al competente di Riva del Garda e trascritto in data Parte_1
09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019).
Spese ed onorari di causa integralmente rifusi” (cfr. note di trattazione scritta del
10.06.2025).
Parte convenuta e per il terzo chiamato Controparte_4 Controparte_5
“In via preliminare:
- si eccepisce la prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. con riferimento alla donazione del diritto di abitazione effettuato in favore del terzo chiamato;
sempre in via preliminare
- si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte attrice;
Nel merito:
- respingere la domanda di parte attrice poiché infondata.
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER Controparte_4
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte attrice;
Nel merito:
- respingere la domanda di parte attrice poiché infondata, in ogni caso con salvezza della donazione del diritto di abitazione in favore del signor Controparte_5
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento” (cfr. note di trattazione scritta del 21.07.2025).
2 Parte convenuta-contumace rappresentata dalla madre Controparte_2 [...]
-- CP_3
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 26.04.2025 la
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) ha Parte_2 Pt_3 convenuto in giudizio e la nipote minorenne Controparte_4 Controparte_2 rappresentata dalla madre esponendo: Controparte_3
- di essere creditrice di in ragione del mancato versamento di Controparte_4 numerose imposte dovute, a titolo personale o in quanto socia illimitatamente responsabile della (d'ora in avanti anche solo Controparte_6
, per un ammontare complessivo - comprensivo di imposte, sanzioni e CP_6 interessi – pari a € 317.944,40;
- che successivamente al mancato pagamento delle varie imposte, e quindi all'insorgenza dei crediti dell' , in data 08.05.2019 ha donato Pt_3 Controparte_4 alla nipote la nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Controparte_2
Riva, riservando per sé il diritto di abitazione sulla quota di ½ dell'immobile e costituendo a favore del figlio il diritto di abitazione sulla restante Controparte_5 quota di tale bene;
- che sussisterebbero i presupposti previsti dalla legge per revocare la suddetta donazione e in specie:
1) l'esistenza di plurime pretese creditorie da parte di nei confronti di Pt_3 CP_4
2) il compimento da parte della debitrice, successivamente all'insorgenza dei vari crediti, di un atto di disposizione a titolo gratuito;
3) la natura pregiudizievole per la creditrice di tale atto (cd eventus damni), perché produttivo di una riduzione della sua garanzia patrimoniale generica, costituendo il bene oggetto di donazione l'unico immobile di cui era proprietaria;
CP_4
4) la consapevolezza da parte della debitrice di pregiudicare gli interessi della creditrice (cd scientia damni), in quanto certamente a conoscenza dei suoi numerosi e ingenti debiti in quanto riconducibili a imposte dichiarate ma non versate.
3 1.1. Sulla base di quanto esposto l' chiede di pronunciare l'“inefficacia ex art. Pt_3
2901 c.c. dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019 registrato in data 29/05/2019 trasmesso al competente di Riva del Garda e trascritto in data Parte_1
09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019)”, il tutto con vittoria delle spese.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 10.07.2024 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_4
- ha eccepito la prescrizione dei vari crediti e l'assenza di scientia damni, non essendo a conoscenza, prima dell'atto di donazione, dei vari debiti nei confronti della creditrice;
- ha allegato che con l'atto del 08.05.2019 sarebbero state poste in essere due donazioni: l'una avente a oggetto il trasferimento della nuda proprietà a favore della nipote minorenne e l'altra avente a oggetto la costituzione del diritto di usufrutto a favore del figlio;
tale seconda donazione non sarebbe oggetto dell'azione revocatoria, con la conseguenza che essa dovrebbe rimanere opponibile alla creditrice;
un'eventuale azione revocatoria avente a oggetto la donazione a favore di
[...] sarebbe comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale CP_5 previsto dall'art. 2903 c.c..
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Controparte_4 di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, in ogni caso con salvezza del diritto di abitazione di e con condanna della controparte al Controparte_5 pagamento delle spese del giudizio.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di
[...]
non costituita nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine CP_2 minimo di comparizione, ed è stata differita al 30.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti.
4. A tale udienza la giudice, ritenendo che l'azione revocatoria avesse a oggetto entrambe le donazioni, stante l'impugnazione dell'unitario atto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.01.2025 si Controparte_5
è costituito in giudizio:
4 - ribadendo che oggetto dell'azione revocatoria esperita dall' sarebbe Pt_3 unicamente la donazione della nuda proprietà, stante il tenore dell'atto di citazione, che richiama unicamente solo la donazione a favore di Controparte_2
- eccependo la prescrizione dell'azione eventualmente esperita nei suoi confronti, in quanto già decorsi i cinque anni dal compimento dell'atto e, in subordine, la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, nonché l'assenza di consapevolezza in capo a sé del pregiudizio che l'atto determinerebbe alle ragioni creditorie, in quanto non a conoscenza dei debiti fiscali al momento della donazione.
4. Tanto premesso, va anzitutto affrontata la questione dell'oggetto dell'odierna azione revocatoria.
4.1. Nelle proprie conclusioni parte attrice chiede di pronunciare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione del 08.05.2019, con il quale Controparte_4 ha donato la nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva alla nipote e il diritto di abitazione sulla quota di un mezzo dell'immobile al figlio, riservando per sé il diritto di abitazione sulla restante quota.
4.2. Facendo leva sul richiamo generico all'atto oggetto di revocatoria contenuto nelle conclusioni dell'attrice, con ordinanza a verbale d'udienza del 30.10.2024 si è ritenuto che l'azione riguardasse entrambe le donazioni e che quindi il contraddittorio andasse integrato nei confronti di beneficiario della Controparte_5 donazione del diritto di abitazione.
4.3. Tale conclusione va rimeditata alla luce di una più attenta lettura dell'atto di citazione, nel quale non solo l'attrice prende in considerazione ai fini dell'azione revocatoria solo la donazione del diritto di abitazione alla minore, omettendo persino di menzionare la donazione a favore del figlio (e limitandosi a parlare, genericamente, di riserva per sé e per del diritto di abitazione Controparte_5 sull'immobile), ma implicitamente esclude la necessità di revocare anche questa seconda donazione sul presupposto - errato (vedi infra) – che “in caso di revoca dell'atto anche i diritti di abitazione verranno meno” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); ancora più inequivoca è l'individuazione dell'oggetto dell'azione revocatoria nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, laddove afferma che “la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nella parte in cui ha
5 attribuito la nuda proprietà del bene alla minore riverbererà i Controparte_2 suoi effetti anche sull'attribuzione del diritto di abitazione a favore del sig.
(enfasi nostra - cfr. pag. 17 della memoria citata). Controparte_5
4.4. Alla luce di tali inequivocabili dichiarazioni si ritiene che, a dispetto del riferimento all'atto del 08.05.2019 nel suo complesso di cui alle conclusioni attoree,
l'oggetto della presente azione sia solo ed esclusivamente la revoca della donazione a favore di Controparte_2
4.5. Né a diversa conclusione si può pervenire richiamando l'istituto del litisconsorzio necessario, che sussiste certamente fra il debitore e il terzo avente causa dell'atto di disposizione impugnato con l'azione ex art. 2901 c.c., ma non invece fra il medesimo debitore e un terzo avente causa di un atto di disposizione non oggetto di impugnativa.
5. Ciò detto, va esaminata la domanda di revoca della donazione della nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva formulata dall'attrice, che è fondata, sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione.
5.1. Ai sensi dell'art. 2901, comma 1 c.c.: “Il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”
5.2. Nel caso di specie - venendo in gioco un atto di disposizione a titolo gratuito (in specie una donazione) ed essendo incontestato che i crediti vantati dall'agenzia delle entrate sono antecedenti a detto atto - i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono, in concreto, i seguenti:
1) la sussistenza di un credito o anche di una mera aspettativa o ragione di credito, ovvero di un credito litigioso;
6 2) un pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto di liberalità (cd eventus damni);
3) la consapevolezza in capo al solo debitore (e non anche al terzo beneficiato) del pregiudizio che l'atto a titolo gratuito arreca alle ragioni creditorie (cd scientia damni).
5.3. ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1) e 3) del precedente CP_4 paragrafo e non anche il requisito n. 2); tale ultimo requisito, peraltro, è senz'altro ricorrente dal momento che, con la donazione del 08.05.2019, la debitrice si è fortemente impoverita, facendo fuoriuscire dal suo patrimonio l'unico immobile di cui era titolare e sul quale l'ingente pretesa creditoria dell' avrebbe potuto Pt_3 trovare almeno parziale soddisfazione, riservandosi, sulla sola quota di un mezzo dello stesso, il diritto di abitazione, oltretutto impignorabile.
5.4. Quanto al requisito n. 1), e quindi all'esistenza di un diritto di credito, parte convenuta contesta la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice: l'eccezione è priva di pregio.
5.4.1. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la tutela revocatoria, non avendo fini recuperatori (sul punto vedi infra), è concessa anche rispetto a un credito eventuale purché non manifestamente pretestuoso;
pertanto, nell'ambito di tale giudizio il giudice non dovrà previamente accertare (né in via principale né in via incidentale) l'esistenza del credito di cui si chiede tutela, ma unicamente valutare la non pretestuosità dello stesso.
5.4.1.1. Più precisamente si è affermato che “è sufficiente (per l'accoglimento dell'azione revocatoria – n.d.r.) che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/2016 e 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione” (enfasi aggiunta); e ancora: “…la costante
7 giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un redito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 20002/2008; n.
1893/2012; n. 5619/2016; 23208/2016)” (così Cass. sentenza n. 4212/2020).
5.4.2. Nel caso di specie il credito dell' non appare affatto pretestuoso, Pt_3 essendovi dello stesso prova documentale ed essendo incontestato quantomeno in relazione alla sua originaria insorgenza.
5.4.2.1. Né, del resto, rispetto a tale credito pare invocabile l'eccezione di prescrizione, considerato che, stando al più recente orientamento della Corte di cassazione, l'eccezione di prescrizione di crediti erariali è preclusa non solo in relazioni ad atti impositivi (es. cartelle di pagamento) divenuti definitivi, ma anche in relazione ad atti di intimazione di pagamento (ex art. 50 d.p.r. 29.09.1973, n. 602) non impugnati (così Cass. 6436/2025); in tali casi sarà quindi possibile eccepire la prescrizione – che, lo si ricorda, rispetto ai crediti erariali è di regola decennale salvo diversa previsione normativa - solo allorché questa sia maturata successivamente all'ultimo atto di intimazione non impugnato nei termini.
5.4.2.2. Nel caso di specie nessun atto impositivo o di intimazione è stato impugnato e gli atti di intimazione più risalenti sono intervenuti nel 2016, dunque a meno di dieci anni di distanza dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, che risale al 2024.
5.4.3. Alla luce di tali considerazioni, dunque, si deve ritenere che i crediti vantati dall'attrice non siano affatto pretestuosi, ma anzi risultino prima face fondati.
5.5. Passando all'esame del requisito sub n. 3), ossia la scientia damni, sostiene che tale elemento non sarebbe sussistente posto che al momento della CP_4 donazione (2019) ella non sarebbe stata a conoscenza dei propri debiti nei confronti dell' . Pt_3
8 5.5.1. Tale conclusione è contradetta da prova contraria.
5.5.1.1. È infatti incontestato che i debiti nei confronti dell' derivino da Pt_3 imposte dichiarate ma mai versate.
5.5.1.2. Rispetto a tali debiti il momento della loro insorgenza coincide con il momento della loro conoscenza, ossia con l'omissione dei versamenti che si sapevano doverosi, avendo già provveduto a dichiarare l'imposta.
5.5.1.3. Nel caso di specie è altresì incontestato che i debiti siano sorti prima della donazione del 2019, pertanto - per quanto detto al precedente paragrafo (ossia che il momento dell'insorgenza coincide con il momento della loro conoscenza) - anche la loro conoscenza deve essere necessariamente essere anteriore a tale momento.
5.5.2. Se quindi alla data del 08.05.2019, era già a conoscenza dei suoi CP_4 ingenti debiti erariali, sussiste senz'altro anche la scientia damni, posto che non poteva non sapere che spogliandosi dell'unico bene immobile di cui era titolare, riservandosi unicamente su una quota di esso il solo diritto di abitazione impignorabile, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni della creditrice, che non avrebbe più avuto alcun bene di valore da aggredire in via coattiva.
6. In conclusione, alla luce di quanto argomentato, la domanda attore è fondata e pertanto si dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
dell' dell'atto di donazione n.
[...] Parte_2
2162 del 08/05/2019, registrato in data 29/05/2019, trasmesso al competente Pt_1 tavolare di Riva del Garda e intavolato in data 09/05/2019 (Giornale Tavolare GN
1534/2019), nella parte avente a oggetto la donazione della nuda proprietà della p.m.
12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva a favore di Controparte_2
7. Preme precisare che l'accoglimento dell'azione revocatoria rispetto alla donazione della nuda proprietà non determina la caducazione automatica del diritto di abitazione di (e neppure quello di come sostenuto Controparte_5 CP_4 erroneamente da parte attrice e ciò in ragione del fatto che tale azione non ha funzione recuperatoria.
7.1. Come già osservato, infatti, l'esperimento vittorioso dell'azione ex art. 2901 c.c. ha come unico risultato l'inefficacia, recte: l'inopponibilità, nei confronti del creditore agente dell'atto di disposizione lesivo delle sue ragioni.
9 7.2. Tale inefficacia ha natura relativa e parziale, nel senso che:
- opera solo a favore del creditore agente;
- non determina il rientro del bene nel patrimonio del debitore che, al contrario, continuerà a permanere nel patrimonio del terzo, ma semplicemente consente al creditore di agire esecutivamente sul bene ancorché esso sia nel patrimonio del terzo
(e concorrerà con i creditori di tale soggetto). Tale conclusione si ricava inequivocabilmente dall'art. 2902, comma 1 c.c., a tenore del quale: “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato” (enfasi aggiunta).
7.3. Se così è, la revoca della donazione della nuda proprietà non comporta il venir meno della nuda proprietà e quindi la caducazione degli speculari diritti di abitazione, ma consentirà unicamente a di agire in via esecutiva nei confronti Pt_3 di per soddisfarsi sulla nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. Controparte_2
3067 in C.C. Riva;
i diritti di abitazione a favore di e di CP_4 Controparte_5 invece, in quanto non revocati e in quanto impignorabili, non potranno essere aggrediti.
8. Le spese del giudizio vanno liquidate partitamente in relazione ai diversi rapporti processuali.
8.1. Rispetto al rapporto processuale fra e nulla va Pt_3 Controparte_2 previsto, non essendovi stata opposizione da parte della convenuta, rimasta contumace.
8.2. Rispetto al rapporto processuale fra e quest'ultima, Pt_3 Controparte_4 attesa la sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 (valore dell'atto revocato circa € 80.000), a eccezione della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale, liquidate secondo i valori minimi attesa la particolare semplificazione.
8.3. Infine, rispetto al rapporto processuale fra e la prima va Pt_3 Controparte_5 condannata al pagamento delle spese a favore del secondo, dal momento che la sua chiamata in causa è stata determinata dall'ambiguità delle conclusioni di parte attrice
10 e, soprattutto, dalla tesi - poi risultata infondata - secondo cui l'azione revocatoria esperita avrebbe avuto ad oggetto anche la donazione fatta a favore di
[...]
Anche rispetto a tale rapporto la liquidazione delle spese va fatta secondo CP_5
i valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000, a eccezione della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale, liquidate secondo i valori minimi attesa la particolare semplificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. DICHIARA l'inefficacia (recte l'inopponibilità) ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_7 dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019, registrato in data
[...]
29/05/2019, trasmesso al competente di Riva del Garda e intavolato Parte_1 in data 09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019), nella parte avente ad oggetto la donazione della nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva a favore di Controparte_2
2. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_4 [...] dell' delle spese Parte_2 Parte_2 del giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA Parte_2 al pagamento a favore di delle spese del giudizio,
[...] Controparte_5 liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 14/11/2025
La giudice
LI LI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice LI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 316 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 26.04.2024 da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , nata ad [...] il Controparte_2 C.F._1
06.06.2012, in persona della madre (c.f. Controparte_3
), nata ad [...], il [...], quale persona esercente la C.F._2 responsabilità genitoriale della figlia minore, entrambe residenti in [...];
PARTE CONVENUTA-contumace e contro
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_4 C.F._3
(BS) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano
RS e OD AT ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in RC (TN), via
Sant'Andrea, n. 53;
PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), residente in [...]del Garda Controparte_5 C.F._4
(TN), via G. Pascoli, n. 20; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Massimiliano RS e OD
AT ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio sito in RC (TN), via
Sant'Andrea, n. 53;
PARTE TERZA IA
In punto di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
Parte attrice:
“Contrariis reiectis, rendere pronuncia costitutiva di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019 registrato in data 29/05/2019 trasmesso al competente di Riva del Garda e trascritto in data Parte_1
09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019).
Spese ed onorari di causa integralmente rifusi” (cfr. note di trattazione scritta del
10.06.2025).
Parte convenuta e per il terzo chiamato Controparte_4 Controparte_5
“In via preliminare:
- si eccepisce la prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. con riferimento alla donazione del diritto di abitazione effettuato in favore del terzo chiamato;
sempre in via preliminare
- si eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte attrice;
Nel merito:
- respingere la domanda di parte attrice poiché infondata.
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER Controparte_4
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte attrice;
Nel merito:
- respingere la domanda di parte attrice poiché infondata, in ogni caso con salvezza della donazione del diritto di abitazione in favore del signor Controparte_5
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento” (cfr. note di trattazione scritta del 21.07.2025).
2 Parte convenuta-contumace rappresentata dalla madre Controparte_2 [...]
-- CP_3
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 26.04.2025 la
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) ha Parte_2 Pt_3 convenuto in giudizio e la nipote minorenne Controparte_4 Controparte_2 rappresentata dalla madre esponendo: Controparte_3
- di essere creditrice di in ragione del mancato versamento di Controparte_4 numerose imposte dovute, a titolo personale o in quanto socia illimitatamente responsabile della (d'ora in avanti anche solo Controparte_6
, per un ammontare complessivo - comprensivo di imposte, sanzioni e CP_6 interessi – pari a € 317.944,40;
- che successivamente al mancato pagamento delle varie imposte, e quindi all'insorgenza dei crediti dell' , in data 08.05.2019 ha donato Pt_3 Controparte_4 alla nipote la nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Controparte_2
Riva, riservando per sé il diritto di abitazione sulla quota di ½ dell'immobile e costituendo a favore del figlio il diritto di abitazione sulla restante Controparte_5 quota di tale bene;
- che sussisterebbero i presupposti previsti dalla legge per revocare la suddetta donazione e in specie:
1) l'esistenza di plurime pretese creditorie da parte di nei confronti di Pt_3 CP_4
2) il compimento da parte della debitrice, successivamente all'insorgenza dei vari crediti, di un atto di disposizione a titolo gratuito;
3) la natura pregiudizievole per la creditrice di tale atto (cd eventus damni), perché produttivo di una riduzione della sua garanzia patrimoniale generica, costituendo il bene oggetto di donazione l'unico immobile di cui era proprietaria;
CP_4
4) la consapevolezza da parte della debitrice di pregiudicare gli interessi della creditrice (cd scientia damni), in quanto certamente a conoscenza dei suoi numerosi e ingenti debiti in quanto riconducibili a imposte dichiarate ma non versate.
3 1.1. Sulla base di quanto esposto l' chiede di pronunciare l'“inefficacia ex art. Pt_3
2901 c.c. dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019 registrato in data 29/05/2019 trasmesso al competente di Riva del Garda e trascritto in data Parte_1
09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019)”, il tutto con vittoria delle spese.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 10.07.2024 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_4
- ha eccepito la prescrizione dei vari crediti e l'assenza di scientia damni, non essendo a conoscenza, prima dell'atto di donazione, dei vari debiti nei confronti della creditrice;
- ha allegato che con l'atto del 08.05.2019 sarebbero state poste in essere due donazioni: l'una avente a oggetto il trasferimento della nuda proprietà a favore della nipote minorenne e l'altra avente a oggetto la costituzione del diritto di usufrutto a favore del figlio;
tale seconda donazione non sarebbe oggetto dell'azione revocatoria, con la conseguenza che essa dovrebbe rimanere opponibile alla creditrice;
un'eventuale azione revocatoria avente a oggetto la donazione a favore di
[...] sarebbe comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale CP_5 previsto dall'art. 2903 c.c..
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Controparte_4 di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, in ogni caso con salvezza del diritto di abitazione di e con condanna della controparte al Controparte_5 pagamento delle spese del giudizio.
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di
[...]
non costituita nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine CP_2 minimo di comparizione, ed è stata differita al 30.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti.
4. A tale udienza la giudice, ritenendo che l'azione revocatoria avesse a oggetto entrambe le donazioni, stante l'impugnazione dell'unitario atto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.01.2025 si Controparte_5
è costituito in giudizio:
4 - ribadendo che oggetto dell'azione revocatoria esperita dall' sarebbe Pt_3 unicamente la donazione della nuda proprietà, stante il tenore dell'atto di citazione, che richiama unicamente solo la donazione a favore di Controparte_2
- eccependo la prescrizione dell'azione eventualmente esperita nei suoi confronti, in quanto già decorsi i cinque anni dal compimento dell'atto e, in subordine, la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice, nonché l'assenza di consapevolezza in capo a sé del pregiudizio che l'atto determinerebbe alle ragioni creditorie, in quanto non a conoscenza dei debiti fiscali al momento della donazione.
4. Tanto premesso, va anzitutto affrontata la questione dell'oggetto dell'odierna azione revocatoria.
4.1. Nelle proprie conclusioni parte attrice chiede di pronunciare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione del 08.05.2019, con il quale Controparte_4 ha donato la nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva alla nipote e il diritto di abitazione sulla quota di un mezzo dell'immobile al figlio, riservando per sé il diritto di abitazione sulla restante quota.
4.2. Facendo leva sul richiamo generico all'atto oggetto di revocatoria contenuto nelle conclusioni dell'attrice, con ordinanza a verbale d'udienza del 30.10.2024 si è ritenuto che l'azione riguardasse entrambe le donazioni e che quindi il contraddittorio andasse integrato nei confronti di beneficiario della Controparte_5 donazione del diritto di abitazione.
4.3. Tale conclusione va rimeditata alla luce di una più attenta lettura dell'atto di citazione, nel quale non solo l'attrice prende in considerazione ai fini dell'azione revocatoria solo la donazione del diritto di abitazione alla minore, omettendo persino di menzionare la donazione a favore del figlio (e limitandosi a parlare, genericamente, di riserva per sé e per del diritto di abitazione Controparte_5 sull'immobile), ma implicitamente esclude la necessità di revocare anche questa seconda donazione sul presupposto - errato (vedi infra) – che “in caso di revoca dell'atto anche i diritti di abitazione verranno meno” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); ancora più inequivoca è l'individuazione dell'oggetto dell'azione revocatoria nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, laddove afferma che “la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto nella parte in cui ha
5 attribuito la nuda proprietà del bene alla minore riverbererà i Controparte_2 suoi effetti anche sull'attribuzione del diritto di abitazione a favore del sig.
(enfasi nostra - cfr. pag. 17 della memoria citata). Controparte_5
4.4. Alla luce di tali inequivocabili dichiarazioni si ritiene che, a dispetto del riferimento all'atto del 08.05.2019 nel suo complesso di cui alle conclusioni attoree,
l'oggetto della presente azione sia solo ed esclusivamente la revoca della donazione a favore di Controparte_2
4.5. Né a diversa conclusione si può pervenire richiamando l'istituto del litisconsorzio necessario, che sussiste certamente fra il debitore e il terzo avente causa dell'atto di disposizione impugnato con l'azione ex art. 2901 c.c., ma non invece fra il medesimo debitore e un terzo avente causa di un atto di disposizione non oggetto di impugnativa.
5. Ciò detto, va esaminata la domanda di revoca della donazione della nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva formulata dall'attrice, che è fondata, sussistendo i presupposti per l'esercizio dell'azione.
5.1. Ai sensi dell'art. 2901, comma 1 c.c.: “Il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”
5.2. Nel caso di specie - venendo in gioco un atto di disposizione a titolo gratuito (in specie una donazione) ed essendo incontestato che i crediti vantati dall'agenzia delle entrate sono antecedenti a detto atto - i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono, in concreto, i seguenti:
1) la sussistenza di un credito o anche di una mera aspettativa o ragione di credito, ovvero di un credito litigioso;
6 2) un pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto di liberalità (cd eventus damni);
3) la consapevolezza in capo al solo debitore (e non anche al terzo beneficiato) del pregiudizio che l'atto a titolo gratuito arreca alle ragioni creditorie (cd scientia damni).
5.3. ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1) e 3) del precedente CP_4 paragrafo e non anche il requisito n. 2); tale ultimo requisito, peraltro, è senz'altro ricorrente dal momento che, con la donazione del 08.05.2019, la debitrice si è fortemente impoverita, facendo fuoriuscire dal suo patrimonio l'unico immobile di cui era titolare e sul quale l'ingente pretesa creditoria dell' avrebbe potuto Pt_3 trovare almeno parziale soddisfazione, riservandosi, sulla sola quota di un mezzo dello stesso, il diritto di abitazione, oltretutto impignorabile.
5.4. Quanto al requisito n. 1), e quindi all'esistenza di un diritto di credito, parte convenuta contesta la prescrizione dei crediti vantati dall'attrice: l'eccezione è priva di pregio.
5.4.1. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la tutela revocatoria, non avendo fini recuperatori (sul punto vedi infra), è concessa anche rispetto a un credito eventuale purché non manifestamente pretestuoso;
pertanto, nell'ambito di tale giudizio il giudice non dovrà previamente accertare (né in via principale né in via incidentale) l'esistenza del credito di cui si chiede tutela, ma unicamente valutare la non pretestuosità dello stesso.
5.4.1.1. Più precisamente si è affermato che “è sufficiente (per l'accoglimento dell'azione revocatoria – n.d.r.) che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass. 11755/2018); non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/2016 e 1084/2011); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione” (enfasi aggiunta); e ancora: “…la costante
7 giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un redito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 20002/2008; n.
1893/2012; n. 5619/2016; 23208/2016)” (così Cass. sentenza n. 4212/2020).
5.4.2. Nel caso di specie il credito dell' non appare affatto pretestuoso, Pt_3 essendovi dello stesso prova documentale ed essendo incontestato quantomeno in relazione alla sua originaria insorgenza.
5.4.2.1. Né, del resto, rispetto a tale credito pare invocabile l'eccezione di prescrizione, considerato che, stando al più recente orientamento della Corte di cassazione, l'eccezione di prescrizione di crediti erariali è preclusa non solo in relazioni ad atti impositivi (es. cartelle di pagamento) divenuti definitivi, ma anche in relazione ad atti di intimazione di pagamento (ex art. 50 d.p.r. 29.09.1973, n. 602) non impugnati (così Cass. 6436/2025); in tali casi sarà quindi possibile eccepire la prescrizione – che, lo si ricorda, rispetto ai crediti erariali è di regola decennale salvo diversa previsione normativa - solo allorché questa sia maturata successivamente all'ultimo atto di intimazione non impugnato nei termini.
5.4.2.2. Nel caso di specie nessun atto impositivo o di intimazione è stato impugnato e gli atti di intimazione più risalenti sono intervenuti nel 2016, dunque a meno di dieci anni di distanza dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, che risale al 2024.
5.4.3. Alla luce di tali considerazioni, dunque, si deve ritenere che i crediti vantati dall'attrice non siano affatto pretestuosi, ma anzi risultino prima face fondati.
5.5. Passando all'esame del requisito sub n. 3), ossia la scientia damni, sostiene che tale elemento non sarebbe sussistente posto che al momento della CP_4 donazione (2019) ella non sarebbe stata a conoscenza dei propri debiti nei confronti dell' . Pt_3
8 5.5.1. Tale conclusione è contradetta da prova contraria.
5.5.1.1. È infatti incontestato che i debiti nei confronti dell' derivino da Pt_3 imposte dichiarate ma mai versate.
5.5.1.2. Rispetto a tali debiti il momento della loro insorgenza coincide con il momento della loro conoscenza, ossia con l'omissione dei versamenti che si sapevano doverosi, avendo già provveduto a dichiarare l'imposta.
5.5.1.3. Nel caso di specie è altresì incontestato che i debiti siano sorti prima della donazione del 2019, pertanto - per quanto detto al precedente paragrafo (ossia che il momento dell'insorgenza coincide con il momento della loro conoscenza) - anche la loro conoscenza deve essere necessariamente essere anteriore a tale momento.
5.5.2. Se quindi alla data del 08.05.2019, era già a conoscenza dei suoi CP_4 ingenti debiti erariali, sussiste senz'altro anche la scientia damni, posto che non poteva non sapere che spogliandosi dell'unico bene immobile di cui era titolare, riservandosi unicamente su una quota di esso il solo diritto di abitazione impignorabile, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni della creditrice, che non avrebbe più avuto alcun bene di valore da aggredire in via coattiva.
6. In conclusione, alla luce di quanto argomentato, la domanda attore è fondata e pertanto si dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
dell' dell'atto di donazione n.
[...] Parte_2
2162 del 08/05/2019, registrato in data 29/05/2019, trasmesso al competente Pt_1 tavolare di Riva del Garda e intavolato in data 09/05/2019 (Giornale Tavolare GN
1534/2019), nella parte avente a oggetto la donazione della nuda proprietà della p.m.
12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva a favore di Controparte_2
7. Preme precisare che l'accoglimento dell'azione revocatoria rispetto alla donazione della nuda proprietà non determina la caducazione automatica del diritto di abitazione di (e neppure quello di come sostenuto Controparte_5 CP_4 erroneamente da parte attrice e ciò in ragione del fatto che tale azione non ha funzione recuperatoria.
7.1. Come già osservato, infatti, l'esperimento vittorioso dell'azione ex art. 2901 c.c. ha come unico risultato l'inefficacia, recte: l'inopponibilità, nei confronti del creditore agente dell'atto di disposizione lesivo delle sue ragioni.
9 7.2. Tale inefficacia ha natura relativa e parziale, nel senso che:
- opera solo a favore del creditore agente;
- non determina il rientro del bene nel patrimonio del debitore che, al contrario, continuerà a permanere nel patrimonio del terzo, ma semplicemente consente al creditore di agire esecutivamente sul bene ancorché esso sia nel patrimonio del terzo
(e concorrerà con i creditori di tale soggetto). Tale conclusione si ricava inequivocabilmente dall'art. 2902, comma 1 c.c., a tenore del quale: “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato” (enfasi aggiunta).
7.3. Se così è, la revoca della donazione della nuda proprietà non comporta il venir meno della nuda proprietà e quindi la caducazione degli speculari diritti di abitazione, ma consentirà unicamente a di agire in via esecutiva nei confronti Pt_3 di per soddisfarsi sulla nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. Controparte_2
3067 in C.C. Riva;
i diritti di abitazione a favore di e di CP_4 Controparte_5 invece, in quanto non revocati e in quanto impignorabili, non potranno essere aggrediti.
8. Le spese del giudizio vanno liquidate partitamente in relazione ai diversi rapporti processuali.
8.1. Rispetto al rapporto processuale fra e nulla va Pt_3 Controparte_2 previsto, non essendovi stata opposizione da parte della convenuta, rimasta contumace.
8.2. Rispetto al rapporto processuale fra e quest'ultima, Pt_3 Controparte_4 attesa la sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 (valore dell'atto revocato circa € 80.000), a eccezione della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale, liquidate secondo i valori minimi attesa la particolare semplificazione.
8.3. Infine, rispetto al rapporto processuale fra e la prima va Pt_3 Controparte_5 condannata al pagamento delle spese a favore del secondo, dal momento che la sua chiamata in causa è stata determinata dall'ambiguità delle conclusioni di parte attrice
10 e, soprattutto, dalla tesi - poi risultata infondata - secondo cui l'azione revocatoria esperita avrebbe avuto ad oggetto anche la donazione fatta a favore di
[...]
Anche rispetto a tale rapporto la liquidazione delle spese va fatta secondo CP_5
i valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000, a eccezione della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale, liquidate secondo i valori minimi attesa la particolare semplificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. DICHIARA l'inefficacia (recte l'inopponibilità) ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_7 dell'atto di donazione n. 2162 del 08/05/2019, registrato in data
[...]
29/05/2019, trasmesso al competente di Riva del Garda e intavolato Parte_1 in data 09/05/2019 (Giornale Tavolare GN 1534/2019), nella parte avente ad oggetto la donazione della nuda proprietà della p.m. 12 della p.ed. 3067 in C.C. Riva a favore di Controparte_2
2. CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_4 [...] dell' delle spese Parte_2 Parte_2 del giudizio, liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA Parte_2 al pagamento a favore di delle spese del giudizio,
[...] Controparte_5 liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 14/11/2025
La giudice
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