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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1166/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1166/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Viola Ferretti, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Meucci n. 7/D, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IA NN e AR BI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in
Ravenna, Via Romolo Murri n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/10/2025, precisando congiuntamente le conclusioni, come da foglio depositato in data 09.10.2025, come segue:
1) “affidare secondo un regime di responsabilità genitoriale condiviso il minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene Per_1 assegnata la casa familiare, sita in Ravenna, Via Del Metano n. 3 di esclusiva proprietà della
Sig.ra ove il minore manterrà la residenza anagrafica;
Pt_1
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il piccolo secondo il seguente Per_1 calendario:
a) il figlio trascorrerà alternativamente un fine settimana presso il padre e il successivo Per_1 presso la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Nel fine settimana in cui il padre terrà il figlio con sé, il padre Per_1 preleverà il minore dalla casa familiare il venerdì alle ore 18 e lo riaccompagnerà la domenica sera prima di cena alle ore 19:00, salvo diverso e preventivo accordo delle parti;
b) durante la settimana, inoltre, il padre terrà con sé il minore il mercoledì o il giovedì o una diversa giornata infrasettimanale, da concordare fra i genitori, compatibilmente con gli orari e gli impegni lavorativi del resistente, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 cenando con il figlio presso la casa Per_1 paterna e riportandolo presso la casa familiare dopo cena;
c) per quanto attiene le vacanze Natalizie, trascorrerà la settimana di Natale (dal 23/12 al Per_1
30/12) con un genitore e la settimana di Capodanno (dal 30/12 al 06/01) con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno. Per le festività 2025 il resistente è d'accordo che la settimana di Natale il minore stia con la mamma e quella del Capodanno col padre. Il Sig. trascorrerà con il CP_1 figlio sempre il giorno della Vigilia (dalla mattina sino alle ore 22 se nella settimana di Per_1 pertinenza della madre) e il giorno di Natale il minore invece starà sempre con la madre (dalle ore
22 della vigilia fino alle ore 19 del giorno di Natale se nella settimana di pertinenza del padre). Tale organizzazione può essere modificata, su accordo delle parti, tenendo conto dell'età e delle esigenze del piccolo con congruo preavviso entro e non il giorno 8 dicembre di ogni anno. Per_1
d) per quanto attiene le festività Pasquali, saranno trascorse con il figlio per metà da ciascun Per_1 genitore, alternandosi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ogni anno. Per quanto attiene i ponti e/o altra festività che comporti sospensione delle attività scolastiche, i genitori provvederanno concordemente a ripartirsi equamente i giorni da trascorrere con il piccolo . Per_1
e) durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere fino a tre settimane non consecutive con il figlio, nel periodo da concordare anticipatamente fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo il minore trascorrerà la settimana di Ferragosto con la madre e la settimana successiva con il padre, con l'impegno di far sapere preventivamente all'altro genitore il luogo in cui il figlio si troverà in ogni trasferimento che implichi il pernottamento del minore al di fuori dei luoghi abitualmente frequentati;
3) disporre in capo al Sig. un assegno mensile a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, annualmente Per_1 rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra entro Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo per i procedimenti familiari sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Ravenna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16/07/2015;
4) disporre che l'Assegno Unico e Universale per il figlio venga integralmente percepito Per_1 dalla Sig.ra Parte_1
5) disporre che le detrazioni fiscali vengano percepite al 50% da ciascun genitore
6) le parti dichiarano che le spese del presente giudizio sono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al rispettivo difensore.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 23/05/2025 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1 deducendo di aver intrapreso con il convenuto a far data dal 2017 una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della ricorrente sita in Ravenna, Via del Metano n. 3, dalla quale era nato il figlio , in data 01.05.2019, riconosciuto da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Per_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza dal mese di ottobre 2023.
Con decreto emesso in data 28/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
15/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 11/09/2025 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 15/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 09.10.2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1 Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1166/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1 nato a [...] il [...];
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1166/2025 R.G. vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Viola Ferretti, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Meucci n. 7/D, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IA NN e AR BI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in
Ravenna, Via Romolo Murri n. 21, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15/10/2025, precisando congiuntamente le conclusioni, come da foglio depositato in data 09.10.2025, come segue:
1) “affidare secondo un regime di responsabilità genitoriale condiviso il minore
[...] ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene Per_1 assegnata la casa familiare, sita in Ravenna, Via Del Metano n. 3 di esclusiva proprietà della
Sig.ra ove il minore manterrà la residenza anagrafica;
Pt_1
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il piccolo secondo il seguente Per_1 calendario:
a) il figlio trascorrerà alternativamente un fine settimana presso il padre e il successivo Per_1 presso la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Nel fine settimana in cui il padre terrà il figlio con sé, il padre Per_1 preleverà il minore dalla casa familiare il venerdì alle ore 18 e lo riaccompagnerà la domenica sera prima di cena alle ore 19:00, salvo diverso e preventivo accordo delle parti;
b) durante la settimana, inoltre, il padre terrà con sé il minore il mercoledì o il giovedì o una diversa giornata infrasettimanale, da concordare fra i genitori, compatibilmente con gli orari e gli impegni lavorativi del resistente, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 cenando con il figlio presso la casa Per_1 paterna e riportandolo presso la casa familiare dopo cena;
c) per quanto attiene le vacanze Natalizie, trascorrerà la settimana di Natale (dal 23/12 al Per_1
30/12) con un genitore e la settimana di Capodanno (dal 30/12 al 06/01) con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno. Per le festività 2025 il resistente è d'accordo che la settimana di Natale il minore stia con la mamma e quella del Capodanno col padre. Il Sig. trascorrerà con il CP_1 figlio sempre il giorno della Vigilia (dalla mattina sino alle ore 22 se nella settimana di Per_1 pertinenza della madre) e il giorno di Natale il minore invece starà sempre con la madre (dalle ore
22 della vigilia fino alle ore 19 del giorno di Natale se nella settimana di pertinenza del padre). Tale organizzazione può essere modificata, su accordo delle parti, tenendo conto dell'età e delle esigenze del piccolo con congruo preavviso entro e non il giorno 8 dicembre di ogni anno. Per_1
d) per quanto attiene le festività Pasquali, saranno trascorse con il figlio per metà da ciascun Per_1 genitore, alternandosi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ogni anno. Per quanto attiene i ponti e/o altra festività che comporti sospensione delle attività scolastiche, i genitori provvederanno concordemente a ripartirsi equamente i giorni da trascorrere con il piccolo . Per_1
e) durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere fino a tre settimane non consecutive con il figlio, nel periodo da concordare anticipatamente fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo il minore trascorrerà la settimana di Ferragosto con la madre e la settimana successiva con il padre, con l'impegno di far sapere preventivamente all'altro genitore il luogo in cui il figlio si troverà in ogni trasferimento che implichi il pernottamento del minore al di fuori dei luoghi abitualmente frequentati;
3) disporre in capo al Sig. un assegno mensile a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, annualmente Per_1 rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondere alla Sig.ra entro Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo per i procedimenti familiari sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Ravenna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16/07/2015;
4) disporre che l'Assegno Unico e Universale per il figlio venga integralmente percepito Per_1 dalla Sig.ra Parte_1
5) disporre che le detrazioni fiscali vengano percepite al 50% da ciascun genitore
6) le parti dichiarano che le spese del presente giudizio sono compensate e ciascuna parte provvederà a corrispondere i compensi professionali al rispettivo difensore.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 23/05/2025 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1 deducendo di aver intrapreso con il convenuto a far data dal 2017 una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della ricorrente sita in Ravenna, Via del Metano n. 3, dalla quale era nato il figlio , in data 01.05.2019, riconosciuto da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Per_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza dal mese di ottobre 2023.
Con decreto emesso in data 28/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
15/10/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 11/09/2025 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse Controparte_1 da quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 15/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 09.10.2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1 Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1166/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1 nato a [...] il [...];
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè