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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone /e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22061506 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento a lei notificato in data 13.10.2025 e recante la richiesta di pagamento del bollo auto relativo all'anno 2022.
Esponeva la ricorrente che il pagamento richiesto non era dovuto atteso il fatto che l'auto sottoposta a imposizione era stata distrutta in un incidente stradale occorsole nell'anno 2012 rispetto alla quale era stata emessa dal Giudice di Pace di Ozieri sentenza attestante la perdita del possesso in capo alla Ricorrente_1, sentenza emessa in data 23.7.2025 e successivamente trascritta al PRA. La ricorrente ritenendo non sussistente il presupposto impositivo per l'anno 2022, avendo perso il possesso dell'auto fin dall'anno 2012, chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, in particolare evidenziava che al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento dall'esame del Pubblico Registro
Automobilistico l'autovettura sottoposta a imposizione era nella titolarità della Manai e ciò non solo nell'anno
2022 ma fino all'anno 2025. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Ricorrente_1 depositava memorie illustrative con le quali allegava la illegittimità della produzione documentale effettuata e contestava le conclusioni assunte in memoria.
Anche l'Agenzia delle Entrate depositava memorie integrative contestando le allegazioni delle memorie di parte ricorrente.
Il ricorso pone all'attenzione del Giudice la rilevanza del fatto “ perdita di possesso di una autovettura” sull'imposta denominata comunemente bollo auto.
Sostiene parte ricorrente che il bollo auto per l'anno 2022 non era dovuto in quanto l'auto era andata distrutta a far data dall'anno 2012 come accertato con sentenza del Giudice di Pace emessa in data 23.7.2025.
L'assunto non appare corretto con riferimento proprio alla imposizione relativa al bollo auto, imposta che trova il suo presupposto sulla titolarità del diritto di proprietà dell'auto come emergente dal Pubblico Registro
Automobilistico, pubblico registro sul diritto di proprietà per beni mobili registrati che ha la medesima funzione del pubblico registro per i beni immobili e precisamente attestare la titolarità del diritto di proprietà.
già la Corte Costituzionale con la sentenza 15 aprile 1993, n. 164, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53), in riferimento all'art.53, primo comma, della Costituzione, aveva chiarito che «L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia;
- «
[…] anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale;
ed é diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa»;
- «Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa».
Ciò posto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la prova contraria a quanto contenuto nelle risultanze del PRA l'interessato è tenuto a produrre esclusivamente prove documentali supportate dalla certezza della data ( Cass. 10794/1997; Cass.8373/2016; Cass.13351/2020)
Dalla produzione della visura relativa al Pubblico Registro Automobilistico prodotta, legittimamente e tempestivamente dall'Agenzia delle Entrate, emerge che a tutt'ora l'auto sottoposta a imposizione è formalmente intestata alla ricorrente.
Né, comunque, può avere valore probatorio con effetto retroattivo la sentenza del Giudice di Pace, emessa solamente nell'anno 2025 a nulla rilevando che il Giudice abbia rilevato che la perdita di possesso- rottamazione sia avvenuta fin dall'anno 2012 costituendo l'accertamento di un fatto ( rottamazione) non idoneo a supportare una valutazione retroattiva sconosciuta al Pubblico Registro Automobilistico.
Ciò in applicazione di un principio generale di tutela dei diritti dei soggetti che sulle risultanze dei pubblici registri hanno fatto affidamento e fondato i propri legittimi diritti come il diritto di pretendere il bollo auto per l'anno 2022.
Sentenza che, in astratto, potrebbe al massimo fondare istanze restitutorie che allo stato appaiono non ammissibili per il bollo auto in Sardegna e che è idonea a produrre gli effetti della perdita del possesso a decorrere dalla sua trascrizione .
Il ricorso deve essere rigettato ma stante la peculiarità della vicenda trattata appare giusto e equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso con compensazione delle spese. Sassari 17.2.2026 Il Giudice Monocratico G.Sanna
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone /e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22061506 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento a lei notificato in data 13.10.2025 e recante la richiesta di pagamento del bollo auto relativo all'anno 2022.
Esponeva la ricorrente che il pagamento richiesto non era dovuto atteso il fatto che l'auto sottoposta a imposizione era stata distrutta in un incidente stradale occorsole nell'anno 2012 rispetto alla quale era stata emessa dal Giudice di Pace di Ozieri sentenza attestante la perdita del possesso in capo alla Ricorrente_1, sentenza emessa in data 23.7.2025 e successivamente trascritta al PRA. La ricorrente ritenendo non sussistente il presupposto impositivo per l'anno 2022, avendo perso il possesso dell'auto fin dall'anno 2012, chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, in particolare evidenziava che al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento dall'esame del Pubblico Registro
Automobilistico l'autovettura sottoposta a imposizione era nella titolarità della Manai e ciò non solo nell'anno
2022 ma fino all'anno 2025. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Ricorrente_1 depositava memorie illustrative con le quali allegava la illegittimità della produzione documentale effettuata e contestava le conclusioni assunte in memoria.
Anche l'Agenzia delle Entrate depositava memorie integrative contestando le allegazioni delle memorie di parte ricorrente.
Il ricorso pone all'attenzione del Giudice la rilevanza del fatto “ perdita di possesso di una autovettura” sull'imposta denominata comunemente bollo auto.
Sostiene parte ricorrente che il bollo auto per l'anno 2022 non era dovuto in quanto l'auto era andata distrutta a far data dall'anno 2012 come accertato con sentenza del Giudice di Pace emessa in data 23.7.2025.
L'assunto non appare corretto con riferimento proprio alla imposizione relativa al bollo auto, imposta che trova il suo presupposto sulla titolarità del diritto di proprietà dell'auto come emergente dal Pubblico Registro
Automobilistico, pubblico registro sul diritto di proprietà per beni mobili registrati che ha la medesima funzione del pubblico registro per i beni immobili e precisamente attestare la titolarità del diritto di proprietà.
già la Corte Costituzionale con la sentenza 15 aprile 1993, n. 164, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53), in riferimento all'art.53, primo comma, della Costituzione, aveva chiarito che «L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia;
- «
[…] anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale;
ed é diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa»;
- «Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa».
Ciò posto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la prova contraria a quanto contenuto nelle risultanze del PRA l'interessato è tenuto a produrre esclusivamente prove documentali supportate dalla certezza della data ( Cass. 10794/1997; Cass.8373/2016; Cass.13351/2020)
Dalla produzione della visura relativa al Pubblico Registro Automobilistico prodotta, legittimamente e tempestivamente dall'Agenzia delle Entrate, emerge che a tutt'ora l'auto sottoposta a imposizione è formalmente intestata alla ricorrente.
Né, comunque, può avere valore probatorio con effetto retroattivo la sentenza del Giudice di Pace, emessa solamente nell'anno 2025 a nulla rilevando che il Giudice abbia rilevato che la perdita di possesso- rottamazione sia avvenuta fin dall'anno 2012 costituendo l'accertamento di un fatto ( rottamazione) non idoneo a supportare una valutazione retroattiva sconosciuta al Pubblico Registro Automobilistico.
Ciò in applicazione di un principio generale di tutela dei diritti dei soggetti che sulle risultanze dei pubblici registri hanno fatto affidamento e fondato i propri legittimi diritti come il diritto di pretendere il bollo auto per l'anno 2022.
Sentenza che, in astratto, potrebbe al massimo fondare istanze restitutorie che allo stato appaiono non ammissibili per il bollo auto in Sardegna e che è idonea a produrre gli effetti della perdita del possesso a decorrere dalla sua trascrizione .
Il ricorso deve essere rigettato ma stante la peculiarità della vicenda trattata appare giusto e equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso con compensazione delle spese. Sassari 17.2.2026 Il Giudice Monocratico G.Sanna