Art. 1. 1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990
Articolo 2
- Legge 18 agosto 1993, n. 333
Articolo 1 della Legge 18 agosto 1993, n. 333
Versione
1 settembre 1993
1 settembre 1993
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