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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1817/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1892/2023 pubblicata in data 21/02/2023, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale,
- APPELLANTE
E
p. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., , cod. Controparte_2
fisc. , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela C.F._2
IA,
- APPELLATI
Pagina 1 NONCHÉ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto da , il Tribunale di Napoli in Parte_1
data 27.02.2014, con Decreto Ingiuntivo n. 1487/2014, ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
, la consegna del gommone “Squgnizzo” 35 oppure, in Controparte_2
alternativa, qualora il predetto gommone non fosse stato disponibile, il pagamento della somma complessiva pari ad € 100.000,00, oltre interessi, in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2014, la società
[...]
proponeva opposizione al suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- “revocare il D.I. n. 1487/14 pronunziato dal Tribunale di Napoli
Articolazione Territoriale di Casoria Sezione distaccata di Afragola il 27/2/2014, per i motivi tutti indicati in premessa;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
- in via istruttoria, ammettere l'interrogatorio formale del sig.
sulle circostanze indicate in premessa che saranno Parte_1
meglio articolate nel corso del giudizio.”
Pagina 2 L'opponente preliminarmente disconosceva le firme apposte dal legale rappresentante p.t. in calce al contratto di Controparte_2
compravendita del 16.05.2012 ed in calce al contratto di locazione, redatto nel medesimo giorno, da cui sarebbe poi scaturito il credito restitutorio a favore di . Eccepiva, altresì, il difetto dei presupposti ex art Parte_1
633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, per mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme di denaro, relative sia al trasferimento della proprietà del bene sia al canone per il godimento della locazione, nonché per indeterminatezza del bene mobile oggetto della richiesta restitutoria, dal momento che il gommone sarebbe stato individuato in maniera piuttosto generica.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando le avverse Parte_1
pretese poiché infondate, in quanto i contratti azionati a fondamento del credito monitorio sarebbero stati in realtà validamente conclusi e sottoscritti, e presentava istanza di verificazione, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni.
All'udienza del 26.06.2015, il Giudice, ritenuto che le sottoscrizioni apposte sui contratti fossero riconducibili al legale rappresentante della società opponente, disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con le memorie istruttorie, la società opponente chiedeva il deferimento dell'interrogatorio formale dell'opposto, al fine di provare che tra le parti in causa non fosse mai stato concluso alcun contratto di compravendita o di locazione;
il chiedeva, invece, l'ammissione della prova Parte_1
testimoniale.
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, che tuttavia non veniva reso per mancata comparizione dell'opposto, il quale peraltro, sempre in corso
Pagina 3 di istruttoria, rinunciava all'espletamento della prova testimoniale precedentemente richiesta.
All'esito dell'istruttoria, in data 4.02.2020, si costituiva in giudizio il nuovo difensore per la società opponente nonché per il legale rappresentante p.t.
in proprio, proponendo querela di falso in via Controparte_2
incidentale e chiedendo l'ammissione di una perizia grafologica affinché venisse accertata la falsità delle copie dei contratti di compravendita e locazione del 16.05.2012 azionati dall'opposto.
Il Giudice ammetteva la querela di falso e la CTU grafologica, nominando la dr.ssa Espletata la consulenza d'ufficio, il Tribunale di Persona_1
Napoli in composizione collegiale, con sentenza n. 1892/2023 depositata il
21/02/2023, così decideva:
1. dichiara falsi il contratto di “vendita di natanti” datato da Napoli, il
16/5/2012, apparentemente stipulato tra e Controparte_2 [...]
ed il “contratto di locazione” datato da Benevento, Pt_1
16/5/2012, apparentemente stipulato tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna a rimborsare alle parti querelanti le spese Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,58 per onorario, oltre 4% ed Iva;
3. condanna a rimborsare alle parti querelanti le spese Parte_1
del presente procedimento incidentale, che liquida in € 10.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4. dispone che la causa prosegua per il merito dinanzi al giudice monocratico, che fisserà per il prosieguo con ordinanza.
Pagina 4 Con atto di citazione in appello, notificato il 7.04.2023, ha Parte_1
impugnato la suddetta sentenza, deducendo i motivi di appello di seguito illustrati, così rubricati:
- Vizio di motivazione sull'ammissibilità della querela;
- Vizio di motivazione su abusivo riempimento;
- Vizio di motivazione su risultanze consulenza grafologica.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata:
1. “in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1892/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12672/2014, pubblicata in data 21/02/2023 e notificata in data 08/03/2023, dichiarare inammissibile la querela proposta in primo grado da
non sussistendo i presupposti ex art. 221 cpc;
Controparte_2
2. in via degradata, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1892/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12672/2014, pubblicata in data
21/02/2023 e notificata in data 08/03/2023, rigettare la querela proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Chiedeva, altresì, in via istruttoria, “disporre una nuova CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno delle firme apposte sui contratti di locazione e di vendita oggetto della proposta querela”.
Si costituivano in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., nonché il sig. in proprio, Controparte_2
Pagina 5 impugnando e contestando tutto quanto dedotto dall'appellante e chiedendo pertanto il rigetto delle domande proposte da , con condanna Parte_1
di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
All'esito dell'udienza del 5.10.2023, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 18.04.2024 per l'ulteriore trattazione, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che “la querela va dichiarata ammissibile, rispondendo a tutti i requisiti richiesti dall'art. 221 cpc…”, sostenendo che gli odierni appellati non avrebbero fornito sufficienti elementi probatori idonei a supportare la proposizione della querela di falso ed a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 221 c.p.c.
A sostegno della censura lamenta, inoltre, che gli appellati sarebbero incorsi in contraddizione, in quanto quest'ultimi avrebbero, in un primo momento, disconosciuto le firme apposte sui contratti in discussione, mentre, in un secondo momento, ammesso l'autenticità di alcune sottoscrizioni su fogli bianchi.
L'appellante deduce l'inammissibilità della querela anche sotto altro profilo, sostenendo in particolare che “…la querela di falso era quindi inammissibile stante il risultato della verificata autenticità della
Pagina 6 sottoscrizione passato in giudicato ed essendo la querela proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato”.
2.1. Al riguardo occorre, preliminarmente, precisare che, senza alcun dubbio, non è ostativa all'ammissibilità della querela di falso la circostanza che il giudice di prime cure, all'udienza del 26.06.2015, avrebbe riconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti in discussione come
“simile” a quella apposta sul contratto di mandato sottoscritto dalla società con il proprio difensore. Controparte_1
Invero, si tratta di un giudizio espresso alla luce di una valutazione sommaria contenuta in un provvedimento di natura meramente ordinatoria e di carattere provvisorio (più precisamente, ordinanza del 26.06.2015), e pertanto certamente inidoneo a rappresentare un accertamento giudiziale ex art 216 c.p.c. sull'autenticità delle firme consacrato in una pronuncia divenuta definitiva e, solo in quanto tale, preclusivo della proposizione della successiva querela di falso.
A conferma di ciò, nella sentenza di merito pronunciata all'esito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è assente qualsivoglia riferimento ad un ipotetico accertamento di autenticità delle sottoscrizioni ad esito di verificazione ex art 216 c.p.c.
Orbene, è pacifica la tesi giurisprudenziale secondo cui “la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato… “(Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9575; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n. 2887).
Pagina 7 L'orientamento in esame, che muove dalla ratio di evitare insanabili contraddizioni relativi all'autografia di firme all'interno dello stesso giudizio, trova peraltro conferma nel dato normativo, e più precisamente nell'art. 221 c.p.c., nella parte in cui statuisce che la querela di falso può essere proposta, in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
D'altronde, è evidente che può porsi un problema di giudizi giuridicamente e logicamente contraddittori sull'autenticità delle firme soltanto se i rispettivi accertamenti sono contenuti in sentenze idonee al giudicato ex art
2909 c.c.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, tenuto conto che il
“riconoscimento” sul carattere apocrifo delle firme apposte sui contratti di compravendita e di locazione del 16/12/2012 sarebbe stato operato dal giudice di prime cure, peraltro in maniera implicita, soltanto in un sintetico passaggio contenuto in un'ordinanza pronunciata in corso di istruttoria, ne deriva che l'appellante non può invocare alcun effetto preclusivo sulla proposizione della querela di falso, giacché risulta, ab origine, assente un giudizio di verificazione ex art 216 c.p.c. definitivo, che in quanto connotato da un accertamento di carattere costitutivo sull'autenticità delle sottoscrizioni deve essere necessariamente contenuto in una sentenza passata in giudicato.
In altre parole, al momento della proposizione della querela di falso da parte degli odierni appellati nel corso del procedimento monitorio non c'era alcun giudicato ostativo avente ad oggetto la verificazione dell'autenticità delle firme apposte sui contratti successivamente dichiarati falsi.
2.2. Per quanto concerne l'asserita mancanza di prove a supporto della querela di falso, questa Corte rileva, al contrario di quanto sostenuto
Pagina 8 dall'appellante, la sussistenza di numerosi elementi e circostanze ampiamente dimostrativi della falsità dedotta in origine dai querelanti.
Anzitutto, occorre prendere in considerazione le risultanze della fase istruttoria svoltasi nell'ambito del giudizio di opposizione di primo grado.
In particolare, da un lato, può valorizzarsi l'assenza dell'odierno appellante all'udienza del 10.02.2017 fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale sulla circostanza che tra le parti in causa, in data 16.05.2012, non sarebbe stato concluso alcun contratto né di compravendita né di locazione, nonché sulla circostanza che non sarebbe mai stato corrisposto alcun corrispettivo per l'apparente acquisto delle imbarcazioni oggetto dei suddetti contratti.
Invero, la mancata comparizione dell'appellante a rendere interrogatorio formale, del tutto ingiustificata (anche la mera lontananza geografica risulta di per sé irrilevante), assume un forte valore presuntivo ed indiziario, ex art
116 co. 2° c.p.c., a favore della effettiva falsità delle firme apposte sui contratti di cui si discute, anche alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli altri elementi emersi durante il corso del giudizio, come di seguito riportati.
Dall'altro lato, va evidenziato l'ulteriore comportamento processuale del il quale, oltre all'assenza ingiustificata in sede di Parte_1
interrogatorio formale, ha deciso altresì di rinunciare all'espletamento della prova testimoniale da lui stesso articolata, senza addurre alcuna motivazione.
I suddetti elementi processuali indizianti trovano, inoltre, riscontro anche in circostanze di fatto che appaiono anomale, considerando in particolare che il contratto di compravendita del 16.05.2012 sarebbe stato stipulato a
Benevento ed in proprio da quale parte venditrice delle Controparte_2
Pagina 9 imbarcazioni per l'importo di € 200.000,00, mentre il contratto di locazione, sia pure recante la medesima data, sarebbe stato stipulato a
Napoli e direttamente dalla società quale Controparte_1
parte locataria, e per il medesimo importo.
Non deve, altresì, trascurarsi che parte appellante non ha mai fornito alcuna prova relativa al trasferimento del prezzo di € 200.000,00 (cifra non certo irrisoria) che sarebbe stato corrisposto per la compravendita e la locazione delle suddette imbarcazioni.
L'inesistenza del diritto di credito invocato da parte appellante, che rappresenta un ulteriore indizio a favore della falsità dei contratti posti a fondamento del credito stesso, è pienamente confermata peraltro dalla sentenza di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 8551/2024 pubblicata in data
8.10.2024, ormai divenuta definitiva in quanto non oggetto di appello. Il suddetto provvedimento in motivazione afferma espressamente che: “ E' evidente che non assolvendo alla presenza in sede di interrogatorio formale
e rinunciando preventivamente alla prova testi come ammessi sulle circostanze dedotte e persistendo la contestazione dell'opponente per il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ad entrambi i contratti, l' opposto non è riuscito in sede istruttoria a dimostrare compiutamente la pretesa per ottenere la restituzione del natante o il pagamento della somma. Peraltro il Tribunale non può non rilevare le singolari circostanze emerse dai fatti che fanno dubitare della veridicità degli stessi, come la conclusione contestuale degli atti anche ma in luoghi diversi, il prezzo identico previsto sia per l' acquisto che per la locazione, quasi fosse stata confezionata la restituzione del prezzo della vendita nel contratto di locazione, la mancanza di prova del pagamento del prezzo e dei documenti
Pagina 10 riguardanti l' originaria titolarità delle barche quali beni mobili registrati,
l'omessa prova dell' avvenuta consegna dei natanti per entrambi i contratti aventi natura reale, l' omessa prova della successiva vendita dei natanti per l' esercizio del recesso dalla locazione. (art. 4 del contratto di locazione)”.
In definitiva, tenuto conto altresì delle risultanze istruttorie di seguito esaminate, deve allora ritenersi che correttamente il Tribunale ha dichiarato ammissibile la querela di falso avanzata dagli odierni appellati in quanto corroborata da numerose e concordanti circostanze certamente idonee a dimostrare l'asserita falsità delle sottoscrizioni apposte sulle copie dei contratti di compravendita (esclusa la firma in calce) e di locazione del
16.05.2012 prodotti dal . Parte_1
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che:” deve ritenersi che il contratto di vendita, anche se la firma a tergo è autentica, è frutto di un riempimento absque pactis di un foglio in bianco, per cui si tratta di un contratto falso”.
A sostegno della censura deduce, da un lato, che la tesi dell'abusivo riempimento di un foglio bianco non sarebbe mai stata eccepita da parte opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che, pertanto, risulterebbe una mera valutazione del Tribunale carente di motivazione ed elementi probatori a sostegno.
Dall'altro lato, sostiene che le dichiarazioni rese in sede penale, dalle quali emerge la circostanza della sottoscrizione di alcuni fogli in bianco da parte del , sarebbero inutilizzabili in quanto tardivamente Controparte_2
prodotte in sede civile.
3.1. Anche tale motivo di gravame non risulta meritevole di accoglimento, per quanto di seguito indicato.
Pagina 11 Ai fini di una corretta analisi della censura, occorre preliminarmente chiarire il contesto e le circostanze da cui scaturisce la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in termini di riempimento absque pactis di un foglio in bianco.
Va, anzitutto, premesso che dalla documentazione prodotta in atti emerge che le firme in esame sono complessivamente 4, di cui 2 in calce alla prima e alla seconda pagina del contratto di compravendita e parimenti 2 in calce al contratto di locazione.
Inoltre, alla dr.ssa , CTP di parte appellata, veniva Persona_2
richiesto di accertare, alla luce di una serie di scritture private comparative, se tutte o soltanto alcune delle firme apposte sui contratti di compravendita e di locazione stipulati in data 16.05.2012 tra , Parte_1 [...]
e la risultassero CP_2 Controparte_3
apocrife e/o false.
A seguito della perizia grafologica, la CTP concludeva nei termini che seguono: “…è possibile affermare che soltanto la firma a tergo del contratto di Vendita di NT (denominata in questa sede V2) è risultata riconducibile alla gestualità grafica del sig. e pertanto Controparte_2
autografa. Le restanti tre firme, invece, sono, a giudizio della scrivente, da ritenersi apocrife, in quanto espressione di un'imitazione servile del grafismo del predetto signore”.
L'esito dell'analisi grafologica condotta dalla CTP di parte appellata, in particolare la circostanza che una delle firme apposte sul contratto di compravendita risulterebbe autentica, consente di spiegare poi la ragione per la quale la querela di falso è stata proposta ed ammessa dal Tribunale escludendo dall'ambito delle verifiche la seconda firma in calce al contratto di compravendita datato 16.05.2012, riconosciuta come autografa.
Pagina 12 Tanto premesso, questa Corte ritiene pienamente condivisibile e verosimile la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale quanto all'ipotesi che l'unica firma autentica è stata precedentemente apposta su un foglio in bianco sottoscritto anni prima e poi utilizzato per creare artificiosamente un contratto di compravendita, il cui contenuto non è mai stato realmente pattuito.
A sostegno della tesi, si possono valorizzare le dichiarazioni rese da in sede testimoniale nell'ambito di un procedimento Controparte_2
penale scaturito per la medesima vicenda. A fronte della domanda da parte del P.M. “Ma lei in costanza di questo rapporto con questi soggetti, oltre alle firme che ha apposto ai verbali di contestazioni ha messo altre firme su fogli, diciamo, firmati”, lo ascoltato come teste, riferisce: “Sì, CP_2
anche perché io, quando loro sono venuti il...”. A questo punto il P.M. chiede di chiarire la suddetta circostanza e il contesto in cui sarebbero state apposte firme su fogli in bianco e il sig. risponde: “il Controparte_2
contesto era questo qua che ovviamente un'imbarcazione, Dottoressa, di 9 metri e 90 con due motori da 300 cavalli (ndr. primo gommone prelevato con finalità presuntivamente estorsive nel cantiere di non è CP_2
un'imbarcazione che passa inosservata, il camion già che l'ha venuto a prendere, senza una bolla di accompagnamento, senza una fattura, senza niente, il primo fermo di una Polizia, anche di controllo generico, dice:
“Scusate, quest'imbarcazione da dove sta uscendo?”. Aggiunge lo CP_2
“….Me allora ovviamente loro dissero: “Tu mo' ci incominci a firmare 4 o
5 fogli perché, se succede qualcosa noi la carta per l'appoggio, per la pezza, la dobbiamo tenere”, ovviamente, ripeto, gli ho dato un gommone di
150.000 euro, mo' mi mettevo in condizioni di non ti voglio firmare con tutta quella situazione? Ho detto: “Quello che volete, basta che ve ne
Pagina 13 andate da qua”, questo è quello che ho dichiarato e lo continuo a dichiarare”.
In sostanza, dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'odierno appellato in sede penale, emerge che quest'ultimo fu costretto a firmare alcuni fogli in bianco con la motivazione di favorire in tal modo il trasporto a mare di una delle imbarcazioni oggetto dei contratti in causa.
La tesi del riempimento absque pactis di un foglio in bianco è altresì avvalorata dalle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso , Parte_1
ascoltato in qualità di imputato. Quest'ultimo ha, infatti, riconosciuto di aver concluso con un solo contratto di locazione, Controparte_2
ovvero quello prodotto nel processo penale e mostratogli durante l'esame.
Rileva questa Corte, confermando la ricostruzione operata dal Tribunale, che tale contratto appare ictu oculi differente da quello azionato in sede civile, dal momento che reca un canone di locazione diverso, pari ad €
150.000,00. Inoltre, quanto all'asserita tardività della produzione documentale relativa alla vicenda penale, dedotta da parte appellante,
l'eccezione appare infondata dal momento che i verbali dibattimentali risultano correttamente depositati nell'ambito del procedimento incidentale apertosi successivamente, ovvero con la presentazione della querela di falso, non rilevando, pertanto, la scadenza dei termini della fase istruttoria del diverso procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità:
“Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual
è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori
Pagina 14 per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova” (Cassazione civile sez.
III, 04/06/2021, n.15703).
In ogni caso, si tratterebbe di produzione documentale relativa a documenti sopravvenuti, e cioè formatisi dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. del procedimento monitorio. Nello specifico, le testimonianze oggetto di interesse sono rese per la prima volta alle udienze penali del 26.02.2019, 21.05.2019 e 20.09.2019, e pertanto trattasi di prove nuove e sopravvenute rispetto alle preclusioni istruttorie maturate con il deposito della memoria del 14.10.2015 di replica ex art 183, co. 6°, ed anche rispetto alla successiva udienza del 29.3.2016 in cui il giudice ha ammesso i mezzi istruttori.
Dunque, nel caso di specie, la produzione dei verbali del procedimento penale avvenuta con la presentazione della querela di falso all'udienza del 4.02.2020 andrebbe comunque ritenuta ammissibile, anche alla luce del principio, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, laddove un documento o un'altra fonte di prova dovesse formarsi successivamente al maturare delle scadenze istruttorie, la parte che non ha potuto produrlo prima ha comunque diritto ad essere rimessa in termini e la semplice produzione del documento stesso equivale a una richiesta implicita di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n.
5465/2006).
4. Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante si duole dell'esito della
CTU grafologica espletata dalla dr.ssa Persona_1
Occorre, quindi, prendere in considerazione i rilievi critici alla CTU avanzati nell'atto di appello.
Pagina 15 4.1. Anzitutto, l'appellante deduce che “il Consulente non ha in nessun modo preso in considerazione la sottoscrizione riportata in calce alla seconda pagina del contratto di locazione – denominata “il locatore” e cassata con barre oblique - che appare ictu oculi difforme da quella denominata “il conduttore” – firma stata riconosciuta quale autografa dal
. Tale circostanza, ovvero l'erronea apposizione di una sigla, CP_2
secondo quanto sostenuto dall'appellante, rifletterebbe caratteristiche di autenticità e spontaneità, che non devono essere trascurate.
Al riguardo, questa Corte osserva, come già correttamente affermato dal
Tribunale, che, in primo luogo, la contestazione risulta carente e incompleta, dal momento che l'appellante omette di esplicitare quali sarebbero le conseguenze in termini di prova della autografia delle altre firme non sbarrate apposte sul medesimo contratto di locazione. Invero, risulta ignoto il nesso logico e causale tra lo sbarramento di una firma e l'automatica autenticità delle altre. In altre parole, non si comprende come una singola firma sbarrata, e per ciò solo autentica, secondo quanto dedotto dall'appellante, sarebbe in grado di dimostrare sia l'autenticità della stessa firma sia anche l'autenticità di tutte le altre firme non sbarrate apposte sul contratto.
In secondo luogo, l'osservazione critica, già avanzata dalla consulente di parte appellante, è stata peraltro valutata dal CTU, il quale ha rilevato con certezza che la firma barrata, presentando le medesime caratteristiche delle altre firme apocrife, risulta anch'essa falsa. Queste precise confutazioni del
CTU delle contestazioni mosse dalla consulente di parte non sono state in alcun modo considerate né tantomeno sottoposte a vaglio critico dalle difese dell'appellante.
Pagina 16 4.2. La seconda critica mossa riguarda il mancato utilizzo dello strumento del microscopio durante l'espletamento dell'analisi grafologica, che avrebbe consentito di accertare “la qualità del mezzo scrivente utilizzato, di definirne la natura e contestualizzare correttamente i prodotti grafici in esame”, con particolare riferimento alla identità di inchiostro e alla contestualità di apposizione delle relative firme.
Al riguardo va segnalato che anche questa obiezione è stata presa in considerazione dal CTU, il quale, sul punto, ha premesso che “l'uso del microscopio ha un senso quando aggiunge qualcosa all'indagine, o semplicemente quando è necessario un maggiore ingrandimento delle scritture per meglio esplicitare qualche particolare di rilievo. Ciò non è stato indispensabile nel caso in esame”. Ha, inoltre, sottolineato che “già la datazione degli inchiostri difficilmente porta a risultati certi o che possano dirsi soddisfacenti, ma la contestualità di due scritti poi è praticamente impossibile da potersi stabilire”, e che pretendere di accertare l'identità di inchiostro è “ materia di periti chimici (cioè non basta una risposta simile dall'esame ad infrarosso giacchè anche inchiostri di composizione diversa potrebbero dare una uguale risposta alla spettrografia ad infarosso)”.
In ogni caso, ha successivamente puntualizzato che, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dall'appellante in termini di contestualità di apposizione e di identità di inchiostro delle diverse firme, non verrebbe comunque dimostrata alcuna circostanza decisiva idonea a scalfire la tesi della falsità delle firme. Difatti, come correttamente evidenziato dal CTU, penne di marchi diversi possono utilizzare lo stesso inchiostro e, come osservato anche dal Tribunale, penne della stessa tipologia possono essere utilizzate da soggetti diversi.
Pagina 17 Si precisa che in ordine a tale ultima circostanza l'appellante non ha sviluppato alcuna argomentazione difensiva critica.
4.3. Quanto alla mancata analisi degli originali di tutte le scritture di comparazione, lamentata dall'appellante, va premesso che l'attività del
CTU risulta pienamente legittima dal momento che, nell'atto di conferimento dell'incarico, il giudice ha espressamente autorizzato ad analizzare anche le copie conformi delle scritture di comparazione indicate, in caso di indisponibilità degli originali.
D'altronde non vi è alcuna ragione per escludere l'utilizzabilità delle copie ai fini dell'analisi grafologica comparativa, allorquando si tratti di scritture di buona qualità, non alterate e/o danneggiate, come quelle oggetto di esame nel caso di specie.
Difatti, ritiene questa Corte che la affidabilità di una perizia grafologica non dipenda dal tipo di documento (originale o copia) ma dalla sua qualità, che deve essere sufficientemente chiara da permettere un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici. Al riguardo, deve inoltre osservarsi che le risultanze delle indagini grafologiche aventi ad oggetto le numerose firme di comparazione prese in considerazione, sia pure trattandosi di copie conformi, risultano tra loro corrispondenti e convergenti verso la medesima conclusione, e cioè il carattere apocrifo delle firme oggetto di verifica.
Dunque, non sussiste alcun elemento, neanche meramente indiziario, da cui dovrebbe emergere una ipotetica inidoneità delle copie conformi del caso di specie ad essere utilizzate in via comparativa.
In ogni caso, non deve trascurarsi l'ulteriore circostanza che le indagini sono state condotte anche su numerosi documenti originali.
In particolare, si precisa che il perito ha esaminato, oltre all'originale della procura alle liti, gli originali di ben 3 verbali di denuncia presso gli uffici
Pagina 18 del Comando dei Carabinieri di Napoli- Bagnoli a firma di
[...]
. Tale documentazione utilizzata ha rappresentato un campione CP_2
di confronto estremamente solido e valido in quanto riporta alcune firme in sigla, e dunque, omogenee alle sottoscrizioni in verifica, che sono parimenti espresse in sigla.
4.4. In definitiva, il CTU ha proceduto ad un approfondito confronto tra le firme in verifica di e le firme autografe dello stesso, Controparte_2
desunte da numerose altre firme di comparazione pacificamente riconosciute come autentiche. Da tale verifica il consulente ha desunto che
“….hanno portato in luce tutte le discordanze degli elementi di natura sostanziale cioè delle qualità dei gesti espressivi che presiedono alla formazione dei tracciati autografi e di quelli in verifica. Tutte le discordanze emerse non sono casuali ma specifiche in quanto inerenti alla natura del gesto grafico dei tracciati posti a confronto rivela un'autentica inconciliabilità di gesto” (pag. 30).
Ritiene, dunque, questa Corte che il perito di ufficio abbia operato in maniera assolutamente corretta e condivisibile sia sul piano metodologico che della coerenza logico-giuridica delle valutazioni e conclusioni espresse.
Nello specifico, il CTU – nel pervenire all'accertamento della sicura falsità delle sottoscrizioni in verifica, apposte sui contratti oggetto di causa – ha tenuto conto di tutte le risultanze documentali versate in atti;
ha fornito puntuale e dettagliata risposta alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte appellante;
ha esposto in modo chiaro e specifico gli adeguati criteri tecnici seguiti, considerando i tratti grafici esaminati.
Ne deriva l'assoluta superfluità di una rinnovazione della consulenza grafologica d'ufficio, su cui ha insistito parte appellante.
Pagina 19 5. Conclusivamente, deve, quindi, ritenersi che tutti i motivi di gravame non risultano meritevoli di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, con attribuzione all'avv.
Daniela IA, dichiaratosi anticipatario, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di valore indeterminabile- complessità media, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1892/2023 depositata il 21/02/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata con attribuzione all'avv. Daniela IA che liquida in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Pagina 20 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1892/2023 pubblicata in data 21/02/2023, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Stefano Parziale e Mariagrazia Parziale,
- APPELLANTE
E
p. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., , cod. Controparte_2
fisc. , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela C.F._2
IA,
- APPELLATI
Pagina 1 NONCHÉ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto da , il Tribunale di Napoli in Parte_1
data 27.02.2014, con Decreto Ingiuntivo n. 1487/2014, ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
, la consegna del gommone “Squgnizzo” 35 oppure, in Controparte_2
alternativa, qualora il predetto gommone non fosse stato disponibile, il pagamento della somma complessiva pari ad € 100.000,00, oltre interessi, in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2014, la società
[...]
proponeva opposizione al suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- “revocare il D.I. n. 1487/14 pronunziato dal Tribunale di Napoli
Articolazione Territoriale di Casoria Sezione distaccata di Afragola il 27/2/2014, per i motivi tutti indicati in premessa;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
- in via istruttoria, ammettere l'interrogatorio formale del sig.
sulle circostanze indicate in premessa che saranno Parte_1
meglio articolate nel corso del giudizio.”
Pagina 2 L'opponente preliminarmente disconosceva le firme apposte dal legale rappresentante p.t. in calce al contratto di Controparte_2
compravendita del 16.05.2012 ed in calce al contratto di locazione, redatto nel medesimo giorno, da cui sarebbe poi scaturito il credito restitutorio a favore di . Eccepiva, altresì, il difetto dei presupposti ex art Parte_1
633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, per mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme di denaro, relative sia al trasferimento della proprietà del bene sia al canone per il godimento della locazione, nonché per indeterminatezza del bene mobile oggetto della richiesta restitutoria, dal momento che il gommone sarebbe stato individuato in maniera piuttosto generica.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando le avverse Parte_1
pretese poiché infondate, in quanto i contratti azionati a fondamento del credito monitorio sarebbero stati in realtà validamente conclusi e sottoscritti, e presentava istanza di verificazione, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni.
All'udienza del 26.06.2015, il Giudice, ritenuto che le sottoscrizioni apposte sui contratti fossero riconducibili al legale rappresentante della società opponente, disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con le memorie istruttorie, la società opponente chiedeva il deferimento dell'interrogatorio formale dell'opposto, al fine di provare che tra le parti in causa non fosse mai stato concluso alcun contratto di compravendita o di locazione;
il chiedeva, invece, l'ammissione della prova Parte_1
testimoniale.
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, che tuttavia non veniva reso per mancata comparizione dell'opposto, il quale peraltro, sempre in corso
Pagina 3 di istruttoria, rinunciava all'espletamento della prova testimoniale precedentemente richiesta.
All'esito dell'istruttoria, in data 4.02.2020, si costituiva in giudizio il nuovo difensore per la società opponente nonché per il legale rappresentante p.t.
in proprio, proponendo querela di falso in via Controparte_2
incidentale e chiedendo l'ammissione di una perizia grafologica affinché venisse accertata la falsità delle copie dei contratti di compravendita e locazione del 16.05.2012 azionati dall'opposto.
Il Giudice ammetteva la querela di falso e la CTU grafologica, nominando la dr.ssa Espletata la consulenza d'ufficio, il Tribunale di Persona_1
Napoli in composizione collegiale, con sentenza n. 1892/2023 depositata il
21/02/2023, così decideva:
1. dichiara falsi il contratto di “vendita di natanti” datato da Napoli, il
16/5/2012, apparentemente stipulato tra e Controparte_2 [...]
ed il “contratto di locazione” datato da Benevento, Pt_1
16/5/2012, apparentemente stipulato tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna a rimborsare alle parti querelanti le spese Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 1473,58 per onorario, oltre 4% ed Iva;
3. condanna a rimborsare alle parti querelanti le spese Parte_1
del presente procedimento incidentale, che liquida in € 10.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4. dispone che la causa prosegua per il merito dinanzi al giudice monocratico, che fisserà per il prosieguo con ordinanza.
Pagina 4 Con atto di citazione in appello, notificato il 7.04.2023, ha Parte_1
impugnato la suddetta sentenza, deducendo i motivi di appello di seguito illustrati, così rubricati:
- Vizio di motivazione sull'ammissibilità della querela;
- Vizio di motivazione su abusivo riempimento;
- Vizio di motivazione su risultanze consulenza grafologica.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata:
1. “in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1892/2023 emessa dal
Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12672/2014, pubblicata in data 21/02/2023 e notificata in data 08/03/2023, dichiarare inammissibile la querela proposta in primo grado da
non sussistendo i presupposti ex art. 221 cpc;
Controparte_2
2. in via degradata, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1892/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12672/2014, pubblicata in data
21/02/2023 e notificata in data 08/03/2023, rigettare la querela proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Chiedeva, altresì, in via istruttoria, “disporre una nuova CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità o meno delle firme apposte sui contratti di locazione e di vendita oggetto della proposta querela”.
Si costituivano in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., nonché il sig. in proprio, Controparte_2
Pagina 5 impugnando e contestando tutto quanto dedotto dall'appellante e chiedendo pertanto il rigetto delle domande proposte da , con condanna Parte_1
di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
All'esito dell'udienza del 5.10.2023, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 18.04.2024 per l'ulteriore trattazione, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che “la querela va dichiarata ammissibile, rispondendo a tutti i requisiti richiesti dall'art. 221 cpc…”, sostenendo che gli odierni appellati non avrebbero fornito sufficienti elementi probatori idonei a supportare la proposizione della querela di falso ed a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 221 c.p.c.
A sostegno della censura lamenta, inoltre, che gli appellati sarebbero incorsi in contraddizione, in quanto quest'ultimi avrebbero, in un primo momento, disconosciuto le firme apposte sui contratti in discussione, mentre, in un secondo momento, ammesso l'autenticità di alcune sottoscrizioni su fogli bianchi.
L'appellante deduce l'inammissibilità della querela anche sotto altro profilo, sostenendo in particolare che “…la querela di falso era quindi inammissibile stante il risultato della verificata autenticità della
Pagina 6 sottoscrizione passato in giudicato ed essendo la querela proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato”.
2.1. Al riguardo occorre, preliminarmente, precisare che, senza alcun dubbio, non è ostativa all'ammissibilità della querela di falso la circostanza che il giudice di prime cure, all'udienza del 26.06.2015, avrebbe riconosciuto la sottoscrizione apposta sui contratti in discussione come
“simile” a quella apposta sul contratto di mandato sottoscritto dalla società con il proprio difensore. Controparte_1
Invero, si tratta di un giudizio espresso alla luce di una valutazione sommaria contenuta in un provvedimento di natura meramente ordinatoria e di carattere provvisorio (più precisamente, ordinanza del 26.06.2015), e pertanto certamente inidoneo a rappresentare un accertamento giudiziale ex art 216 c.p.c. sull'autenticità delle firme consacrato in una pronuncia divenuta definitiva e, solo in quanto tale, preclusivo della proposizione della successiva querela di falso.
A conferma di ciò, nella sentenza di merito pronunciata all'esito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è assente qualsivoglia riferimento ad un ipotetico accertamento di autenticità delle sottoscrizioni ad esito di verificazione ex art 216 c.p.c.
Orbene, è pacifica la tesi giurisprudenziale secondo cui “la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato… “(Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n. 9575; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n. 2887).
Pagina 7 L'orientamento in esame, che muove dalla ratio di evitare insanabili contraddizioni relativi all'autografia di firme all'interno dello stesso giudizio, trova peraltro conferma nel dato normativo, e più precisamente nell'art. 221 c.p.c., nella parte in cui statuisce che la querela di falso può essere proposta, in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
D'altronde, è evidente che può porsi un problema di giudizi giuridicamente e logicamente contraddittori sull'autenticità delle firme soltanto se i rispettivi accertamenti sono contenuti in sentenze idonee al giudicato ex art
2909 c.c.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, tenuto conto che il
“riconoscimento” sul carattere apocrifo delle firme apposte sui contratti di compravendita e di locazione del 16/12/2012 sarebbe stato operato dal giudice di prime cure, peraltro in maniera implicita, soltanto in un sintetico passaggio contenuto in un'ordinanza pronunciata in corso di istruttoria, ne deriva che l'appellante non può invocare alcun effetto preclusivo sulla proposizione della querela di falso, giacché risulta, ab origine, assente un giudizio di verificazione ex art 216 c.p.c. definitivo, che in quanto connotato da un accertamento di carattere costitutivo sull'autenticità delle sottoscrizioni deve essere necessariamente contenuto in una sentenza passata in giudicato.
In altre parole, al momento della proposizione della querela di falso da parte degli odierni appellati nel corso del procedimento monitorio non c'era alcun giudicato ostativo avente ad oggetto la verificazione dell'autenticità delle firme apposte sui contratti successivamente dichiarati falsi.
2.2. Per quanto concerne l'asserita mancanza di prove a supporto della querela di falso, questa Corte rileva, al contrario di quanto sostenuto
Pagina 8 dall'appellante, la sussistenza di numerosi elementi e circostanze ampiamente dimostrativi della falsità dedotta in origine dai querelanti.
Anzitutto, occorre prendere in considerazione le risultanze della fase istruttoria svoltasi nell'ambito del giudizio di opposizione di primo grado.
In particolare, da un lato, può valorizzarsi l'assenza dell'odierno appellante all'udienza del 10.02.2017 fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale sulla circostanza che tra le parti in causa, in data 16.05.2012, non sarebbe stato concluso alcun contratto né di compravendita né di locazione, nonché sulla circostanza che non sarebbe mai stato corrisposto alcun corrispettivo per l'apparente acquisto delle imbarcazioni oggetto dei suddetti contratti.
Invero, la mancata comparizione dell'appellante a rendere interrogatorio formale, del tutto ingiustificata (anche la mera lontananza geografica risulta di per sé irrilevante), assume un forte valore presuntivo ed indiziario, ex art
116 co. 2° c.p.c., a favore della effettiva falsità delle firme apposte sui contratti di cui si discute, anche alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli altri elementi emersi durante il corso del giudizio, come di seguito riportati.
Dall'altro lato, va evidenziato l'ulteriore comportamento processuale del il quale, oltre all'assenza ingiustificata in sede di Parte_1
interrogatorio formale, ha deciso altresì di rinunciare all'espletamento della prova testimoniale da lui stesso articolata, senza addurre alcuna motivazione.
I suddetti elementi processuali indizianti trovano, inoltre, riscontro anche in circostanze di fatto che appaiono anomale, considerando in particolare che il contratto di compravendita del 16.05.2012 sarebbe stato stipulato a
Benevento ed in proprio da quale parte venditrice delle Controparte_2
Pagina 9 imbarcazioni per l'importo di € 200.000,00, mentre il contratto di locazione, sia pure recante la medesima data, sarebbe stato stipulato a
Napoli e direttamente dalla società quale Controparte_1
parte locataria, e per il medesimo importo.
Non deve, altresì, trascurarsi che parte appellante non ha mai fornito alcuna prova relativa al trasferimento del prezzo di € 200.000,00 (cifra non certo irrisoria) che sarebbe stato corrisposto per la compravendita e la locazione delle suddette imbarcazioni.
L'inesistenza del diritto di credito invocato da parte appellante, che rappresenta un ulteriore indizio a favore della falsità dei contratti posti a fondamento del credito stesso, è pienamente confermata peraltro dalla sentenza di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 8551/2024 pubblicata in data
8.10.2024, ormai divenuta definitiva in quanto non oggetto di appello. Il suddetto provvedimento in motivazione afferma espressamente che: “ E' evidente che non assolvendo alla presenza in sede di interrogatorio formale
e rinunciando preventivamente alla prova testi come ammessi sulle circostanze dedotte e persistendo la contestazione dell'opponente per il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ad entrambi i contratti, l' opposto non è riuscito in sede istruttoria a dimostrare compiutamente la pretesa per ottenere la restituzione del natante o il pagamento della somma. Peraltro il Tribunale non può non rilevare le singolari circostanze emerse dai fatti che fanno dubitare della veridicità degli stessi, come la conclusione contestuale degli atti anche ma in luoghi diversi, il prezzo identico previsto sia per l' acquisto che per la locazione, quasi fosse stata confezionata la restituzione del prezzo della vendita nel contratto di locazione, la mancanza di prova del pagamento del prezzo e dei documenti
Pagina 10 riguardanti l' originaria titolarità delle barche quali beni mobili registrati,
l'omessa prova dell' avvenuta consegna dei natanti per entrambi i contratti aventi natura reale, l' omessa prova della successiva vendita dei natanti per l' esercizio del recesso dalla locazione. (art. 4 del contratto di locazione)”.
In definitiva, tenuto conto altresì delle risultanze istruttorie di seguito esaminate, deve allora ritenersi che correttamente il Tribunale ha dichiarato ammissibile la querela di falso avanzata dagli odierni appellati in quanto corroborata da numerose e concordanti circostanze certamente idonee a dimostrare l'asserita falsità delle sottoscrizioni apposte sulle copie dei contratti di compravendita (esclusa la firma in calce) e di locazione del
16.05.2012 prodotti dal . Parte_1
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che:” deve ritenersi che il contratto di vendita, anche se la firma a tergo è autentica, è frutto di un riempimento absque pactis di un foglio in bianco, per cui si tratta di un contratto falso”.
A sostegno della censura deduce, da un lato, che la tesi dell'abusivo riempimento di un foglio bianco non sarebbe mai stata eccepita da parte opponente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che, pertanto, risulterebbe una mera valutazione del Tribunale carente di motivazione ed elementi probatori a sostegno.
Dall'altro lato, sostiene che le dichiarazioni rese in sede penale, dalle quali emerge la circostanza della sottoscrizione di alcuni fogli in bianco da parte del , sarebbero inutilizzabili in quanto tardivamente Controparte_2
prodotte in sede civile.
3.1. Anche tale motivo di gravame non risulta meritevole di accoglimento, per quanto di seguito indicato.
Pagina 11 Ai fini di una corretta analisi della censura, occorre preliminarmente chiarire il contesto e le circostanze da cui scaturisce la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in termini di riempimento absque pactis di un foglio in bianco.
Va, anzitutto, premesso che dalla documentazione prodotta in atti emerge che le firme in esame sono complessivamente 4, di cui 2 in calce alla prima e alla seconda pagina del contratto di compravendita e parimenti 2 in calce al contratto di locazione.
Inoltre, alla dr.ssa , CTP di parte appellata, veniva Persona_2
richiesto di accertare, alla luce di una serie di scritture private comparative, se tutte o soltanto alcune delle firme apposte sui contratti di compravendita e di locazione stipulati in data 16.05.2012 tra , Parte_1 [...]
e la risultassero CP_2 Controparte_3
apocrife e/o false.
A seguito della perizia grafologica, la CTP concludeva nei termini che seguono: “…è possibile affermare che soltanto la firma a tergo del contratto di Vendita di NT (denominata in questa sede V2) è risultata riconducibile alla gestualità grafica del sig. e pertanto Controparte_2
autografa. Le restanti tre firme, invece, sono, a giudizio della scrivente, da ritenersi apocrife, in quanto espressione di un'imitazione servile del grafismo del predetto signore”.
L'esito dell'analisi grafologica condotta dalla CTP di parte appellata, in particolare la circostanza che una delle firme apposte sul contratto di compravendita risulterebbe autentica, consente di spiegare poi la ragione per la quale la querela di falso è stata proposta ed ammessa dal Tribunale escludendo dall'ambito delle verifiche la seconda firma in calce al contratto di compravendita datato 16.05.2012, riconosciuta come autografa.
Pagina 12 Tanto premesso, questa Corte ritiene pienamente condivisibile e verosimile la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale quanto all'ipotesi che l'unica firma autentica è stata precedentemente apposta su un foglio in bianco sottoscritto anni prima e poi utilizzato per creare artificiosamente un contratto di compravendita, il cui contenuto non è mai stato realmente pattuito.
A sostegno della tesi, si possono valorizzare le dichiarazioni rese da in sede testimoniale nell'ambito di un procedimento Controparte_2
penale scaturito per la medesima vicenda. A fronte della domanda da parte del P.M. “Ma lei in costanza di questo rapporto con questi soggetti, oltre alle firme che ha apposto ai verbali di contestazioni ha messo altre firme su fogli, diciamo, firmati”, lo ascoltato come teste, riferisce: “Sì, CP_2
anche perché io, quando loro sono venuti il...”. A questo punto il P.M. chiede di chiarire la suddetta circostanza e il contesto in cui sarebbero state apposte firme su fogli in bianco e il sig. risponde: “il Controparte_2
contesto era questo qua che ovviamente un'imbarcazione, Dottoressa, di 9 metri e 90 con due motori da 300 cavalli (ndr. primo gommone prelevato con finalità presuntivamente estorsive nel cantiere di non è CP_2
un'imbarcazione che passa inosservata, il camion già che l'ha venuto a prendere, senza una bolla di accompagnamento, senza una fattura, senza niente, il primo fermo di una Polizia, anche di controllo generico, dice:
“Scusate, quest'imbarcazione da dove sta uscendo?”. Aggiunge lo CP_2
“….Me allora ovviamente loro dissero: “Tu mo' ci incominci a firmare 4 o
5 fogli perché, se succede qualcosa noi la carta per l'appoggio, per la pezza, la dobbiamo tenere”, ovviamente, ripeto, gli ho dato un gommone di
150.000 euro, mo' mi mettevo in condizioni di non ti voglio firmare con tutta quella situazione? Ho detto: “Quello che volete, basta che ve ne
Pagina 13 andate da qua”, questo è quello che ho dichiarato e lo continuo a dichiarare”.
In sostanza, dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'odierno appellato in sede penale, emerge che quest'ultimo fu costretto a firmare alcuni fogli in bianco con la motivazione di favorire in tal modo il trasporto a mare di una delle imbarcazioni oggetto dei contratti in causa.
La tesi del riempimento absque pactis di un foglio in bianco è altresì avvalorata dalle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso , Parte_1
ascoltato in qualità di imputato. Quest'ultimo ha, infatti, riconosciuto di aver concluso con un solo contratto di locazione, Controparte_2
ovvero quello prodotto nel processo penale e mostratogli durante l'esame.
Rileva questa Corte, confermando la ricostruzione operata dal Tribunale, che tale contratto appare ictu oculi differente da quello azionato in sede civile, dal momento che reca un canone di locazione diverso, pari ad €
150.000,00. Inoltre, quanto all'asserita tardività della produzione documentale relativa alla vicenda penale, dedotta da parte appellante,
l'eccezione appare infondata dal momento che i verbali dibattimentali risultano correttamente depositati nell'ambito del procedimento incidentale apertosi successivamente, ovvero con la presentazione della querela di falso, non rilevando, pertanto, la scadenza dei termini della fase istruttoria del diverso procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità:
“Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual
è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori
Pagina 14 per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova” (Cassazione civile sez.
III, 04/06/2021, n.15703).
In ogni caso, si tratterebbe di produzione documentale relativa a documenti sopravvenuti, e cioè formatisi dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. del procedimento monitorio. Nello specifico, le testimonianze oggetto di interesse sono rese per la prima volta alle udienze penali del 26.02.2019, 21.05.2019 e 20.09.2019, e pertanto trattasi di prove nuove e sopravvenute rispetto alle preclusioni istruttorie maturate con il deposito della memoria del 14.10.2015 di replica ex art 183, co. 6°, ed anche rispetto alla successiva udienza del 29.3.2016 in cui il giudice ha ammesso i mezzi istruttori.
Dunque, nel caso di specie, la produzione dei verbali del procedimento penale avvenuta con la presentazione della querela di falso all'udienza del 4.02.2020 andrebbe comunque ritenuta ammissibile, anche alla luce del principio, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, laddove un documento o un'altra fonte di prova dovesse formarsi successivamente al maturare delle scadenze istruttorie, la parte che non ha potuto produrlo prima ha comunque diritto ad essere rimessa in termini e la semplice produzione del documento stesso equivale a una richiesta implicita di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n.
5465/2006).
4. Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante si duole dell'esito della
CTU grafologica espletata dalla dr.ssa Persona_1
Occorre, quindi, prendere in considerazione i rilievi critici alla CTU avanzati nell'atto di appello.
Pagina 15 4.1. Anzitutto, l'appellante deduce che “il Consulente non ha in nessun modo preso in considerazione la sottoscrizione riportata in calce alla seconda pagina del contratto di locazione – denominata “il locatore” e cassata con barre oblique - che appare ictu oculi difforme da quella denominata “il conduttore” – firma stata riconosciuta quale autografa dal
. Tale circostanza, ovvero l'erronea apposizione di una sigla, CP_2
secondo quanto sostenuto dall'appellante, rifletterebbe caratteristiche di autenticità e spontaneità, che non devono essere trascurate.
Al riguardo, questa Corte osserva, come già correttamente affermato dal
Tribunale, che, in primo luogo, la contestazione risulta carente e incompleta, dal momento che l'appellante omette di esplicitare quali sarebbero le conseguenze in termini di prova della autografia delle altre firme non sbarrate apposte sul medesimo contratto di locazione. Invero, risulta ignoto il nesso logico e causale tra lo sbarramento di una firma e l'automatica autenticità delle altre. In altre parole, non si comprende come una singola firma sbarrata, e per ciò solo autentica, secondo quanto dedotto dall'appellante, sarebbe in grado di dimostrare sia l'autenticità della stessa firma sia anche l'autenticità di tutte le altre firme non sbarrate apposte sul contratto.
In secondo luogo, l'osservazione critica, già avanzata dalla consulente di parte appellante, è stata peraltro valutata dal CTU, il quale ha rilevato con certezza che la firma barrata, presentando le medesime caratteristiche delle altre firme apocrife, risulta anch'essa falsa. Queste precise confutazioni del
CTU delle contestazioni mosse dalla consulente di parte non sono state in alcun modo considerate né tantomeno sottoposte a vaglio critico dalle difese dell'appellante.
Pagina 16 4.2. La seconda critica mossa riguarda il mancato utilizzo dello strumento del microscopio durante l'espletamento dell'analisi grafologica, che avrebbe consentito di accertare “la qualità del mezzo scrivente utilizzato, di definirne la natura e contestualizzare correttamente i prodotti grafici in esame”, con particolare riferimento alla identità di inchiostro e alla contestualità di apposizione delle relative firme.
Al riguardo va segnalato che anche questa obiezione è stata presa in considerazione dal CTU, il quale, sul punto, ha premesso che “l'uso del microscopio ha un senso quando aggiunge qualcosa all'indagine, o semplicemente quando è necessario un maggiore ingrandimento delle scritture per meglio esplicitare qualche particolare di rilievo. Ciò non è stato indispensabile nel caso in esame”. Ha, inoltre, sottolineato che “già la datazione degli inchiostri difficilmente porta a risultati certi o che possano dirsi soddisfacenti, ma la contestualità di due scritti poi è praticamente impossibile da potersi stabilire”, e che pretendere di accertare l'identità di inchiostro è “ materia di periti chimici (cioè non basta una risposta simile dall'esame ad infrarosso giacchè anche inchiostri di composizione diversa potrebbero dare una uguale risposta alla spettrografia ad infarosso)”.
In ogni caso, ha successivamente puntualizzato che, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dall'appellante in termini di contestualità di apposizione e di identità di inchiostro delle diverse firme, non verrebbe comunque dimostrata alcuna circostanza decisiva idonea a scalfire la tesi della falsità delle firme. Difatti, come correttamente evidenziato dal CTU, penne di marchi diversi possono utilizzare lo stesso inchiostro e, come osservato anche dal Tribunale, penne della stessa tipologia possono essere utilizzate da soggetti diversi.
Pagina 17 Si precisa che in ordine a tale ultima circostanza l'appellante non ha sviluppato alcuna argomentazione difensiva critica.
4.3. Quanto alla mancata analisi degli originali di tutte le scritture di comparazione, lamentata dall'appellante, va premesso che l'attività del
CTU risulta pienamente legittima dal momento che, nell'atto di conferimento dell'incarico, il giudice ha espressamente autorizzato ad analizzare anche le copie conformi delle scritture di comparazione indicate, in caso di indisponibilità degli originali.
D'altronde non vi è alcuna ragione per escludere l'utilizzabilità delle copie ai fini dell'analisi grafologica comparativa, allorquando si tratti di scritture di buona qualità, non alterate e/o danneggiate, come quelle oggetto di esame nel caso di specie.
Difatti, ritiene questa Corte che la affidabilità di una perizia grafologica non dipenda dal tipo di documento (originale o copia) ma dalla sua qualità, che deve essere sufficientemente chiara da permettere un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici. Al riguardo, deve inoltre osservarsi che le risultanze delle indagini grafologiche aventi ad oggetto le numerose firme di comparazione prese in considerazione, sia pure trattandosi di copie conformi, risultano tra loro corrispondenti e convergenti verso la medesima conclusione, e cioè il carattere apocrifo delle firme oggetto di verifica.
Dunque, non sussiste alcun elemento, neanche meramente indiziario, da cui dovrebbe emergere una ipotetica inidoneità delle copie conformi del caso di specie ad essere utilizzate in via comparativa.
In ogni caso, non deve trascurarsi l'ulteriore circostanza che le indagini sono state condotte anche su numerosi documenti originali.
In particolare, si precisa che il perito ha esaminato, oltre all'originale della procura alle liti, gli originali di ben 3 verbali di denuncia presso gli uffici
Pagina 18 del Comando dei Carabinieri di Napoli- Bagnoli a firma di
[...]
. Tale documentazione utilizzata ha rappresentato un campione CP_2
di confronto estremamente solido e valido in quanto riporta alcune firme in sigla, e dunque, omogenee alle sottoscrizioni in verifica, che sono parimenti espresse in sigla.
4.4. In definitiva, il CTU ha proceduto ad un approfondito confronto tra le firme in verifica di e le firme autografe dello stesso, Controparte_2
desunte da numerose altre firme di comparazione pacificamente riconosciute come autentiche. Da tale verifica il consulente ha desunto che
“….hanno portato in luce tutte le discordanze degli elementi di natura sostanziale cioè delle qualità dei gesti espressivi che presiedono alla formazione dei tracciati autografi e di quelli in verifica. Tutte le discordanze emerse non sono casuali ma specifiche in quanto inerenti alla natura del gesto grafico dei tracciati posti a confronto rivela un'autentica inconciliabilità di gesto” (pag. 30).
Ritiene, dunque, questa Corte che il perito di ufficio abbia operato in maniera assolutamente corretta e condivisibile sia sul piano metodologico che della coerenza logico-giuridica delle valutazioni e conclusioni espresse.
Nello specifico, il CTU – nel pervenire all'accertamento della sicura falsità delle sottoscrizioni in verifica, apposte sui contratti oggetto di causa – ha tenuto conto di tutte le risultanze documentali versate in atti;
ha fornito puntuale e dettagliata risposta alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte appellante;
ha esposto in modo chiaro e specifico gli adeguati criteri tecnici seguiti, considerando i tratti grafici esaminati.
Ne deriva l'assoluta superfluità di una rinnovazione della consulenza grafologica d'ufficio, su cui ha insistito parte appellante.
Pagina 19 5. Conclusivamente, deve, quindi, ritenersi che tutti i motivi di gravame non risultano meritevoli di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, con attribuzione all'avv.
Daniela IA, dichiaratosi anticipatario, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di valore indeterminabile- complessità media, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1892/2023 depositata il 21/02/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata con attribuzione all'avv. Daniela IA che liquida in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Pagina 20 dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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