Art. 10.
Per gli insegnanti di materie speciali degli istituti statali per sordomuti, il cui orario non raggiunga quello normale di 25 ore settimanali di lezione, il trattamento economico e' calcolato a venticinquesimi, in relazione alle ore d'insegnamento, sulla base dello stipendio spettante per legge agli insegnanti di cui al n. 1 dell'annessa tabella A.
Il personale insegnante immesso nel ruolo speciale transitorio compie un triennio di prova; se questa risulta favorevole, esso e' confermato nei ruoli speciali anzidetti, altrimenti e' licenziato a norma dell'ultimo comma dell' art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 .
Il personale assistente immesso nel ruolo speciale transitorio compie un anno di prova; si applicano, per detto personale, le disposizioni contenute nell' art. 10, commi terzo , quarto , quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per gli insegnanti di materie speciali degli istituti statali per sordomuti, il cui orario non raggiunga quello normale di 25 ore settimanali di lezione, il trattamento economico e' calcolato a venticinquesimi, in relazione alle ore d'insegnamento, sulla base dello stipendio spettante per legge agli insegnanti di cui al n. 1 dell'annessa tabella A.
Il personale insegnante immesso nel ruolo speciale transitorio compie un triennio di prova; se questa risulta favorevole, esso e' confermato nei ruoli speciali anzidetti, altrimenti e' licenziato a norma dell'ultimo comma dell' art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 .
Il personale assistente immesso nel ruolo speciale transitorio compie un anno di prova; si applicano, per detto personale, le disposizioni contenute nell' art. 10, commi terzo , quarto , quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .