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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5393/2024
sul ricorso depositato il 10/11/2024
proposto da (difesa dall'avv. Antonino Rodà) Parte_1
nei confronti di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio di Calabria),
all'esito dell'udienza , così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il , Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso, nell' anno scolastico 2021 / 2022 , nella misura complessiva di 1.321,23 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei
1 contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
, oggi , durante l'anno scolastico 2021/2022;
[...] Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.321,23 oltre interessi sino al soddisfo;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
Parte ricorrente deduceva che:
- di essere docente a tempo determinato presso l'istituto scolastico I.S. sito a BOVA CP_4
AR (RC), in C. DA MONOSCALCO, c.m. ; C.F._1
è stata docente in servizio alle dipendenze della amministrazione resistente per l'anno scolastico
2021/22; ciò sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato (all.1,), per come meglio riassunto nella tabella di seguito riportata e per come anche richiamato dalla allegata dichiarazione sostitutiva dei servizi svolti (all.2):
- non aveva percepito la Retribuzione Professionale Docenti, pari a euro 174,50 lordi mensili fino al 31.12/2021 e successivamente incrementata a euro 184,50, prevista dall'articolo 7 del CCNL Cont del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o sino alla conclusione delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno); di ciò è possibile avvedersi agevolmente consultando i cedolini paga relativi a dette mensilità che si allegano al presente ricorso (all.3);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato svolti in anni precedenti, a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione
2 Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo AA.SS 2021/2022.
Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi..
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui
3 rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza breve negli anni richiesti. Ha inoltre proceduto al calcolo delle somme dovute e non appaiono errori né parte resistente individua errori di conteggio , mancando contestazione specifica .
La domanda va quindi accolta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 4.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5393/2024
sul ricorso depositato il 10/11/2024
proposto da (difesa dall'avv. Antonino Rodà) Parte_1
nei confronti di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio di Calabria),
all'esito dell'udienza , così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il , Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso, nell' anno scolastico 2021 / 2022 , nella misura complessiva di 1.321,23 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei
1 contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
, oggi , durante l'anno scolastico 2021/2022;
[...] Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.321,23 oltre interessi sino al soddisfo;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
Parte ricorrente deduceva che:
- di essere docente a tempo determinato presso l'istituto scolastico I.S. sito a BOVA CP_4
AR (RC), in C. DA MONOSCALCO, c.m. ; C.F._1
è stata docente in servizio alle dipendenze della amministrazione resistente per l'anno scolastico
2021/22; ciò sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato (all.1,), per come meglio riassunto nella tabella di seguito riportata e per come anche richiamato dalla allegata dichiarazione sostitutiva dei servizi svolti (all.2):
- non aveva percepito la Retribuzione Professionale Docenti, pari a euro 174,50 lordi mensili fino al 31.12/2021 e successivamente incrementata a euro 184,50, prevista dall'articolo 7 del CCNL Cont del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o sino alla conclusione delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno); di ciò è possibile avvedersi agevolmente consultando i cedolini paga relativi a dette mensilità che si allegano al presente ricorso (all.3);
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato svolti in anni precedenti, a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione
2 Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo AA.SS 2021/2022.
Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi..
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui
3 rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza breve negli anni richiesti. Ha inoltre proceduto al calcolo delle somme dovute e non appaiono errori né parte resistente individua errori di conteggio , mancando contestazione specifica .
La domanda va quindi accolta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 4.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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