Art. 4. 1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il ((Ministero della giustizia)) e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianita' d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano d'eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.
5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parita' dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal ((Ministro della giustizia)) .
6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attivita' mediante apposite direttive;
c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;
d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento; e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;
h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;
l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;
m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al ((Ministero della giustizia)) una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;
n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi; o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.
7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal ((Ministro della giustizia)) nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.
8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianita' d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano d'eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.
5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parita' dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal ((Ministro della giustizia)) .
6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attivita' mediante apposite direttive;
c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;
d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento; e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;
h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;
l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;
m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al ((Ministero della giustizia)) una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;
n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi; o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.
7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal ((Ministro della giustizia)) nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.
8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.