Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2025, proposto da UI AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Di Giorgio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lanciano, via Mario Bianco, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.86 del 24 aprile 2024 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. SI Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e IR
Con sentenza n.86 del 24 aprile 2024, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del Sig. UI AT della somma di €2.500,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.63 del 2026 il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico della parte ricorrente, cui seguiva riscontro.
L’interessato poi con ultime note difensive riferiva in fatto che la sentenza era stata eseguita, richiedeva quindi la declaratoria della cessata materia del contendere, con refusione delle spese di lite a carico del Soggetto pubblico, per soccombenza virtuale.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale del ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.548/2025 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
SI Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SI Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO