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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 1633/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1633/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARINI ALESSANDRO e DONATELLA
QUATTROCIOCCHI , che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e ha
[...] chiesto di “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità;
- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D.
Lgs. 503/1992;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valo-re delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_1 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 82,79) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 2.950,16 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione moneta-ria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede
l'ammissione.
Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue: -di essere titolare a decorrere dal 1.6.2016,del trattamento pensionistico n. 10054660 Cat. VO per un importo in paga-mento
(al dì del deposito del presente ricorso) di € 1.856,15 (Doc. 1);
-che dall'estratto conto previdenziale in atti nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, il ricorrente ha usufruito di vari periodi continuativi di cassa integrazione e mobilità che l' ha computato ai fini della CP_1 misura del trattamento pensionistico;
-che in particolare i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono di seguito specificati:
• Anno 2013 (n. 23 settimane di cassa integrazione)
• Anno 2013 (n. 28 settimane di mobilità)
• Anno 2014 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2015 (n. 45 settimane di mobilità)
• Anno 2016 (n. 22 settimane di mobilità);
- di aver presentato all' domanda per il ricalcolo della CP_1 mobilità dal 2013 in poi in base alla medesima Retribuzione Media
Settimanale della precedente CIG e conseguente rivalutazione per settore di appartenenza;
-di aver altresì presentato ricorso amministrativo, senza tuttavia ottenere risposta.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che l' non ha CP_1 correttamente valorizzato, ai fini pensionistici, i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al
2016.
Ha in particolare dedotto che l'illegittimo andamento decrescente della retribuzione imponibile dei periodi di CIG dal 2013 al 2016, rispetto alla retribuzione imponibile calcolata dallo stesso Istituto
e l'illegittimo disallineamento tra retribuzione media settimanale calcolata per i periodi di CIG dell'anno 2013, come correttamente rivalutata, e quella relativa ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, nonostante le due contribuzioni figurative avessero la medesima retribuzione di riferimento e la medesima base imponibile (ovvero la retribuzione globale fruita prima di essere collocato in c.i.g.). Parte ricorrente ha infatti evidenziato che la retribuzione media settimanale relativa al periodo di mobilità anno 2013, anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello quantificato dall'Istituto per la CIG del medesimo anno 2013 (ovvero 551,77) così come, negli anni, rivalutato ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980 (indice Istat FOI), reca al contrario l'inferiore importo di 502,80.
Ha in conclusione chiesto la condanna dell'ente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di titolarità, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG
e mobilità, giusta applicazione delle norme richiamate in atti.
Si è costituito l' e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza della CP_1 domanda ex art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/70 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.L. 98/2011.
Nel merito, l' ha chiesto di respingere il ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa rivendicata.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 12.02.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le motivazioni di seguito indicate. Con il presente ricorso, parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa a titolo di CIG e mobilità goduti in continuità dal 2013 al 2016.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che l' , in relazione CP_1 ai dati contenuti negli estratti , in palese violazione dell'art. CP_1
8, commi 4 della legge 155/1981 e art. 7, comma 9 l. ha CP_2 erroneamente calcolato la retribuzione media settimanale relativa ai periodi di mobilità, in quanto anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello della CIG come calcolato dallo stesso Istituto (ovvero euro 551,77), in considerazione della medesima retribuzione di riferimento delle due contribuzioni figurative, recava al contrario l'inferiore importo di euro 502,80.
In via preliminare, sulla eccepita decadenza, deve premettersi che l'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art 6 del D.L. n. 103 del 29 marzo 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) ha poi disposto che: “I termini previsti dall'art. 47 , commi 2^ e 3^ del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1^ hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111/2011, ha esteso il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R.
639/1970 cit. anche alle prestazioni riconosciute in modo parziale.
In particolare, ha aggiunto all'art. 47 un ultimo comma del seguente tenore “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Con la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo. La Corte di Cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno 2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. Ed invero nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del
d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez.
L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”; 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna
l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n.
71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203).
25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la
Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […] 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.
29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale
[…]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/ 2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Cassazione, deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione.
Alla luce dei predetti principi, la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati in epoca antecedente al 10 Maggio 2021, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 10 Maggio 2024.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di ricalcolo di prestazione a domanda (mobilità-CIG) si applica, ai sensi dell'art. 47 comma 6 bis d.l. n. 98/2011, la prescrizione quinquennale dei ratei decorrenti dalla domanda amministrativa del 08.1.2024 (all. 5 ricorso).
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia sia stata regolata, in successione, da due diverse normative.
L'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita
l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di
“retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, per detta retribuzione di riferimento, ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980, è prevista, a partire dal 1.1.1995, la rivalutazione dell'80% derivante dall'aumento dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Infine, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in cui al ricorrente sono stati riconosciuti i contributi figurativi per mobilità, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione con del 14.3.2018
n. 6161 emessa in tema di retribuzione pensionabile in costanza di periodi di mobilità, che ha confermato un orientamento già espresso sin dal 2007, e ha così statuito “La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; e l'art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti " nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro". Pertanto, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente. Il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa Corte ha già chiarito in più occasioni;
affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di
"retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l'indenni-tà di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sul punto invero, va osservato che l' si è limitato a CP_1 sostenere che il ricorrente ha illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge
183/2010. In realtà, il ricorrente ha solo – e fondatamente - evidenziato di Part aver goduto la e la mobilità in continuità (cfr. estratto dal
2013 al 2016) e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo, ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato, come chiarito da Cass n. 6161/2018.
In altri termini, il richiamo dell'art. 40 legge 183/2010 nel caso specifico, è del tutto irrilevante perché il ricorrente, nel fare esclusivamente leva all'identità di disciplina delle due contribuzioni figurative, prende le mosse dal valore della RMS calcolata dallo stesso Istituto per la CIG del primo anno (ovvero il
2013), rimarcando poi esclusivamente il successivo illegittimo andamento decrescente della successiva contribuzione figurativa.
Parte ricorrente, pertanto – preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso per la mobilità dell'anno 2013 si CP_1
è limitato a chiedere di riallineare l'importo della retribuzione imponibile del precedente periodo di CIG a quello stabilito Part dall' per la mobilità, avendo ravvisato, per la , una CP_1 retribuzione media settimanale illegittimamente inferiore nell'estratto INPS (€.551,77; cfr., sul punto, Corte Appello di Perugia n.200/2022).
Pertanto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, deve ritenersi che, contrariamente da quanto sostenuto dall' , nel concetto di retribuzione globale che concorre alla CP_1 base di calcolo dell'indennità di mobilità ai fini pensionistici, devono necessariamente rientrare i ratei di mensilità aggiuntive
(ovvero 13^ e 14^ mensilità, quest'ultima ove esistente) a cui devono aggiungersi tutte le eventuali altre maggiorazioni che rientrino nella normale retribuzione.
In altri termini, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'integrazione salariale deve necessariamente ricomprendere la retribuzione globale (pacificamente comprensiva delle ultramensilità) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. Tutto ciò chiarito, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto degli emolumenti che, nell'estratto conto , sono stati annoverati sotto al codice CP_1
340 per la cassa integrazione.
Inoltre, dal conteggio attoreo depositato come allegato n. 12 ricorso emerge che - a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIG operato effettuando l'allineamento tra la mobilità del 2013, così come calcolata dall'Istituto, e la CIG del medesimo anno - la differenza sul rateo pensionistico per l'attore ammonta ad €. 82,79.
In particolare, l' ha contestato il conteggio della parte CP_1 ricorrente solo genericamente, deducendo l'erroneità dei calcoli prospettati da parte avversa, per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità che per quanto riguarda i ratei pensionistici pretesi ed evidenziando che in realtà l'imponibile contestato è stato esattamente quantificato dall'ente alla luce delle norme e disposizioni regolamentari.
I conteggi allegati al ricorso possono quindi essere posti alla base della presente decisione.
Per le svolte considerazioni, in definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in data 10.5.2024, nella causa iscritta al n. 1633/2024 CP_1
R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara che il Sig. Parte_1
, titolare della pensione n. 10054660 Cat. VO nel
[...] periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità;
b) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo e mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso
Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma
6 D. Lgs. 503/1992;
c) Condanna l' , alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente, con decorrenza dal 10 Maggio 2021, accreditando il maggior valore delle settimane coperte mobilità e
CIG tenuto conto di quanto sopra, e per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione sul trattamento n. 100546600 Cat. VO delle differenze di rateo mensile di € 82,79 con decorrenza dal 10.5.2021 ed al pagamento delle somme differenziali dovute dal
10.5.2021 pari ad € 2950,16, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
d) Condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12 Febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1633/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARINI ALESSANDRO e DONATELLA
QUATTROCIOCCHI , che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e ha
[...] chiesto di “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità;
- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D.
Lgs. 503/1992;
- conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valo-re delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle CP_1 differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 82,79) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 2.950,16 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione moneta-ria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede
l'ammissione.
Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto quanto segue: -di essere titolare a decorrere dal 1.6.2016,del trattamento pensionistico n. 10054660 Cat. VO per un importo in paga-mento
(al dì del deposito del presente ricorso) di € 1.856,15 (Doc. 1);
-che dall'estratto conto previdenziale in atti nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, il ricorrente ha usufruito di vari periodi continuativi di cassa integrazione e mobilità che l' ha computato ai fini della CP_1 misura del trattamento pensionistico;
-che in particolare i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono di seguito specificati:
• Anno 2013 (n. 23 settimane di cassa integrazione)
• Anno 2013 (n. 28 settimane di mobilità)
• Anno 2014 (n. 52 settimane di mobilità)
• Anno 2015 (n. 45 settimane di mobilità)
• Anno 2016 (n. 22 settimane di mobilità);
- di aver presentato all' domanda per il ricalcolo della CP_1 mobilità dal 2013 in poi in base alla medesima Retribuzione Media
Settimanale della precedente CIG e conseguente rivalutazione per settore di appartenenza;
-di aver altresì presentato ricorso amministrativo, senza tuttavia ottenere risposta.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che l' non ha CP_1 correttamente valorizzato, ai fini pensionistici, i periodi a titolo di cassa integrazione e mobilità, goduti in continuità dal 2013 al
2016.
Ha in particolare dedotto che l'illegittimo andamento decrescente della retribuzione imponibile dei periodi di CIG dal 2013 al 2016, rispetto alla retribuzione imponibile calcolata dallo stesso Istituto
e l'illegittimo disallineamento tra retribuzione media settimanale calcolata per i periodi di CIG dell'anno 2013, come correttamente rivalutata, e quella relativa ai periodi di mobilità dal 2013 in poi, nonostante le due contribuzioni figurative avessero la medesima retribuzione di riferimento e la medesima base imponibile (ovvero la retribuzione globale fruita prima di essere collocato in c.i.g.). Parte ricorrente ha infatti evidenziato che la retribuzione media settimanale relativa al periodo di mobilità anno 2013, anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello quantificato dall'Istituto per la CIG del medesimo anno 2013 (ovvero 551,77) così come, negli anni, rivalutato ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980 (indice Istat FOI), reca al contrario l'inferiore importo di 502,80.
Ha in conclusione chiesto la condanna dell'ente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di titolarità, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG
e mobilità, giusta applicazione delle norme richiamate in atti.
Si è costituito l' e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza della CP_1 domanda ex art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 639/70 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.L. 98/2011.
Nel merito, l' ha chiesto di respingere il ricorso perché CP_1 infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa rivendicata.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 12.02.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le motivazioni di seguito indicate. Con il presente ricorso, parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa a titolo di CIG e mobilità goduti in continuità dal 2013 al 2016.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che l' , in relazione CP_1 ai dati contenuti negli estratti , in palese violazione dell'art. CP_1
8, commi 4 della legge 155/1981 e art. 7, comma 9 l. ha CP_2 erroneamente calcolato la retribuzione media settimanale relativa ai periodi di mobilità, in quanto anziché avere un importo esattamente sovrapponibile a quello della CIG come calcolato dallo stesso Istituto (ovvero euro 551,77), in considerazione della medesima retribuzione di riferimento delle due contribuzioni figurative, recava al contrario l'inferiore importo di euro 502,80.
In via preliminare, sulla eccepita decadenza, deve premettersi che l'art. 47 comma 2 D.P.R. n. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art 6 del D.L. n. 103 del 29 marzo 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) ha poi disposto che: “I termini previsti dall'art. 47 , commi 2^ e 3^ del D.P.R. 639/70, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1^ hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111/2011, ha esteso il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R.
639/1970 cit. anche alle prestazioni riconosciute in modo parziale.
In particolare, ha aggiunto all'art. 47 un ultimo comma del seguente tenore “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Con la sentenza n. 28416 pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352/2015 che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1, lett. D), n.1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011).
Ne discende dunque che il nuovo termine decadenziale introdotto dall'art. 38, co. 1, lett. d) cit., deve ritenersi applicabile - ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011 - anche ai giudizi relativi alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma in misura inferiore al dovuto. Con la conseguenza che la decadenza deve ritenersi maturata ogni qualvolta la domanda giudiziale sia stata presentata in data successiva al 6 luglio 2014.
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali occorre verificare se la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto il ricalcolo. La Corte di Cassazione con sentenza n. 17430, pubblicata il 17 giugno 2021, e da ultimo con le sentenze n. 1308/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 123/2022 ha affermato che la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati in data antecedente il triennio dalla domanda giudiziale. Ed invero nel senso della decadenza tombale ad avviso della corte, milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Mentre nel senso della decadenza mobile, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.
La Suprema Corte ha statuito che “18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6°, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del
d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.
19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez.
L. sentenza n. 13104 dell'8 settembre 2003 […]) in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
22. Ciò è confermato proprio dall'art. 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma, secondo cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”; 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare ad incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna
l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imperscrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.
24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte
Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le tante, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n.
71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985, n. 203).
25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la
Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale […] 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.
29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale
[…]” (cfr. Cass. Civile sentenza n. 17430/ 2021).
Pertanto, alla luce dei suesposti orientamenti della Cassazione, deve ritenersi che la decadenza sia applicabile ai singoli ratei in ragione della loro autonoma cadenza temporale, atteso che l'art. 6 non riguarda solo la domanda di pensione ma anche quella di riliquidazione.
Alla luce dei predetti principi, la declaratoria d'inammissibilità della domanda va limitata alle differenze sui ratei maturati in epoca antecedente al 10 Maggio 2021, essendo stata depositata la domanda giudiziaria in data 10 Maggio 2024.
Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di ricalcolo di prestazione a domanda (mobilità-CIG) si applica, ai sensi dell'art. 47 comma 6 bis d.l. n. 98/2011, la prescrizione quinquennale dei ratei decorrenti dalla domanda amministrativa del 08.1.2024 (all. 5 ricorso).
Ciò premesso, va osservato nel merito come la materia sia stata regolata, in successione, da due diverse normative.
L'art. 8, comma 4 Legge 155/1981 dispone che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita
l'integrazione salariale” che corrisponde ad un concetto di
“retribuzione globale” (art. 2 L. n. 164 del 1975) o “retribuzione di fatto” (art. 8 L. n. 1115 del 1968) percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, per detta retribuzione di riferimento, ai sensi dell'art. unico della legge n. 427/1980, è prevista, a partire dal 1.1.1995, la rivalutazione dell'80% derivante dall'aumento dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Infine, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in cui al ricorrente sono stati riconosciuti i contributi figurativi per mobilità, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione con del 14.3.2018
n. 6161 emessa in tema di retribuzione pensionabile in costanza di periodi di mobilità, che ha confermato un orientamento già espresso sin dal 2007, e ha così statuito “La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati "sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; e l'art. 7, comma 1 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti " nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro". Pertanto, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente. Il trattamento di integrazione salariale ordinario a sua volta si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come questa Corte ha già chiarito in più occasioni;
affermando, con la sentenza n. 1578/2007, che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di
"retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (L. n. 1115 cit., art. 8); e ribadendo, con la seconda sentenza (n. 2890/2007), che l'indenni-tà di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sul punto invero, va osservato che l' si è limitato a CP_1 sostenere che il ricorrente ha illegittimamente invocato il disposto dell'art. 8, comma 4 legge 155/81, per la cig, e l'art. 7 commi 1 e 9 legge 223/1991, per la mobilità, in luogo dell'art. 40 legge
183/2010. In realtà, il ricorrente ha solo – e fondatamente - evidenziato di Part aver goduto la e la mobilità in continuità (cfr. estratto dal
2013 al 2016) e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo, ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato, come chiarito da Cass n. 6161/2018.
In altri termini, il richiamo dell'art. 40 legge 183/2010 nel caso specifico, è del tutto irrilevante perché il ricorrente, nel fare esclusivamente leva all'identità di disciplina delle due contribuzioni figurative, prende le mosse dal valore della RMS calcolata dallo stesso Istituto per la CIG del primo anno (ovvero il
2013), rimarcando poi esclusivamente il successivo illegittimo andamento decrescente della successiva contribuzione figurativa.
Parte ricorrente, pertanto – preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso per la mobilità dell'anno 2013 si CP_1
è limitato a chiedere di riallineare l'importo della retribuzione imponibile del precedente periodo di CIG a quello stabilito Part dall' per la mobilità, avendo ravvisato, per la , una CP_1 retribuzione media settimanale illegittimamente inferiore nell'estratto INPS (€.551,77; cfr., sul punto, Corte Appello di Perugia n.200/2022).
Pertanto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, deve ritenersi che, contrariamente da quanto sostenuto dall' , nel concetto di retribuzione globale che concorre alla CP_1 base di calcolo dell'indennità di mobilità ai fini pensionistici, devono necessariamente rientrare i ratei di mensilità aggiuntive
(ovvero 13^ e 14^ mensilità, quest'ultima ove esistente) a cui devono aggiungersi tutte le eventuali altre maggiorazioni che rientrino nella normale retribuzione.
In altri termini, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'integrazione salariale deve necessariamente ricomprendere la retribuzione globale (pacificamente comprensiva delle ultramensilità) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. Tutto ciò chiarito, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto degli emolumenti che, nell'estratto conto , sono stati annoverati sotto al codice CP_1
340 per la cassa integrazione.
Inoltre, dal conteggio attoreo depositato come allegato n. 12 ricorso emerge che - a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIG operato effettuando l'allineamento tra la mobilità del 2013, così come calcolata dall'Istituto, e la CIG del medesimo anno - la differenza sul rateo pensionistico per l'attore ammonta ad €. 82,79.
In particolare, l' ha contestato il conteggio della parte CP_1 ricorrente solo genericamente, deducendo l'erroneità dei calcoli prospettati da parte avversa, per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità che per quanto riguarda i ratei pensionistici pretesi ed evidenziando che in realtà l'imponibile contestato è stato esattamente quantificato dall'ente alla luce delle norme e disposizioni regolamentari.
I conteggi allegati al ricorso possono quindi essere posti alla base della presente decisione.
Per le svolte considerazioni, in definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in data 10.5.2024, nella causa iscritta al n. 1633/2024 CP_1
R.G.A.C.: a) Accerta e dichiara che il Sig. Parte_1
, titolare della pensione n. 10054660 Cat. VO nel
[...] periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità;
b) Accerta e dichiara che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo e mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso
Istituto per la CIG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma
6 D. Lgs. 503/1992;
c) Condanna l' , alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico del ricorrente, con decorrenza dal 10 Maggio 2021, accreditando il maggior valore delle settimane coperte mobilità e
CIG tenuto conto di quanto sopra, e per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione sul trattamento n. 100546600 Cat. VO delle differenze di rateo mensile di € 82,79 con decorrenza dal 10.5.2021 ed al pagamento delle somme differenziali dovute dal
10.5.2021 pari ad € 2950,16, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
d) Condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore