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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1097/2025 promossa da: nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Parte_1
LAZZARI, elettivamente domiciliato in Viale Angeli n. 8, Cuneo presso il difensore Avv. Nicoletta
LAZZARI,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Elena CIRILLO Controparte_1
e dell'Avv. Laura DUTTO, elettivamente domiciliata in Via Assarotti n. 8, Torino presso il difensore
Avv. Laura DUTTO,
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio - conclusioni conformi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente e resistente
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
“disporre che la madre contribuisca al mantenimento ordinario di e versando al sig. Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno perequativo di complessivi € 500,00 Parte_1 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate e documentate, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
disporre che l'assegno unico potrà seguire il regime di legge per le ipotesi di affidamento condiviso
(50% tra i genitori), in difetto di specifica domanda da parte del ricorrente, pur collocatario in via - di fatto - esclusiva dei figli;
spese di lite interamente compensate”.
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. è intervenuto in data 18.11.2025 chiedendo che “Si disponga secondo la proposta conciliativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio religioso concordatario l'11.9.2010 in Cuneo, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, al n. 62, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Prima del matrimonio è nato il figlio a Torino il 5.3.2010, e, in costanza del Persona_3
matrimonio, a Torino, l'1.8.2011. Persona_4
Il sig. ha depositato in data 15.5.2025 ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 292/24 emessa il 13.3.2024 dalla Corte
d'Appello di Torino pubblicata il 27.3.2024, la quale aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado n. 643/2022, emessa in data 16.6.2022 dal Tribunale Ordinario di Cuneo e pubblicata il
30.6.2022.
Il sig. per le ragioni di cui al ricorso che qui si intendono richiamate, ha richiesto nel merito Pt_1
che fosse posto a carico della resistente un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli minori e di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con conferma della suddivisione delle spese Per_1 Per_2 straordinarie al 50% tra entrambi i genitori, con l'ulteriore richiesta che la statuizione relativa all'assegno di mantenimento producesse effetti sin dalla data della domanda.
La sig.ra in data 4.9.2025 si è costituita in giudizio chiedendo, per le ragioni di cui Controparte_1
alla comparsa costitutiva che qui si intendono per richiamate, di respingere le domande proposte da controparte e, per l'effetto, confermare la statuizione relativa alle modalità di contribuzione dei genitori pagina 2 di 4 al mantenimento dei figli (ossia nell'impegno dell'odierna resistente di corrispondere per i figli solo il rimborso del 50% delle spese straordinarie laddove concordate e documentate), contenuta nella già menzionata sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Le parti procedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata il 7.10.2025, il giudice si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti, avendo preliminarmente sentito le parti e tentato infruttuosamente la conciliazione.
Con ordinanza del 27.10.2025 il giudice provvedeva in via provvisoria e urgente ex art. 473bis.22, assegnando termine alle parti sino al 15.11.2025 per prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata nell'ordinanza stessa.
Con la suddetta proposta conciliativa il Giudice indicava alle parti la possibilità di porre a carico della resistente un assegno – quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e – di Per_1 Per_2
complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a spese di lite compensate.
Le parti accettavano la proposta conciliativa formulata, rendendolo noto con il deposito delle note di trattazione scritta, nel termine assegnato.
Conseguentemente il Giudice fisava udienza – sostituita dalle note di trattazione scritta – per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine alle parti sino al 2.12.2025.
Le parti depositavano, entro il termine assegnato, note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte come richiamate in epigrafe.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 18.11.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento della proposta conciliativa.
***
Nel merito il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
(conforme alla proposta conciliativa formulata dal giudice) sia congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo e risultano rispondenti alla legge, agli interessi delle parti ed a quelli dei loro figli minori e di cui si è Per_1 Per_2
omesso l'ascolto in quanto superfluo (trattandosi di causa concernente le sole questioni economiche).
pagina 3 di 4 Stante quanto sopra, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c.,
DISPONE la parziale modifica della sentenza n. 292/24 emessa il 13.3.2024 dalla Corte d'Appello di
Torino pubblicata il 27.3.2024, in conformità alle condizioni congiunte confermate dalle parti con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del
3.12.2025, condizioni tutte che sono state riportate in epigrafe e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1097/2025 promossa da: nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Nicoletta Parte_1
LAZZARI, elettivamente domiciliato in Viale Angeli n. 8, Cuneo presso il difensore Avv. Nicoletta
LAZZARI,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Elena CIRILLO Controparte_1
e dell'Avv. Laura DUTTO, elettivamente domiciliata in Via Assarotti n. 8, Torino presso il difensore
Avv. Laura DUTTO,
RESISTENTE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio - conclusioni conformi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente e resistente
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
“disporre che la madre contribuisca al mantenimento ordinario di e versando al sig. Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno perequativo di complessivi € 500,00 Parte_1 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate e documentate, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
disporre che l'assegno unico potrà seguire il regime di legge per le ipotesi di affidamento condiviso
(50% tra i genitori), in difetto di specifica domanda da parte del ricorrente, pur collocatario in via - di fatto - esclusiva dei figli;
spese di lite interamente compensate”.
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. è intervenuto in data 18.11.2025 chiedendo che “Si disponga secondo la proposta conciliativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio religioso concordatario l'11.9.2010 in Cuneo, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, al n. 62, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Prima del matrimonio è nato il figlio a Torino il 5.3.2010, e, in costanza del Persona_3
matrimonio, a Torino, l'1.8.2011. Persona_4
Il sig. ha depositato in data 15.5.2025 ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 292/24 emessa il 13.3.2024 dalla Corte
d'Appello di Torino pubblicata il 27.3.2024, la quale aveva parzialmente riformato la sentenza di I grado n. 643/2022, emessa in data 16.6.2022 dal Tribunale Ordinario di Cuneo e pubblicata il
30.6.2022.
Il sig. per le ragioni di cui al ricorso che qui si intendono richiamate, ha richiesto nel merito Pt_1
che fosse posto a carico della resistente un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli minori e di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con conferma della suddivisione delle spese Per_1 Per_2 straordinarie al 50% tra entrambi i genitori, con l'ulteriore richiesta che la statuizione relativa all'assegno di mantenimento producesse effetti sin dalla data della domanda.
La sig.ra in data 4.9.2025 si è costituita in giudizio chiedendo, per le ragioni di cui Controparte_1
alla comparsa costitutiva che qui si intendono per richiamate, di respingere le domande proposte da controparte e, per l'effetto, confermare la statuizione relativa alle modalità di contribuzione dei genitori pagina 2 di 4 al mantenimento dei figli (ossia nell'impegno dell'odierna resistente di corrispondere per i figli solo il rimborso del 50% delle spese straordinarie laddove concordate e documentate), contenuta nella già menzionata sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Le parti procedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata il 7.10.2025, il giudice si riservava di emettere i provvedimenti temporanei e urgenti, avendo preliminarmente sentito le parti e tentato infruttuosamente la conciliazione.
Con ordinanza del 27.10.2025 il giudice provvedeva in via provvisoria e urgente ex art. 473bis.22, assegnando termine alle parti sino al 15.11.2025 per prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata nell'ordinanza stessa.
Con la suddetta proposta conciliativa il Giudice indicava alle parti la possibilità di porre a carico della resistente un assegno – quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e – di Per_1 Per_2
complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a spese di lite compensate.
Le parti accettavano la proposta conciliativa formulata, rendendolo noto con il deposito delle note di trattazione scritta, nel termine assegnato.
Conseguentemente il Giudice fisava udienza – sostituita dalle note di trattazione scritta – per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine alle parti sino al 2.12.2025.
Le parti depositavano, entro il termine assegnato, note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte come richiamate in epigrafe.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 18.11.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento della proposta conciliativa.
***
Nel merito il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
(conforme alla proposta conciliativa formulata dal giudice) sia congruo e rispondente ai principi di diritto vigenti in materia, come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico e a norme di carattere imperativo e risultano rispondenti alla legge, agli interessi delle parti ed a quelli dei loro figli minori e di cui si è Per_1 Per_2
omesso l'ascolto in quanto superfluo (trattandosi di causa concernente le sole questioni economiche).
pagina 3 di 4 Stante quanto sopra, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c.,
DISPONE la parziale modifica della sentenza n. 292/24 emessa il 13.3.2024 dalla Corte d'Appello di
Torino pubblicata il 27.3.2024, in conformità alle condizioni congiunte confermate dalle parti con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del
3.12.2025, condizioni tutte che sono state riportate in epigrafe e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
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