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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv. ti POLACCHINI PAOLA e IODICE ROBERTO, in virtù di procura allegata all'atto di appello;
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante p.t, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio degli Avv.ti BUONANNO GIACOMO e MOSCATO
PAOLO, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la hiedeva la riforma Parte_2
della sentenza n. 564/2019 con la quale il Giudice di Pace di Airola, in accoglimento dell'avversa domanda, l'aveva condannata al pagamento di € 2.708,40, oltre spese di lite, ritenendola responsabile per non essersi compiutamente adoperata per consentire alla di recuperare le somme erroneamente bonificate;
in particolare il Controparte_1
Giudice di Pace l'aveva ritenuta responsabile per aver omesso di fornire i dati identificativi di chi aveva percepito il pagamento errato, pur riconoscendo la correttezza del comportamento nell'esecuzione dell'ordine di pagamento in conformità dell'identificativo unico fornito dalla Società ; con il proprio atto di appello, CP_1
invece, la argomentava in ordine alla non imputabilità a sè di alcuna Pt_1
1 responsabilità, evidenziando di essersi messa (invano) a disposizione al fine di riferire i citati dati identificativi alle Autorità e/o alla Banca del pagatore, non potendoli altrimenti divulgare senza violare la Privacy del proprio correntista;
l'appellante, quindi, chiedeva la riforma integrale della sentenza con condanna della controparte alla restituzione di quanto già versato in esecuzione della citata sentenza, oltre alle spese di lite della presente fase. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., quindi contestandolo anche specificamente nel merito, evidenziando che l'odierna appellante non aveva provato di aver compiuto “sforzi ragionevoli” per recuperare i fondi, in violazione dell'art. 24 dlvo
11/2010 (pur invocato dall'istituto bancario a sostegno delle proprie tesi) e, soprattutto, aveva invocato solo e direttamente in sede di appello la al fine di giustificare CP_2
l'omessa indicazione dei dati identificativi dell'effettivo destinatario del bonifico;
parte appellata, inoltre, evidenziava che l'odierna appellante non aveva neanche provato quanto riferito già nel corso del primo grado di giudizio in ordine ai tentativi di contattare il proprio cliente al fine di farsi autorizzare allo storno del pagamento errato
(circostanza a sua volta contestata dall'appellante negli atti successivi, in quanto non rilevata nel primo grado di giudizio e, quindi, coperta dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.); in subordine, in caso di accoglimento dell'avverso appello, la eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva con CP_3
riferimento alla restituzione delle spese di lite che erano state versate direttamente in favore dei procuratori antistatari.
Dopo un rinvio per errata assegnazione e due per sollecitare l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai propri atti) e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
2 con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, l'appello è fondato e - per l'effetto - merita accoglimento.
Come già evidenziato, la sentenza appellata – dopo aver compiutamente argomentato in ordine alle tesi contrastanti sussistenti in ordine all'interpretazione dell'art. 24 del decreto legislativo 11 del 2010 – correttamente afferma l'insussistenza di responsabilità di tutti i prestatori dei servizi di pagamento coinvolti nella esecuzione di un ordine di bonifico allorquando lo stesso sia stato eseguito in conformità del codice identificativo indicato dall'ordinante; come compiutamente argomentato dal Giudice di Pace, infatti, nel rispetto della normativa comunitaria che tende a garantire lo sviluppo di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale, non sussiste più alcun obbligo
(neanche per il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario) di verificare l'eventuale corrispondenza dell'IBAN con il nominativo pur indicato dall'ordinante
(cfr. sul punto anche Cass. n. 21105 del 29.7.20241).
Al fine di contemperare detta esigenza con quella di assicurare l'adempimento degli
3 obblighi di protezione dell'utente, però, la citata normativa richiede che il prestatore di servizi compia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento errata ed è su questo aspetto che il Giudice di Pace ha ritenuto l'odierna appellante inadempiente per non aver fornito alla i dati identificativi del Controparte_1
effettivo beneficiario, non consentendole – quindi – di intraprendere una azione di indebito arricchimento nei suoi confronti.
La normativa applicabile ratione temporis, però, poneva l'onere di compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento solo a carico del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (cfr. sul punto art. 24 del dlvo 11 del
2010 nella formulazione in vigore dal 1.3.2010 al 12.1.2018, nonché parte motiva della già citata Cass. n. 21105 del 29.7.20242), nessun obbligo di tal specie sussisteva – invece – all'epoca a carico dell'intermediario del beneficiario, quale è l'odierna appellante;
la in ogni caso, già nella PEC del 24.11.2017 si dichiarava Pt_1
disponibile a fornire ogni utile informazione direttamente alle Autorità di Pubblica
Sicurezza e Giudiziaria (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma nessuna richiesta veniva formulata in tal senso nei suoi confronti né dalle Autorità né dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sul quale – invece
– incombeva l'onere di compiere gli sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Solo con decorrenza dal 13.1.2018 il citato art. 24 veniva modificato ed, in particolare, venivano ivi inserite anche le seguenti disposizioni, che tendono a riequilibrare il rapporto sussistente tra i citati principi comunitari e l'esigenza di tutelare gli utenti dei servizi di pagamento:
“Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.”
Non potendo trovare applicazione al caso in esame la citata normativa e non risultando
4 – comunque – agli atti alcuna richiesta dei citati identificativi né da parte dell'intermediaria del pagatore, né da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dell'Autorità Giudiziaria (come già evidenziato), nessuna responsabilità è imputabile all'odierna appellante che eseguiva il bonifico seguendo l'IBAN indicato dal pagatore e non era obbligato a comunicare a terzi i dati del proprio cliente/beneficiario, comunicazione che - tra l'altro – avrebbe comportato una violazione del rapporto contrattuale con lo stesso sussistente.
L'appello, quindi, merita pieno accoglimento con rigetto della domanda attorea originariamente spiegata dalla e condanna della stessa alla restituzione Controparte_1
di quanto già percepito in esecuzione della sentenza riformata, precisando che le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado dovranno essere recuperate nei confronti dei procuratori antistatari, e non nei confronti della parte (cfr. Cass. n. 8215 del
4.4.20133 e Cass. n. 13752 del 20.9.2002 ex multis).
Non è condivisibile sul punto, infatti, l'eccezione di parte appellata relativa al proprio difetto di legittimazione passiva nei termini prospettati nella comparsa di costituzione e risposta alla luce della univoca e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha avuto più volte modo di chiarire:
- che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
- che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. n. 25247 del
25.10.20174, ex multis).
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 con riferimento al presente grado di giudizio ed ex D.M. 55/14 con riferimento al primo grado di giudizio, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 564/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Airola e, per l'effetto, rigetta la domanda spiegata dalla nei confronti della condannando Controparte_1 Parte_1
l'appellata ed i suoi procuratori antistatari a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza riformata;
2) CONDANNA la a rimborsare in favore della Controparte_1 [...]
e spese di lite relative al doppio grado di giudizio che liquida in € Parte_1
174,00 per C.U. e diritti e complessivi € 2.191,00 per onorari (di cui € 200,00 per la fase di studio dinanzi al Giudice di Pace, € 190,00 per la fase introduttiva dinanzi al Giudice di Pace, € 400,00 per la fase decisionale dinanzi al Giudice di
Pace, € 325,00 per la fase di studio in appello, € 325,00 per la fase introduttiva in appello ed € 751,00 per la fase decisionale in appello), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 16/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, l'art. 25 del d.lgs. n. 11 del 2010 - di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - attribuisce all'IBAN la funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui occorre accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione, con la conseguenza che se un pagamento risulta eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal solvens, non sussiste responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito. 2 “……la seconda parte del comma 2, dell'art. 24, impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli (peraltro, nel nuovo testo della citata norma, in vigore dal 13 gennaio 2018, nella specie, però, inapplicabile ratione temporis, anche con la collaborazione di quello del beneficiario), per recuperare le somme oggetto dell'operazione”. 3 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento 4 L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali