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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 335/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a Rionero in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), quale legale rappresentante della fallita società C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Del Monte ed elettivamente CP_1
domiciliato presso il di lui studio, in Rionero in Vulture, alla via Roma n. 225, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites,
a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 04.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-00-
1794230, emessa dall' e notificata in data 08.01.2024, con la quale veniva CP_2
richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.577,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate con l'atto di accertamento n. CP_2
6400.28/08/2019.0168329 del 28.08.2019 riferito all'anno 2018 e notificato il
14.09.2019, per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Deduceva in diritto: la violazione procedimentale;
la violazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 8; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del procedimento amministrativo;
contraddittorietà, difetto di motivazione, omessa considerazione degli scritti difensivi. Nel merito: la violazione dell'art 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 come modificato e sostituito;
erroneità e travisamento dei fatti;
violazione dei principi giurisprudenziali in punto di responsabilità del legale rappresentante di società fallita;
eccesso di potere.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere la presente opposizione e annullare l'opposta ordinanza ingiunzione siccome illegittima, infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze difensive da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava di CP_2
dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 17 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001794230 notificata in data 08.01.2024, con la quale veniva contestata la violazione, quale legale rappresentante della società Controparte_3 dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi di dicembre 2017 e di febbraio 2018, derivante dall'atto di accertamento n. 6400.28/08/2019.0168329 del 28.08.2019 CP_2 riferito all'anno 2018 e notificato il 14.09.2019, e che intimava il pagamento della somma di € 2.577,00
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 04 febbraio 2024 avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data
08 gennaio 2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sempre, in via preliminare, vanno disattese le deduzioni relativi ai vizi formali e procedimentali, atteso che, come si evince dalla documentazione prodotta,
l'ordinanza-ingiunzione opposta appare conforme alle prescrizioni dettate dalla relativa disciplina e attesa la non applicabilità delle norme di cui alla legge n.
241/1990.
Né l'allegazione relativa alla violazione dell'art. 18 della legge 689/81 appare condivisibile, atteso che nell'ordinanza-ingiunzione opposta il richiamo all'atto di accertamento e contestazione dell'illecito, ritualmente notificato, integra la motivazione per relationem la cui legittimità è ritenuta dal costante e condivisibile orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 911 del 02.02.1996: “Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre
3 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per "relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”).
Passando all'esame del merito, parte ricorrente contesta la legittimità dell'atto opposto, deducendo di non essere tenuto, quale legale rappresentante, al pagamento degli importi ingiunti sulla base dell'assunto secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società di Controparte_3
cui alla sentenza del 27.02.2018, renderebbe obbligato il solo curatore fallimentare.
E' circostanza documentata, e non contestata, che parte ricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
dal 06.09 2006 fino al 27.02.2018, data in cui in veniva dichiarato CP_3
il fallimento della società ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa.
Orbene, atteso che l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudizio scaturisce dal mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi di dicembre 2017 e febbraio 2018 allorquando il legale rappresentante risultava essere l'odierno ricorrente;
atteso che il curatore fallimentare risulta subentrato nella gestione dell'impresa, con conseguente obbligo di provvedere agli adempimenti contributivi, in data 01.03.2018, ne consegue che la deduzione attorea appare priva di fondamento, in quanto a rispondere dell'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione al periodo antecedente all'assunzione da parte del curatore fallimentare dell'esercizio provvisorio dell'impresa, e quindi
4 fino al 27 febbraio 2018, deve ritenersi il legale rappresentante della società ancora in carica e, quindi, l'odierno ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 04.02.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 17 aprile 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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