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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
BALLARDINI BARBARA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2025 depositato il 10/02/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al ricorrente, pilota di Volotea, veniva accertato maggior reddito per erronea applicazione della previsione dell'art. 51, 6 comma del TUIR, che prevede l'esclusione parziale del 50% dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente delle indennità di volo percepite dal personale navigante.
L'agenzia delle Entrate eccepiva la mancata ritenuta su parte della retribuzione, in quanto le indennità su cui veniva parzialmente omessa l'effettuazione delle ritenute, non risultavano in forza della legge Italiana
o di un contratto collettivo, come previsto dall'art. 51, 6 comma TUIR.
La legge all'art. 907 del Codice della Navigazione (RD n. 327/1942) recita: "Al personale di volo oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo".
Secondo l'Agenzia delle Entrate a Volotea non si applicherebbe la legge Italiana e il codice della
Navigazione , dovendo far riferimento al COA (Certificato Operatore Aereo) rilasciato dalla Spagna.
Viene invocata la tardività dell'accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973 per decadenza del poter accertativo, in quanto sono già trascorsi 5 anni dall'anno 2017, preso in esame, essendo del 2024
l'avviso di accertamento impugnato.
Vi è un orientamento giurisprudenziale consolidato a favore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere per tardività dell'accertamento, in quanto ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973 vi
è decadenza dal potere accertativo, essendo trascorsi 5 anni dall'anno 2017, preso in esame, al 2024, anno in cui è stato presentato l'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamende pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita: -accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 120,00 per anticipazioni (CUT) ed € 1.700,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FREGNANI LORELLA, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, RE
BALLARDINI BARBARA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00388/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2025 depositato il 10/02/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al ricorrente, pilota di Volotea, veniva accertato maggior reddito per erronea applicazione della previsione dell'art. 51, 6 comma del TUIR, che prevede l'esclusione parziale del 50% dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente delle indennità di volo percepite dal personale navigante.
L'agenzia delle Entrate eccepiva la mancata ritenuta su parte della retribuzione, in quanto le indennità su cui veniva parzialmente omessa l'effettuazione delle ritenute, non risultavano in forza della legge Italiana
o di un contratto collettivo, come previsto dall'art. 51, 6 comma TUIR.
La legge all'art. 907 del Codice della Navigazione (RD n. 327/1942) recita: "Al personale di volo oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo".
Secondo l'Agenzia delle Entrate a Volotea non si applicherebbe la legge Italiana e il codice della
Navigazione , dovendo far riferimento al COA (Certificato Operatore Aereo) rilasciato dalla Spagna.
Viene invocata la tardività dell'accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973 per decadenza del poter accertativo, in quanto sono già trascorsi 5 anni dall'anno 2017, preso in esame, essendo del 2024
l'avviso di accertamento impugnato.
Vi è un orientamento giurisprudenziale consolidato a favore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere per tardività dell'accertamento, in quanto ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973 vi
è decadenza dal potere accertativo, essendo trascorsi 5 anni dall'anno 2017, preso in esame, al 2024, anno in cui è stato presentato l'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamende pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita: -accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 120,00 per anticipazioni (CUT) ed € 1.700,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.