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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1817/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
EL PE UD
India Baldi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1817/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.10.2024, congiuntamente da:
nato Prato (PO) il 15.05.1987, residente a [...]e CP_1
Cozzile (PT), via Amendola n. 25, c.f. ; C.F._1
e
, nata il [...] in [...] Parte_1
– Perù, residente a [...], c.f.
, giuste procure in atti;
C.F._2
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
1 Con ricorso congiunto depositato in data 22.10.2024, e CP_1
premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20.02.2016 in Prato (PO), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 117/2025 del 20.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 20.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 12.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto nel Comune di Prato in
20.02.2016;
2) Ordinare al Comune di Massa e Cozzile (PT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e col trasferimento delle quote pari al 50% della casa familiare posta in Massa e Cozzile (PT), via Amendola n. 25, in favore del sig. da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 con la corresponsione della somma di € 10.000,00, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
4) Le spese del presente giudizio sono interamente a carico del sig. che se le assume. CP_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.10.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.02.2016 in Prato (PO), tra i coniugi nato Prato CP_1
(PO) il 15.05.1987 e nata il Parte_1
21.07.1986 in Cusco – Perù, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 4, P. II, Serie A, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
EL PE UD
India Baldi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1817/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.10.2024, congiuntamente da:
nato Prato (PO) il 15.05.1987, residente a [...]e CP_1
Cozzile (PT), via Amendola n. 25, c.f. ; C.F._1
e
, nata il [...] in [...] Parte_1
– Perù, residente a [...], c.f.
, giuste procure in atti;
C.F._2
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
1 Con ricorso congiunto depositato in data 22.10.2024, e CP_1
premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20.02.2016 in Prato (PO), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 117/2025 del 20.03.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 20.03.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 12.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto nel Comune di Prato in
20.02.2016;
2) Ordinare al Comune di Massa e Cozzile (PT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e col trasferimento delle quote pari al 50% della casa familiare posta in Massa e Cozzile (PT), via Amendola n. 25, in favore del sig. da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 con la corresponsione della somma di € 10.000,00, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
4) Le spese del presente giudizio sono interamente a carico del sig. che se le assume. CP_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.10.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.02.2016 in Prato (PO), tra i coniugi nato Prato CP_1
(PO) il 15.05.1987 e nata il Parte_1
21.07.1986 in Cusco – Perù, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 4, P. II, Serie A, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
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