TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/12/2025, n. 3737
TAR
Sentenza breve 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 44, d.lgs. n. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto che né l'art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, né la disciplina di dettaglio di cui all'allegato II.12 richiedano il ricorso all'avvalimento 'in senso tecnico'. L'espressione 'avvalersi' è generica e non implica necessariamente l'istituto dell'avvalimento ex art. 104 del Codice. L'interpretazione adottata dall'amministrazione limiterebbe la partecipazione e violerebbe il principio di non discriminazione.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del disciplinare di gara; violazione dei principi di massima partecipazione; della par condicio, dei principi di correttezza, legittimo affidamento e buon andamento della p.a.

    Il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione del disciplinare di gara adottata dall'amministrazione fosse illegittima. I principi di accesso al mercato e di massima partecipazione impongono di favorire l'ammissione del maggior numero di concorrenti, escludendo interpretazioni che limitino l'accesso al mercato. L'interpretazione che consente di ricorrere a professionisti esterni senza necessariamente ricorrere all'avvalimento tecnico è più conforme a tali principi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso incidentale, che sollevava la questione dell'omessa indicazione del progettista, fosse infondato. La giurisprudenza ammette il ricorso al soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del progettista, in quanto il progettista indicato non assume la veste di concorrente e tale omissione non rende incerta l'identità del concorrente. Inoltre, non è previsto che l'offerta tecnica contenga riferimenti al progettista.

  • Accolto
    Illegittimità della disposizione di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 44, d.lgs. n. 36/2023 (motivo subordinato)

    Il Collegio ha disatteso l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente. L'art. 7.2 del disciplinare di gara, pur richiedendo che l'operatore possegga i requisiti per i progettisti (eventualmente tramite soggetti esterni), non presenta carattere immediatamente escludente in quanto non rende impossibile la partecipazione o la formulazione di un'offerta seria e consapevole, ispirandosi al principio del favor partecipationis.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per motivazione carente ed erronea; mancata indicazione del progettista esterno affidatario delle prestazioni progettuali

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso incidentale infondato, confermando che l'omessa indicazione del soggetto cui affidare l'attività di progettazione non legittima l'esclusione. La giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del progettista, poiché tale omissione non rende incerta l'identità del concorrente e non costituisce una modifica sostanziale dell'offerta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/12/2025, n. 3737
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3737
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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