CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5830/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del TI Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 21861730 TRIB CONSORTILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di ingiunzione n. 21861730, notificatogli in data 11.06.2024, con cui AREA s.r.l., in qualità di agente della riscossione per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del TI OS, ha intimato il pagamento della somma di € 60,97, a titolo di contributi consortili.
Il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n.
2202/2024 di questa Corte, relativa all'atto presupposto (avviso di accertamento n. 14883236), deducendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza del presupposto fondamentale del tributo, ossia la mancanza di un beneficio fondiario diretto e specifico derivante da opere di bonifica eseguite dal Consorzio sui propri immobili, siti nel Comune di Aieta (CS). A sostegno delle proprie ragioni, ha evidenziato l'inidoneità del Piano di Classifica dell'ente impositore, ritenuto generico e privo di riferimenti concreti ed ha prodotto una relazione tecnica del Comune di Aieta (prot. n. 633/2024 del
20.03.2024, citata come "All. 3 relazione tecnica Comune di Aieta (CS)"), a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco, attestante l'assoluta inesistenza di opere od interventi di bonifica, irrigazione o manutenzione riconducibili al Consorzio sul territorio comunale. Ha, inoltre, richiamato numerose pronunce di questa stessa Corte e della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in casi analoghi, che hanno accolto le doglianze dei contribuenti basate sulla medesima documentazione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio AREA s.r.l., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ed in subordine, di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del TI OS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia attiene alla sussistenza del presupposto impositivo del contributo di bonifica, individuato dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza in un beneficio diretto e specifico per l'immobile del contribuente, derivante dalle opere realizzate dall'ente impositore. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
188/2018, ha definitivamente sancito che il contributo consortile è dovuto «in presenza del beneficio» e non «indipendentemente» da esso, legando indissolubilmente la legittimità della pretesa tributaria alla capacità contributiva manifestata dall'incremento di valore o dalla fruibilità del bene. In tema di riparto dell'onere probatorio, se è vero che l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione in un piano di classifica sollevano l'ente impositore dall'onere di provare il beneficio per ogni singolo fondo, generando una presunzione *iuris tantum*, è altrettanto vero che il contribuente ha la facoltà di superare tale presunzione fornendo la prova contraria, ossia dimostrando l'assenza di qualsiasi vantaggio concreto derivante dall'attività del Consorzio. Una volta fornita tale prova,
l'onere torna a gravare sull'ente, che deve dimostrare puntualmente e specificamente le opere eseguite ed il beneficio arrecato al singolo fondo.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il sig. Ricorrente_1 abbia ampiamente e brillantemente assolto al proprio onere probatorio. La produzione della "relazione in merito alle attività svolte sul territorio del comune di Aieta da parte del Consorzio di Bonifica integrale del TI OS" (citata come "All. 3 relazione tecnica Comune di Aieta (CS)"), costituisce elemento probatorio di carattere decisivo e dirimente. Tale documento, proveniente da un ente pubblico terzo e qualificato, attesta in modo inequivocabile che:
"il territorio di Aieta, non è servito da alcun impianto irriguo, né da reti scolanti gestite o realizzate, dal
Consorzio di Bonifica integrale del TI OS...";
"non si rinvengono sul territorio opere riconducibili al Consorzio di Bonifica integrale del TI
OS, che abbiano negli almeno negli ultimi 10 (dieci) anni garantito un miglioramento fondiario dei terreni ricadenti in agro del comune di Aieta";
"non sono presenti interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico in alcun modo riconducibili al Consorzio di Bonifica integrale del TI OS";
è lo stesso Comune di Aieta a provvedere "direttamente con proprio personale e mezzi all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio comunale".
A fronte di una prova così circostanziata ed autorevole, che questa Corte ha già ritenuto in casi analoghi idonea a fondare l'accoglimento del ricorso (cfr. sentenze nn. 3680/2024 e 3270/2024 citate dal ricorrente), il Consorzio resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento di prova contrario, né ha contestato la veridicità di quanto attestato dal Comune di Aieta. La pretesa impositiva risulta, pertanto, del tutto sfornita del suo presupposto legittimante.
L'accoglimento del ricorso nel merito, per l'insussistenza del presupposto impositivo, assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla pregiudizialità con il giudizio pendente sull'atto presupposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti resistenti. Il Consorzio di Bonifica è soccombente in quanto titolare della pretesa creditoria rivelatasi infondata;
AREA s.r.l. è parimenti soccombente in quanto, con la notifica dell'atto di ingiunzione, ha dato causa al presente giudizio, senza che possa trovare accoglimento la richiesta di manleva, stante la sua piena legittimazione passiva nelle liti di riscossione (cfr. Cass. n.
3855/2023; Cass. n. 7047/2018). Le spese vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del
TI OS ed AREA s.r.l. società Unipersonale, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 300,00, per compensi, oltre accessori di legge,con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5830/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del TI Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 21861730 TRIB CONSORTILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di ingiunzione n. 21861730, notificatogli in data 11.06.2024, con cui AREA s.r.l., in qualità di agente della riscossione per il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del TI OS, ha intimato il pagamento della somma di € 60,97, a titolo di contributi consortili.
Il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n.
2202/2024 di questa Corte, relativa all'atto presupposto (avviso di accertamento n. 14883236), deducendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva per carenza del presupposto fondamentale del tributo, ossia la mancanza di un beneficio fondiario diretto e specifico derivante da opere di bonifica eseguite dal Consorzio sui propri immobili, siti nel Comune di Aieta (CS). A sostegno delle proprie ragioni, ha evidenziato l'inidoneità del Piano di Classifica dell'ente impositore, ritenuto generico e privo di riferimenti concreti ed ha prodotto una relazione tecnica del Comune di Aieta (prot. n. 633/2024 del
20.03.2024, citata come "All. 3 relazione tecnica Comune di Aieta (CS)"), a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco, attestante l'assoluta inesistenza di opere od interventi di bonifica, irrigazione o manutenzione riconducibili al Consorzio sul territorio comunale. Ha, inoltre, richiamato numerose pronunce di questa stessa Corte e della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in casi analoghi, che hanno accolto le doglianze dei contribuenti basate sulla medesima documentazione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio AREA s.r.l., la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ed in subordine, di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del TI OS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale della controversia attiene alla sussistenza del presupposto impositivo del contributo di bonifica, individuato dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza in un beneficio diretto e specifico per l'immobile del contribuente, derivante dalle opere realizzate dall'ente impositore. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
188/2018, ha definitivamente sancito che il contributo consortile è dovuto «in presenza del beneficio» e non «indipendentemente» da esso, legando indissolubilmente la legittimità della pretesa tributaria alla capacità contributiva manifestata dall'incremento di valore o dalla fruibilità del bene. In tema di riparto dell'onere probatorio, se è vero che l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione in un piano di classifica sollevano l'ente impositore dall'onere di provare il beneficio per ogni singolo fondo, generando una presunzione *iuris tantum*, è altrettanto vero che il contribuente ha la facoltà di superare tale presunzione fornendo la prova contraria, ossia dimostrando l'assenza di qualsiasi vantaggio concreto derivante dall'attività del Consorzio. Una volta fornita tale prova,
l'onere torna a gravare sull'ente, che deve dimostrare puntualmente e specificamente le opere eseguite ed il beneficio arrecato al singolo fondo.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il sig. Ricorrente_1 abbia ampiamente e brillantemente assolto al proprio onere probatorio. La produzione della "relazione in merito alle attività svolte sul territorio del comune di Aieta da parte del Consorzio di Bonifica integrale del TI OS" (citata come "All. 3 relazione tecnica Comune di Aieta (CS)"), costituisce elemento probatorio di carattere decisivo e dirimente. Tale documento, proveniente da un ente pubblico terzo e qualificato, attesta in modo inequivocabile che:
"il territorio di Aieta, non è servito da alcun impianto irriguo, né da reti scolanti gestite o realizzate, dal
Consorzio di Bonifica integrale del TI OS...";
"non si rinvengono sul territorio opere riconducibili al Consorzio di Bonifica integrale del TI
OS, che abbiano negli almeno negli ultimi 10 (dieci) anni garantito un miglioramento fondiario dei terreni ricadenti in agro del comune di Aieta";
"non sono presenti interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico in alcun modo riconducibili al Consorzio di Bonifica integrale del TI OS";
è lo stesso Comune di Aieta a provvedere "direttamente con proprio personale e mezzi all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio comunale".
A fronte di una prova così circostanziata ed autorevole, che questa Corte ha già ritenuto in casi analoghi idonea a fondare l'accoglimento del ricorso (cfr. sentenze nn. 3680/2024 e 3270/2024 citate dal ricorrente), il Consorzio resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento di prova contrario, né ha contestato la veridicità di quanto attestato dal Comune di Aieta. La pretesa impositiva risulta, pertanto, del tutto sfornita del suo presupposto legittimante.
L'accoglimento del ricorso nel merito, per l'insussistenza del presupposto impositivo, assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla pregiudizialità con il giudizio pendente sull'atto presupposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti resistenti. Il Consorzio di Bonifica è soccombente in quanto titolare della pretesa creditoria rivelatasi infondata;
AREA s.r.l. è parimenti soccombente in quanto, con la notifica dell'atto di ingiunzione, ha dato causa al presente giudizio, senza che possa trovare accoglimento la richiesta di manleva, stante la sua piena legittimazione passiva nelle liti di riscossione (cfr. Cass. n.
3855/2023; Cass. n. 7047/2018). Le spese vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del
TI OS ed AREA s.r.l. società Unipersonale, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 300,00, per compensi, oltre accessori di legge,con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario.