TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3379/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GALUZZI ROMINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli - Parte_1
(24.09.2019) e (04.11.2014)- di cui al decreto emesso dal Tribunale di Rimini nel Per_1 Per_2
2022, nel senso di disporre – fermo l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori – la loro collocazione presso esso ricorrente, invece che presso la madre, la quale aveva perso il lavoro e la casa e ciò almeno fin quando la stessa non avesse reperito idonea collocazione abitativa, con conseguente sospensione dell'onere del versamento del contributo per il mantenimento dei minori disposto a proprio carico, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come definite dal
1 Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
chiedeva inoltre di onerare la resistente del versamento di un contributo per il mantenimento dei figli.
Spiegava il ricorrente che la resistente si trovava in persistente stato di disoccupazione che ciò aveva causato lo sfratto della stessa e dei figli dalla casa familiare – situazione che la donna gli rivelava solo a ridosso dello sfratto, allorquando gli chiedeva di tenere con sé i figli.
Si costituiva , chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e e la Controparte_1 Per_1 Per_2 loro collocazione presso di sé – ferme le altre statuizioni già adottate;
in via subordinata, poi, chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei minori con collocazione presso di sé come da decreti resi nei predetti precedenti giudizi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale. Infine, chiedeva disporsi il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali degli incontri padre-figli e la valutazione della capacità genitoriale con vittoria di spese.
Spiegava, in corso di causa la resistente che la situazione emergenziale nella quale si era venuta a trovare era cessata, avendo ella reperito idonea sistemazione abitativa e un nuovo lavoro.
Il G.I., quindi, non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, fermi i provvedimenti vigenti, compresa la residenza dei minori presso la madre e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ex art. 473-bis.22 all'udienza del 07.03.2025 quando le parti precisavano le conclusioni ed il ricorrente, pur riportandosi alle conclusioni in atti, chiedeva un ampliamento delle visite o la collocazione paritaria dei minori, mentre la resistente chiedeva di ammonire il ricorrente o adottare ogni eventuale altro provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell'art.473-bis.39 c.p.c. e di disporre che l'assegno unico per i due figli minori venisse interamente percepito dalla madre collocataria, il G.I. quindi tratteneva la causa per la decisione.
Entrambe le domande di modifica debbono essere rigettate.
Quanto all'affidamento dei figli, non sono emerse circostanze tali da giustificare la deroga – richiesta dalla madre - al regime dell'affido condiviso, privilegiato dal Legislatore al fine di garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, sicché s'impone la conferma dell'affidamento di e Per_1 Per_2
a entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione dei minori, deve essere parimenti confermata la collocazione presso la madre, già disposta dal provvedimento di cui si chiede la modifica, atteso che la temporanea difficoltà economica della donna - che aveva perso il lavoro e conseguentemente non aveva disponibilità di un idoneo alloggio - è stata superata, avendo ella trovato lavoro (come risulta dal contratto prodotto in giudizio) e reperito idonea soluzione abitativa, alloggiando stabilmente presso un residence per il quale corrisponde un canone fisso, sicché non sussistono effettive sopravvenienze negative rispetto all'epoca in cui era stato emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica, dovendosi considerare quelle rappresentate in ricorso come circostanze emergenziali e meramente transitorie, essendo già rientrati i minori a vivere con la madre nelle more di questo procedimento.
Quanto al calendario delle visite paterne, il Collegio stima adeguato a garantire il rapporto dei minori con entrambi i genitori il calendario proposto come di seguito riportato: settimana A) il padre trascorrerà con i figli il venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, oltre ad un pomeriggio dall'uscita da scuola al mattino successivo;
settimana
B) il padre trascorrerà con i figli il giovedì e il venerdì, con pernotto;
in merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il
Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
2 La persistente conflittualità tra le parti che dal 2020 ad oggi hanno intrapreso ben tre giudizi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, impone di conferire incarico di vigilanza ai Servizi
Sociali, che predisporranno anche un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto alle spese di lite, considerato che la situazione che ha originato il ricorso è mutata in corso di causa e considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
rigetta le domande di modifica dei provvedimenti vigenti, conferma l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e visite come da Per_1 Per_2 calendario di seguito riportato settimana A) il padre trascorrerà con i figli il venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, oltre ad un pomeriggio dall'uscita da scuola al mattino successivo;
settimana B) il padre trascorrerà con i figli il giovedì e il venerdì, con pernotto;
in merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze
Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Fermo il resto;
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio dell'15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3379/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GALUZZI ROMINA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli - Parte_1
(24.09.2019) e (04.11.2014)- di cui al decreto emesso dal Tribunale di Rimini nel Per_1 Per_2
2022, nel senso di disporre – fermo l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori – la loro collocazione presso esso ricorrente, invece che presso la madre, la quale aveva perso il lavoro e la casa e ciò almeno fin quando la stessa non avesse reperito idonea collocazione abitativa, con conseguente sospensione dell'onere del versamento del contributo per il mantenimento dei minori disposto a proprio carico, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come definite dal
1 Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
chiedeva inoltre di onerare la resistente del versamento di un contributo per il mantenimento dei figli.
Spiegava il ricorrente che la resistente si trovava in persistente stato di disoccupazione che ciò aveva causato lo sfratto della stessa e dei figli dalla casa familiare – situazione che la donna gli rivelava solo a ridosso dello sfratto, allorquando gli chiedeva di tenere con sé i figli.
Si costituiva , chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e e la Controparte_1 Per_1 Per_2 loro collocazione presso di sé – ferme le altre statuizioni già adottate;
in via subordinata, poi, chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei minori con collocazione presso di sé come da decreti resi nei predetti precedenti giudizi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale. Infine, chiedeva disporsi il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali degli incontri padre-figli e la valutazione della capacità genitoriale con vittoria di spese.
Spiegava, in corso di causa la resistente che la situazione emergenziale nella quale si era venuta a trovare era cessata, avendo ella reperito idonea sistemazione abitativa e un nuovo lavoro.
Il G.I., quindi, non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, fermi i provvedimenti vigenti, compresa la residenza dei minori presso la madre e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale ex art. 473-bis.22 all'udienza del 07.03.2025 quando le parti precisavano le conclusioni ed il ricorrente, pur riportandosi alle conclusioni in atti, chiedeva un ampliamento delle visite o la collocazione paritaria dei minori, mentre la resistente chiedeva di ammonire il ricorrente o adottare ogni eventuale altro provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell'art.473-bis.39 c.p.c. e di disporre che l'assegno unico per i due figli minori venisse interamente percepito dalla madre collocataria, il G.I. quindi tratteneva la causa per la decisione.
Entrambe le domande di modifica debbono essere rigettate.
Quanto all'affidamento dei figli, non sono emerse circostanze tali da giustificare la deroga – richiesta dalla madre - al regime dell'affido condiviso, privilegiato dal Legislatore al fine di garantire il diritto dei minori alla bigenitorialità, sicché s'impone la conferma dell'affidamento di e Per_1 Per_2
a entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione dei minori, deve essere parimenti confermata la collocazione presso la madre, già disposta dal provvedimento di cui si chiede la modifica, atteso che la temporanea difficoltà economica della donna - che aveva perso il lavoro e conseguentemente non aveva disponibilità di un idoneo alloggio - è stata superata, avendo ella trovato lavoro (come risulta dal contratto prodotto in giudizio) e reperito idonea soluzione abitativa, alloggiando stabilmente presso un residence per il quale corrisponde un canone fisso, sicché non sussistono effettive sopravvenienze negative rispetto all'epoca in cui era stato emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica, dovendosi considerare quelle rappresentate in ricorso come circostanze emergenziali e meramente transitorie, essendo già rientrati i minori a vivere con la madre nelle more di questo procedimento.
Quanto al calendario delle visite paterne, il Collegio stima adeguato a garantire il rapporto dei minori con entrambi i genitori il calendario proposto come di seguito riportato: settimana A) il padre trascorrerà con i figli il venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, oltre ad un pomeriggio dall'uscita da scuola al mattino successivo;
settimana
B) il padre trascorrerà con i figli il giovedì e il venerdì, con pernotto;
in merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il
Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
2 La persistente conflittualità tra le parti che dal 2020 ad oggi hanno intrapreso ben tre giudizi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, impone di conferire incarico di vigilanza ai Servizi
Sociali, che predisporranno anche un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto alle spese di lite, considerato che la situazione che ha originato il ricorso è mutata in corso di causa e considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
rigetta le domande di modifica dei provvedimenti vigenti, conferma l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e visite come da Per_1 Per_2 calendario di seguito riportato settimana A) il padre trascorrerà con i figli il venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, oltre ad un pomeriggio dall'uscita da scuola al mattino successivo;
settimana B) il padre trascorrerà con i figli il giovedì e il venerdì, con pernotto;
in merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze
Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Fermo il resto;
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio dell'15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3