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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PATRIZIA SALIS, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ALFIERI, 10 10121 TORINO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._1
ALFONZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA LEINÌ N. 23 10036 SETTIMO
TORINESE parte appellata
OGGETTO: buoni postali – responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Appellante Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di appello, riformare, per la parte qui impugnata, l'Ordinanza del Tribunale di Torino RG 301/2023, resa in data 30.11.2023, pubblicata in pari data e notificata in data 03.12.2023 per le ragioni infra descritte, e per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte della sig.ra al rimborso del Buono Postale Fruttifero oggetto di causa, condannando parte appellata Controparte_1
pagina 1 di 12 alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della pronuncia qui impugnata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
- Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, rigettare nel merito il gravame proposto da perché infondato in fatto e in diritto, e confermare quindi integralmente l'ordinanza emessa Parte_1 in data 30.11.2023 nel proc. R.G. 301/2023, Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
Nel marzo 2007 l'odierna appellata, , sottoscriveva tre buoni fruttiferi postali, per un Controparte_1 controvalore complessivo di euro 15.000, emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie “18” e successivamente ridenominati “18S” mediante apposito timbro apposto sui titoli. I buoni, nella materiale formulazione cartacea, non recavano indicazioni relative alla scadenza né alla prescrizione del diritto al rimborso.
La serie “18S”, istituita con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2007, prevedeva una durata massima di diciotto mesi dalla data di emissione e la successiva prescrizione del diritto al rimborso decorsi dieci anni dalla scadenza. La disciplina vigente in materia di buoni fruttiferi postali imponeva all'intermediario l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo riportante le condizioni essenziali del prodotto, ivi inclusi durata e termini di prescrizione.
La risparmiatrice riferisce di non avere ricevuto tale documentazione all'atto della sottoscrizione e di avere, per tale ragione, ignorato la natura “a termine” dei titoli e la decorrenza del termine prescrizionale. Tentava il rimborso dei buoni soltanto nel marzo 2021, allorché l'intermediario eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Seguiva un reclamo formale, cui faceva riscontro il mantenimento della medesima posizione da parte di
; quindi, la risparmiatrice adiva l'Arbitro Bancario Finanziario, che rigettava la domanda con Parte_1 riferimento al rimborso dei titoli per intervenuta prescrizione.
2. Lo svolgimento del giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 5 gennaio 2023, la sig.ra instaurava Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti di deducendo la mancata Parte_1 consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, della documentazione informativa prevista dalla normativa regolante l'emissione dei titoli, e lamentando di essere venuta a conoscenza della pagina 2 di 12 loro natura “a termine” e dei connessi effetti prescrizionali solo a seguito del rifiuto opposto dall'intermediario al momento della richiesta di rimborso.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni avverse. L'intermediario Parte_1 sosteneva l'inesistenza di un obbligo di consegna individuale del foglio informativo, ritenendo sufficiente la sua messa a disposizione presso gli uffici postali e mediante pubblicazione dei decreti ministeriali nella
Gazzetta Ufficiale;
eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli;
negava qualsivoglia profilo di responsabilità, anche prospettato in via subordinata sotto forma risarcitoria, per asserita violazione di obblighi informativi.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, il giudice invitava le parti alla discussione orale. All'esito delle allegazioni e delle repliche svolte in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione secondo il rito sommario di cognizione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, riservando la pronuncia ai sensi degli artt. 702-ter, comma 5, c.p.c.
3. La decisione del Tribunale
Con ordinanza resa in data 30 novembre 2023, all'esito della discussione orale ex art. 702-ter c.p.c., il
Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente. In particolare, il primo giudice:
• rigettava la domanda principale di rimborso dei buoni fruttiferi postali, ritenendo prescritti i relativi diritti;
• accoglieva la domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario;
• condannava al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Parte_1
15.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• poneva a carico della convenuta le spese di lite, liquidate in euro 2.540, oltre accessori di legge e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sul piano motivazionale, il Tribunale osservava che i buoni della serie “18S”, pur recando la ridenominazione mediante timbro, non riportavano alcuna indicazione circa la durata del vincolo e la prescrizione del diritto al rimborso. Rilevava che, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis – in particolare del D.M. 19 dicembre 2000 e del successivo D.M. 6 ottobre 2004 –, l'intermediario era tenuto a consegnare al sottoscrittore un foglio informativo contenente le condizioni essenziali del prodotto, incluse durata e scadenza.
pagina 3 di 12 Il giudice riteneva che, una volta provata la conclusione del rapporto, gravasse sull'intermediario l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale. Considerava tale onere non assolto, posto che si era Pt_1 limitata ad allegare la messa a disposizione della documentazione presso gli uffici postali e la pubblicazione dei decreti ministeriali, senza offrire idonea prova dell'avvenuta consegna individuale al risparmiatore.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza di un inadempimento specifico rilevante ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c., e ravvisato il nesso causale tra l'omissione informativa e il mancato tempestivo esercizio del diritto, il
Tribunale qualificava il pregiudizio subito dalla ricorrente in termini di perdita del rendimento e del capitale investito non più esigibile (rectius: mancata possibilità di attivarsi per tempo), liquidando il danno in misura pari all'importo nominale dei buoni sottoscritti.
4. Le domande e le difese nel giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino, Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ravvisato un inadempimento agli obblighi informativi e riconosciuto, in conseguenza, il diritto al risarcimento del danno. L'appellante chiedeva la riforma integrale del provvedimento, con declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi e, per l'effetto, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto, sul rilievo CP_1 che la decisione gravata avesse correttamente qualificato la fattispecie nel quadro della responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi informativi e di buona fede nell'esecuzione del contratto, con adeguata motivazione in ordine al nesso causale e alla misura del danno liquidato.
L'appellante, nella propria memoria conclusiva, insisteva nell'esclusione di un obbligo di consegna individuale del foglio informativo, valorizzando la previsione normativa che impone la messa a disposizione della documentazione presso gli uffici postali e la pubblicazione degli atti regolamentari nella
Gazzetta Ufficiale, e ribadiva la piena operatività della prescrizione, nonché l'assenza di nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva e il mancato tempestivo esercizio del diritto da parte della risparmiatrice.
Contestava, altresì, la riconduzione della vicenda nell'alveo della responsabilità contrattuale, prospettando, comunque, l'insussistenza di profili risarcitori.
Nelle proprie difese finali l'appellata sosteneva, per converso, che l'intermediario fosse gravato da un obbligo di consegna del foglio informativo, ai sensi della normativa di settore vigente alla data di sottoscrizione, e che l'omessa informazione circa la durata dei titoli e il termine di prescrizione avesse determinato l'impossibilità di attivarsi tempestivamente, in assenza di mezzi alternativi idonei a fornire una conoscenza effettiva e immediata delle condizioni del prodotto.
pagina 4 di 12 Il giudizio si svolgeva senza attività istruttoria, non essendo state formulate istanze probatorie ulteriori né essendo state avanzate istanze ex art. 350 bis cpc. Fissata la prima udienza in forma cartolare, il procedimento veniva rimesso in decisione all'udienza, parimenti cartolare, del 4 novembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art.352 cpc.
5. Il tema del contendere
L'oggetto del presente giudizio d'appello è circoscritto alla verifica della fondatezza della domanda risarcitoria accolta dal primo giudice in relazione a tre buoni fruttiferi postali della serie “18S” sottoscritti nel marzo 2007, e al correlato accertamento dell'asserito inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
5.1. Questioni non controverse o coperte da giudicato interno
Restano estranee al devolutum, in quanto non oggetto di censura ovvero pacifiche tra le parti:
• la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, accertata dal Tribunale e non impugnata dall'appellata, con conseguente formazione del giudicato interno sulla relativa statuizione;
• l'avvenuta sottoscrizione dei tre buoni fruttiferi postali, per l'importo complessivo di euro 15.000;
• la riconducibilità dei titoli alla serie “18S” in ragione del timbro apposto sui moduli cartacei;
• il quadro normativo di riferimento concernente l'emissione e le condizioni dei buoni postali, come risultante dai decreti ministeriali richiamati;
• la natura contrattuale del rapporto fra risparmiatore ed emittente.
Non costituisce più oggetto di lite la domanda principale di rimborso dei titoli, atteso che l'appellata non ha formulato appello incidentale né riproposto la relativa domanda nei limiti dell'art. 346 c.p.c.
5.2. Questioni devolute in appello
L'ambito della cognizione di questo Collegio è pertanto limitato ai seguenti profili:
• l'esistenza ed estensione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, con particolare riguardo all'obbligo di consegna individuale del foglio informativo contenente durata e condizioni dei buoni fruttiferi postali;
• la ripartizione dell'onere della prova circa l'adempimento o meno di tali obblighi;
• l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'emittente e della sua rilevanza causale rispetto alla mancata tempestiva attivazione del risparmiatore;
• la sussistenza del danno risarcibile e la correttezza del criterio liquidatorio adottato dal primo giudice, che ha parametrato il pregiudizio al valore nominale dei titoli non più esigibili.
pagina 5 di 12 Ne discende che il presente giudizio non investe più la possibilità stessa di ottenere il rimborso dei buoni, ma è circoscritto alla verifica della responsabilità di per violazione degli obblighi Parte_1 informativi e della conseguente debenza del risarcimento liquidato.
6.1. Premesse in diritto e criteri di giudizio
Così definito il thema decidendum, ai fini dell'individuazione di un illecito contrattuale generatore di danno risarcibile, occorre in primo luogo richiamare il principio — consolidato in giurisprudenza — secondo cui, in tema di responsabilità da inadempimento, l'accertamento dell'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale comporta che la prova dell'esatto adempimento incomba al debitore, ai sensi degli artt. 1218 e
2697 c.c., venendo meno la necessità per il creditore di dimostrare la colpa dell'altra parte, la quale si presume sino a prova contraria. Tale criterio di riparto opera con maggiore evidenza ove l'inadempimento riguardi specifici doveri informativi imposti dalla normativa regolatoria di settore, funzionali alla piena consapevolezza del contenuto del vincolo assunto dal risparmiatore.
In questa cornice ermeneutica si colloca la pronuncia delle Sezioni Unite numero 3963 del 2019, che ha chiarito che le regole di trasparenza assumono rilievo nel definire l'esatto contenuto della prestazione dovuta dall'emittente.
Analogamente, questa Corte d'Appello, con sentenza numero 392 del 6 maggio 2025, ha stabilito che
"l'obbligo di di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche Parte_1 dell'investimento, previsto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, costituisce applicazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e non può ritenersi adempiuto mediante la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di emissione della serie".
Tali principi, ai quali questo Collegio intende dare continuità, impongono di verificare, nel caso concreto, se abbia fornito prova adeguata dell'adempimento degli obblighi informativi, nella Parte_1 prospettiva della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale (art. 1175 e 1375
c.c.), e se, in difetto, l'inadempimento sia causalmente rilevante rispetto al pregiudizio lamentato dalla parte investitrice.
6.2. La disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie “18S”
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo vigente al momento dell'emissione dei titoli in contestazione, avvenuta nel marzo 2007.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali della serie “18S” si colloca in un contesto regolatorio nel quale la disciplina della trasparenza dei prodotti di risparmio postale risultava già strutturata in misura organica: si trattava di un sistema antecedente all'entrata in vigore della disciplina MIFID, ma già caratterizzato da obblighi informativi specifici, imperniati sulla consegna al sottoscrittore di un foglio informativo contenente le caratteristiche essenziali del prodotto.
pagina 6 di 12 Il riferimento è segnatamente al D.M. 19 dicembre 2000, recante “Modifiche alle condizioni generali relative ai buoni postali fruttiferi”, che ha introdotto l'obbligo di predisporre il foglio informativo per i risparmiatori, con l'indicazione delle principali condizioni economiche e delle modalità di rimborso dei buoni. Tale previsione è stata successivamente ribadita e integrata dal D.M. 6 ottobre 2004, che ha confermato il modello informativo e la sua funzione di garanzia della corretta e completa rappresentazione delle condizioni negoziali.
L'emissione della serie “18S” è stata annunciata mediante avviso pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, con il quale venivano definite la durata massima dei titoli
(diciotto mesi dalla data di sottoscrizione) e la successiva decorrenza del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla scadenza. Trattandosi di una serie “a termine”, l'indicazione chiara e comprensibile della durata rivestiva connotazione essenziale e immediatamente percepibile per il risparmiatore medio, incidendo direttamente sulla fruibilità economica del titolo.
I decreti ministeriali sopra richiamati non si limitavano a disciplinare la struttura finanziaria dei buoni, ma imponevano altresì che l'informativa fosse resa in modo effettivo ed individualizzato, mediante consegna al sottoscrittore della documentazione illustrativa. Il foglio informativo assumeva, quindi, valore non meramente descrittivo, ma funzionale alla formazione di un consenso consapevole e alla corretta gestione del rapporto da parte dell'investitore.
Ne consegue che l'adempimento degli obblighi informativi non poteva essere reputato soddisfatto mediante la sola pubblicazione dei provvedimenti regolatori in Gazzetta Ufficiale, né attraverso la generica
“messa a disposizione” della documentazione presso gli uffici postali, dovendosi invece garantire che il sottoscrittore fosse posto nelle condizioni di prendere effettiva cognizione della durata del titolo e del relativo regime prescrizionale.
La giurisprudenza recentissima precedentemente richiamata da questo Collegio (Corte d'Appello di Torino,
14 febbraio 2025, n. 392 e Corte d'Appello di Milano sentenza n. 2388 del 1° agosto 2025) si è espressa in termini conformi, valorizzando il carattere sostanziale degli obblighi di trasparenza e la necessità di assicurare un'informazione concreta e tempestiva, idonea a permettere al risparmiatore una corretta percezione della natura del prodotto e delle relative scadenze.
La cornice normativa così delineata — integrata dai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. — impone, dunque, di verificare se l'intermediario abbia assolto all'obbligo di consegna del foglio informativo e, in caso negativo, se tale omissione abbia inciso causalmente sulla condotta del risparmiatore e sull'insorgenza del danno lamentato.
6.3. Obblighi informativi dell'emittente e loro portata
pagina 7 di 12 L'adempimento degli obblighi informativi costituisce, nell'ambito dei buoni fruttiferi postali, elemento qualificante del corretto svolgimento del rapporto contrattuale e condizione imprescindibile affinché
l'investitore possa assumere decisioni consapevoli sulla gestione del proprio risparmio.
La disciplina di settore sopra richiamata (supra, § 6.2) non prevede un modello meramente formale di pubblicità, ma impone che l'informazione sia chiara, completa e resa conoscibile al risparmiatore in modo effettivo e tempestivo, attraverso la consegna del foglio informativo all'atto della sottoscrizione. Tale documento assolve una funzione sostanziale: rendere immediatamente percepibili le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alla durata e alle condizioni di rimborso, elementi essenziali per l'esercizio del diritto di investimento.
Non è sufficiente, pertanto, che le condizioni economiche siano state oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale né che il materiale informativo risulti astrattamente disponibile presso gli uffici postali: occorre che il risparmiatore sia messo concretamente in grado di conoscerle. La mera “messa a disposizione” non integra, da sola, l'esatto adempimento dell'obbligazione informativa, la quale richiede un comportamento attivo del soggetto emittente volto a garantire la trasparenza e la correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Tale ricostruzione è in linea con l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, le quali, pur riferendosi a una serie antecedente, hanno valorizzato la centralità degli obblighi informativi nella determinazione del contenuto del rapporto contrattuale e nell'apprezzamento della legittima affidabilità del risparmiatore, sottolineando la funzione integrativa delle norme regolamentari nella definizione della prestazione dovuta.
È in questa prospettiva sostanziale che la citata giurisprudenza ha chiarito che, nei buoni postali emessi in epoca successiva all'introduzione dei fogli informativi obbligatori, l'emittente deve dimostrare la consegna del documento al sottoscrittore quale condizione necessaria per l'adempimento dell'obbligo di trasparenza;
il rispetto delle regole di correttezza e buona fede non può essere confinato in una dimensione meramente formale, ma si identifica con la concreta idoneità dell'informazione a realizzare la funzione di tutela del risparmiatore.
Né potrebbe sostenersi che l'assenza di formalità probatorie specifiche consenta all'intermediario di invocare l'assolvimento dell'obbligo in via presuntiva, posto che la disciplina positiva attribuisce alla consegna fisica del documento un rilievo qualificato, quale mezzo privilegiato di trasmissione delle informazioni e presidio della consapevolezza negoziale.
In conclusione, va ribadito che l'obbligo informativo gravante sull'emittente non è soddisfatto mediante la semplice disponibilità passiva della documentazione, ma richiede un comportamento attivo e diligente volto a garantire la conoscenza effettiva delle condizioni contrattuali rilevanti, tra cui, nel caso dei buoni della serie “18S”, la durata e il termine di prescrizione del diritto al rimborso. pagina 8 di 12
6.4. Onere della prova dell'adempimento
La verifica dell'adempimento degli obblighi informativi impone di definire la corretta ripartizione dell'onere probatorio. In materia di responsabilità contrattuale, una volta allegata e provata la conclusione del rapporto, spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, ai sensi degli artt.
1218 e 2697 c.c., secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
In tale prospettiva, il risparmiatore che deduca l'inadempimento informativo non è tenuto a provare in positivo la mancata consegna della documentazione;
è invece l'intermediario che deve offrire prova idonea del proprio corretto adempimento, mediante elementi specifici e riscontri oggettivi, non potendo limitarsi a richiamare prassi aziendali o modelli astratti di comportamento. In altri termini, l'onere probatorio si atteggia in termini qualitativi, richiedendo la dimostrazione che, in concreto, il sottoscrittore sia stato posto in condizione di conoscere le caratteristiche essenziali del prodotto.
Questo criterio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, le quali, valorizzando la funzione sostanziale delle norme di trasparenza, hanno affermato che il debitore che assuma di avere adempiuto agli obblighi informativi deve fornirne la prova, anche quando tali obblighi rinvengano la propria fonte in disposizioni regolamentari. La Corte ha così confermato la centralità dell'informazione quale componente indefettibile della prestazione contrattuale nel settore del risparmio postale, escludendo che la condotta dell'emittente possa essere valutata secondo criteri meramente formali o di presunta conoscenza sociale.
Tale principio è stato ribadito da questa Corte d'Appello con la citata sentenza n. 392 del 2025, che -sempre con riguardo a buoni postali cui, ratione temporis, è applicabile il D.M. 19 dicembre 2000, recante “Modifiche alle condizioni generali relative ai buoni postali fruttiferi”- ha precisato: "l'onere di provare l'avvenuta consegna del foglio informativo grava sul debitore-emittente, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento, essendo sufficiente che il creditore provi l'esistenza dell'obbligo e si limiti ad allegare l'inadempimento". Ne segue che l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non si esaurisce nella predisposizione di strumenti conoscitivi astratti, ma esige che l'intermediario dimostri l'effettiva consegna del foglio informativo ovvero la comunicazione chiara e individualizzata delle condizioni essenziali del prodotto.
Né può ritenersi sufficiente la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui la documentazione risultava reperibile presso gli sportelli postali: la disponibilità potenziale della fonte informativa non equivale all'adempimento dell'obbligo di consegna, che, nella disciplina ratione temporis vigente, è configurato come dovere puntuale e positivo dell'emittente.
Muovendo da tali principi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, l'intermediario non avesse fornito prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo né della comunicazione, in forma equivalente e idonea, delle condizioni essenziali dei buoni;
e tale conclusione merita conferma.
6.5. Nesso causale e rilevanza dell'inadempimento
pagina 9 di 12 Accertata la mancata prova dell'adempimento degli obblighi informativi, occorre verificare se tale omissione abbia inciso causalmente sulla condotta del risparmiatore e sulla perdita del valore economico dei titoli.
Nel caso di specie, la sig.ra ha allegato di non avere ricevuto alcuna indicazione circa la durata CP_1 massima dei buoni e il relativo termine di prescrizione, situazione che — in assenza di elementi informativi ulteriori — rende verosimile che l'investitore medio avrebbe potuto confidare nella natura ordinaria dei titoli, storicamente caratterizzati da durate pluriennali. La contestualità tra la mancata comunicazione del termine e la mancata attivazione tempestiva configura, pertanto, un nesso causale diretto tra l'inadempimento dell'emittente e il pregiudizio lamentato.
A fronte di tale allegazione, l'intermediario non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, pur in mancanza del foglio informativo, la risparmiatrice fosse comunque venuta a conoscenza della durata “a termine” della serie “18S”, né che le fosse stata resa disponibile un'informazione sostitutiva equivalente, tale da consentirle un tempestivo esercizio del diritto di rimborso.
Tale conclusione è coerente con l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 (già richiamate), secondo cui l'informazione costituisce elemento genetico e funzionale della prestazione contrattuale, e l'inadempimento informativo assume rilevanza causale allorché abbia inciso sulla formazione o sull'esecuzione del consenso negoziale, determinando una perdita concreta e attuale per il risparmiatore. In tale prospettiva, il nesso causale è presunto ove la mancanza dell'informazione riguardi elementi essenziali della struttura finanziaria del prodotto, salvo prova contraria a carico dell'intermediario.
A identica conclusione pervengono le pronunce già menzionate di questa Corte (App. Torino, n. 392/2025
e App. Milano n. 2388 del 1° agosto 2025), le quali hanno ritenuto che l'omissione informativa, ove relativa alla durata del titolo e alla disciplina prescrizionale, sia idonea a determinare un danno immediato e diretto, integrando un vulnus alla libertà decisionale del risparmiatore, in assenza di prova che quest'ultimo fosse comunque consapevole della scadenza.
In linea con tali approdi ermeneutici, e sulla base delle evidenze processuali, la condotta omissiva dell'intermediario ha concretamente inciso sulla possibilità della risparmiatrice di esercitare per tempo i propri diritti, determinando la perdita del valore dei titoli — danno che si configura come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo l'ordinaria regolarità causale.
6.6. Determinazione del danno risarcibile
Accertata la responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi e verificata la sussistenza del nesso causale tra tale omissione e la perdita del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, resta da definire la corretta misura del danno liquidabile.
Il pregiudizio risarcibile va individuato nell'interesse positivo della risparmiatrice, inteso quale differenza tra la situazione patrimoniale effettiva e quella che si sarebbe determinata in caso di esatto adempimento degli pagina 10 di 12 obblighi informativi. Ciò significa che deve essere ristorata la perdita conseguente alla mancata possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di rimborso, con conseguente perdita definitiva del capitale investito.
In conformità ai principi desumibili dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 (citate), il danno da inadempimento informativo non assume natura meramente eventuale ove l'informazione omessa riguardi elementi essenziali dell'investimento e sia causalmente connessa all'impossibilità di attivarsi per tempo. Il nocumento si identifica, pertanto, con la perdita della prestazione finale cui il risparmiatore aveva diritto — e dunque, nel caso di specie, con la somma nominale versata, pari a euro 15.000.
Questo è l'approdo seguito anche dalla giurisprudenza di merito già richiamata (App. Torino n. 392/2025;
App. Milano n. 2388/2025), che, in fattispecie analoghe, ha riconosciuto come danno risarcibile l'importo corrispondente al capitale non rimborsabile in via ordinaria, trattandosi di pregiudizio diretto, certo ed attuale derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo.
Né può ritenersi che il danno debba essere circoscritto al solo mancato rendimento o che la perdita del capitale costituisca conseguenza sproporzionata: l'investimento in buoni fruttiferi postali, anche a basso rischio e rendimento, presenta quale funzione primaria la conservazione del capitale. La perdita della somma investita integra, quindi, una lesione immediata della causa concreta del contratto, suscettibile di piena reintegrazione.
Quanto agli accessori, l'attribuzione degli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo si pone in linea con la funzione risarcitoria di ristoro dell'equivalente monetario, dovendosi ritenere che il pregiudizio si sia perfezionato e cristallizzato al momento in cui l'intermediario ha opposto il rifiuto di rimborsare i titoli e la risparmiatrice ha agito giudizialmente per far valere il proprio diritto.
In conclusione, la liquidazione operata dal primo giudice — pari al valore nominale dei titoli, oltre interessi legali dalla domanda — risulta conforme ai criteri legali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali di riferimento. Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsene.
6.7. Conclusioni sui motivi d'appello e regolamento delle spese
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Il Tribunale ha correttamente qualificato la vicenda nell'alveo della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi, individuando nella mancata consegna del foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi postali della serie “18S” un inadempimento idoneo a determinare la perdita definitiva del capitale investito. È stata altresì correttamente ravvisata la sussistenza del nesso causale tra tale omissione e il pregiudizio subito dalla risparmiatrice, non risultando fornita dall'intermediario prova idonea a dimostrare che la sottoscrittrice fosse comunque posta in grado di conoscere la natura a termine dei titoli e la relativa disciplina prescrizionale.
La liquidazione del danno operata dal primo giudice, parametrata al valore nominale dei buoni non più rimborsabili, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, si conforma ai criteri normativi di cui agli artt. pagina 11 di 12 1223 e 1226 c.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito già richiamata. Non emergono ragioni per discostarsene.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al medio tariffario (arrotondato per comodità di calcolo) applicabile secondo il pertinente scaglione della tariffa ministeriale e considerate le sole fasi effettivamente espletate in questo giudizio di appello (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Esse vengono pertanto liquidate nella misura di € 4000,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'atto di appello.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Silvia Orlando
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Orlando Presidente dott. Eleonora M. Pappalettere Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PATRIZIA SALIS, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ALFIERI, 10 10121 TORINO parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._1
ALFONZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA LEINÌ N. 23 10036 SETTIMO
TORINESE parte appellata
OGGETTO: buoni postali – responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Appellante Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del presente atto di appello, riformare, per la parte qui impugnata, l'Ordinanza del Tribunale di Torino RG 301/2023, resa in data 30.11.2023, pubblicata in pari data e notificata in data 03.12.2023 per le ragioni infra descritte, e per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte della sig.ra al rimborso del Buono Postale Fruttifero oggetto di causa, condannando parte appellata Controparte_1
pagina 1 di 12 alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della pronuncia qui impugnata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
- Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, In via principale e nel merito, rigettare nel merito il gravame proposto da perché infondato in fatto e in diritto, e confermare quindi integralmente l'ordinanza emessa Parte_1 in data 30.11.2023 nel proc. R.G. 301/2023, Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
Nel marzo 2007 l'odierna appellata, , sottoscriveva tre buoni fruttiferi postali, per un Controparte_1 controvalore complessivo di euro 15.000, emessi su moduli originariamente appartenenti alla serie “18” e successivamente ridenominati “18S” mediante apposito timbro apposto sui titoli. I buoni, nella materiale formulazione cartacea, non recavano indicazioni relative alla scadenza né alla prescrizione del diritto al rimborso.
La serie “18S”, istituita con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2007, prevedeva una durata massima di diciotto mesi dalla data di emissione e la successiva prescrizione del diritto al rimborso decorsi dieci anni dalla scadenza. La disciplina vigente in materia di buoni fruttiferi postali imponeva all'intermediario l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo riportante le condizioni essenziali del prodotto, ivi inclusi durata e termini di prescrizione.
La risparmiatrice riferisce di non avere ricevuto tale documentazione all'atto della sottoscrizione e di avere, per tale ragione, ignorato la natura “a termine” dei titoli e la decorrenza del termine prescrizionale. Tentava il rimborso dei buoni soltanto nel marzo 2021, allorché l'intermediario eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Seguiva un reclamo formale, cui faceva riscontro il mantenimento della medesima posizione da parte di
; quindi, la risparmiatrice adiva l'Arbitro Bancario Finanziario, che rigettava la domanda con Parte_1 riferimento al rimborso dei titoli per intervenuta prescrizione.
2. Lo svolgimento del giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 5 gennaio 2023, la sig.ra instaurava Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti di deducendo la mancata Parte_1 consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, della documentazione informativa prevista dalla normativa regolante l'emissione dei titoli, e lamentando di essere venuta a conoscenza della pagina 2 di 12 loro natura “a termine” e dei connessi effetti prescrizionali solo a seguito del rifiuto opposto dall'intermediario al momento della richiesta di rimborso.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni avverse. L'intermediario Parte_1 sosteneva l'inesistenza di un obbligo di consegna individuale del foglio informativo, ritenendo sufficiente la sua messa a disposizione presso gli uffici postali e mediante pubblicazione dei decreti ministeriali nella
Gazzetta Ufficiale;
eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli;
negava qualsivoglia profilo di responsabilità, anche prospettato in via subordinata sotto forma risarcitoria, per asserita violazione di obblighi informativi.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, il giudice invitava le parti alla discussione orale. All'esito delle allegazioni e delle repliche svolte in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione secondo il rito sommario di cognizione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, riservando la pronuncia ai sensi degli artt. 702-ter, comma 5, c.p.c.
3. La decisione del Tribunale
Con ordinanza resa in data 30 novembre 2023, all'esito della discussione orale ex art. 702-ter c.p.c., il
Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente. In particolare, il primo giudice:
• rigettava la domanda principale di rimborso dei buoni fruttiferi postali, ritenendo prescritti i relativi diritti;
• accoglieva la domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario;
• condannava al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Parte_1
15.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• poneva a carico della convenuta le spese di lite, liquidate in euro 2.540, oltre accessori di legge e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sul piano motivazionale, il Tribunale osservava che i buoni della serie “18S”, pur recando la ridenominazione mediante timbro, non riportavano alcuna indicazione circa la durata del vincolo e la prescrizione del diritto al rimborso. Rilevava che, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis – in particolare del D.M. 19 dicembre 2000 e del successivo D.M. 6 ottobre 2004 –, l'intermediario era tenuto a consegnare al sottoscrittore un foglio informativo contenente le condizioni essenziali del prodotto, incluse durata e scadenza.
pagina 3 di 12 Il giudice riteneva che, una volta provata la conclusione del rapporto, gravasse sull'intermediario l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale. Considerava tale onere non assolto, posto che si era Pt_1 limitata ad allegare la messa a disposizione della documentazione presso gli uffici postali e la pubblicazione dei decreti ministeriali, senza offrire idonea prova dell'avvenuta consegna individuale al risparmiatore.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza di un inadempimento specifico rilevante ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c., e ravvisato il nesso causale tra l'omissione informativa e il mancato tempestivo esercizio del diritto, il
Tribunale qualificava il pregiudizio subito dalla ricorrente in termini di perdita del rendimento e del capitale investito non più esigibile (rectius: mancata possibilità di attivarsi per tempo), liquidando il danno in misura pari all'importo nominale dei buoni sottoscritti.
4. Le domande e le difese nel giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino, Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ravvisato un inadempimento agli obblighi informativi e riconosciuto, in conseguenza, il diritto al risarcimento del danno. L'appellante chiedeva la riforma integrale del provvedimento, con declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi e, per l'effetto, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza di primo grado, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto, sul rilievo CP_1 che la decisione gravata avesse correttamente qualificato la fattispecie nel quadro della responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi informativi e di buona fede nell'esecuzione del contratto, con adeguata motivazione in ordine al nesso causale e alla misura del danno liquidato.
L'appellante, nella propria memoria conclusiva, insisteva nell'esclusione di un obbligo di consegna individuale del foglio informativo, valorizzando la previsione normativa che impone la messa a disposizione della documentazione presso gli uffici postali e la pubblicazione degli atti regolamentari nella
Gazzetta Ufficiale, e ribadiva la piena operatività della prescrizione, nonché l'assenza di nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva e il mancato tempestivo esercizio del diritto da parte della risparmiatrice.
Contestava, altresì, la riconduzione della vicenda nell'alveo della responsabilità contrattuale, prospettando, comunque, l'insussistenza di profili risarcitori.
Nelle proprie difese finali l'appellata sosteneva, per converso, che l'intermediario fosse gravato da un obbligo di consegna del foglio informativo, ai sensi della normativa di settore vigente alla data di sottoscrizione, e che l'omessa informazione circa la durata dei titoli e il termine di prescrizione avesse determinato l'impossibilità di attivarsi tempestivamente, in assenza di mezzi alternativi idonei a fornire una conoscenza effettiva e immediata delle condizioni del prodotto.
pagina 4 di 12 Il giudizio si svolgeva senza attività istruttoria, non essendo state formulate istanze probatorie ulteriori né essendo state avanzate istanze ex art. 350 bis cpc. Fissata la prima udienza in forma cartolare, il procedimento veniva rimesso in decisione all'udienza, parimenti cartolare, del 4 novembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art.352 cpc.
5. Il tema del contendere
L'oggetto del presente giudizio d'appello è circoscritto alla verifica della fondatezza della domanda risarcitoria accolta dal primo giudice in relazione a tre buoni fruttiferi postali della serie “18S” sottoscritti nel marzo 2007, e al correlato accertamento dell'asserito inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
5.1. Questioni non controverse o coperte da giudicato interno
Restano estranee al devolutum, in quanto non oggetto di censura ovvero pacifiche tra le parti:
• la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, accertata dal Tribunale e non impugnata dall'appellata, con conseguente formazione del giudicato interno sulla relativa statuizione;
• l'avvenuta sottoscrizione dei tre buoni fruttiferi postali, per l'importo complessivo di euro 15.000;
• la riconducibilità dei titoli alla serie “18S” in ragione del timbro apposto sui moduli cartacei;
• il quadro normativo di riferimento concernente l'emissione e le condizioni dei buoni postali, come risultante dai decreti ministeriali richiamati;
• la natura contrattuale del rapporto fra risparmiatore ed emittente.
Non costituisce più oggetto di lite la domanda principale di rimborso dei titoli, atteso che l'appellata non ha formulato appello incidentale né riproposto la relativa domanda nei limiti dell'art. 346 c.p.c.
5.2. Questioni devolute in appello
L'ambito della cognizione di questo Collegio è pertanto limitato ai seguenti profili:
• l'esistenza ed estensione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, con particolare riguardo all'obbligo di consegna individuale del foglio informativo contenente durata e condizioni dei buoni fruttiferi postali;
• la ripartizione dell'onere della prova circa l'adempimento o meno di tali obblighi;
• l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'emittente e della sua rilevanza causale rispetto alla mancata tempestiva attivazione del risparmiatore;
• la sussistenza del danno risarcibile e la correttezza del criterio liquidatorio adottato dal primo giudice, che ha parametrato il pregiudizio al valore nominale dei titoli non più esigibili.
pagina 5 di 12 Ne discende che il presente giudizio non investe più la possibilità stessa di ottenere il rimborso dei buoni, ma è circoscritto alla verifica della responsabilità di per violazione degli obblighi Parte_1 informativi e della conseguente debenza del risarcimento liquidato.
6.1. Premesse in diritto e criteri di giudizio
Così definito il thema decidendum, ai fini dell'individuazione di un illecito contrattuale generatore di danno risarcibile, occorre in primo luogo richiamare il principio — consolidato in giurisprudenza — secondo cui, in tema di responsabilità da inadempimento, l'accertamento dell'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale comporta che la prova dell'esatto adempimento incomba al debitore, ai sensi degli artt. 1218 e
2697 c.c., venendo meno la necessità per il creditore di dimostrare la colpa dell'altra parte, la quale si presume sino a prova contraria. Tale criterio di riparto opera con maggiore evidenza ove l'inadempimento riguardi specifici doveri informativi imposti dalla normativa regolatoria di settore, funzionali alla piena consapevolezza del contenuto del vincolo assunto dal risparmiatore.
In questa cornice ermeneutica si colloca la pronuncia delle Sezioni Unite numero 3963 del 2019, che ha chiarito che le regole di trasparenza assumono rilievo nel definire l'esatto contenuto della prestazione dovuta dall'emittente.
Analogamente, questa Corte d'Appello, con sentenza numero 392 del 6 maggio 2025, ha stabilito che
"l'obbligo di di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche Parte_1 dell'investimento, previsto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, costituisce applicazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e non può ritenersi adempiuto mediante la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di emissione della serie".
Tali principi, ai quali questo Collegio intende dare continuità, impongono di verificare, nel caso concreto, se abbia fornito prova adeguata dell'adempimento degli obblighi informativi, nella Parte_1 prospettiva della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale (art. 1175 e 1375
c.c.), e se, in difetto, l'inadempimento sia causalmente rilevante rispetto al pregiudizio lamentato dalla parte investitrice.
6.2. La disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie “18S”
Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo vigente al momento dell'emissione dei titoli in contestazione, avvenuta nel marzo 2007.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali della serie “18S” si colloca in un contesto regolatorio nel quale la disciplina della trasparenza dei prodotti di risparmio postale risultava già strutturata in misura organica: si trattava di un sistema antecedente all'entrata in vigore della disciplina MIFID, ma già caratterizzato da obblighi informativi specifici, imperniati sulla consegna al sottoscrittore di un foglio informativo contenente le caratteristiche essenziali del prodotto.
pagina 6 di 12 Il riferimento è segnatamente al D.M. 19 dicembre 2000, recante “Modifiche alle condizioni generali relative ai buoni postali fruttiferi”, che ha introdotto l'obbligo di predisporre il foglio informativo per i risparmiatori, con l'indicazione delle principali condizioni economiche e delle modalità di rimborso dei buoni. Tale previsione è stata successivamente ribadita e integrata dal D.M. 6 ottobre 2004, che ha confermato il modello informativo e la sua funzione di garanzia della corretta e completa rappresentazione delle condizioni negoziali.
L'emissione della serie “18S” è stata annunciata mediante avviso pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, con il quale venivano definite la durata massima dei titoli
(diciotto mesi dalla data di sottoscrizione) e la successiva decorrenza del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla scadenza. Trattandosi di una serie “a termine”, l'indicazione chiara e comprensibile della durata rivestiva connotazione essenziale e immediatamente percepibile per il risparmiatore medio, incidendo direttamente sulla fruibilità economica del titolo.
I decreti ministeriali sopra richiamati non si limitavano a disciplinare la struttura finanziaria dei buoni, ma imponevano altresì che l'informativa fosse resa in modo effettivo ed individualizzato, mediante consegna al sottoscrittore della documentazione illustrativa. Il foglio informativo assumeva, quindi, valore non meramente descrittivo, ma funzionale alla formazione di un consenso consapevole e alla corretta gestione del rapporto da parte dell'investitore.
Ne consegue che l'adempimento degli obblighi informativi non poteva essere reputato soddisfatto mediante la sola pubblicazione dei provvedimenti regolatori in Gazzetta Ufficiale, né attraverso la generica
“messa a disposizione” della documentazione presso gli uffici postali, dovendosi invece garantire che il sottoscrittore fosse posto nelle condizioni di prendere effettiva cognizione della durata del titolo e del relativo regime prescrizionale.
La giurisprudenza recentissima precedentemente richiamata da questo Collegio (Corte d'Appello di Torino,
14 febbraio 2025, n. 392 e Corte d'Appello di Milano sentenza n. 2388 del 1° agosto 2025) si è espressa in termini conformi, valorizzando il carattere sostanziale degli obblighi di trasparenza e la necessità di assicurare un'informazione concreta e tempestiva, idonea a permettere al risparmiatore una corretta percezione della natura del prodotto e delle relative scadenze.
La cornice normativa così delineata — integrata dai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c. — impone, dunque, di verificare se l'intermediario abbia assolto all'obbligo di consegna del foglio informativo e, in caso negativo, se tale omissione abbia inciso causalmente sulla condotta del risparmiatore e sull'insorgenza del danno lamentato.
6.3. Obblighi informativi dell'emittente e loro portata
pagina 7 di 12 L'adempimento degli obblighi informativi costituisce, nell'ambito dei buoni fruttiferi postali, elemento qualificante del corretto svolgimento del rapporto contrattuale e condizione imprescindibile affinché
l'investitore possa assumere decisioni consapevoli sulla gestione del proprio risparmio.
La disciplina di settore sopra richiamata (supra, § 6.2) non prevede un modello meramente formale di pubblicità, ma impone che l'informazione sia chiara, completa e resa conoscibile al risparmiatore in modo effettivo e tempestivo, attraverso la consegna del foglio informativo all'atto della sottoscrizione. Tale documento assolve una funzione sostanziale: rendere immediatamente percepibili le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alla durata e alle condizioni di rimborso, elementi essenziali per l'esercizio del diritto di investimento.
Non è sufficiente, pertanto, che le condizioni economiche siano state oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale né che il materiale informativo risulti astrattamente disponibile presso gli uffici postali: occorre che il risparmiatore sia messo concretamente in grado di conoscerle. La mera “messa a disposizione” non integra, da sola, l'esatto adempimento dell'obbligazione informativa, la quale richiede un comportamento attivo del soggetto emittente volto a garantire la trasparenza e la correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Tale ricostruzione è in linea con l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, le quali, pur riferendosi a una serie antecedente, hanno valorizzato la centralità degli obblighi informativi nella determinazione del contenuto del rapporto contrattuale e nell'apprezzamento della legittima affidabilità del risparmiatore, sottolineando la funzione integrativa delle norme regolamentari nella definizione della prestazione dovuta.
È in questa prospettiva sostanziale che la citata giurisprudenza ha chiarito che, nei buoni postali emessi in epoca successiva all'introduzione dei fogli informativi obbligatori, l'emittente deve dimostrare la consegna del documento al sottoscrittore quale condizione necessaria per l'adempimento dell'obbligo di trasparenza;
il rispetto delle regole di correttezza e buona fede non può essere confinato in una dimensione meramente formale, ma si identifica con la concreta idoneità dell'informazione a realizzare la funzione di tutela del risparmiatore.
Né potrebbe sostenersi che l'assenza di formalità probatorie specifiche consenta all'intermediario di invocare l'assolvimento dell'obbligo in via presuntiva, posto che la disciplina positiva attribuisce alla consegna fisica del documento un rilievo qualificato, quale mezzo privilegiato di trasmissione delle informazioni e presidio della consapevolezza negoziale.
In conclusione, va ribadito che l'obbligo informativo gravante sull'emittente non è soddisfatto mediante la semplice disponibilità passiva della documentazione, ma richiede un comportamento attivo e diligente volto a garantire la conoscenza effettiva delle condizioni contrattuali rilevanti, tra cui, nel caso dei buoni della serie “18S”, la durata e il termine di prescrizione del diritto al rimborso. pagina 8 di 12
6.4. Onere della prova dell'adempimento
La verifica dell'adempimento degli obblighi informativi impone di definire la corretta ripartizione dell'onere probatorio. In materia di responsabilità contrattuale, una volta allegata e provata la conclusione del rapporto, spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, ai sensi degli artt.
1218 e 2697 c.c., secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
In tale prospettiva, il risparmiatore che deduca l'inadempimento informativo non è tenuto a provare in positivo la mancata consegna della documentazione;
è invece l'intermediario che deve offrire prova idonea del proprio corretto adempimento, mediante elementi specifici e riscontri oggettivi, non potendo limitarsi a richiamare prassi aziendali o modelli astratti di comportamento. In altri termini, l'onere probatorio si atteggia in termini qualitativi, richiedendo la dimostrazione che, in concreto, il sottoscrittore sia stato posto in condizione di conoscere le caratteristiche essenziali del prodotto.
Questo criterio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, le quali, valorizzando la funzione sostanziale delle norme di trasparenza, hanno affermato che il debitore che assuma di avere adempiuto agli obblighi informativi deve fornirne la prova, anche quando tali obblighi rinvengano la propria fonte in disposizioni regolamentari. La Corte ha così confermato la centralità dell'informazione quale componente indefettibile della prestazione contrattuale nel settore del risparmio postale, escludendo che la condotta dell'emittente possa essere valutata secondo criteri meramente formali o di presunta conoscenza sociale.
Tale principio è stato ribadito da questa Corte d'Appello con la citata sentenza n. 392 del 2025, che -sempre con riguardo a buoni postali cui, ratione temporis, è applicabile il D.M. 19 dicembre 2000, recante “Modifiche alle condizioni generali relative ai buoni postali fruttiferi”- ha precisato: "l'onere di provare l'avvenuta consegna del foglio informativo grava sul debitore-emittente, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento, essendo sufficiente che il creditore provi l'esistenza dell'obbligo e si limiti ad allegare l'inadempimento". Ne segue che l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non si esaurisce nella predisposizione di strumenti conoscitivi astratti, ma esige che l'intermediario dimostri l'effettiva consegna del foglio informativo ovvero la comunicazione chiara e individualizzata delle condizioni essenziali del prodotto.
Né può ritenersi sufficiente la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui la documentazione risultava reperibile presso gli sportelli postali: la disponibilità potenziale della fonte informativa non equivale all'adempimento dell'obbligo di consegna, che, nella disciplina ratione temporis vigente, è configurato come dovere puntuale e positivo dell'emittente.
Muovendo da tali principi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, l'intermediario non avesse fornito prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo né della comunicazione, in forma equivalente e idonea, delle condizioni essenziali dei buoni;
e tale conclusione merita conferma.
6.5. Nesso causale e rilevanza dell'inadempimento
pagina 9 di 12 Accertata la mancata prova dell'adempimento degli obblighi informativi, occorre verificare se tale omissione abbia inciso causalmente sulla condotta del risparmiatore e sulla perdita del valore economico dei titoli.
Nel caso di specie, la sig.ra ha allegato di non avere ricevuto alcuna indicazione circa la durata CP_1 massima dei buoni e il relativo termine di prescrizione, situazione che — in assenza di elementi informativi ulteriori — rende verosimile che l'investitore medio avrebbe potuto confidare nella natura ordinaria dei titoli, storicamente caratterizzati da durate pluriennali. La contestualità tra la mancata comunicazione del termine e la mancata attivazione tempestiva configura, pertanto, un nesso causale diretto tra l'inadempimento dell'emittente e il pregiudizio lamentato.
A fronte di tale allegazione, l'intermediario non ha fornito elementi idonei a dimostrare che, pur in mancanza del foglio informativo, la risparmiatrice fosse comunque venuta a conoscenza della durata “a termine” della serie “18S”, né che le fosse stata resa disponibile un'informazione sostitutiva equivalente, tale da consentirle un tempestivo esercizio del diritto di rimborso.
Tale conclusione è coerente con l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 (già richiamate), secondo cui l'informazione costituisce elemento genetico e funzionale della prestazione contrattuale, e l'inadempimento informativo assume rilevanza causale allorché abbia inciso sulla formazione o sull'esecuzione del consenso negoziale, determinando una perdita concreta e attuale per il risparmiatore. In tale prospettiva, il nesso causale è presunto ove la mancanza dell'informazione riguardi elementi essenziali della struttura finanziaria del prodotto, salvo prova contraria a carico dell'intermediario.
A identica conclusione pervengono le pronunce già menzionate di questa Corte (App. Torino, n. 392/2025
e App. Milano n. 2388 del 1° agosto 2025), le quali hanno ritenuto che l'omissione informativa, ove relativa alla durata del titolo e alla disciplina prescrizionale, sia idonea a determinare un danno immediato e diretto, integrando un vulnus alla libertà decisionale del risparmiatore, in assenza di prova che quest'ultimo fosse comunque consapevole della scadenza.
In linea con tali approdi ermeneutici, e sulla base delle evidenze processuali, la condotta omissiva dell'intermediario ha concretamente inciso sulla possibilità della risparmiatrice di esercitare per tempo i propri diritti, determinando la perdita del valore dei titoli — danno che si configura come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo l'ordinaria regolarità causale.
6.6. Determinazione del danno risarcibile
Accertata la responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi e verificata la sussistenza del nesso causale tra tale omissione e la perdita del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, resta da definire la corretta misura del danno liquidabile.
Il pregiudizio risarcibile va individuato nell'interesse positivo della risparmiatrice, inteso quale differenza tra la situazione patrimoniale effettiva e quella che si sarebbe determinata in caso di esatto adempimento degli pagina 10 di 12 obblighi informativi. Ciò significa che deve essere ristorata la perdita conseguente alla mancata possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di rimborso, con conseguente perdita definitiva del capitale investito.
In conformità ai principi desumibili dalle Sezioni Unite n. 3963/2019 (citate), il danno da inadempimento informativo non assume natura meramente eventuale ove l'informazione omessa riguardi elementi essenziali dell'investimento e sia causalmente connessa all'impossibilità di attivarsi per tempo. Il nocumento si identifica, pertanto, con la perdita della prestazione finale cui il risparmiatore aveva diritto — e dunque, nel caso di specie, con la somma nominale versata, pari a euro 15.000.
Questo è l'approdo seguito anche dalla giurisprudenza di merito già richiamata (App. Torino n. 392/2025;
App. Milano n. 2388/2025), che, in fattispecie analoghe, ha riconosciuto come danno risarcibile l'importo corrispondente al capitale non rimborsabile in via ordinaria, trattandosi di pregiudizio diretto, certo ed attuale derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo.
Né può ritenersi che il danno debba essere circoscritto al solo mancato rendimento o che la perdita del capitale costituisca conseguenza sproporzionata: l'investimento in buoni fruttiferi postali, anche a basso rischio e rendimento, presenta quale funzione primaria la conservazione del capitale. La perdita della somma investita integra, quindi, una lesione immediata della causa concreta del contratto, suscettibile di piena reintegrazione.
Quanto agli accessori, l'attribuzione degli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo si pone in linea con la funzione risarcitoria di ristoro dell'equivalente monetario, dovendosi ritenere che il pregiudizio si sia perfezionato e cristallizzato al momento in cui l'intermediario ha opposto il rifiuto di rimborsare i titoli e la risparmiatrice ha agito giudizialmente per far valere il proprio diritto.
In conclusione, la liquidazione operata dal primo giudice — pari al valore nominale dei titoli, oltre interessi legali dalla domanda — risulta conforme ai criteri legali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali di riferimento. Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsene.
6.7. Conclusioni sui motivi d'appello e regolamento delle spese
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
Il Tribunale ha correttamente qualificato la vicenda nell'alveo della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi, individuando nella mancata consegna del foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi postali della serie “18S” un inadempimento idoneo a determinare la perdita definitiva del capitale investito. È stata altresì correttamente ravvisata la sussistenza del nesso causale tra tale omissione e il pregiudizio subito dalla risparmiatrice, non risultando fornita dall'intermediario prova idonea a dimostrare che la sottoscrittrice fosse comunque posta in grado di conoscere la natura a termine dei titoli e la relativa disciplina prescrizionale.
La liquidazione del danno operata dal primo giudice, parametrata al valore nominale dei buoni non più rimborsabili, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, si conforma ai criteri normativi di cui agli artt. pagina 11 di 12 1223 e 1226 c.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito già richiamata. Non emergono ragioni per discostarsene.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al medio tariffario (arrotondato per comodità di calcolo) applicabile secondo il pertinente scaglione della tariffa ministeriale e considerate le sole fasi effettivamente espletate in questo giudizio di appello (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Esse vengono pertanto liquidate nella misura di € 4000,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del legale di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'atto di appello.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Silvia Orlando
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