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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] - Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...]10, elettivamente domiciliata in Genova, Via Santi
Giacomo e Filippo 19/4, presso e nello studio dell'Avv. Ester Baessato - Codice Fiscale
[...]
FAX n. 010.81.43.49- PEC che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione. Il predetto difensore dichiara ai sensi degli art. 133, 134 e 176 c.p.c di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni nel corso del presente procedimento al seguente numero di Fax 010. 81.43.49 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
ATTRICE
CONTRO
con sede in GL alla Via XX Settembre 1 (C.F. e P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Sindaco pro-tempore nato a [...] il [...] P.IVA_2 Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Pozzolo (C.F. C.F._3 [...]
) del Foro di Genova giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III C.F._4 comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Elettivamente domiciliata in
Genova presso lo studio dell'Avv. Barbara Pozzolo alla Via Assarotti 48/1. Indirizzo PEC al quale le parti intendono ricevere ove d'uopo le comunicazioni, le notificazioni ed ogni e qualsivoglia atto e comunicazione afferente il presente procedimento: pec: Fax 010 Email_2
5538888
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 Parte_1 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, contariis reiectis,
Nel merito:
Piaccia al Tribunale Civile di Genova adito, disattesa ogni diversa istanza domanda ed eccezione:
I) Accertare, riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 Codice Civile e/o norma di legge meglio vista, la civile responsabilità del convenuto in persona del Sindaco e Controparte_2 legale rappresentante pro- tempore, nella causazione del sinistro di cui è causa, come descritto in parte narrativa;
II) Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non ivi incluso danno biologico per invalidità permanente, I.T.A e I.T.P, danno esistenziale, danno morale, spese mediche e di cura subite e subende dall'attrice SI.ra in ragione ed a causa del sinistro di cui Parte_1 sopra, e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SI.ra dell'importo come Parte_1 risultante dalle valutazioni medico legali di cui alla CT Dott.ssa depositata il 9.9.2023 Persona_2
e quindi - il tutto S.E.&.O - Euro 7.749,57 a titolo di danno biologico differenziale, calcolato sull'invalidità permanente al 7% di cui alla perizia medico legale sopra citata, oltre percentualizzazione massima al 49%, per un totale di Euro 11.546,85, Euro 1.035,00 a titolo di ITA per 9 giorni, calcolato sul punto base di Euro 115,00, Euro 1,811,25 a titolo di ITP al 75% per giorni
21, Euro 1.725,00 a titolo di ITP al 50% per giorni 30, Euro 1.947,81 per spese mediche documentate
e quindi nel complessivo importo di Euro 18.065,91 o quell'importo che risulterà dovuto in ragione delle domande di cui sopra o importi meglio visti e ritenuti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
III) Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, Cpa al 4% ed Iva al
22% e rimborso del Contributo Unificato, pari ad Euro 518,00 oltre ad Euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di Euro 545,00.
Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore, al Controparte_2 pagamento integrale delle spese della espletata CT medico legale.”
Per parte convenuta rassegnate all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni del 3 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di causa;
In via subordinata, nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo ai provato il nesso di causalità tra “la cosa”, l'evento e le lamentate lesioni Controparte_2
RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attrice tenuto altresì conto della esclusiva o
pagina 2 di 17 in subordine concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e detratte le somme già percepite dall'Inail. Con compensazione delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
La sig.ra ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
- all'epoca dei fatti era residente in GL (GE) e impiegata con Qualifica di Assistente
Amministrativo presso il Comune di Santa HE RE (GE);
- per recarsi al lavoro si spostava quotidianamente in treno raggiungendo a piedi la stazione
Ferroviaria di GL (GE) sita in Via XX Settembre n.1;
- in data 12 aprile 2013, alle ore 6.55 circa, mentre attraversava a piedi Piazza Giovanni Amendola per recarsi alla Stazione Ferroviaria, cadeva a terra in zona adiacente al civico n. 12 a causa dell'instabilità della pavimentazione della strada locale, sia carrabile sia pedonale, ivi resa sconnessa da diverse pietre non fissate al terreno e disallineate tra di loro, dissesti che non erano prevedibili, né visibili, né in alcun modo segnalati;
- subito dopo la caduta, veniva soccorsa dagli astanti che chiamavano la Croce Verde di GL
(GE) per portarla, alle ore 08.00 circa, in codice verde al PS di San Martino di Genova;
- veniva dunque sottoposta a visita ortopedica ed esami rx della spalla destra, risultati positivi per frattura del collo omerale, e dunque, previa apposizione di tutore, veniva dimessa con avvio ambulatoriale divisionale con prognosi di giorni trenta e diagnosi di “Altre fratture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero, frattura composta collo omerale destro”;
- l'Ospedale San Martino rilasciava certificazione da Infortunio in intinere (doc. 7 fascicolo parte attrice);
- in data 19.04.2013 veniva sottoposta presso il San Martino a visita radiologica di controllo con indicazione di rimozione del tutore in data 13.05.2013;
- nelle more il Comune di GL (GE), a seguito della denuncia del fatto (23.04.2013), provvedeva a ripristinare l'acciottolato nella zona in cui si era verificato l'incidente (doc. 5 atto di citazione) come documentato da fotografie scattate in loco dal figlio dell'attrice;
- successivamente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti/esami diagnostici e visite specialistiche, tra cui ecotomografia, visita radiologica e risonanza magnetica spalla, quest'ultima eseguita presso l'Istituto il Baluardo di Genova, che così refertava: “L'esame RM della spalla destra dimostra esiti di frattura non stabilizzati dalla testa del collo dell'omero, con persistenza di edema della spongiosa ossea a livello della rima di frattura ed in sede sottocondrale omerale. Lesione parziale da slaminamento del terzo mediodistale del tendine del sopraspinato, sul versante bursale.
Regolari i tendini del sottospinato del piccolo rotondo. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare, senza soluzione di continuità. Tenosinovite del CLBB. Lesione parcellare del cercine glenoideo in sede antero-inferiore. Regolari i legamenti gleno – omerali coraco-
pagina 3 di 17 acromiale. Nulla di patologico alla acromion claverale. Ipotrofia del deltoide” (doc. 9 atto di citazione);
- in data 21.08.2013 veniva ricoverata presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia d'urgenza di San Martino con diagnosi di “rottura traumatica completa della cuffia dei rotatori” e “conflitto subacromiale spalla dx con rigidità articolare” e quindi ivi sottoposta in data 28.08.2013, ad intervento chirurgico in anestesia locale di “mobilizzazione articolare e sblocco con ripristino completo articolarità” (doc.10 atto di citazione);
- si sottoponeva, privatamente, a visita ortopedica specialistica dal Dott. Controparte_3 nelle date 19.08.2013 e 07.10.2013, da giugno ad agosto 2013 a sedute
[...] chiroterapiche presso lo Studio Medico Chirotherapic srl in Genova Corso Buenos Aires 11/2, ed ancora a sedute domiciliari di fisioterapia riabilitativa per l'intero mese di settembre 2013, proseguite, a seguito di visita ortopedica, sino a dicembre 2013, sostenendone i relativi costi;
- in ragione dell'infortunio per cui è causa, sosteneva spese per esami e visite mediche (RSD spalla dx;
risonanza magnetica spalla;
sedute chiropratiche;
sedute domiciliari di fisioterapia riabilitativa;
visite specialistiche – docc. da 11 a 15 atto di citazione) per un totale di € 1.947,00;
- denunciava il sinistro al il quale dapprima apriva la procedura di liquidazione Controparte_2 presso l'Assicurazione Ina LI (doc.4 atto di citazione), ma poi, nonostante le lettere interruttive della prescrizione inviate in data 23.04 2013 (doc. 3 atto di citazione) ed in data
13.05.2015 (doc. 18 atto di citazione), l'apertura del sinistro e l'invio della richiesta documentazione, non dava seguito al richiesto risarcimento del danno;
- nemmeno la successiva istanza di negoziazione assistita, inviata al in data Controparte_2
19.11.2018, anch'essa atto interruttivo della prescrizione (doc.20 atto di citazione), aveva avuto riscontro per mancata risposta di controparte;
- la competente Sede Inail di Chiavari (Genova) che aveva preso in carico il caso quale infortunio in itinere (doc.16 atto di citazione) aveva giudicato fosse in grado di riprendere il lavoro dal
14.10.2013 ed aveva successivamente erogato € 9.652,40 a titolo di indennità giornaliera per inabilità al lavoro per il periodo dal 16 aprile 2013 al 13 ottobre 2013 ed € 5.691,43 a titolo di danno biologico con un grado di menomazione accertata pari all'8% della totale.
Sulla scorta di tali premesse ha citato il giudizio il ritenuto responsabile in qualità Controparte_2 di proprietario della strada, per aver omesso di tenere e mantenere la pavimentazione stradale in condizione tale da non costituire un pericolo per gli utenti , con ciò violando l'art. 2051 c.c. o, in subordine, l'art. 2043 c.c.; in particolare, l'instabilità dell'acciottolato, non segnalata in alcun modo, costituiva insidia e trabocchetto, non prevedibile e non evitabile.
Per la quantificazione dei danni, l'attrice ha allegato perizia medico - legale a cura del Dott
[...]
(doc.21 atto di citazione), il quale accertava in conseguenza dell'incidente un periodo di ITA Per_3 di 185 giorni nonché postumi di natura permanente per esiti di trauma contusivo distorsivo della spalla destra con frattura del collo dell'omero e lesione del tendine sovraspinato e residua discreta ripercussione funzionale della spalla, con esiti valutabili nella misura del 10%; ed ha indicato, dunque,
l'ammontare del risarcimento secondo le Tabelle di Milano, previa detrazione della somma percepita per lo stesso evento dall'Inail Sede di Chiavari, pari a € 5.691,43, a titolo di danno biologico pagina 4 di 17 permanente, fatto salvo il diritto alla personalizzazione del danno biologico permanente nella misura massima.
In punto di personalizzazione, l'attrice esponeva che per almeno quaranta giorni dopo il sinistro, percependo un incessante dolore alla spalla destra, aveva dovuto passare la notte seduta sul divano, senza riuscire, di fatto, a riposare, aveva dovuto eliminare alcune abitudini (corso di ballo latino/americano, spese con carichi pesanti, faccende domestiche) e non aveva più potuto assistere la madre in allora ottantaseienne bisognosa di assistenza nelle incombenze della vita quotidiana.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31 maggio 2022, il si è Controparte_2 costituito in giudizio contestando integralmente, anche espressamente ai sensi dell'art 115 c.p.c. e poiché infondate, la ricostruzione degli avvenimenti e la domanda svolta dall'attrice, nonché tutti gli atti e le produzioni avverse.
In particolare, parte convenuta deduceva che:
- le circostanze di tempo e di luogo descritti da controparte e i rilievi fotografici forniti inducevano a ritenere che il sinistro fosse ascrivibile a un comportamento imprudente e/o disattento dell'attrice, la quale usando l'ordinaria diligenza e prudenza richiesta all'utente della strada avrebbe dovuto evitare l'evento;
- infatti l'attrice attraversava quotidianamente la strada dell'incidente per recarsi al lavoro e l'orario in cui si era verificato il sinistro era illuminato dalla luce del giorno;
- pertanto, la condotta dell'attrice, connotata da negligenza e imprudenza, costituiva un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e (il danno) evento e a porsi, dunque, quale causa esclusiva dell'evento dannoso perché la situazione di pericolo era percepibile e prevedibile con l'ordinaria diligenza;
- inoltre, esistevano elementi oggettivi e particolari, come la notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi, che rendevano impossibile un controllo e una custodia serrati da parte del proprietario custode;
dunque l'utente non poteva essere esonerato dal minimale generale obbligo di prudenza e diligenza nell'uso della strada.
Ciò premesso, fermo in via principale l'integrale rigetto della domanda attorea, il convenuto chiedeva in via subordinata, laddove il fatto del danneggiato non venisse ritenuto idoneo a recidere totalmente il legame causale tra il danno e il bene, di diminuire, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto in considerazione del concorso dell'attrice nella causazione del danno.
In punto di quantificazione, il convenuto contestava, in ogni caso, la domanda risarcitoria formulata, in quanto basata esclusivamente su una relazione medico legale di parte, inidonea a rappresentare un valido elemento probatorio, bensì valevole unicamente come mero indizio (Cass., sez. V, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503). Nemmeno l'attrice aveva fornito prova circa il fatto che le lesioni e l'eventuale invalidità permanente erano una conseguenza immediata e diretta del sinistro oggetto di causa.
pagina 5 di 17 Evidenziava, infine, che all'importo eventualmente liquidato andava detratto quanto erogato dall'Inail, previa determinazione dell'esatta entità delle somme corrisposte dall'Ente a favore dell'attrice e specificazione del titolo dei diversi pagamenti effettuati.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice invoca, in via principale, la responsabilità del quale ente custode della strada su CP_2 cui è avvenuto il sinistro.
È noto che “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte: Cass.
29/07/2016, n. 15761).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del danno e l'evento dannoso a prescindere dal comportamento colpevole del custode (che invece rileva ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., norma che parte attrice comunque invoca, in via subordinata).
Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del nesso eziologico tra cosa e danno;
il custode, per andare esente da responsabilità̀, dovrà fornire la prova del caso fortuito.
Per quanto riguarda, in particolare, il caso fortuito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7125) quest'ultimo è riconducibile a tre modelli: il fatto naturale;
il fatto del terzo e il fatto del danneggiato.
In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222), richiamata anche di recente da AZ civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle) ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla condotta colposa del danneggiato e sia concretamente imprevedibile in modo tale da assumere efficacia determinante dell'evento dannoso (ossia non appartenga ad evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale).
pagina 6 di 17 Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia efficacia concorrente nell'eziologia del danno ovvero difetti il requisito dell'imprevedibilità allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c.
Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell'eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.
Tali principi sono stati, nel precedente sopra indicato, così riassunti: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (AZ civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478).
In altri termini (Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/03/2011, n. 6550), il custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1.
In particolare, in caso di caduta di pedone causata da un dissesto della pavimentazione, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente custode della stessa si rende necessaria una valutazione del comportamento dell'utente adeguata alla situazione concreta.
Quanto alla possibilità, poi, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponda, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, la giurisprudenza è ormai consolidata: non è la “notevole estensione del bene” e “l'uso generale e diretto” a determinare ex se l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo. Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo pagina 7 di 17 quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), la P.A. ne risponde;
per contro, ove la
P.A. - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa può essere liberata da responsabilità, perché tale situazione può qualificarsi come fortuito, avendo essa esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (AZ civile, sezione III, ordinanza n. 16295/2019).
Nel caso in esame l'azione è stata coltivata ex art. 2051 c.c. in modo aderente al quadro normativo e giurisprudenziale testè evidenziato e proposta nei confronti del soggetto giusto, il Controparte_2
– custode ex lege del demanio stradale.
3. Dinamica del sinistro e concreta responsabilità ex art. 2051 c.c.
La dinamica del sinistro occorso alla SI.ra lo stato della pavimentazione ove è Parte_1 avvenuto il fatto (in GL, Genova, in Piazza Giovanni Amendola) e la concreta prevedibilità della situazione di pericolo sono circostanze tutte sufficientemente provate.
Sebbene non sia stata fornita alcuna relazione proveniente dalla Polizia Locale, le deposizioni testimoniali raccolte in giudizio confermano la dinamica dei fatti e la condizione dell'acciottolato nel luogo in cui si è verificato il sinistro.
Si veda, in particolare, la deposizione del teste la quale, sebbene non abbia Testimone_1 assistito direttamente alla caduta della SI.ra trovandosi già a transitare nella Piazza ha potuto Pt_1 comunque vedere l'attrice a terra nell'istante immediatamente successivo e così ha risposto ai capitoli di prova dedotti da parte attrice:
“ricordo che era mattina presto, verso le ore 6,45 circa, in quanto era l'orario al quale uscivo per andare prima a fare colazione e poi a lavorare. Ad un certo momento terminata una scalinata che da piazza Don Bisco – dove abito – conduce alla strada che è Piazza Amendola ho visto a terra l'attrice. adr: non ho visto il momento in cui la SI.ra è caduta in quanto l'ho vista già a terra con vicine Pt_1 due persone che stavano cercando di prestarle soccorso. L'attrice si trovava a terra nella piazza nel punto in cui le mattonelle che coprivano il manto stradale erano sconnesse, situazione che in quel tratto era sempre presente anche perché ci passavano le auto”.
Lo stato di disconnessione della pavimentazione stradale nell'esatto punto in cui è avvenuta la caduta può essere, dunque, ragionevolmente posta a causa della stessa.
Peraltro, la circostanza che nessuno abbia assistito direttamente alla caduta non può, ex sé, escludere il nesso causale tra il bene e il danno (Corte di AZ, Sez. III Civile – sent. 9140/2013, “Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perchè non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta - il che dipende esclusivamente dal caso- senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa
pagina 8 di 17 della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio”).
Al caso di specie va dunque applicata identica regola di giudizio, per cui dalla presenza del dissesto possa farsi inferire la ricorrenza del fatto ignoto, ovvero la causa della caduta.
Anche perché non è stata fornita prova di altro processo causale che possa averla provocata, se non la disattenzione dell'attrice.
Questa, tuttavia, esaminato il contesto di riferimento, può valere come causa concorrente ai fini della riduzione del risarcimento ma non può assurgere a causa esclusiva della caduta.
Occorre infatti tenere conto del fatto che il (onerato) non ha neppure indicato l'esistenza di CP_2 passaggio alternativo e non ha dato prova sulla concreta ed effettiva possibilità per l'attrice di evitare il passaggio sulla zona dissestata per accedere alla stazione ferroviaria (che, in base a quanto provato, era condizione immanente della pavimentazione in tutta l'area soggetta a pubblico transito, ed in effetti ripristinata dopo il sinistro;
cfr teste “ora non ricordo esattamente se il giorno Testimone_1 dopo o a distanza di qualche giorno l'area è stata ripristinata nel senso che le piastrelle sono state attaccate al manto stradale”, nonché teste figlio dell'attrice, il quale ha dichiarato: Testimone_2
“non ero presente in loco al momento del sinistro, mi sono limitato a scattare la fotografia che mi viene rammostrata (doc. 5 di parte attrice) a distanza di qualche giorno dall'occorso. Quando ho fatto la fotografia in questione era in atto il ripristino del manto stradale”.
Occorre, infatti, tenere presente che l'anomalia non era rappresentata da una buca (in ipotesi ben delineata e visibile) ma da una condizione di “instabilità del manto stradale” reso sconnesso da diverse pietre non fissate al terreno (che ne accentuano senza dubbio il carattere della non obiettiva percettibilità, con rigorosa precisione, e della non facile concreta memorizzazione).
Dettò ciò, una condotta più cauta dell'attrice era comunque esigibile, in quanto lo stato di dissesto della strada era sicuramente a lei noto, visto che frequentava con regolarità i luoghi di causa per andare al lavoro, e l'orario al quale è avvenuto il sinistro (6.55), in quel periodo dell'anno (aprile) garantiva comunque sufficiente illuminazione naturale.
Escluso quindi che il comportamento del danneggiato possa aver da solo provocato l'evento di danno, la responsabilità in ordine al sinistro de quo è da ascrivere al ex art. 2051 c.c. Controparte_2 poiché non ha provato l'esistenza di circostanze, estranee alla sua sfera di controllo, che abbiano avuto incidenza causale autonoma sulla produzione dell'evento. Tuttavia, parte attrice, con la sua disattenzione, ha concorso alla produzione del danno nella misura del 30% equitativamente determinata, in base alla situazione concreta. Di conseguenza, il risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura indicata.
4. Danni risarcibili
È stata licenziata sulla persona dell'attrice consulenza tecnica medico legale della quale si riprendono le risposte ai quesiti formulati:
1) in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa la SI.ra ha subito una menomazione Pt_1 dell'integrità psico fisica da ritenersi in rapporto di compatibilità causale con la caduta dalle pagina 9 di 17 scale avvenuta il 12/04/2013; ha riportato esiti di trauma contusivo-distorsivo di spalla destra con frattura del collo omerale e lesione cuffia dei rotatori che sono stati trattati con un intervento chirurgico (in data 28/08/2013) con i postumi residuati così come descritti in esame obiettivo;
2) né dall'anamnesi patologica remota nè dall'anamnesi infortunistica emergevano elementi degni di nota ai fini della presente relazione, dal momento che la perizianda negava precedenti traumatismi relativi ai distretti articolari interessati nel corso dalla vicenda per cui è causa. La paziente inoltre non risultava, perlomeno agli atti, portatrice di precedenti invalidità;
3) nella vicenda descritta si ravvisa la sussistenza di un periodo di n. 9 (nove) giorni di inabilità temporanea assoluta, relativi al ricovero ospedaliero resosi necessario, cui si uniscono n. 21
(ventuno) giorni di inabilità temporanea parziale mediamente al 75% e – in ultimo – n. 30
(trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
4) sussistono esiti di carattere permanente e non si ritiene che allo stato attuale sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento, essendosi i postumi stabilizzati;
5) i postumi riscontrati obiettivamente (esiti di trauma contusivo-distorsivo di spalla destra con frattura del collo omerale e lesione cuffia dei rotatori) sono valutabili nella misura del 7% (sette per cento) con riferimento alle “Linee guida della valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè editore, 2016”;
6) stante gli esiti riportati alla spalla destra, con specifico riferimento alle modeste limitazioni nel sollevamento dei pesi, si ritiene sussista una minima limitazione nelle attività non lavorative e di vita di relazione della paziente;
7) sono state prodotte spese per l'esecuzione di accertamenti di imaging, tra cui una del 17/06/2013 presso Radiologia Recco per esecuzione RX spalla destra di importo pari ad euro 25,00 ed una
del 02/08/2013 presso l'Istituto Il Baluardo Recco per esecuzione RM spalla di importo pari ad euro 322,00; per l'effettuazione di trattamenti riabilitativi, sia presso lo Studio Chiro Therapic
del 26/06/2013 di importo pari ad euro 181,81, del 19/07/2013 di importo pari ad euro 332,00 e
del 05/08/2013 di importo pari ad euro 107,00, sia presso il SI. , massoterapista, Persona_4
del 20/09/2013 di importo pari ad euro 280,00 e del 23/12/2013 importo pari ad euro 400,00; ed – in ultimo – per visite specialistiche ortopediche ad opera del Dott. del CP_3
19/08/2013 e del 07/10/2013, entrambe di importo pari ad euro 150,00 ciascuna. Il totale complessivo delle spese sostenute ammonta ad euro 1947,81 e le stesse risultano tutte congrue e risarcibili, riguardando trattamenti riabilitativi effettuati su prescrizione specialistica ed accertamenti di imaging, per quanto sostenute in regime di sanità privata, in ragione dei tempi di attesa previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. Non sono previste, in ultimo, eventuali spese future;
8) la sig.ra è stata sottoposta ad intervento chirurgico, in data 28/08/2013, in occasione del Pt_1 ricovero ospedaliero dal 21/08/2013 al 29/08/2013 (per totale giorni 9 – nove). A questi si pagina 10 di 17 uniscono complessivi giorni 30 (trenta) necessari per l'utilizzo di tutore all'arto superiore destro, come prescritto al primo accesso nosocomiale.
Le considerazioni espresse dal ctu appaiono congrue, logiche, persuasive e motivate e non si trova quindi ragione per disattenderle.
Facendo applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (ultima versione) per il calcolo del danno non patrimoniale, si giunge al seguente calcolo risarcitorio:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 7% Punto danno biologico € 2.089,92 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 522,48 Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 10.826,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 13.532,00
Invalidità temporanea totale € 1.035,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.811,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.571,25
Totale generale: € 18.103,25
Il danno liquidabile, tenuto conto del concorso ex art. 1227 c.c., scende dunque ad euro 12.672,27
(di cui euro 7.578,20 per danno biologico permanente puro;
euro 1.894,20 per danno morale soggettivo;
euro 3.199,87 per danno biologico temporaneo).
A tale proposito si osserva che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente (sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) va riconosciuto solo in presenza pagina 11 di 17 di lesioni rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. In tal senso, sulla base delle specifiche allegazioni, si è potuto valorizzare solo il dispiacere soggettivamente subito per il fatto che l'attrice non ha più potuto assistere come prima l'anziana madre per circa sei mesi, cfr. pag 8 atto di citazione e teste Tale circostanza si ritiene non integri, infatti, Testimone_3 ai danni dell'attrice, una modifica in pejus della sua qualità di vita sul piano relazionale, rilevante in termini di personalizzazione, ma piuttosto una lesione della sfera dell'intimo sentire) ed è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema Corte di
AZ n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro;
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al parametro medio della tabella milanese che già lo include (la predetta tabella, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di €
115,00 giunge fino a € 173,00);
✓ la personalizzazione sul piano dinamico - relazionale non è stata riconosciuta.
A tale ultimo riguardo si fa presente che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. sul tema AZ civile n. 14364/2019). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti:
1. la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità;
2. per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.
Nel caso di specie non è dovuta alcuna personalizzazione perché non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore (ex pluribus AZ civile, n. 7513/2018 ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate pagina 12 di 17 dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.)
Tali sono ad esempio i pregiudizi connessi al fatto di non poter frequentare il corso di ballo latino/americano, attività che neppure vi è prova certa venisse abitualmente praticata dall'attrice (cfr. teste “prima del sinistro non mi risulta che mia madre seguisse un corso di ballo Testimone_2 latino/americano, faceva invece escursioni e yoga;
dopo il sinistro mia madre ha continuato a fare escursioni anche se in misura più contenuta, mentre credo che abbia smesso di fare yoga per una questione di postura”).
Tali non sono le rinunce alle attività praticate a livello amatoriale (passeggiate) o alle normali incombenze domestiche (fare la spesa).
Tale non è, come già sopra detto, la minore efficienza personale con la quale è stato possibile assistere l'anziana madre, valorizzata a livello “soggettivo” poiché, sul piano obiettivo della relazione, non può dirsi provata, ex sé, una modifica in pejus del rapporto.
Del resto lo stesso CT ha riscontrato, con specifico riferimento alle modeste difficoltà nel sollevamento dei pesi a causa degli esiti riportati alla spalla destra, una minima limitazione nelle attività abituali non lavorative e di vita di relazione della paziente, che non si ritiene quindi in alcun modo idonea a giustificare il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (AZ civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis AZ civile n. 10303/2012 e AZ civile n.
3806/2004).
Quanto al danno patrimoniale, il CT ha riconosciuto come congrue spese mediche per una somma complessiva pari ad € 1.947,81 e le stesse risultano tutte risarcibili, riguardando trattamenti riabilitativi effettuati su prescrizione specialistica, accertamenti di imaging e visite ortopediche sostenute in regime di sanità privata in ragione dei tempi di attesa previsti dal Sistema Sanitario Nazionale.
pagina 13 di 17 Il danno patrimoniale può essere quindi quantificato in € 1.947,81 che, considerato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., scende ad € 1.363,46.
Sul predetto importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli esborsi al saldo.
5. Sulla copertura previdenziale INAIL e sull'acconto già erogato da parte della compagnia assicurativa
Parte attrice ha beneficiato dell'indennizzo INAIL essendosi il sinistro verificato in itinere.
Le tipologie di danni astrattamente indennizzabili dall'INAIL sono:
a) danno biologico erogato a norma dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 (e dunque, con prestazioni determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato: tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori);
b) danno patrimoniale suddiviso tra b1) la riduzione della capacità di guadagno ex art. 13, c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 38/2000, liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi di menomazione di grado pari o superiore al 16%. Da tale presunzione iuris et de iure discende la possibilità di indennizzare tale aspetto anche quando l'assicurato non abbia patito o dimostrato di aver patito alcun pregiudizio;
b2) la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia ex art. 68, c.1 del D.P.R. n.
1124/1965, indennizzata con riconoscimento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione stessa;
b3) le spese sanitarie anticipate dall'Istituto a norma degli artt. 86 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965.
La giurisprudenza ha affermato che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito
(Cass. SU, n. 12566/2018).
In sostanza, gli importi liquidati dall'ente devono essere sottratti da quelli dovuti a titolo risarcitorio, secondo il criterio delle “poste” identiche di danno: vale a dire, sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siamo destinati a ristorare prenditi identici (Cass.
26117/2021; Cass. 9112/2019; Cass. 25618/2018; Cass. 2766/2017).
pagina 14 di 17 Il danno subito dal lavoratore si scinde infatti in due entità autonome e l'INAIL subentra nel diritto di credito del lavoratore nei limiti dell'indennizzo pagato.
Il danneggiato, quindi, perde la legittimazione e la titolarità del diritto al risarcimento del danno civile nei limiti, appunto, dell'indennizzo versatogli dall'INAIL, mentre conserva il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale pregiudizio ulteriore rispetto a quello liquidato dall'INAIL, ossia del c.d. danno differenziale.
Laddove non vi è corrispondenza fra prestazioni previdenziali Inail e risarcimento del danno, nel senso che queste non sono dirette a ristorare il medesimo bene giuridico leso, quanto liquidato dall'Inail rimani definitivamente acquisito nel patrimonio dell'infortunato danneggiato (come in tutti gli altri casi in cui non vi sia responsabilità di terzi o del datore di lavoro).
Le rimanenti voci di danno che l'infortunato ha subito (ovvero specifici pregiudizi di interessi giuridicamente tutelati con il risarcimento) e che non sono compresi nelle prestazioni previdenziali vanno invece a formare i cd. danni complementari di cui unico titolare e legittimato al ristoro è
l'infortunato (tale è il danno morale soggettivo, la personalizzazione del danno biologico sotto il profilo dinamico relazionale, l'invalidità biologica temporea, visto che l'Inail copre solo il danno biologico permanente e il danno patrimoniale correlato all'indisponibilità della prestazione lavorativa che l'ente previdenziale chiama “indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro”).
Ove vengano riconosciuti, a titolo risarcitorio, tali voci, esse, quindi, non subiscono alcuna decurtazione a seguito delle prestazioni ricevute dall'Inail.
Parte attrice ha allegato (doc. 17 atto di citazione) la pratica di infortunio/malattia professionale Inail rendendo noto quali somme sono state corrisposte dall'ente previdenziale al lavoratore:
indennità giornaliera per inabilità al lavoro per il periodo dal 16 aprile 2013 al 13 ottobre 2013: €
9652,40 indennità per danno biologico permanente all'8%: € 5.691,43
La prima voce non interessa (in quanto ristora un danno patrimoniale che è estraneo al giudizio).
La seconda voce invece rileva: dal risarcimento come sopra calcolato per il danno biologico da invalidità permanente, euro 7.578,20 – depurato del danno morale soggettivo che va riconosciuto per intero al danneggiato e che compone il danno biologico nella misura del 25% come da Tabella – va detratto l'indennizzo corrisposto dall'INAIL per tale voce (euro 5.691,43).
L'indennizzo percepito (da trattare alla stregua di un acconto) va in particolare sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da AZ civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017; AZ civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero pagina 15 di 17 rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
Restano invece fermi, oltre l'importo riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo per euro 1.894,20, altresì l'importo calcolato a titolo di invalidità temporanea per euro 3.199,87, che va riconosciuto per intero (essendo voce di danno esclusa dalla tutela INAIL che, come detto, copre solo il danno patrimoniale e il danno biologico permanente). Al pari delle spese mediche che non risulta siano state rimborsate dall'ente previdenziale, riconosciute per euro 1.363,46.
6. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento meritano di essere compensate nella misura di 1/3, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 c.c. proposta da parte convenuta, e, per il resto, come sotto liquidate, secondo tariffa in base al quantum concretamente risarcito al netto dell'indennizzo Inail (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000, importi medi per ciascuna fase) poste a carico di parte convenuta per soccombenza.
Le spese di ctu, come già liquidate, restano a definitivo carico delle parti secondo identica quota (1/3 a carico di parte attrice;
2/3 a carico di parte convenuta).
Per quanto riguarda le spese di CTP, queste non risultano né allegate né documentate: se è vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380) è altresì vero che la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, o la prova che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605;
Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa;
- accerta e dichiara che la condotta colposa di parte attrice ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%;
- per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze pagina 16 di 17 che ne sono derivate, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice:
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di
12.672,27 (di cui euro 7.578,20 per danno biologico permanente puro;
euro 1.894,20 per danno morale soggettivo;
euro 3.199,87 per danno biologico temporaneo), con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la complessiva somma di euro
1.363,46 con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
il tutto sotto espressa deduzione di quanto versato da INAIL e pari ad € € 5.691,43 secondo voci e metodologia di calcolo indicata in parte motiva;
- dichiara le spese di lite compensate nella misura di 1/3 e dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la restante quota, che si liquida in € 3.892,37 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre 381,50 per contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo. Pone le spese di ctu come già liquidate a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte convenuta nella misura di 2/3.
Genova, 22 gennaio 2025 Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] - Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in [...]10, elettivamente domiciliata in Genova, Via Santi
Giacomo e Filippo 19/4, presso e nello studio dell'Avv. Ester Baessato - Codice Fiscale
[...]
FAX n. 010.81.43.49- PEC che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende per procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione. Il predetto difensore dichiara ai sensi degli art. 133, 134 e 176 c.p.c di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni nel corso del presente procedimento al seguente numero di Fax 010. 81.43.49 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
ATTRICE
CONTRO
con sede in GL alla Via XX Settembre 1 (C.F. e P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Sindaco pro-tempore nato a [...] il [...] P.IVA_2 Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Pozzolo (C.F. C.F._3 [...]
) del Foro di Genova giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III C.F._4 comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Elettivamente domiciliata in
Genova presso lo studio dell'Avv. Barbara Pozzolo alla Via Assarotti 48/1. Indirizzo PEC al quale le parti intendono ricevere ove d'uopo le comunicazioni, le notificazioni ed ogni e qualsivoglia atto e comunicazione afferente il presente procedimento: pec: Fax 010 Email_2
5538888
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 Parte_1 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, contariis reiectis,
Nel merito:
Piaccia al Tribunale Civile di Genova adito, disattesa ogni diversa istanza domanda ed eccezione:
I) Accertare, riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 Codice Civile e/o norma di legge meglio vista, la civile responsabilità del convenuto in persona del Sindaco e Controparte_2 legale rappresentante pro- tempore, nella causazione del sinistro di cui è causa, come descritto in parte narrativa;
II) Conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non ivi incluso danno biologico per invalidità permanente, I.T.A e I.T.P, danno esistenziale, danno morale, spese mediche e di cura subite e subende dall'attrice SI.ra in ragione ed a causa del sinistro di cui Parte_1 sopra, e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SI.ra dell'importo come Parte_1 risultante dalle valutazioni medico legali di cui alla CT Dott.ssa depositata il 9.9.2023 Persona_2
e quindi - il tutto S.E.&.O - Euro 7.749,57 a titolo di danno biologico differenziale, calcolato sull'invalidità permanente al 7% di cui alla perizia medico legale sopra citata, oltre percentualizzazione massima al 49%, per un totale di Euro 11.546,85, Euro 1.035,00 a titolo di ITA per 9 giorni, calcolato sul punto base di Euro 115,00, Euro 1,811,25 a titolo di ITP al 75% per giorni
21, Euro 1.725,00 a titolo di ITP al 50% per giorni 30, Euro 1.947,81 per spese mediche documentate
e quindi nel complessivo importo di Euro 18.065,91 o quell'importo che risulterà dovuto in ragione delle domande di cui sopra o importi meglio visti e ritenuti in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
III) Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, Cpa al 4% ed Iva al
22% e rimborso del Contributo Unificato, pari ad Euro 518,00 oltre ad Euro 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di Euro 545,00.
Condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore, al Controparte_2 pagamento integrale delle spese della espletata CT medico legale.”
Per parte convenuta rassegnate all'udienza di precisazione delle Controparte_1 conclusioni del 3 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese di causa;
In via subordinata, nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo ai provato il nesso di causalità tra “la cosa”, l'evento e le lamentate lesioni Controparte_2
RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attrice tenuto altresì conto della esclusiva o
pagina 2 di 17 in subordine concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e detratte le somme già percepite dall'Inail. Con compensazione delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
La sig.ra ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
- all'epoca dei fatti era residente in GL (GE) e impiegata con Qualifica di Assistente
Amministrativo presso il Comune di Santa HE RE (GE);
- per recarsi al lavoro si spostava quotidianamente in treno raggiungendo a piedi la stazione
Ferroviaria di GL (GE) sita in Via XX Settembre n.1;
- in data 12 aprile 2013, alle ore 6.55 circa, mentre attraversava a piedi Piazza Giovanni Amendola per recarsi alla Stazione Ferroviaria, cadeva a terra in zona adiacente al civico n. 12 a causa dell'instabilità della pavimentazione della strada locale, sia carrabile sia pedonale, ivi resa sconnessa da diverse pietre non fissate al terreno e disallineate tra di loro, dissesti che non erano prevedibili, né visibili, né in alcun modo segnalati;
- subito dopo la caduta, veniva soccorsa dagli astanti che chiamavano la Croce Verde di GL
(GE) per portarla, alle ore 08.00 circa, in codice verde al PS di San Martino di Genova;
- veniva dunque sottoposta a visita ortopedica ed esami rx della spalla destra, risultati positivi per frattura del collo omerale, e dunque, previa apposizione di tutore, veniva dimessa con avvio ambulatoriale divisionale con prognosi di giorni trenta e diagnosi di “Altre fratture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero, frattura composta collo omerale destro”;
- l'Ospedale San Martino rilasciava certificazione da Infortunio in intinere (doc. 7 fascicolo parte attrice);
- in data 19.04.2013 veniva sottoposta presso il San Martino a visita radiologica di controllo con indicazione di rimozione del tutore in data 13.05.2013;
- nelle more il Comune di GL (GE), a seguito della denuncia del fatto (23.04.2013), provvedeva a ripristinare l'acciottolato nella zona in cui si era verificato l'incidente (doc. 5 atto di citazione) come documentato da fotografie scattate in loco dal figlio dell'attrice;
- successivamente si sottoponeva ad ulteriori accertamenti/esami diagnostici e visite specialistiche, tra cui ecotomografia, visita radiologica e risonanza magnetica spalla, quest'ultima eseguita presso l'Istituto il Baluardo di Genova, che così refertava: “L'esame RM della spalla destra dimostra esiti di frattura non stabilizzati dalla testa del collo dell'omero, con persistenza di edema della spongiosa ossea a livello della rima di frattura ed in sede sottocondrale omerale. Lesione parziale da slaminamento del terzo mediodistale del tendine del sopraspinato, sul versante bursale.
Regolari i tendini del sottospinato del piccolo rotondo. Tendinosi di basso grado del sottoscapolare, senza soluzione di continuità. Tenosinovite del CLBB. Lesione parcellare del cercine glenoideo in sede antero-inferiore. Regolari i legamenti gleno – omerali coraco-
pagina 3 di 17 acromiale. Nulla di patologico alla acromion claverale. Ipotrofia del deltoide” (doc. 9 atto di citazione);
- in data 21.08.2013 veniva ricoverata presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia d'urgenza di San Martino con diagnosi di “rottura traumatica completa della cuffia dei rotatori” e “conflitto subacromiale spalla dx con rigidità articolare” e quindi ivi sottoposta in data 28.08.2013, ad intervento chirurgico in anestesia locale di “mobilizzazione articolare e sblocco con ripristino completo articolarità” (doc.10 atto di citazione);
- si sottoponeva, privatamente, a visita ortopedica specialistica dal Dott. Controparte_3 nelle date 19.08.2013 e 07.10.2013, da giugno ad agosto 2013 a sedute
[...] chiroterapiche presso lo Studio Medico Chirotherapic srl in Genova Corso Buenos Aires 11/2, ed ancora a sedute domiciliari di fisioterapia riabilitativa per l'intero mese di settembre 2013, proseguite, a seguito di visita ortopedica, sino a dicembre 2013, sostenendone i relativi costi;
- in ragione dell'infortunio per cui è causa, sosteneva spese per esami e visite mediche (RSD spalla dx;
risonanza magnetica spalla;
sedute chiropratiche;
sedute domiciliari di fisioterapia riabilitativa;
visite specialistiche – docc. da 11 a 15 atto di citazione) per un totale di € 1.947,00;
- denunciava il sinistro al il quale dapprima apriva la procedura di liquidazione Controparte_2 presso l'Assicurazione Ina LI (doc.4 atto di citazione), ma poi, nonostante le lettere interruttive della prescrizione inviate in data 23.04 2013 (doc. 3 atto di citazione) ed in data
13.05.2015 (doc. 18 atto di citazione), l'apertura del sinistro e l'invio della richiesta documentazione, non dava seguito al richiesto risarcimento del danno;
- nemmeno la successiva istanza di negoziazione assistita, inviata al in data Controparte_2
19.11.2018, anch'essa atto interruttivo della prescrizione (doc.20 atto di citazione), aveva avuto riscontro per mancata risposta di controparte;
- la competente Sede Inail di Chiavari (Genova) che aveva preso in carico il caso quale infortunio in itinere (doc.16 atto di citazione) aveva giudicato fosse in grado di riprendere il lavoro dal
14.10.2013 ed aveva successivamente erogato € 9.652,40 a titolo di indennità giornaliera per inabilità al lavoro per il periodo dal 16 aprile 2013 al 13 ottobre 2013 ed € 5.691,43 a titolo di danno biologico con un grado di menomazione accertata pari all'8% della totale.
Sulla scorta di tali premesse ha citato il giudizio il ritenuto responsabile in qualità Controparte_2 di proprietario della strada, per aver omesso di tenere e mantenere la pavimentazione stradale in condizione tale da non costituire un pericolo per gli utenti , con ciò violando l'art. 2051 c.c. o, in subordine, l'art. 2043 c.c.; in particolare, l'instabilità dell'acciottolato, non segnalata in alcun modo, costituiva insidia e trabocchetto, non prevedibile e non evitabile.
Per la quantificazione dei danni, l'attrice ha allegato perizia medico - legale a cura del Dott
[...]
(doc.21 atto di citazione), il quale accertava in conseguenza dell'incidente un periodo di ITA Per_3 di 185 giorni nonché postumi di natura permanente per esiti di trauma contusivo distorsivo della spalla destra con frattura del collo dell'omero e lesione del tendine sovraspinato e residua discreta ripercussione funzionale della spalla, con esiti valutabili nella misura del 10%; ed ha indicato, dunque,
l'ammontare del risarcimento secondo le Tabelle di Milano, previa detrazione della somma percepita per lo stesso evento dall'Inail Sede di Chiavari, pari a € 5.691,43, a titolo di danno biologico pagina 4 di 17 permanente, fatto salvo il diritto alla personalizzazione del danno biologico permanente nella misura massima.
In punto di personalizzazione, l'attrice esponeva che per almeno quaranta giorni dopo il sinistro, percependo un incessante dolore alla spalla destra, aveva dovuto passare la notte seduta sul divano, senza riuscire, di fatto, a riposare, aveva dovuto eliminare alcune abitudini (corso di ballo latino/americano, spese con carichi pesanti, faccende domestiche) e non aveva più potuto assistere la madre in allora ottantaseienne bisognosa di assistenza nelle incombenze della vita quotidiana.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31 maggio 2022, il si è Controparte_2 costituito in giudizio contestando integralmente, anche espressamente ai sensi dell'art 115 c.p.c. e poiché infondate, la ricostruzione degli avvenimenti e la domanda svolta dall'attrice, nonché tutti gli atti e le produzioni avverse.
In particolare, parte convenuta deduceva che:
- le circostanze di tempo e di luogo descritti da controparte e i rilievi fotografici forniti inducevano a ritenere che il sinistro fosse ascrivibile a un comportamento imprudente e/o disattento dell'attrice, la quale usando l'ordinaria diligenza e prudenza richiesta all'utente della strada avrebbe dovuto evitare l'evento;
- infatti l'attrice attraversava quotidianamente la strada dell'incidente per recarsi al lavoro e l'orario in cui si era verificato il sinistro era illuminato dalla luce del giorno;
- pertanto, la condotta dell'attrice, connotata da negligenza e imprudenza, costituiva un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e (il danno) evento e a porsi, dunque, quale causa esclusiva dell'evento dannoso perché la situazione di pericolo era percepibile e prevedibile con l'ordinaria diligenza;
- inoltre, esistevano elementi oggettivi e particolari, come la notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi, che rendevano impossibile un controllo e una custodia serrati da parte del proprietario custode;
dunque l'utente non poteva essere esonerato dal minimale generale obbligo di prudenza e diligenza nell'uso della strada.
Ciò premesso, fermo in via principale l'integrale rigetto della domanda attorea, il convenuto chiedeva in via subordinata, laddove il fatto del danneggiato non venisse ritenuto idoneo a recidere totalmente il legame causale tra il danno e il bene, di diminuire, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto in considerazione del concorso dell'attrice nella causazione del danno.
In punto di quantificazione, il convenuto contestava, in ogni caso, la domanda risarcitoria formulata, in quanto basata esclusivamente su una relazione medico legale di parte, inidonea a rappresentare un valido elemento probatorio, bensì valevole unicamente come mero indizio (Cass., sez. V, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503). Nemmeno l'attrice aveva fornito prova circa il fatto che le lesioni e l'eventuale invalidità permanente erano una conseguenza immediata e diretta del sinistro oggetto di causa.
pagina 5 di 17 Evidenziava, infine, che all'importo eventualmente liquidato andava detratto quanto erogato dall'Inail, previa determinazione dell'esatta entità delle somme corrisposte dall'Ente a favore dell'attrice e specificazione del titolo dei diversi pagamenti effettuati.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice invoca, in via principale, la responsabilità del quale ente custode della strada su CP_2 cui è avvenuto il sinistro.
È noto che “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte: Cass.
29/07/2016, n. 15761).
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del danno e l'evento dannoso a prescindere dal comportamento colpevole del custode (che invece rileva ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c., norma che parte attrice comunque invoca, in via subordinata).
Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del nesso eziologico tra cosa e danno;
il custode, per andare esente da responsabilità̀, dovrà fornire la prova del caso fortuito.
Per quanto riguarda, in particolare, il caso fortuito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7125) quest'ultimo è riconducibile a tre modelli: il fatto naturale;
il fatto del terzo e il fatto del danneggiato.
In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222), richiamata anche di recente da AZ civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle) ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla condotta colposa del danneggiato e sia concretamente imprevedibile in modo tale da assumere efficacia determinante dell'evento dannoso (ossia non appartenga ad evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale).
pagina 6 di 17 Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia efficacia concorrente nell'eziologia del danno ovvero difetti il requisito dell'imprevedibilità allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c.
Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell'eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.
Tali principi sono stati, nel precedente sopra indicato, così riassunti: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (AZ civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478).
In altri termini (Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/03/2011, n. 6550), il custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1.
In particolare, in caso di caduta di pedone causata da un dissesto della pavimentazione, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente custode della stessa si rende necessaria una valutazione del comportamento dell'utente adeguata alla situazione concreta.
Quanto alla possibilità, poi, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponda, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, la giurisprudenza è ormai consolidata: non è la “notevole estensione del bene” e “l'uso generale e diretto” a determinare ex se l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo. Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo pagina 7 di 17 quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), la P.A. ne risponde;
per contro, ove la
P.A. - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa può essere liberata da responsabilità, perché tale situazione può qualificarsi come fortuito, avendo essa esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (AZ civile, sezione III, ordinanza n. 16295/2019).
Nel caso in esame l'azione è stata coltivata ex art. 2051 c.c. in modo aderente al quadro normativo e giurisprudenziale testè evidenziato e proposta nei confronti del soggetto giusto, il Controparte_2
– custode ex lege del demanio stradale.
3. Dinamica del sinistro e concreta responsabilità ex art. 2051 c.c.
La dinamica del sinistro occorso alla SI.ra lo stato della pavimentazione ove è Parte_1 avvenuto il fatto (in GL, Genova, in Piazza Giovanni Amendola) e la concreta prevedibilità della situazione di pericolo sono circostanze tutte sufficientemente provate.
Sebbene non sia stata fornita alcuna relazione proveniente dalla Polizia Locale, le deposizioni testimoniali raccolte in giudizio confermano la dinamica dei fatti e la condizione dell'acciottolato nel luogo in cui si è verificato il sinistro.
Si veda, in particolare, la deposizione del teste la quale, sebbene non abbia Testimone_1 assistito direttamente alla caduta della SI.ra trovandosi già a transitare nella Piazza ha potuto Pt_1 comunque vedere l'attrice a terra nell'istante immediatamente successivo e così ha risposto ai capitoli di prova dedotti da parte attrice:
“ricordo che era mattina presto, verso le ore 6,45 circa, in quanto era l'orario al quale uscivo per andare prima a fare colazione e poi a lavorare. Ad un certo momento terminata una scalinata che da piazza Don Bisco – dove abito – conduce alla strada che è Piazza Amendola ho visto a terra l'attrice. adr: non ho visto il momento in cui la SI.ra è caduta in quanto l'ho vista già a terra con vicine Pt_1 due persone che stavano cercando di prestarle soccorso. L'attrice si trovava a terra nella piazza nel punto in cui le mattonelle che coprivano il manto stradale erano sconnesse, situazione che in quel tratto era sempre presente anche perché ci passavano le auto”.
Lo stato di disconnessione della pavimentazione stradale nell'esatto punto in cui è avvenuta la caduta può essere, dunque, ragionevolmente posta a causa della stessa.
Peraltro, la circostanza che nessuno abbia assistito direttamente alla caduta non può, ex sé, escludere il nesso causale tra il bene e il danno (Corte di AZ, Sez. III Civile – sent. 9140/2013, “Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perchè non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta - il che dipende esclusivamente dal caso- senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa
pagina 8 di 17 della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio”).
Al caso di specie va dunque applicata identica regola di giudizio, per cui dalla presenza del dissesto possa farsi inferire la ricorrenza del fatto ignoto, ovvero la causa della caduta.
Anche perché non è stata fornita prova di altro processo causale che possa averla provocata, se non la disattenzione dell'attrice.
Questa, tuttavia, esaminato il contesto di riferimento, può valere come causa concorrente ai fini della riduzione del risarcimento ma non può assurgere a causa esclusiva della caduta.
Occorre infatti tenere conto del fatto che il (onerato) non ha neppure indicato l'esistenza di CP_2 passaggio alternativo e non ha dato prova sulla concreta ed effettiva possibilità per l'attrice di evitare il passaggio sulla zona dissestata per accedere alla stazione ferroviaria (che, in base a quanto provato, era condizione immanente della pavimentazione in tutta l'area soggetta a pubblico transito, ed in effetti ripristinata dopo il sinistro;
cfr teste “ora non ricordo esattamente se il giorno Testimone_1 dopo o a distanza di qualche giorno l'area è stata ripristinata nel senso che le piastrelle sono state attaccate al manto stradale”, nonché teste figlio dell'attrice, il quale ha dichiarato: Testimone_2
“non ero presente in loco al momento del sinistro, mi sono limitato a scattare la fotografia che mi viene rammostrata (doc. 5 di parte attrice) a distanza di qualche giorno dall'occorso. Quando ho fatto la fotografia in questione era in atto il ripristino del manto stradale”.
Occorre, infatti, tenere presente che l'anomalia non era rappresentata da una buca (in ipotesi ben delineata e visibile) ma da una condizione di “instabilità del manto stradale” reso sconnesso da diverse pietre non fissate al terreno (che ne accentuano senza dubbio il carattere della non obiettiva percettibilità, con rigorosa precisione, e della non facile concreta memorizzazione).
Dettò ciò, una condotta più cauta dell'attrice era comunque esigibile, in quanto lo stato di dissesto della strada era sicuramente a lei noto, visto che frequentava con regolarità i luoghi di causa per andare al lavoro, e l'orario al quale è avvenuto il sinistro (6.55), in quel periodo dell'anno (aprile) garantiva comunque sufficiente illuminazione naturale.
Escluso quindi che il comportamento del danneggiato possa aver da solo provocato l'evento di danno, la responsabilità in ordine al sinistro de quo è da ascrivere al ex art. 2051 c.c. Controparte_2 poiché non ha provato l'esistenza di circostanze, estranee alla sua sfera di controllo, che abbiano avuto incidenza causale autonoma sulla produzione dell'evento. Tuttavia, parte attrice, con la sua disattenzione, ha concorso alla produzione del danno nella misura del 30% equitativamente determinata, in base alla situazione concreta. Di conseguenza, il risarcimento dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura indicata.
4. Danni risarcibili
È stata licenziata sulla persona dell'attrice consulenza tecnica medico legale della quale si riprendono le risposte ai quesiti formulati:
1) in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa la SI.ra ha subito una menomazione Pt_1 dell'integrità psico fisica da ritenersi in rapporto di compatibilità causale con la caduta dalle pagina 9 di 17 scale avvenuta il 12/04/2013; ha riportato esiti di trauma contusivo-distorsivo di spalla destra con frattura del collo omerale e lesione cuffia dei rotatori che sono stati trattati con un intervento chirurgico (in data 28/08/2013) con i postumi residuati così come descritti in esame obiettivo;
2) né dall'anamnesi patologica remota nè dall'anamnesi infortunistica emergevano elementi degni di nota ai fini della presente relazione, dal momento che la perizianda negava precedenti traumatismi relativi ai distretti articolari interessati nel corso dalla vicenda per cui è causa. La paziente inoltre non risultava, perlomeno agli atti, portatrice di precedenti invalidità;
3) nella vicenda descritta si ravvisa la sussistenza di un periodo di n. 9 (nove) giorni di inabilità temporanea assoluta, relativi al ricovero ospedaliero resosi necessario, cui si uniscono n. 21
(ventuno) giorni di inabilità temporanea parziale mediamente al 75% e – in ultimo – n. 30
(trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
4) sussistono esiti di carattere permanente e non si ritiene che allo stato attuale sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento, essendosi i postumi stabilizzati;
5) i postumi riscontrati obiettivamente (esiti di trauma contusivo-distorsivo di spalla destra con frattura del collo omerale e lesione cuffia dei rotatori) sono valutabili nella misura del 7% (sette per cento) con riferimento alle “Linee guida della valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè editore, 2016”;
6) stante gli esiti riportati alla spalla destra, con specifico riferimento alle modeste limitazioni nel sollevamento dei pesi, si ritiene sussista una minima limitazione nelle attività non lavorative e di vita di relazione della paziente;
7) sono state prodotte spese per l'esecuzione di accertamenti di imaging, tra cui una del 17/06/2013 presso Radiologia Recco per esecuzione RX spalla destra di importo pari ad euro 25,00 ed una
del 02/08/2013 presso l'Istituto Il Baluardo Recco per esecuzione RM spalla di importo pari ad euro 322,00; per l'effettuazione di trattamenti riabilitativi, sia presso lo Studio Chiro Therapic
del 26/06/2013 di importo pari ad euro 181,81, del 19/07/2013 di importo pari ad euro 332,00 e
del 05/08/2013 di importo pari ad euro 107,00, sia presso il SI. , massoterapista, Persona_4
del 20/09/2013 di importo pari ad euro 280,00 e del 23/12/2013 importo pari ad euro 400,00; ed – in ultimo – per visite specialistiche ortopediche ad opera del Dott. del CP_3
19/08/2013 e del 07/10/2013, entrambe di importo pari ad euro 150,00 ciascuna. Il totale complessivo delle spese sostenute ammonta ad euro 1947,81 e le stesse risultano tutte congrue e risarcibili, riguardando trattamenti riabilitativi effettuati su prescrizione specialistica ed accertamenti di imaging, per quanto sostenute in regime di sanità privata, in ragione dei tempi di attesa previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. Non sono previste, in ultimo, eventuali spese future;
8) la sig.ra è stata sottoposta ad intervento chirurgico, in data 28/08/2013, in occasione del Pt_1 ricovero ospedaliero dal 21/08/2013 al 29/08/2013 (per totale giorni 9 – nove). A questi si pagina 10 di 17 uniscono complessivi giorni 30 (trenta) necessari per l'utilizzo di tutore all'arto superiore destro, come prescritto al primo accesso nosocomiale.
Le considerazioni espresse dal ctu appaiono congrue, logiche, persuasive e motivate e non si trova quindi ragione per disattenderle.
Facendo applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (ultima versione) per il calcolo del danno non patrimoniale, si giunge al seguente calcolo risarcitorio:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 7% Punto danno biologico € 2.089,92 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 522,48 Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 10.826,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 13.532,00
Invalidità temporanea totale € 1.035,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.811,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.571,25
Totale generale: € 18.103,25
Il danno liquidabile, tenuto conto del concorso ex art. 1227 c.c., scende dunque ad euro 12.672,27
(di cui euro 7.578,20 per danno biologico permanente puro;
euro 1.894,20 per danno morale soggettivo;
euro 3.199,87 per danno biologico temporaneo).
A tale proposito si osserva che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente (sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) va riconosciuto solo in presenza pagina 11 di 17 di lesioni rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. In tal senso, sulla base delle specifiche allegazioni, si è potuto valorizzare solo il dispiacere soggettivamente subito per il fatto che l'attrice non ha più potuto assistere come prima l'anziana madre per circa sei mesi, cfr. pag 8 atto di citazione e teste Tale circostanza si ritiene non integri, infatti, Testimone_3 ai danni dell'attrice, una modifica in pejus della sua qualità di vita sul piano relazionale, rilevante in termini di personalizzazione, ma piuttosto una lesione della sfera dell'intimo sentire) ed è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema Corte di
AZ n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro;
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al parametro medio della tabella milanese che già lo include (la predetta tabella, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di €
115,00 giunge fino a € 173,00);
✓ la personalizzazione sul piano dinamico - relazionale non è stata riconosciuta.
A tale ultimo riguardo si fa presente che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. sul tema AZ civile n. 14364/2019). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti:
1. la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità;
2. per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.
Nel caso di specie non è dovuta alcuna personalizzazione perché non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore (ex pluribus AZ civile, n. 7513/2018 ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate pagina 12 di 17 dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.)
Tali sono ad esempio i pregiudizi connessi al fatto di non poter frequentare il corso di ballo latino/americano, attività che neppure vi è prova certa venisse abitualmente praticata dall'attrice (cfr. teste “prima del sinistro non mi risulta che mia madre seguisse un corso di ballo Testimone_2 latino/americano, faceva invece escursioni e yoga;
dopo il sinistro mia madre ha continuato a fare escursioni anche se in misura più contenuta, mentre credo che abbia smesso di fare yoga per una questione di postura”).
Tali non sono le rinunce alle attività praticate a livello amatoriale (passeggiate) o alle normali incombenze domestiche (fare la spesa).
Tale non è, come già sopra detto, la minore efficienza personale con la quale è stato possibile assistere l'anziana madre, valorizzata a livello “soggettivo” poiché, sul piano obiettivo della relazione, non può dirsi provata, ex sé, una modifica in pejus del rapporto.
Del resto lo stesso CT ha riscontrato, con specifico riferimento alle modeste difficoltà nel sollevamento dei pesi a causa degli esiti riportati alla spalla destra, una minima limitazione nelle attività abituali non lavorative e di vita di relazione della paziente, che non si ritiene quindi in alcun modo idonea a giustificare il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (AZ civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis AZ civile n. 10303/2012 e AZ civile n.
3806/2004).
Quanto al danno patrimoniale, il CT ha riconosciuto come congrue spese mediche per una somma complessiva pari ad € 1.947,81 e le stesse risultano tutte risarcibili, riguardando trattamenti riabilitativi effettuati su prescrizione specialistica, accertamenti di imaging e visite ortopediche sostenute in regime di sanità privata in ragione dei tempi di attesa previsti dal Sistema Sanitario Nazionale.
pagina 13 di 17 Il danno patrimoniale può essere quindi quantificato in € 1.947,81 che, considerato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., scende ad € 1.363,46.
Sul predetto importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli esborsi al saldo.
5. Sulla copertura previdenziale INAIL e sull'acconto già erogato da parte della compagnia assicurativa
Parte attrice ha beneficiato dell'indennizzo INAIL essendosi il sinistro verificato in itinere.
Le tipologie di danni astrattamente indennizzabili dall'INAIL sono:
a) danno biologico erogato a norma dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 (e dunque, con prestazioni determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato: tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori);
b) danno patrimoniale suddiviso tra b1) la riduzione della capacità di guadagno ex art. 13, c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 38/2000, liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, che si presume esistente in ipotesi di menomazione di grado pari o superiore al 16%. Da tale presunzione iuris et de iure discende la possibilità di indennizzare tale aspetto anche quando l'assicurato non abbia patito o dimostrato di aver patito alcun pregiudizio;
b2) la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia ex art. 68, c.1 del D.P.R. n.
1124/1965, indennizzata con riconoscimento di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione stessa;
b3) le spese sanitarie anticipate dall'Istituto a norma degli artt. 86 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965.
La giurisprudenza ha affermato che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito
(Cass. SU, n. 12566/2018).
In sostanza, gli importi liquidati dall'ente devono essere sottratti da quelli dovuti a titolo risarcitorio, secondo il criterio delle “poste” identiche di danno: vale a dire, sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siamo destinati a ristorare prenditi identici (Cass.
26117/2021; Cass. 9112/2019; Cass. 25618/2018; Cass. 2766/2017).
pagina 14 di 17 Il danno subito dal lavoratore si scinde infatti in due entità autonome e l'INAIL subentra nel diritto di credito del lavoratore nei limiti dell'indennizzo pagato.
Il danneggiato, quindi, perde la legittimazione e la titolarità del diritto al risarcimento del danno civile nei limiti, appunto, dell'indennizzo versatogli dall'INAIL, mentre conserva il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale pregiudizio ulteriore rispetto a quello liquidato dall'INAIL, ossia del c.d. danno differenziale.
Laddove non vi è corrispondenza fra prestazioni previdenziali Inail e risarcimento del danno, nel senso che queste non sono dirette a ristorare il medesimo bene giuridico leso, quanto liquidato dall'Inail rimani definitivamente acquisito nel patrimonio dell'infortunato danneggiato (come in tutti gli altri casi in cui non vi sia responsabilità di terzi o del datore di lavoro).
Le rimanenti voci di danno che l'infortunato ha subito (ovvero specifici pregiudizi di interessi giuridicamente tutelati con il risarcimento) e che non sono compresi nelle prestazioni previdenziali vanno invece a formare i cd. danni complementari di cui unico titolare e legittimato al ristoro è
l'infortunato (tale è il danno morale soggettivo, la personalizzazione del danno biologico sotto il profilo dinamico relazionale, l'invalidità biologica temporea, visto che l'Inail copre solo il danno biologico permanente e il danno patrimoniale correlato all'indisponibilità della prestazione lavorativa che l'ente previdenziale chiama “indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro”).
Ove vengano riconosciuti, a titolo risarcitorio, tali voci, esse, quindi, non subiscono alcuna decurtazione a seguito delle prestazioni ricevute dall'Inail.
Parte attrice ha allegato (doc. 17 atto di citazione) la pratica di infortunio/malattia professionale Inail rendendo noto quali somme sono state corrisposte dall'ente previdenziale al lavoratore:
indennità giornaliera per inabilità al lavoro per il periodo dal 16 aprile 2013 al 13 ottobre 2013: €
9652,40 indennità per danno biologico permanente all'8%: € 5.691,43
La prima voce non interessa (in quanto ristora un danno patrimoniale che è estraneo al giudizio).
La seconda voce invece rileva: dal risarcimento come sopra calcolato per il danno biologico da invalidità permanente, euro 7.578,20 – depurato del danno morale soggettivo che va riconosciuto per intero al danneggiato e che compone il danno biologico nella misura del 25% come da Tabella – va detratto l'indennizzo corrisposto dall'INAIL per tale voce (euro 5.691,43).
L'indennizzo percepito (da trattare alla stregua di un acconto) va in particolare sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da AZ civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017; AZ civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero pagina 15 di 17 rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
Restano invece fermi, oltre l'importo riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo per euro 1.894,20, altresì l'importo calcolato a titolo di invalidità temporanea per euro 3.199,87, che va riconosciuto per intero (essendo voce di danno esclusa dalla tutela INAIL che, come detto, copre solo il danno patrimoniale e il danno biologico permanente). Al pari delle spese mediche che non risulta siano state rimborsate dall'ente previdenziale, riconosciute per euro 1.363,46.
6. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento meritano di essere compensate nella misura di 1/3, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 c.c. proposta da parte convenuta, e, per il resto, come sotto liquidate, secondo tariffa in base al quantum concretamente risarcito al netto dell'indennizzo Inail (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000, importi medi per ciascuna fase) poste a carico di parte convenuta per soccombenza.
Le spese di ctu, come già liquidate, restano a definitivo carico delle parti secondo identica quota (1/3 a carico di parte attrice;
2/3 a carico di parte convenuta).
Per quanto riguarda le spese di CTP, queste non risultano né allegate né documentate: se è vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380) è altresì vero che la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, o la prova che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605;
Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa;
- accerta e dichiara che la condotta colposa di parte attrice ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%;
- per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze pagina 16 di 17 che ne sono derivate, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice:
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di
12.672,27 (di cui euro 7.578,20 per danno biologico permanente puro;
euro 1.894,20 per danno morale soggettivo;
euro 3.199,87 per danno biologico temporaneo), con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la complessiva somma di euro
1.363,46 con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
il tutto sotto espressa deduzione di quanto versato da INAIL e pari ad € € 5.691,43 secondo voci e metodologia di calcolo indicata in parte motiva;
- dichiara le spese di lite compensate nella misura di 1/3 e dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la restante quota, che si liquida in € 3.892,37 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre 381,50 per contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo. Pone le spese di ctu come già liquidate a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte convenuta nella misura di 2/3.
Genova, 22 gennaio 2025 Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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