Art. 4.
La nullita' della procura per difetti formali non puo' farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilascio' la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.
La nullita' della procura per difetti formali non puo' farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilascio' la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.